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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/09/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2219/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2219/2021
promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore
(Avv. Cristina Pastorino)
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avv. Maria Letizia Cascianini)
CONVENUTA
Avente ad oggetto: lesione personale
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il rimborso di quanto corrisposto in favore di
[...]
a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultima subiti a seguito del sinistro occorso in CP_2
data 13.02.2016 lungo il tratto autostradale A/11 con direzione Firenze - Mare.
A fondamento della propria domanda, deduceva che, in data 13.02.2016 alle ore 13,55 circa, Pt_2
alla guida della sua vettura Fiat Panda targata ET875NF, assicurata per la RCA con
[...] [...]
su cui viaggiava come trasportata Parte_1 Controparte_2
percorreva il tratto autostradale A11 con direzione “Firenze-Mare”; che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopraindicate, all'altezza del Km 66+600, seduta sul sedile anteriore Controparte_2
lato passeggero, veniva improvvisamente colpita al volto da un manufatto in lamiera presente sull'asfalto e sollevato dalla vettura che precedeva la Fiat Panda sulla corsia di sorpasso e che frantumava il parabrezza del veicolo su cui era trasportata;
che il predetto manufatto era di forma piatta e di colore grigio e si era staccato da un componente di scambio mobile della carreggiata presente al km 66+600 a seguito di un precedente incidente verificatosi lo stesso giorno qualche ora prima del passaggio della Fiat Panda, come dichiarato da , addetto alla viabilità e Testimone_1
alla manutenzione del tratto autostradale per conto di il quale era stato CP_1 Controparte_1
interrogato dagli Agenti della Polstrada intervenuti sul posto;
che sul luogo del sinistro interveniva la
Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale di Montecatini, che redigeva il relativo verbale, dal quale emergeva che l'incidente in questione si era verificato per colpa e responsabilità esclusiva di che non aveva in alcun modo segnalato agli utenti la presenza di un Controparte_1
ostacolo metallico lungo la carreggiata;
che l'esclusiva responsabilità della convenuta, quale custode del tratto autostradale in esame, era stata dichiarata anche dal Giudice di Pace di Lucca con sentenza n. 842/2018, nella causa promossa da proprietaria e conducente della Fiat Panda, Parte_2
per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
che, a seguito del sinistro, subiva Controparte_2
lesioni personali e veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest –
P.O. San Luca, ove veniva diagnosticato “trauma cranio facciale con ferita lacero contusa e
contusione mano sinistra con prognosi di gg 15 di ospedale”; che quale Parte_1 società di assicurazioni per la RCA della Fiat Panda su cui viaggiava incaricava Controparte_2
il Dr. al fine di accertare l'entità delle lesioni riportate dalla danneggiata;
che, Persona_1
all'esito degli accertamenti medico-legali, emergeva che a seguito del sinistro, Controparte_2
aveva riportato un danno biologico quantificato nel 5% di invalidità permanente, oltre a invalidità
temporanea al 100 % per 1 giorno, al 75 % per gg. 15, al 50 % per gg. 15, al 25 % per gg. 30, oltre a spese mediche;
che l'esponente provvedeva a risarcire tutti i danni subiti dalla danneggiata nella misura di euro 8.000,00, comprensivi di euro 1.000,00 per onorari del legali incaricato da CP_2
per la trattazione del sinistro;
che, con Pec del 14.09.2018, chiedeva
[...] Parte_1
ad il rimborso di quanto corrisposto in favore di Controparte_1 Controparte_2
successivamente ribadito con l'invito alla procedura di negoziazione assistita, inviato con Pec del
17.01.2020; che controparte non aveva corrisposto alcunché; che le spese legali stragiudiziali sostenute dall'attrice per l'attività svolta, compresa la procedura di negoziazione assistita,
ammontavano ad euro 1.800,00, come previsto dalle tariffe in vigore.
In punto di diritto, esponeva che la vicenda per cui è causa era da ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.; che era pacifica la presenza sulla carreggiata di un manufatto in lamiera né rimosso, né adeguatamente segnalato;
che, quale assicuratore del vettore ex art. 141 C.d.a.,
aveva risarcito il danno riportato da e, dunque, aveva diritto di esercitare l'azione Controparte_2
di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti della convenuta, unica responsabile dei danni riportati dalla danneggiata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che contestava la fondatezza nell'an della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem, per difetto dei presupposti dell'azione di surroga ex art. 1916 c.c. e per intervenuta prescrizione dell'azione.
