Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, è sempre necessario un concreto accertamento incidentale intorno ai contenuti ed alla datazione della pericolosità personale del proposto, poiché l'istituto della confisca di prevenzione, pur se utilizzabile anche in assenza di pericolosità attuale del destinatario del provvedimento al momento in cui ne è presentata la richiesta, si caratterizza in ogni caso per la funzione di fronteggiare la pericolosità del prevenuto esistente al momento dell'acquisizione dei beni oggetto di ablazione e che, come tale, determina la pericolosità di questi ultimi.
Commentario • 1
- 1. Mago guaritore evade il fisco: legittima misura di prevenzione (Cass. 12683/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2014, n. 24276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24276 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 29/04/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 968
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 48291/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO EL, n. a OSrno il 19.03.1950;
AN MA OS, n. a OSrno il 26.01.1966;
IO GI, n. a OSrno il 05.10.1943;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Guido Contestabile;
avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, n. 71/2012 emesso in data 11.04.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale Dott. Gialanella Antonio che, in data 03.01.2014, ha chiesto il rigetto del ricorso nell'interesse di LL EL e l'inammissibilità del ricorso nell'interesse di AN MA OS e di VE GI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto n. 63/2011 in data 03.03.2011, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, pronunciandosi sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di LL EL, rigettava la proposta in ordine alla misura personale per difetto dell'attualità della pericolosità sociale;
relativamente alla richiesta di confisca di un edificio (sito in OSrno via Matteotti, riportato in catasto terreni al foglio 10, particella 416) e di due autovetture, il Tribunale, valutata la possibilità di esaminare l'applicabilità della misura reale anche in assenza di una pericolosità attuale, evidenziava come le due autovetture erano state acquistate con finanziamenti da rimborsare in rate mensili, mentre l'edificio insisteva su suolo formalmente intestato a AS PI e nessuna indicazione era stata data dall'accusa circa eventuali rapporti tra AS e LL: l'edificio, peraltro, risultava essere stato costruito abusivamente ed il 29.03.1995 VE GI, suocera del LL, risultava aver presentato domanda di concessione in sanatoria qualificandosi come esclusiva proprietaria, stipulando il 26.02.1997 contratto di fornitura di energia elettrica e il pubblico ministero non aveva indicato alcun elemento in virtù del quale ritenere che la VE avesse convissuto con la IG (AN MA OS) ed il genero nell'ultimo quinquennio sicché non era applicabile nei suoi confronti la presunzione legislativa ex L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3; infine, mancava un'adeguata rappresentazione delle circostanze necessarie per l'attribuzione del bene al proposto, non risultando che questi avesse effettuato o concorso alle spese di edificazione o di arredo dell'edificio, tra l'altro costruito nella sua struttura portante prima del matrimonio LL - AN.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria impugnava il decreto chiedendo il sequestro e la confisca del bene immobile.
3. Con provvedimento in data 11.04.2013, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in accoglimento del gravame, disponeva il sequestro e la confisca dell'immobile ritenendo accertata l'esclusiva disponibilità del bene al LL e l'evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dal LL ed il costo ed il valore del bene.
4. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di LL EL, AN MA OS e VE GI veniva proposto ricorso per cassazione lamentando:
- la nullità del giudizio di secondo grado per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di cui all'art. 601 c.p.p., comma 5 (primo motivo);
- l'applicazione retroattiva delle disposizioni di cui alla L. 15 luglio 2009, n. 94 (secondo motivo);
- la censurabile succinta indicazione dei provvedimenti delle autorità giudiziarie afferenti il LL;
l'omessa indicazione della categoria di appartenenza del proposto nonché degli elementi di fatto su cui si ritiene fondata ed implicitamente ritenuta la "qualità" soggettiva;
l'assoluta mancanza di motivazione in ordine all'asserita riferibilità del bene al LL (terzo motivo);
- la violazione ed erronea applicazione delle disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis e ss. (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso di LL EL è infondato;
quello di AN MA OS e di VE GI è manifestamente infondato.
