Sentenza 5 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/08/2019, n. 35594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35594 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2018 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie e inammissibilità nel resto;
udito il difensore, avv. Daniele Caprara, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di BO IO per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e patrimoniale (capo A) — consistita nella distrazione, nel periodo 2006-2008, di quattro semirimorchi, del conto "cassa contanti" per euro 54.444,63 e di denaro dal conto corrente tramite prelievi dell'importo complessivo pari a 54.727,10 — allo stesso ascritti in qualità di amministratore di diritto (dal 19 luglio 2000 al 4 aprile 2001) e amministratore di fatto (per il periodo successivo sino al fallimento) della M.C.S. s.r.I., società dichiarata fallita il 6 luglio 2009; mentre ha mandato assolto il medesimo imputato dalla distrazione di tre semirimorchi e della somma di euro 50.285,02 relativa alla emissione di assegni, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo e il secondo denuncia, sotto il profilo della inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo B). L'imputazione e la condanna di primo grado si riferiscono alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2 I. fall. Di contro la sentenza di appello ritiene sussistente l'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, I. fall., che postula elementi fattuali e strutturali molto diversi.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, sul rilievo che, a fronte di puntuali doglianze sul capo B), la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza della condotta delittuosa, senza esporre ragioni a sostegno del requisito della impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2.3 Con il quarto motivo deduce carenza di motivazione in ordine alla bancarotta per distrazione collegata ai prelevamenti dal conto corrente a titolo di ripartizione utili. Sarebbe concettualmente errato l'argomento speso dai giudici di merito circa l'assenza di un delibera societaria legittimante i prelievi, poiché la possibilità di prelevare degli acconti sulla ripartizione di utili sarebbe prevista nello statuto e non abbisognerebbe di deliberazione preventiva, potendo essere decisa anche nel corso dell'esercizio. Quanto al merito della contestazione, i prelievi troverebbero giustificazione nel pagamento delle retribuzioni in favore del dipendente BO.Lo stesso curatore ne darebbe atto laddove, per gli anni precedenti, scomputa dal saldo del conto corrente i pagamenti per le retribuzioni spettanti al BO (erroneamente imputati alla voce "soci prelevamento c/utíli"), mentre poi, incomprensibilmente, non ne tiene conto per gli anni 2007 e 2008, nonostante siano rimasti pressoché immutati consistenza e cadenza dei prelievi quali compensi per l'attività svolta. Al riguardo la risposta fornita dalla Corte di appello non sarebbe soddisfacente, poiché da un lato reputa ingiustificabile una erronea imputazione, quando però l'errore sarebbe stato riconosciuto per gli anni precedenti, dall'altro lato richiama arresti giurisprudenziali non univoci sul tema della qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta per distrazione piuttosto che preferenziale.
2.5 Con il quinto motivo denuncia analogo vizio circa la distrazione dei semirimorchi FI0043476 e LI010165. Detti beni sarebbero regolarmente usciti dal patrimonio societario, in quanto venduti alla società ED OT, come dimostrato da regolare fattura versata in atti. La mancata trascrizione, nel pubblico registro automobilistico, del trasferimento dei mezzi non inficerebbe la validità ed efficacia del contratto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Il primo e il secondo motivo sono fondati.
2.1 Risulta contestato, e ritenuto dal Tribunale, il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., che prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico;
- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Diversa è la bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., che richiede l'aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, commettendo alcuni dei reati previsti dal codice civile, tra cui quello di false comunicazioni sociali. La Corte di appello fa espresso riferimento a quest'ultima fattispecie, così introducendo una ipotesi di reato non contestata, né ritenuta in sentenza, senza peraltro indagarne neppure i presupposti, posto che si limita a parlare di: "infedele rappresentazione dei dati contabili, che costituisce illecito (si legga appunto l'art. 223 legge fa/I. che richiama l'art. 2621 del codice civile) perché ha creato un consistente pregiudizio ai creditori" (pag. 5 sentenza impugnata), trascurando del tutto l'evento del reato. Lo scrutinio di tale reato - che secondo la Corte distrettuale sarebbe "configurabile (...) indipendentemente dalla difficoltà nella ricostruzione del patrimonio della fallita" - crea notevole confusione e dà luogo a una insanabile contraddizione interna con riguardo alla esposizione della ratio decidendi.
3. Il terzo motivo è assorbito.
4. Il quarto motivo è inammissibile. Il vizio denunciato, al di là delle enunciazioni formali, risulta strutturato in termini di travisamento della prova. Quanto all'essenza del vizio deducibile in sede di legittimità, va ricordato che esso consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e, dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice. Nella specie invece il ricorrente richiede alla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio, senza rispettare, peraltro, il requisito di cd. "autosufficienza" nei termini previsti dalla giurisprudenza di legittimità: integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, allegazione in copia, individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). Anche l'invocata qualificazione giuridica della condotta in termini di bancarotta preferenziale postula una diversa ricostruzione del fatto, inammissibile in questa sede.
5. Il quinto motivo è generico. La sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta (pag. 2 e 3 sentenza impugnata): l'acquirente dei semirimorchi, ED OT, è una società gestita esclusivamente dall'imputato; la fattura di vendita nasconde un'operazione fittizia, poiché i beni sono rimasti nella disponibilità della fallita, come dichiarato da un testimone e non sono stati rinvenuti nel patrimonio dell'acquirente; il prezzo di vendita non risulta mai corrisposto (e se fosse stato versato allora sarebbe stato distratto). Il ricorrente non svolge alcuna critica argomentata a tale motivazione, limitandosi a far leva sulla asserita valenza probatoria della fattura di acquisto.
6. Il vizio motivazionale afferente al capo B) comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a detto capo con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Corte di appello di Genova. Il giudice di rinvio, dopo essersi pronunciato sul capo B), procederà alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio con riguardo vuoi, se del caso, alla pena principale vuoi, in ogni caso, alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall., applicando, per queste ultime, i nuovi parametri risultanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Consulta n. 222 del 05/12/2018 e dalla conseguente opzione interpretativa indicata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 28910 del 28 febbraio 2019, Suraci, secondo cui: «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.». Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla fattispecie di bancarotta documentale, nonché in riferimento al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Genov