In particolare, deduceva che aveva agito in via diretta ai sensi dell'art. 141 del Controparte_2
Codice delle Assicurazioni nei confronti dell'assicuratore del vettore, rivolgendo la propria richiesta risarcitoria verso la , che provvedeva al pagamento Parte_3
dell'indennizzo; che non ricorrevano i presupposti per l'operatività dell'art. 141 C.d.a.; che, infatti,
l'indennizzo obbligatorio da parte della compagnia assicurativa in favore del trasportato era ammissibile solo laddove il sinistro vedeva il coinvolgimento tra due o più mezzi, anche senza collisione;
che la Suprema Corte, pronunciatasi sul punto, aveva escluso l'applicazione dell'art. 141
C.d.A. in assenza del coinvolgimento di almeno due veicoli;
che, nel caso di specie, il sinistro del
13.02.2016 era stato causato esclusivamente dall'impatto del mezzo di proprietà del vettore con un oggetto metallico disperso sul piano viabile;
che nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lucca,
promosso dalla conducente nei confronti della convenuta, era stata accertata l'esclusiva imputabilità
del sinistro a carico della società che avrebbe omesso l'ordinaria Controparte_1
manutenzione del tratto, con esclusione di ogni profilo di concorso del medesimo conducente;
che,
inoltre, nel caso di specie ricorrevano gli estremi del caso fortuito, dal momento che il sinistro risultava causato da una repentina, imprevenibile ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi,
dovuta alla improvvisa caduta sul piano viabile del pezzo metallico, poi sollevato da terra per effetto del passaggio di altro mezzo e sbalzato sul parabrezza dell'autovettura ove era trasportata la danneggiata, che veniva colpita al volto.
Contestava la fondatezza dell'accertamento svolto giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, in quanto effettuato in un giudizio che non aveva visto partecipi l'odierna attrice e, dunque, eccepiva l'inopponibilità a sé del giudicato.
Eccepiva, inoltre, la violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che la tutela rafforzata che l'ordinamento accorda al terzo trasportato, il quale ha la facoltà di rivolgersi alla compagnia assicurativa del mezzo ove lo stesso viaggiava, lo esimeva dalla prova della responsabilità dei soggetti coinvolti, ma, una volta che tale responsabilità era stata accertata e dichiarata con sentenza, tale accertamento non poteva essere fatto oggetto di un nuovo giudizio;
che, a fronte di un giudicato di responsabilità esclusiva della società convenuta, l'attrice non avrebbe dovuto, né potuto, provvedere al risarcimento del danno in favore del terzo trasportato a bordo del veicolo condotto dal proprio assicurato;
che, pertanto, il pagamento effettuato dall'attrice alla danneggiata era stato dalla prima indebitamente effettuato e, dunque, doveva deve ritenersi insussistente in capo all'attrice il titolo di legittimazione del preteso diritto di rivalsa azionato nel presente giudizio.
Eccepiva l'improponibilità dell'azione per mancata adozione da parte del trasportato della procedura formale prevista anche per l'azione diretta dagli artt. 144, 145, 148 C.d.A., deducendo che mancava la prova dell'invio per conoscenza da parte della danneggiata della richiesta risarcitoria anche all'Impresa di Assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (che, nel caso di specie, non esiste) e/o del preteso danneggiante.
Eccepiva la prescrizione dell'azione, rilevando che il sinistro era avvenuto in data 13.02.2016 e, per espressa ammissione di controparte, risultava compiuto il primo atto interruttivo del termine in data
14.09.2018, con l'invio di comunicazione Pec da parte dell'attrice alla convenuta contenente la richiesta di rimborso della somma corrisposta;
che al diritto dell'assicuratore che agisce in rivalsa deve applicarsi il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947, 2°comma c.c. per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e detto termine decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto;
che dalla data del sinistro ( 13.02.2016) a quella del richiamato atto interruttivo ( 14.09.2018) risultava decorso un termine superiore ai due anni previsti per legge.
Contestava, inoltre, il quantum debeatur per essere le richieste ex adverso avanzate non provate ed in ogni caso eccessive.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
Con ordinanza del 11.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. quale compagnia assicurativa del veicolo Fiat Parte_1
Panda targata ET875NF, ha esperito l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti di
[...]
sul presupposto di aver corrisposto ex art. 141 Codice delle Assicurazioni la somma Controparte_1
di euro 8.000,00 in favore della danneggiata , trasportata a bordo del veicolo Controparte_2
sopraindicato.