6. In via preliminare, va evidenziata l'inapplicabilità nella fattispecie, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, atteso che l'art. 117 (Disciplina transitoria) di tale decreto prevede che "le disposizioni contenute nel Libro 1^ del D.Lgs. ora detto "... non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti". Tale ultimo non è, per l'appunto, il caso connotante il procedimento in esame, laddove si ha riguardo ad una proposta di applicazione della misura di prevenzione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del 27.05.2010, anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs., che va collocata al 13.10.2011 (GU n. 226 del 28.09.2011 - Suppl. Ordinario n. 214).
Invero, il terzo interessato - quali sono le succitate AN e VE - al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, di tal che, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), detta parte non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
Alla stregua di tanto, il ricorso presentato nell'interesse delle predette terze AN e VE va pertanto dichiarato inammissibile.
8. Tale preliminare considerazione consente di valutare l'inammissibilità del primo motivo del ricorso in esame, posto che tale motivo ha da intendersi formulato proprio nell'interesse delle terze AN e VE: con esso, infatti, si eccepisce una pretesa "... nullità del giudizio di primo grado, ponendo(si) in rilievo l'omessa notifica al difensore di fiducia, avv. Nicola Rao, dell'avviso di cui all'art. 601 c.p.p., comma 5". Orbene, dal momento che l'avv. Nicola Rao, alla stregua del tenore letterale del provvedimento di primo grado, si era costituito, in realtà, quale difensore delle dette terze AN e VE, se ne deve dedurre che una simile eccezione, in quanto coessenziale al ricorso proposto nell'interesse delle dette terze, che si è detto essere inammissibile, ne condivide, per le ragioni dinanzi esposte, il vizio di inammissibilità. Tanto è dirimente: sicché si osserva per sola completezza espositiva che quando viene denunciata in Cassazione la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto ed è debita la cognizione degli atti del giudizio di merito;
ma è certamente fermo l'insegnamento della Corte, sempre ribadito, secondo il quale è inammissibile l'impugnazione nella quale, così come accade nel caso di specie, si eccepisca un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in forme di tale marcata genericità, senza peraltro richiamare integralmente o indicare con precisione lo specifico atto sul quale compiere la verifica richiesta, così pretendendo dalla Corte una vera e propria ricerca (negli atti procedimentali) al fine dell'eventuale reperimento di quello specifico atto (nel caso in esame, ad esempio, atto di nomina dell'avv. Rao;
relata di notifica negativa dell'avviso all'avv. Rao;
verbale dell'udienza per la quale il Rao non fu avvisato, udienza che non viene neppure indicata in ricorso, e così via citando) del quale si assume che esso manifesti il vizio processuale indicato.
9. Il ricorso in esame va poi esaminato nella prospettiva della sua riferibilità al prevenuto LL.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, variamente intesi a denunziare vizi di "... violazione di legge in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, artt. 2 e 200 c.p., R.D. 16 marzo 1942, n. 262, art. 11, e art. 125 c.p.p., comma 3", possono essere esaminati congiuntamente giacché, in realtà, la prospettazione del ricorrente è duplice ma può essere così unitariamente riassunta: da un lato, si lamenta in ricorso una "... violazione delle norme di diritto intertemporale laddove, con l'avversato decreto, la Corte territoriale dispone la confisca dell'immobile, applicando retroattivamente le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 2009, n. 94"; dall'altro, si eccepisce, comunque, che "... nel provvedimento avversato non viene neppure indicata l'epoca cui risalgono gli elementi fattuali su cui la proposta di applicazione della misura si fonda", laddove, comunque, alla stregua degli insegnamenti di questa Suprema Corte - che vengono, in parte, riportati in ricorso - "... il dato cronologico relativo all'acquisita disponibilità dei bene potrà risultare indifferente purché sia ravvisabile un rapporto di pertinenzialità tra il cespite ed il soggetto portatore di pericolosità sociale. Nelle ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la pericolosità sociale sia stata esclusa e non vi stata condanna per associazione di stampo mafioso, pur volendo ritenere applicabile la nuova disciplina sulla confisca, l'accertamento del rapporto di qualificata pertinenzialità non potrà prescindere dall'accertamento di elementi da cui desumere l'origine perversa del bene o per lo meno dalla valutazione degli elementi su cui si fonda l'attribuzione della qualità soggettiva che giustifica la misura". Simili censure involgono il tema dell'estensione applicativa della disciplina normativa introdotta con le ben note novelle della L. 24 luglio 2008, n. 125, e della L. 15 luglio 2009, n. 94; tema che va riletto nell'ottica dei principi in tema di irretroattività della legge penale.
