Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2014, n. 24276
CASS
Sentenza 29 aprile 2014

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Massime1

Ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, è sempre necessario un concreto accertamento incidentale intorno ai contenuti ed alla datazione della pericolosità personale del proposto, poiché l'istituto della confisca di prevenzione, pur se utilizzabile anche in assenza di pericolosità attuale del destinatario del provvedimento al momento in cui ne è presentata la richiesta, si caratterizza in ogni caso per la funzione di fronteggiare la pericolosità del prevenuto esistente al momento dell'acquisizione dei beni oggetto di ablazione e che, come tale, determina la pericolosità di questi ultimi.

Commentario1

  • 1Mago guaritore evade il fisco: legittima misura di prevenzione (Cass. 12683/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2014, n. 24276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24276
Data del deposito : 29 aprile 2014

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