Secondo la tesi attorea, in data 13.02.2016 alle ore 13,55 circa, all'altezza del km 66+600
dell'autostrada A11 con direzione “Firenze-Mare”, che si trovava seduta sul Controparte_2
sedile anteriore lato passeggero del veicolo Fiat Panda targato ET875NF (assicurato con
[...]
, veniva improvvisamente colpita al volto da un Controparte_3
manufatto in lamiera presente sull'asfalto, che era stato sollevato dalla vettura (non compiutamente identificata) che precedeva il mezzo sul quale la danneggiata veniva trasportata.
La presente vicenda ha già formato oggetto di un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lucca, che è
stato instaurato da conducente del veicolo Fiat Panda, nei confronti della odierna Parte_2
convenuta, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal mezzo a seguito dell'urto provocato dalla cosa presente sull'autostrada.
Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace si è concluso con la sentenza n. n. 842/2018, con la quale veniva accertata la responsabilità esclusiva di e la stessa veniva Controparte_1
condannata a risarcire i danni materiali subiti dal veicolo.
Tanto chiarito, parte convenuta ha eccepito, con deduzioni sul punto contraddittorie, la violazione del divieto di bis in idem.
Da un lato, infatti, ha dedotto che “in ordine all''accertamento della dinamica del sinistro contenuta
nella sentenza del Giudice di Pace e della pretesa responsabilità della società Controparte_1
, deve essere rilevato in ogni caso che la stessa convenuta contesta la fondatezza dell medesimo
[...]
accertamento in quanto effettuato in un giudizio che non ha comunque visto partecipi l'odierna
attrice, né il terzo trasportato, ed eccepisce l'opponibilità a sé del giudicato”. Dall'altro lato, invece, ha rilevato che “… una volta che tale responsabilità è stata accertata e
dichiarata con sentenza, tale accertamento non può essere fatto oggetto di un nuovo giudizio. Con la
conseguenza che, a fronte di un giudicato di responsabilità esclusiva della società , la CP_1
Compagnia attrice non avrebbe dovuto né potuto provvedere al risarcimento del danno in favore del
terzo trasportato a bordo del veicolo condotto dal proprio assicurato”.
A prescindere dalla contraddittorietà delle argomentazioni utilizzate da parte convenuta, in ogni caso si rileva che, avendo il presente giudizio un petitum diverso rispetto a quello del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, non sussiste alcuna violazione del divieto di bis in idem.
Parte convenuta, inoltre, ha eccepito che il pagamento effettuato dall'assicurazione in favore della danneggiata ex art. 141 C.d.A. è stato indebitamente effettuato e, dunque, ha dedotto l'insussistenza in capo a parte attrice del titolo di legittimazione del diritto di regresso azionato nel presente giudizio.
A sostegno di tale contestazione, la convenuta ha rilevato che, a fronte di una sentenza passata in giudicato che ha accertato l'esclusiva responsabilità di la compagnia Controparte_1
assicurativa attrice non avrebbe dovuto provvedere al risarcimento del danno al terzo trasportato ex art. 141 C.d.A.
Ad avviso di questo Giudice, tale eccezione è infondata, in quanto l'art. 141 C.d.A. consente, alle condizioni ivi previste, al terzo trasportato che abbia subito un danno di chiedere il risarcimento del pregiudizio patito all'impresa di assicurazione del veicolo nel quale era a bordo, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La disposizione citata, inoltre, non prevede che, qualora sia stata accertata la responsabilità del sinistro con sentenza passata in giudicato, l'assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato possa rifiutare il risarcimento richiesto da quest'ultimo.
Pertanto, dal momento che le deduzioni di parte convenuta non trovano riscontro nel dato normativo,
parte attrice ha correttamente risarcito il danno subito alla danneggiata e, dunque, risulta legittimata ad agire nel presente giudizio facendo valere il proprio diritto ex art. 1916 c.c. Sempre in rito, parte convenuta ha eccepito l'improponibilità dell'azione, rilevando che il trasportato non aveva rispettato la procedura formale prevista anche per l'azione diretta dagli artt. 144, 145 e 148
C.d.A.
A fondamento di tale eccezione, ha evidenziato che non era stata fornita la prova dell'invio, da parte del trasportato, della richiesta risarcitoria anche alla compagnia assicurativa dell'altro veicolo coinvolto e/o del preteso danneggiante.