Sul punto, al fine di dar conto della apparente non conformità della prospettazione del ricorrente al maggioritario insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è debita l'evocazione proprio della lezione di questa Suprema Corte (tra le numerose, Cass., Sez. 1, n. 13039 del 11/03/2005, dep. 07/04/2005, Santonocito e altro, Rv. 231598, ove è detto che il disposto dell'art. 200 c.p., comma 1, secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione - deve essere interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, è possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto: la fattispecie in esame aveva riguardo ad un procedimento di prevenzione iniziato prima dell'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108 - che consente la confisca dei beni provenienti da attività di usura - nel contesto del quale si diceva consentita l'applicazione e l'esecuzione di una misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di soggetti indiziati del reato di usura).
Si tratta dell'applicazione al sistema della prevenzione di principi più volte ribaditi dalla stessa Suprema Corte anche con riguardo alla confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies - come introdotto dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, specificamente applicati, peraltro, ad un'ablazione legata ad un reato di usura commesso precedentemente all'entrata in vigore delle predette disposizioni (cfr., Cass., Sez. 2, n. 3655 del 03/10/1996, dep. 06/03/1997, Sibilia, Rv. 207140, ove si precisa che, in virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi affermati dall'art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata).
Nello stesso senso la Suprema Corte si è ripetutamente espressa (cfr., sul punto, Cass., Sez. 3, n. 40703 del 15/10/2002, dep. 04/12/2002, Sguardo, Rv. 222728, ove si è precisato che il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 c.p. e art. 25 Cost., comma 2, è operante nei riguardi delle norme incriminatrici ma non rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui essa non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata. Con riferimento specifico alle misure di prevenzione ed in epoca successiva alla duplice modifica normativa delle novelle legislative del 2008 e del 2009, infine, siffatti principi sono stati riaffermati da questa Suprema Corte (cfr., tra le altre: Cass., Sez. 2, n. 33597 del 14/05/2009, dep. 01/09/2009, P.G. in proc. Monacelli e altri, Rv. 245251, ove, dopo essersi riaffermato il principio in forza del quale le misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca sono applicabili, in ragione dell'abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 per effetto del D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif.
dalla L. n. 125 del 2008, anche ai soggetti dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, quali che siano i delitti da cui scaturiscano i proventi, soggetti menzionati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, si precisa, in motivazione, che tale conclusione non può essere contrastata dai principi di irretroattività della legge penale giacché la giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione, proprio perché correlate per loro natura alla situazione di pericolosità del proposto, con la conseguenza che deve ritenersi possibile la suddetta applicazione per un fatto reato per il quale originariamente non era prevista la misura, in considerazione del fatto, appunto, che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza). In senso del tutto conforme è la pronuncia delle SS. UU. di questa Suprema Corte (sentenza n. 13426 del 25/03/2010, dep. 09/04/2010, Cagnazzo ed altri).
