Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 cod. civ., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia. (Principio enunciato in fattispecie in cui un'auto, consegnata, per il lavaggio, dal suo proprietario al gestore di una stazione di servizio, era stata rubata mentre era parcheggiata sul piazzale del distributore, chiusa a chiave dal gestore che aveva riposto la chiave in una bacheca non chiusa ubicata nel locale della cassa, accessibile a chiunque, senza, perciò, che il depositario avesse adottato tutte le cautele idonee a superare la presunzione di colpa a suo carico).
Commentario • 1
- 1. Furto auto nell’autolavaggio: responsabile il titolare di quest’ultimo.Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 16 gennaio 2018
Il titolare dell'autolavaggio lascia le chiavi della macchina consegnatale dal proprietario di quest'ultima per il lavaggio in un cassetto all'esterno dell'ufficio anziché riporle in un luogo inaccessibile agli estranei. La macchina viene rubata. Il titolare del lavaggio è tenuto a rimborsare all'assicurazione la somma che la stessa ha versato alla propria assicurata?A questa domanda ha fornito risposta affermativa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 486/18, pubblicata il 11 gennaio scorso. IL CASO: La questione esaminata dagli Ermellini nasce dal ricorso per Cassazione proposto dal titolare di un autolavaggio avverso l'ordinanza emessa della Corte di Appello con la quale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2008, n. 23845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23845 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
23845-2008 REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Art. 1176e SEZIONE TERZA CIVILE 1780 C.C Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24555/04 Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cron.23845 Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere Rep. 6085 Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere Ud. 13/05/08 Dott. Roberta VIVALDI Consigliere ha pronunciato la seguente contributo unificato SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA TR SNC, in persona del legale domiciliata rappresentante pro-tempore, elettivamente in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, che la difende unitamente all'avvocato BALLARDINI RENATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FONDIARIA SAI SPA, in persona del dr. Ivano Cantarale, in ROMA VIA DELLA domiciliato elettivamente 44, presso lo studio dell'avvocato CONCILIAZIONE 2008 PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la difende unitamente 972 all'avvocato VISONA' LUCIO, giusta delega in atti;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 282/04 della Corte d'Appello di TRENTO, seconda sezione, emessa 118/06/04, depositata il 21/07/04, R.G.331/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/08 dal Consigliere Dott.ssa Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 30 gennaio 2002 la SAI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovereto la s.n.c. Di PA ET chiedendone, in rivalsa ai sensi dell' с art. 1916 cod. civ., la condanna al pagamento di lire в 22 milioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, deducendo che DR RD, proprio assicurato, ave- va consegnato alla convenuta, esercente la gestione del distributore di benzina Agip, la sua autovettura Merce- des 200, per lavarla, ma, al momento del ritiro, dopo un' ora, 1' auto era stata rubata mentre era parcheg- giata sul piazzale del distributore, chiusa a chiave dal gestore, che aveva riposto la chiave in un arma- dietto posto nel locale della cassa, chiuso a chiave 2 anch' esso, ma che era stato forzato e le chiavi erano state rubate. La convenuta eccepiva di non rispondere del furto, che non le era imputabile perché aveva usato la dili- genza del bonus paterfamilias in quanto al locale cassa si accedeva attraverso altro locale aperto al pubblico, e che il deposito, essendo ✓ gratuito, era da valutare con minor rigore. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte di appello di Trento, con sentenza del 21 luglio 2004, accoglieva invece la domanda sulle seguen- ti considerazioni: 1) se per 1' esecuzione della pre- stazione principale è consegnato un bene, sorgono le obbligazioni accessorie della custodia e della riconse- gna, proprie del contratto di deposito, con il conse- Б guente dovere di diligenza nella custodia (art. 1177 cod. civ.); 2) se la cosa in custodia si perde o si di- strugge la responsabilità viene meno soltanto per caso fortuito o forza maggiore, ma non per semplice furto, a meno che non sia commesso con violenza o minaccia al- la persona, la cui prova è a carico del prestatore d' opera, il cui inadempimento è presunto a norma dell' art. 1218 cod. civ., superabile con la prova non solo del fatto del terzo, ma dell' assenza di colpa e dell' uso della diligenza per rimuovere 1' ostacolo all' 3 esatto adempimento;
3) il debitore che è consapevole dell' esigenza di uno sforzo superiore a quello ordina- rio per garantire l' adempimento, è obbligato a com- pierlo, anche se supera l' ordinaria diligenza, altri- menti è in colpa;
se invece non ne è consapevole, è te- nuto soltanto allo sforzo del buon padre di famiglia;
4) il teste La LA, che ha dichiarato esser stata la vettura del RD chiusa a chiave dopo il lavaggio e le chiavi custodite in un armadietto, situato dietro la scrivania dell' ufficio cassa, anch' esso chiuso a chiave, e che era stato forzato per prendere le chiavi soltanto dell' auto del RD, non è credibile per- ché né al vice-brigadiere Cuffari all' atto del sopral- luogo il gestore aveva mostrato che la bacheca ove era stata riposta la chiave fosse stata chiusa, né il Di PA all' atto della denuncia aveva riferito tale circostanza;