Ebbene, tale contestazione è manifestamente infondata, in quanto le disposizioni invocate da parte convenuta non impongono al trasportato di inviare la richiesta risarcitoria per conoscenza anche al danneggiante (nel caso di specie, . Controparte_1
Inoltre, parte attrice ha dedotto che il mezzo che precedeva il veicolo sul quale era trasportata la danneggiata e che determinava il sollevamento del manufatto di metallo presente su strada, non è
stato identificato e, dunque, non è stato possibile per il trasportato inviare per conoscenza la richiesta risarcitoria all'assicurazione dello stesso.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, si rileva che parte convenuta, ritenendo applicabile, nella vicenda in esame, il termine di prescrizione biennale previsto in materia di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (art. 2947, co. 2 c.c.), considera irrimediabilmente prescritto il diritto fatto valere da parte attrice, in quanto, a fronte del sinistro verificatosi in data 13.02.2016, il primo atto interruttivo del suddetto termine è stato compiuto in data 14.09.2018.
Tale eccezione è infondata, richiamandosi sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 4347 del 2009), secondo cui “il diritto di surrogazione dell'assicuratore
che ha pagato un'indennità al danneggiato ex art. 1916 cod. civ., si risolve in una peculiare forma di
successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo
versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ciò implica, ai fini della prescrizione, che
rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e
che l'assicuratore, come può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del
verificarsi della surrogazione, così vede pregiudicato il suo diritto dalla prescrizione anteriormente maturata per effetto dell'inerzia del medesimo danneggiato (Confr. Cass. civ. 3, 17 maggio 2007, n.
11457; 3 dicembre 2002, n. 17157; 7 agosto 1996, n. 7247)”.
Ebbene, venendo in rilievo la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno spettante alla danneggiata (e, in seguito alla surroga ex art. 1916 c.c., alla compagnia assicurativa) è di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
(art. 2947, co. 1 c.c.).
Nel caso di specie, il sinistro in cui è rimasta coinvolta risale al 13.02.2016 e, Controparte_2
come dedotto dalla stessa parte convenuta, il primo atto interruttivo del termine di prescrizione (invio di comunicazione pec. da parte della . alla società contenente la richiesta di Pt_1 CP_1
rimborso della somma corrisposta) è del 14.09.2018 e, dunque, non risulta decorso il termine di prescrizione applicabile alla vicenda in esame, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
Quanto al merito dalla documentazione versata in atti, nonché dalle prove espletate nel presente procedimento, risulta accertato il sinistro stradale come descritto da parte attrice.
In particolare, secondo la tesi attorea, in data 13.02.2016 alle ore 13,55 circa, all'altezza del km
66+600 dell'autostrada A11 con direzione “Firenze-Mare”, che si trovava Controparte_2
seduta sul sedile anteriore lato passeggero del veicolo Fiat Panda targato ET875NF (assicurato con
, veniva improvvisamente colpita al volto da Parte_1 Controparte_3
un manufatto in lamiera presente sull'asfalto, che era stato sollevato dalla vettura (non compiutamente identificata) che precedeva il mezzo sul quale la danneggiata veniva trasportata.
La dinamica del sinistro come allegata in citazione deve ritenersi provata, non essendo stata contestata in questo giudizio da che, nella comparsa di costituzione e risposta (p. Controparte_1
6), ha dedotto: “il sinistro del 13.02.2016 è stato causato esclusivamente dall'impatto del mezzo di
proprietà del vettore con un oggetto metallico disperso sul piano viabile, e nel giudizio promosso
dallo stesso conducente nei confronti della odierna comparente dinanzi al Giudice di Pace di Lucca
è stata accertata l'esclusiva imputabilità dell'occorso a carico della società Controparte_1 , che avrebbe omesso l'ordinaria manutenzione del tratto, con esclusione di ogni profilo di
[...]
concorso del medesimo conducente. La decisione in commento ( n. 842/2018) è stata debitamente
prodotta in causa da parte attrice e viene parimenti allegata dalla odierna esponente ( Doc. 1).
Peraltro, come potrà evincersi dalla lettura della medesima sentenza, anche nel predetto giudizio la
difesa della società convenuta ha sostenuto che fossero integrati nel caso di specie gli estremi del
caso fortuito ( e quindi della fattispecie di esclusione dell'applicabilità dell'art. 141 C.d.A.), dal
momento che il sinistro risultava causato da una repentina, imprevenibile ed imprevedibile
alterazione dello stato dei luoghi, dovuta alla improvvisa caduta sul piano viabile del pezzo metallico,
poi sollevato da terra per effetto del passaggio di altro mezzo e sbalzato sul parabrezza
dell'autovettura ove era trasportata la IG.ra fino a colpirla al volto”. CP_2
La ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice trova, inoltre, riscontro nelle indagini effettuate dalla Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale di Montecatini (doc. 1 parte attrice).