10. Fermo quanto precede, sugli insegnamenti giurisprudenziali di cui si è fatto cenno, è possibile individuare diversi percorsi concettuali, idonei a legittimare l'adozione della misura patrimoniale di prevenzione, pur disgiunta da quella personale, e a riconoscere alla confisca la natura di misura di sicurezza ex art. 200 c.p.: il che, sempre sulla base degli insegnamenti della Suprema
Corte, rende tale confisca "disgiunta" applicabile, in ragione delle novelle legislative del 2008 e del 2009, anche con riguardo a beni acquisiti dal prevenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore delle novelle ora citate ed in assenza di pericolosità personale attuale del prevenuto, tuttavia pericoloso al momento dell'acquisizione della disponibilità dei beni confiscati. La questione della necessità del positivo esito dell'accertamento incidentale della pericolosità del prevenuto al momento dell'acquisizione di cespiti alla confisca dei quali si sia provveduto in un procedimento di prevenzione si iscrive nel più ampio tema della tendenza normativa a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale di modo che, pur permanendo l'ovvio collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati come pericolosi, l'accento viene posto sulla pericolosità ex se di beni utilizzabili dalla criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata. Siffatta tendenza, in realtà, assume pregio se si evoca, in primo luogo, la petizione, contenuta, a seguito della novella della L. n. 125 del 2008, nel primo inciso della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis e ss. modd., in forza della quale "... le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente..."; ... inciso nuovamente modificato ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Invero, l'art. 2, comma 22, di tale ulteriore novella modifica il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, comma 1, lett. c), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, il quale, a sua volta, aveva aggiunto nella L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, il comma 6 bis. Questo u.c., a seguito di tale novella del 2009, presenta oggi la seguente formulazione: "6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa". Orbene: quale sia stato l'intento del legislatore, posto in essere con tale duplice intervento, è manifesto come con tale norma si è voluto realizzare lo sganciamento del procedimento di prevenzione patrimoniale dal personale e la possibilità di agire direttamente contro il patrimonio, senza la previa applicazione di misure di prevenzione personali (rivelatesi poco efficaci e di dubbia costituzionalità), nei confronti di una persona indiziata di appartenenza alla criminalità organizzata, laddove si dimostri la sproporzione o si fornisca una prova indiziaria dell'origine illecita dei beni da confiscare. Di tanto è comprova nel fatto che dai lavori preparatori della novella del 2008 emerge che, al fine di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata "incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l'intervento (vorrebbe) consistere nel passaggio da un approccio incentrato sulla "pericolosità del soggetto" a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato". Si afferma (in tal modo) l'idea, già ribadita nella Relazione della Commissione Antimafia, che occorre "prevenire che provvedimenti modificativi della misura di prevenzione concernente il soggetto travolgano le misure patrimoniali", una volta che sia stata accertata la provenienza illecita, in quanto proprio "in ragione di tale accertata illecita provenienza (i beni) sono dotati di una perdurante pericolosità e di un insito potere destabilizzante per l'economia lecita ... In sintesi, si immagina una sorta di "perdurante illiceità dei beni" strettamente connessa alla formazione degli stessi". È certo che siffatto primo inciso della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis, e ss. modd. integrasse, comunque, gli estremi testuali di un intervento additivo del legislatore, volto a rompere quella che i giudici della Consulta della decisione n. 335 del 1996 definivano la regola generale del binomio misure personali - misure patrimoniali;
intervento additivo che doveva, dunque, intendersi mirato all'enunciata scopo di rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale (intervento che, poi, lo stesso legislatore - evidentemente sensibile alle critiche rivolte alla sostanziale incompiutezza della medesima riforma del 2008 - ha ritenuto di integrare con l'ulteriore, succitata modifica introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22). Equilibri interpretativi che devono intendersi quelli in ragione dei quali la giurisprudenza di legittimità, in modo paradigmatico, ha sempre inteso giustificare, in particolare, la possibilità di procedere alla confisca dei beni ritenuti nella disponibilità del proposto deceduto nelle more del procedimento (caso, per l'appunto, paradigmatico, di scissione tra misura personale e misura patrimoniale di prevenzione): in tanto la disposta confisca dei beni rientranti nella disponibilità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione non viene meno a seguito della morte dello stesso, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, in quanto siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità personale qualificata e di indimostrata legittima provenienza dei beni.
Tutto ciò considerato, paradigmatica è la pronuncia di questa Suprema Corte (Cass., Sez. 2, n. 14955 del 05/03/2009, dep. 07/04/2009, Cardella e Gambacorta), con la quale si assume che la L. n. 125 del 2008, in primo luogo, ha dato "... copertura normativa al principio ... per il quale lo scopo della confisca va al di là dell'esigenza di prevenzione personale nei confronti del soggetto pericoloso, mirando a sottrarre definitivamente il bene di provenienza illecita al circuito criminale di origine per inserirlo in un altro esente da condizionamenti criminali", cosicché, pur non essendosi introdotta nel sistema " ... una sorta di actio in rem contro beni ritenuti in sè pericolosi, (non) pervenendosi quindi ad un'oggettivazione del procedimento patrimoniale antimafia", si è tuttavia "... dato avallo all'orientamento giurisprudenziale attestato su di un'operatività della confisca contro beni la cui acquisizione non coincide con il perimetro cronologico di accertata pericolosità personale del soggetto che ne ha ... la disponibilità, dovendosi ritenere che il positivo accertamento (si ripete anche solo incidentale) di pericolosità personale imprime ai beni in disponibilità di tali soggetti uno stigma di pericolosità quando, per ciascuno di essi, siano dimostrati la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero la natura di frutto o reimpiego di attività illecita".
