Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2008, n. 23845
CASS
Sentenza 18 settembre 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 cod. civ., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia. (Principio enunciato in fattispecie in cui un'auto, consegnata, per il lavaggio, dal suo proprietario al gestore di una stazione di servizio, era stata rubata mentre era parcheggiata sul piazzale del distributore, chiusa a chiave dal gestore che aveva riposto la chiave in una bacheca non chiusa ubicata nel locale della cassa, accessibile a chiunque, senza, perciò, che il depositario avesse adottato tutte le cautele idonee a superare la presunzione di colpa a suo carico).

Commentario1

  • 1Furto auto nell’autolavaggio: responsabile il titolare di quest’ultimo.
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 16 gennaio 2018

    Il titolare dell'autolavaggio lascia le chiavi della macchina consegnatale dal proprietario di quest'ultima per il lavaggio in un cassetto all'esterno dell'ufficio anziché riporle in un luogo inaccessibile agli estranei. La macchina viene rubata. Il titolare del lavaggio è tenuto a rimborsare all'assicurazione la somma che la stessa ha versato alla propria assicurata?A questa domanda ha fornito risposta affermativa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 486/18, pubblicata il 11 gennaio scorso. IL CASO: La questione esaminata dagli Ermellini nasce dal ricorso per Cassazione proposto dal titolare di un autolavaggio avverso l'ordinanza emessa della Corte di Appello con la quale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2008, n. 23845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23845
Data del deposito : 18 settembre 2008

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