Nello specifico, la conducente dell'autovettura Fiat Panda AN Simona, sentita a sommarie informazioni testimoniali, ha dichiarato “Viaggiavo sull'A/11 con direzione mare, stavo percorrendo
la corsia di marcia, giunta all'altezza della corsia di decelerazione di Lucca Ovest, improvvisamente
una vettura di colore grigio chiaro metallizzato, di media cilindrata, che al momento percorreva la
corsia di sorpasso, precedendomi di una decina di metri, sollevava un oggetto metallico presente
sull'asfalto, che … schizzava da sx verso dx colpendo e sfondando il parabrezza della mia vettura e
investendo in pieno il volto della passeggera che prendeva posto sul sedile anteriore “
[...]
”. Non riuscivo a rilevare il numero di targa del mezzo il cui conducente non si fermava CP_2
neppure per prestare soccorso”.
Inoltre, è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali , all'epoca dei fatti Testimone_1
addetto alla viabilità e alla manutenzione del tratto autostradale per conto di Controparte_1
il quale ha dichiarato “in merito all'incidente del km 66+600 è probabile che l'oggetto sia
[...]
volato dalla carreggiata Firenze alla carreggiata Mare in un precedente sinistro sulla carreggiata Firenze, coinvolta una vettura Audi A-4. L'oggetto fa parte di un componente dello scambio di
carreggiata sito al km 66+600 e serve come fermo del carrello”.
è stato, altresì, escusso anche nel presente giudizio nell'udienza del 05.04.2023 e, Testimone_1
sentito sui capitoli alla memoria 183 VI co n.2 c.p.c. di parte attrice, ha confermato l'accaduto,
dichiarando:
Sui capitoli 1 e 2 “Ricordo l'episodio di cui ai capitoli ma preciso che io non ero presente ma sono
stato informato dell'accaduto dalla pattuglia”.
Sul capitolo 3 “Confermo il capitolo, sono stato chiamato dalla successivamente per CP_4
riconoscere il pezzo di lamiera in questione”.
Ebbene, alla luce della mancata contestazione della dinamica del sinistro da parte della convenuta e in base alle risultanze istruttorie evidenziate, deve ritenersi verificato il sinistro secondo le circostanze descritte da parte attrice e deve, altresì, ritenersi provato rapporto di custodia tra la strada e la convenuta, nonché il nesso eziologico tra la res presente su strada e i danni subiti dalla danneggiata trasportata.
Accertata la dinamica del sinistro oggetto di causa, si rileva che parte attrice ha provveduto al risarcimento del danno subito dalla trasportata a bordo del veicolo assicurato secondo quanto previsto dall'art. 141 C.d.A.
Al riguardo, parte convenuta ha dedotto che la compagnia assicurativa non avrebbe dovuto provvedere al risarcimento dei pregiudizi subiti dalla danneggiata, non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 141 C.d.A., in base al quale:
“
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è
risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro
il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 149, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto
al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello
minimo
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento
prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di
cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e
può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste
dall'articolo 150”.
In particolare, in primo luogo, parte convenuta ha escluso l'applicabilità dell'art. 141 C.d.A. alla fattispecie di causa, non essendovi stato il coinvolgimento di almeno due veicoli.
Sul punto, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 35318 del 2022,
sopravvenuta in corso di causa, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “la tutela
rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro
siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno
scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte
dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti
dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”.
In secondo luogo, ha escluso l'applicabilità dell'art. 141 C.d.A., ritenendo sussistenti, nel caso di specie, gli estremi del caso fortuito.
Orbene, gli assunti della convenuta sono infondati e, dunque, non possono essere condivisi. Infatti, quanto all'asserito difetto di coinvolgimento di almeno due veicoli, si rileva che, secondo quanto dedotto dalla stessa parte convenuta “il sinistro risultava causato da una repentina,
imprevenibile ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, dovuta alla improvvisa caduta sul
piano viabile del pezzo metallico, poi sollevato da terra per effetto del passaggio di altro mezzo e
sbalzato sul parabrezza dell'autovettura ove era trasportata la IG.ra fino a colpirla al CP_2
volto” (p. 6 comparsa di costituzione e risposta).
Invero, pur non essendovi stato uno scontro tra il veicolo assicurato con l'attrice e quello (non identificato) che ha sollevato il pezzo metallico presente su strada, il sinistro è stato causato anche dal mezzo rimasto non identificato, che, avendo determinato il sollevamento del manufatto metallico
(che poi urtava il parabrezza del veicolo assicurato), si è inserito nella dinamica causale che ha prodotto l'evento dannoso.