11. Tutto ciò posto, deve pertanto ritenersi ius receptum, alla stregua di consolidata interpretazione del giudice di legittimità, che siano soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente ad indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché risulti una delle condizioni anzidette, ossia la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato (cfr., Cass., Sez. 1, n. 39798 del 20/10/2010, dep. 11/11/2010, Stagno e altro, Rv. 249012; Cass., Sez. 6, n. 4702 del 15/01/2010, dep. 03/02/2010, Quartararo, Rv. 246084). Per dettato normativo la pericolosità sociale del proposto finisce con l'estendersi al suo patrimonio;
ciò in quanto l'accertata appartenenza a consorteria organizzata riflette uno stile di vita la cui origine non si è ritenuto che possa farsi coincidere con la data del riscontro giudiziario, essendo, evidentemente, maturato - per precise scelte esistenziali - anche in epoca antecedente, sia pure non determinata. La severità della misura si giustifica in ragione delle precipue finalità della legislazione antimafia, e specialmente dell'obiettivo strategico di colpire, anche con evidenti finalità deterrenti, l'intero patrimonio - ove di ritenuta provenienza illecita - degli appartenenti a consorterie criminali, posto che l'accumulo di ricchezza costituisce, comunemente, la ragione primaria - se non esclusiva - di quell'appartenenza. Il limite di operatività della detta misura, che la rende compatibile con i principi costituzionali, segnatamente con il rispetto del valore della proprietà privata, presidiato dall'art. 42 Cost., e con la normativa comunitaria, è costituito dalla riconosciuta facoltà per il proposto di fornire la prova della legittima provenienza dei suoi beni. Il sistema resta così affidato alla dinamica di una presunzione, temperata, nondimeno, dalla facoltà della controprova, che attribuisce al meccanismo presuntivo la connotazione della relatività, rendendolo così del tutto legittimo nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata.
12.Alla stregua di tutte le considerazioni svolte, può assumersi che la fattispecie concreta in esame va ripercorsa alla stregua degli insegnamenti di questa Suprema Corte che si è inteso riassumere ed in ragione dei quali, ai fini dell'applicazione di misura patrimoniale, al di là di qualsiasi concettualizzazione in ordine alla pericolosità del bene in sè, è sempre necessario un concreto accertamento incidentale intorno ai contenuti ed alla datazione della pericolosità personale della persona fisica alla quale le attività illecite produttive di indebite locupletazioni debbono pur sempre riferirsi. Nella fattispecie occorre concentrarsi sulla datazione della manifestata pericolosità del LL.
Sul punto, il Tribunale di Reggio Calabria, pur non procedendo all'applicazione di misura al medesimo LL, aveva osservato, che "... sono piuttosto numerose le vicende di interesse penale in cui il (detto) LL è stato coinvolto nel corso del tempo. Risultano, anzitutto, a suo carico varie condanne definitive e precisamente: sei mesi di arresto per avere violato il regime della misura di prevenzione (fatti commessi nel territorio di Ferrara negli anni settanta), quattro mesi di arresto per inosservanza del soggiorno obbligato (a Reggio Calabria, primi anni ottanta) e cinque anni di reclusione e la misura di sicurezza della libertà vigilata per associazione a delinquere (a OSrno, fino al 5 aprile 1983)". Con un decreto depositato il 27 novembre 2001, il Tribunale reggino respinse una richiesta, fatta congiuntamente dal Questore di Reggio Calabria e dal Procuratore della Repubblica pressa il Tribunale di Palmi, di sottoposizione del LL alla misura di prevenzione personale e patrimoniale.
Con un'ordinanza del 10 maggio 2001, il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria dichiarò cessata la pericolosità sociale del LL e revocò la predetta misura di sicurezza. Con la sentenza n. 1964/07, emessa il 19 dicembre 2007 e depositata il 18 gennaio 2008 a conclusione del primo grado di giudizio del procedimento n. 5146/00 RGNR DDA RC, il Tribunale di Palmi riconobbe l'interessato colpevole del delitto di associazione mafiosa (partecipazione all'omonima cosca LL, operante in OSrno dalla fine degli anni Ottanta in avanti) e lo condannò alla pena di sette anni di reclusione.