5) pertanto il Di PA non aveva provato che 1' inadempimento all' obbligazione accessoria di custodire la cosa affidatagli per l' esecuzione dell' opera era dipeso da causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.), non configurando evento eccezionale ed imprevedibile il furto di un' auto parcheggiata in un piazzale pubblico o aperto al pubblico, privo di misure di sicurezza e vigilanza, non essendo sufficiente, ai fini dell' adempimento dell' obbligo della custodia, la 4 conservazione della chiave dell' auto in una bacheca, non chiusa, all' interno dell' ufficio cassa della sta- zione di servizio, essendo noto che la mera chiusura del veicolo a chiave non è misura idonea ad evitarne il furto. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la s.n.c. Di PA ET cui resiste la Sai Fondiaria, s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: " Omessa pronuncia su un' eccezione della società conve- nuta. Art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 112, 359 e 277 c.p.c. ed agli artt. 1766, 1780 e 1768, secondo comma, cod. civ.". F Alla prestazione del servizio di lavaggio automati- co non era connesso un rapporto di deposito con obbli- б go di custodia e consegna perché il lavaggio può svol- gersi alla presenza del cliente e in tal modo il veico- lo non esce dalla sua disponibilità. Quindi, se il cliente si allontana, il deposito è di mera cortesia e gratuito e perciò la responsabilità va valutata con mi- nor rigore non essendo compresa nel prezzo di lavaggio la custodia. La consegna delle chiavi si verifica anche per il rifornimento del carburante, ma non perciò sus- siste il deposito e a questa modalità di esecuzione di 5 contratto è simile il lavaggio automatico. Questa ecce- zione non è stata esaminata dalla Corte di appello. La censura è inammissibile. Ed infatti la ricorrente, vittoriosa in primo gra- do, aveva l' onere di trascrivere l' atto difensivo con il quale, in appello, aveva riproposto la sua tesi di- fensiva sulle modalità dell' esecuzione del contratto d' opera diverse da quelle risultanti dalla sentenza impugnata e sulle quali lamenta l' omesso esame, di- versamente dovendosi ritenere fondata l' eccezione del- la controricorrente di assoluta novità e proposizione per la prima volta in questa sede della diversa rico- struzione dei fatti, mentre nei gradi di merito era pa- cifico che il RD consegnò le chiavi dell' auto Mercedes alla stazione di servizio Agip ET per far eseguire il lavaggio e si allontano, con modalità del tutto analoghe alla consegna di un' auto ad una carroz- zeria per ripararla. E poiché su queste modalità di esecuzione del contratto d' opera va esercitato il controllo di legittimità da questa Corte, la censura, volta ad introdurre un nuovo e diverso tema di inda- gine, non può esser esaminata. 2.- Con il secondo motivo deduce: 11 LAzione e falsa applicazione di norme di diritto Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218, 1776, 1768 e 1780 6 c.c." Il principio di diritto affermato dalla sentenza impugnata secondo il quale le norme sul contratto di deposito sono applicabili soltanto nel caso in cui 1' obbligo di custodia rappresenta l' obbligazione princi- pale, altrimenti si applicano le norme sull' adempi- mento delle obbligazioni in generale, è illogico e pa- radossale perché al custode professionale, remunerato per il servizio, sarebbe applicabile l' art. 1780 cod. civ., con possibilità di esonero da responsabilità, mentre il custode occasionale non avrebbe tale possibi- lità e neppure di invocare 1' art. 1768 cod. civ. se- condo il quale, in caso di deposito gratuito, la re- sponsabilità per la mancata riconsegna va valutata con minor rigore. Peraltro tra le norme delle obbligazioni vi è l' art. 1176 cod. civ. che impone al debitore la diligenza del buon padre di famiglia e che comporta, per il custode, che la valutazione della colpa va ri- ferita al comportamento in relazione alla causa che ha reso impossibile la prestazione della riconsegna ( art. 1768, primo comma, cod. civ. e art. 1780 cod. civ. che escludono la responsabilità del custode se 1' impossibilità della riconsegna è conseguenza di un fatto non imputabile al custode). Escludere la normativa sul deposito, come ha statuito la sentenza impugnata, 7 www.wwwwwwwwwww comporta escludere gli elementi di fatto da cui argui- re se vi fu un deposito e se sia stato oneroso o gra- tuito e quindi non vi è possibilità di valutare con mi- nor rigore la colpa del custode. Non si può pretendere che il gestore di una stazione di servizio installi un sistema di allarme o assuma un vigilante fisso e quin- di la diligenza di chiudere la macchina a chiave e di custodire le chiavi in bacheca configura la diligenza del buon padre di famiglia e tali elementi di fatto non sono stati valutati. Il motivo è infondato. La Corte di appello, infatti, ha correttamente ap- plicato alla fattispecie, in cui per il lavaggio dell' auto ne era stata concordata la consegna alla stazione di servizio Agip, e perciò il Di PA aveva consegnato Б le chiavi al gestore, gli articoli 2222 e 1177 cod. civ., a norma dei quali, se il prestatore d' opera con- viene con il committente di prendere in consegna il be- ne per l' esecuzione della prestazione principale su di esso, assume anche l' obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, anche nel caso di deposito a ti- tolo gratuito o di cortesia (Cass. 7363/2000). Quanto poi alla prova di aver adottato, nell' adem- pimento di tale obbligo accessorio, tutte le cautele suggerite dalla ordinaria diligenza, poiché questa è da 8 rapportare al caso concreto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il gestore del servizio di di- stributore di carburante, ove necessariamente transita- no persone sconosciute, si doveva rendere conto che il -parcheggio di un' auto costosa Mercedes C 200 Elegant - in un piazzale di servizio senza riporne le chiavi in un luogo chiuso, o almeno in un cassetto chiuso a chia- ve, anziché in una bacheca di un locale accessibile a chiunque, non costituiva cautela idonea а superare la colpa a suo carico (Cass. 12089/2007). Pertanto il ricorso va rigettato. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 maggio 2008. Il Relatore Il Presidente 7.37 -Schetron DEPOSITATO IN CANCELLERIA SET. 2008 ELLIERE 18 Maria Aiello IL C CANCELLIERE C ssa Maria Aiello 9