Pertanto, nel sinistro oggetto di causa possono dirsi coinvolti due veicoli e, dunque, sotto questo profilo, non sussistono ostacoli all'applicazione dell'art. 141 C.d.A. al fatto oggetto di causa.
Quanto al caso fortuito invocato da parte convenuta, si rileva, innanzitutto, che, nel caso di specie,
venendo in rilievo la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c., grava sul custode dell'autostrada
( l'onere di fornire la prova della sussistenza di tale causa di esonero da Controparte_1
responsabilità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di responsabilità, quale custode ai
sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che
quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la
situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue
pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché
solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso
si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività
di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile
condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento
di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso
fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ., Sez. VI,
30 marzo 2022, n. 10188).
Al fine di escludere la propria responsabilità, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare il c.d. caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore imprevedibile ed eccezionale in grado di interrompere il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso.
Tanto chiarito in diritto, si osserva, in primo luogo, che il Giudice di Pace, con argomentazioni condivisibili sul punto, ha ritenuto insussistenti, nel caso di specie, gli estremi del caso fortuito.
In ogni caso, a prescindere dalla vincolatività del giudicato formatosi nel procedimento dinnanzi al
Giudice di Pace, nel presente giudizio ha soltanto dedotto sul punto che Controparte_1
il sinistro è stato causato da una repentina, imprevenibile ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, dovuti all'improvvisa caduta sul piano viabile del pezzo metallico.
Ebbene, tale circostanza non è stata provata dalla convenuta, che non ha neppure formulato richieste istruttorie atte a dimostrare quanto dedotto.
Inoltre, dalle sommarie informazioni rese da è emerso che la presenza del manufatto Testimone_1
metallico sull'autostrada era verosimilmente riconducibile ad un sinistro stradale verificatosi in precedenza, in orario non precisato, sull'opposta carreggiata.
Pertanto, non ha provato né l'improvvisa caduta del pezzo metallico Controparte_1
sulla sede stradale, né l'impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminare il fattore di rischio che ha provocato il sinistro in esame e, dunque, non sono ravvisabili gli estremi del caso fortuito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si dichiara responsabile Controparte_1
ex art. 2051 c.c. del sinistro per cui è causa.
Inoltre, avendo la compagnia assicurativa corrisposto il risarcimento al danneggiato in presenza dei presupposti dell'art. 141 C.d.A., si ritiene sussistente in capo alla stessa il diritto di surroga ex art. Sez. III, n. 20740 del 2016) ha chiarito che “La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916
c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo
responsabile dell'evento dannoso oggetto della copertura assicurativa. Essa ha un triplice scopo:
-) evitare l'arricchimento dell'assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilità di cumulare
indennizzo e risarcimento;
- ) evitare l'arricchimento del responsabile, il quale- se non esistesse la surrogazione - beneficerebbe
indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;
-) consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri, e di conseguenza i premi puri
applicati per le categorie di rischi omogenei.
Da questo inquadramento dell'istituto della surrogazione, pacifico in dottrina e secolare nella
giurisprudenza di legittimità, discende che l'assicuratore surrogante si sostituisce all'assicurato-
danneggiato nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile.
Tale sostituzione è integrale ed omnicomprensiva. Per effetto della surrogazione il surrogante
acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito (anche se maturati prima
della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile
avrebbe potuto opporre al danneggiato”.
Accertato la fondatezza nell'an del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. azionato da parte attrice, deve procedersi alla determinazione del quantum debeatur.
Parte attrice ha provato di aver risarcito i danni subiti da , avendo corrisposto alla Controparte_2
stessa la somma complessiva di euro 8.000,00, comprensiva di euro 1.000,00 per onorari del legale incaricato dalla danneggiata per la trattazione del sinistro (doc. 7 e 8 parte attrice).
Tuttavia, ha contestato l'accertamento medico-legale eseguito dal Controparte_1
medico incaricato dall'assicurazione attrice e, dunque, al fine di accertare l'entità dei danni patiti dalla danneggiata e il nesso di causalità tra gli stessi e il sinistro per cui è causa, è stata disposta C.T.U.
medico-legale, le cui risultanze sono da ritenersi condivisibili, in quanto complete, esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
Si precisa, inoltre, che parte attrice, non avendo formulato osservazioni al C.T.U. nei termini concessi,
ha tardivamente contestato l'elaborato peritale e, dunque, le obiezioni dalla stessa mosse non risultano idonee a inficiare l'accertamento compiuto dall'Ausiliario del Giudice.