Dalla lettura della motivazione della pronuncia dei giudici palmesi si ricava che costoro hanno attribuito credibilità alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia EG GI e le hanno ritenute riscontrate dalle dichiarazioni e dal riconoscimento della teste HI NG. I giudici hanno dunque ritenuto provato il ruolo che la pubblica accusa ha attribuito al LL, quello cioè di essere uno dei principali collaboratori del leader della cosca durante la loro latitanza, di avergli prestato assistenza ed aiuto e di avergli permesso di mantenere anche in quel periodo contatti criminali. La citata sentenza del Tribunale di Palmi è stata appellata dal LL. La Corte di Appello di Reggio Calabria, definendo il gravame con la sentenza n. 926/09, emessa il 25 giugno 2009 e depositata il 29 settembre 2009, ha accolto l'appello dell'imputato e lo ha assolto per non avere commesso il fatto. Le ragioni della pronuncia dei giudici di secondo grado consistono essenzialmente nella (ritenuta) genericità delle dichiarazioni accusatorie del EG, nella (ritenuta) assenza di riscontri individualizzanti alle stesse e nella (ritenuta) esistenza di elementi di segno contrario, favorevoli cioè al LL (quali, ad esempio, le pronunce già ricordate del giudice della prevenzione e del Magistrato di Sorveglianza), tali da far ritenere che costui non fosse collegato in modo stabile e significativo ad ambienti criminali di tipo mafioso". Su tali premesse, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che la proposta di applicazione di misura di prevenzione personale, avanzata nei confronti del LL, dovesse essere respinta per difetto di attualità della pericolosità sociale, posto che "... nel corso dell'ultimo decennio la pericolosità sociale del LL è stata esclusa da tutti i Giudici che sono stati chiamati a valutarne la permanenza", valutazione del Tribunale, pur certamente opinabile, che, in tali termini formulata, non ha, però, certo costituito oggetto di doglianze, in sede di appello, da parte del LL, posto che il decreto del Tribunale, naturalmente, è stato fatto oggetto di appello da parte del solo Procuratore della Repubblica per quanto di ragione.
Ciò detto, è del tutto evidente che, comunque, tale valutazione è sottesa alla decisione della Corte di merito, che prende le mosse dal decreto del Tribunale e ne rivisita la sola parte oggetto del ricorso del pubblico ministero, ossia la specifica statuizione patrimoniale:
resta dunque confermato che il LL, nato nel 1950, infine, raggiunse, ancor giovane, l'acme della sua devianza dopo il trentennio di vita, tanto che fu condannato a cinque anni di reclusione per fatti di associazione commessi in OSrno fino al 1983, per essere poi sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata una volta espiata la sua pena;
dunque, è certo che il prevenuto ha lungamente dedicato ogni sua energia, per tutta la prima parte della sua vita, alla devianza, il che gli ha consentito poi di vivere con i proventi di tali attività criminose se, sul punto, nulla, in ordine a lecite attività lavorative poste mai in essere dal LL e che fossero davvero proporzionate ai valore del bene in confisca, emerge dalle decisioni di merito - ne', del resto, in ordine a tale tema della lecita e proporzionata capienza economica del LL risulta, da tali decisioni, che il LL abbia mai nulla allegato di decisivo. Allegazione che sarebbe stata particolarmente doverosa, se si tiene conto che, nella decisione impugnata, si legge che "... il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale appellava il decreto, chiedendo il sequestro e la confisca del bene immobile, deducendo che LL era semplice pensionato INPS e i redditi della moglie di limitata entità; l'edificio era una villa a 2 piani di 230 mq. ciascuno, lussuosamente arredata;
dall'informativa della Guardia di finanza del 3.4.2010 risultava che l'intestatario formale del suolo era AS, i cui eredi mai nulla avevano contestato alla VE o al LL;
l'epoca di realizzazione del manufatto al rustico era da collocarsi in epoca prossima al condono del 1995, unico dato incontrovertibile era la data di stipula del contratto con l'Enel risalente al 26.2.1997; di fatto la villa era occupata dal LL che dal 2006 vi abitava assieme alla sua famiglia e riceveva anche le relative notifiche e comunicazioni;