In particolare, il C.T.U., dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite dalla danneggiata al sinistro per cui è causa, ha concluso che “i postumi effettivamente residuati in
conseguenza del traumatismo subito in data 13.02.2016, preso atto delle certificazioni in atti,
risultano rappresentabili in esiti di lesione tegumentaria all'emivolto sinistro. Documentata una
residua deviazione della rima buccale con segni di perdita di saliva e dolenzia riferita alla
articolazione temporo-mandibolare di sinistra pur in assenza di evidenti lesioni traumatiche
articolari e/o all'apparato masticatorio.
Documentate anche turbe psicologiche con insonnia e crisi di pianto insorte dopo l'incidente
stradale, ma senza un inquadramento nosografico definito da specifica valutazione psichiatrica.
Da considerare, inoltre, le preesistenze di polimialgia (caratterizzata da dolori articolari diffusi) e
sindrome di Alzheimer (stato di demenza) documentate, che verosimilmente possono rivestire un
ruolo causale anche in tale sintomatologia riferita.
Sulla base di tutto quanto sopra, venendo, quindi, alla quantificazione in termini di invalidità
permanente in ambito di responsabilità civile, in base alle indicazioni valutative dal Decreto Legge
03/07/03, delle e dei principali baremes medico-legali di riferimento, sulla base di quanto
documentato e attualmente obiettivabile, pare congrua una valutazione pari a 3% (tre per cento) di
danno biologico.
Risulta, inoltre, equo riconoscere un periodo di invalidità temporanea, come da documentazione
medica prodotta, in considerazione dell'età avanzata della signora e dunque con processi di
guarigione parafisiologicamente più lunghi, suddiviso in 15 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 45
giorni al 25%”. Trattandosi di danno biologico di lieve entità derivante da sinistro stradale, lo stesso deve essere liquidato in base alle tabelle di cui all'art. 139 C.d.A. (D.lgs. n. 209/2005).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (82 anni), il danno dalla stessa subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 82 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.219,67
Invalidità temporanea parziale al 75% € 632,03
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 632,03
Totale danno biologico temporaneo € 1.825,86
TOTALE GENERALE: € 4.045,53 Parte attrice nulla ha dedotto in merito al danno morale e alla personalizzazione del danno e, dunque,
niente si osserva sul punto.
Con riferimento alla quantificazione dei danni per spese mediche sostenute dalla danneggiata, il CTU
ha riconosciuto come congrue le spese mediche documentate in atti, rilevando che “Le spese mediche
documentate, rendicontate nel dettaglio al paragrafo II (pag. 8), risultano congrue all'iter clinico
certificato, salvo segnalare che risulta rendicontato da parte attrice l'onorario del dott. Per_2
come progetto di notula per “visita medico specialistica con relazione specialistica medico-legale”,
ma tale relazione non risulta in atti”.
Rilevato che non è stata prodotto la relazione specialistica medico-legale e, conseguentemente, il
CTU non si è potuto pronunciare sulla congruità della stessa, la spesa sostenuta per tale attività non
è rimborsabile in favore di parte attrice.
Pertanto, risultano provate e devono essere rimborsate a parte attrice le spese mediche di seguito indicate:
• Fattura n. 903/00007003/16 in data 15.03.2016 rilasciata da Asl Toscana Nord Ovest per riproduzione immagini e cartella clinica (30,00 euro);
• Fattura n. 902/00007878/16 in data 21.03.2016 rilasciata da Asl Toscana Nord Ovest per visita odontoiatrica dr. in libera professione (105,36 euro); Per_3
• Fattura n. 902/00012568/16 in data 09.05.2016 rilasciata da Asl Toscana Nord Ovest per visita odontoiatrica dr. in libera professione (105,36 euro); Per_3
• Ricevuta n. 9 rilasciata dalla dott. in data 29.02.2016 per certificazione Persona_4
ad uso assicurativo privato (50,00 euro);
• Ricevuta n. 12 rilasciata dalla dott. in data 11.04.2016 per certificazione Persona_4
ad uso assicurativo privato (50,00 euro);
• Ricevuta n. 20 rilasciata dalla dott. in data 08.06.2016 per certificazione Persona_4
ad uso assicurativo privato (50,00 euro);
per la somma complessiva di euro 390,72. Quanto alla somma di euro 1.000,00 corrisposta da parte attrice alla danneggiata a titolo di onorari del legale incaricato dalla stessa per la trattazione del sinistro, parte convenuta non ha contestata specificamente tale voce di danno, che, dunque, deve essere rimborsata a parte attrice.