la suocera VE risiedeva in altro immobile di sua proprietà in OSrno, c.da Bosco IV stradone 6; tutte queste circostanze erano idonee a considerare il bene nella obiettiva disponibilità del LL, mentre la suocera appariva ab initio non avere alcun titolo sull'edificio". Dunque, una valutazione della Corte di merito in punto di pertinenzialità della anteatta pericolosità del LL rispetto all'acquisizione del bene in confisca non può dirsi affatto assente. Con il che, dunque, può dirsi stabilita la relazione cronologica tra pericolosità sociale del LL ed acquisizione dei ben investigati: con l'effetto per il quale, in un caso come quello di specie, la misura patrimoniale della confisca, di per sè di natura plurale o polivalente (su siffatta natura plurale o polivalente della confisca, su di un piano teorico generale, debito è il rinvio a Cass., Sez. Un., n. 26654 del 27/03/2008, dep. 02/07/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239925), può dirsi riacquistare la sua fisionomia di misura di sicurezza, intesa a fronteggiare una pericolosità del prevenuto attuale al momento dell'acquisizione della disponibilità dei beni in confisca, con quanto ne segue in punta di riflesso di tale pericolosità sui medesimi beni confiscati ed in punto, per l'effetto, di possibile efficacia retroattiva della normativa novellistica dinanzi ricordata;
novella che può dunque, in un caso come quello in esame, disciplinare anche fattispecie realizzatesi, prima dell'entrata in vigore della stessa, pur in assenza di una pericolosità attuale del destinatario della misura patrimoniale.
Sul punto, va poi e comunque osservato che, quanto all'applicabilità delle modifiche introdotte dalla L. n. 94 del 2009 anche alle fattispecie realizzatesi prima della L. n. 94 del 2009, questa Sezione della Suprema Corte (Cass., Sez. 2, n. 39204 del 17/05/2013, dep. 23/09/2013, Ferrara e altro, Rv. 256141) ha affermato il principio per il quale la previsione contenuta nella L. n. 94 del 2009 che, modificando la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, consente al giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge citata. Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che, il venir meno del presupposto della pericolosità sociale non ha modificato la natura della confisca di prevenzione, da intendersi sempre come sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240 c.p., comma 2, per cui ad essa si applica il disposto dell'art. 200 c.p.; ed il principio è stato ribadito, poi, anche da altra decisione di questa Suprema Corte (Cass., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, dep. 04/06/2013, P.G. in proc. Pascali e altri, Rv. 256804), ove è stato affermato che la previsione contenuta nella L. 15 luglio 2009, n. 94, che, modificando la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, consente al giudice di adottare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche ai procedimenti iniziati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. 13. Quanto ad ogni altra deduzione variamente svolta nel provvedimento impugnato, funzionale a contestare la decisione impugnata, va poi solo osservato che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ovvero si presenti come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura. In tali casi, ben può ravvisarsi violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dalla cit. L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, di provvedere con decreto motivato (in tal senso, tra le numerose, Cass., Sez. 6, n. 24272/2013, cit. Rv. 256805, ove si assume che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza - fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione il decreto impugnato che aveva revocato la confisca disposta in primo grado senza tener conto degli accertamenti di polizia giudiziaria acquisiti agli atti e relativi alla situazione reddituale e finanziaria riferibile al proposto;
cfr., altresì Cass., Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, dep. 21/08/2013, Cardone a altri, Rv. 256263, ove si afferma che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può dunque essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza).
Non può pertanto condividersi la generale denuncia contenuta in ricorso in merito al presentare, il provvedimento impugnato, difetti tali da rendere la motivazione dello stesso talmente incongrua da giustificare doglianza in questa sede di legittimità. Da qui il rigetto del ricorso del LL.
14. Alla pronuncia consegue la condanna LL EL, AN MA OS e VE GI al pagamento delle spese processuali nonché la condanna di AN MA OS e VE GI, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al pagamento altresì della somma di Euro 1.000,00 ciascuna alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di LL EL che condanna al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibile il ricorso di AN MA OS e VE GI che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014