Pertanto, relativamente al diritto di surroga, parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice la somma complessiva di euro 5.436,25, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della corresponsione in favore della danneggiata.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Per quanto riguarda la domanda relativa al pagamento delle spese stragiudiziali, avendo parte attrice inviato a parte convenuta una Pec del 14.09.2018 contenente la richiesta di rimborso, nonché una Pec
del 17.01.2020 contenente l'invito alla procedura di negoziazione assistita, può essere riconosciuta a parte attrice la somma di euro 322,47 (comprensiva degli accessori di legge), a titolo di spese sostenute per l'assistenza legale in fase di negoziazione assistita, nonché la somma di euro 1.448,91
(comprensiva degli accessori di legge) per la fase stragiudiziale, per la somma complessiva di euro
1.771,38.
Le somme di cui sopra vengono così quantificate tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55 del
2014, con riferimento al valore della causa, alle tariffe minime ed alla sola voce relativa all'attivazione della procedura di negoziazione assistita e tariffe minime per quanto riguarda la fase stragiudiziale.
Sulla somma di euro 1.771,38 decorrono gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
In considerazione della parziale fondatezza della domanda attorea, alla luce della ridotta somma liquidata rispetto alle richieste attoree, si condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con compensazione del rimanente 1/3. Le spese di CTU e di CTP sostenute da parte attrice devono essere poste per 2/3 a carico di parte convenuta e per 1/3 a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 5.436,25, oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di rimborso del risarcimento corrisposto alla danneggiata, nonché la somma di euro 1.771,38, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di rimborso per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e per l'invito alla stipula di negoziazione assistita;
2) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice 2/3 delle spese di lite del presente procedimento, che liquida per tale frazione in euro 3.384,67 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica nella medesima frazione,
compensando il rimanente 1/3;
3) Pone le spese delle C.T.U. e di C.T.P. per 1/3 a carico di parte attrice e per 2/3 a carico di parte convenuta.
Lucca, 04.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1916 c.c. nei confronti del responsabile civile, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità (Cass.,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2219/2021
promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore
(Avv. Cristina Pastorino)
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avv. Maria Letizia Cascianini)
CONVENUTA
Avente ad oggetto: lesione personale
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il rimborso di quanto corrisposto in favore di
[...]
a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultima subiti a seguito del sinistro occorso in CP_2
data 13.02.2016 lungo il tratto autostradale A/11 con direzione Firenze - Mare.
A fondamento della propria domanda, deduceva che, in data 13.02.2016 alle ore 13,55 circa, Pt_2
alla guida della sua vettura Fiat Panda targata ET875NF, assicurata per la RCA con
[...] [...]
su cui viaggiava come trasportata Parte_1 Controparte_2
percorreva il tratto autostradale A11 con direzione “Firenze-Mare”; che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopraindicate, all'altezza del Km 66+600, seduta sul sedile anteriore Controparte_2
lato passeggero, veniva improvvisamente colpita al volto da un manufatto in lamiera presente sull'asfalto e sollevato dalla vettura che precedeva la Fiat Panda sulla corsia di sorpasso e che frantumava il parabrezza del veicolo su cui era trasportata;
che il predetto manufatto era di forma piatta e di colore grigio e si era staccato da un componente di scambio mobile della carreggiata presente al km 66+600 a seguito di un precedente incidente verificatosi lo stesso giorno qualche ora prima del passaggio della Fiat Panda, come dichiarato da , addetto alla viabilità e Testimone_1
alla manutenzione del tratto autostradale per conto di il quale era stato CP_1 Controparte_1
interrogato dagli Agenti della Polstrada intervenuti sul posto;
che sul luogo del sinistro interveniva la
Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale di Montecatini, che redigeva il relativo verbale, dal quale emergeva che l'incidente in questione si era verificato per colpa e responsabilità esclusiva di che non aveva in alcun modo segnalato agli utenti la presenza di un Controparte_1
ostacolo metallico lungo la carreggiata;
che l'esclusiva responsabilità della convenuta, quale custode del tratto autostradale in esame, era stata dichiarata anche dal Giudice di Pace di Lucca con sentenza n. 842/2018, nella causa promossa da proprietaria e conducente della Fiat Panda, Parte_2
per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
che, a seguito del sinistro, subiva Controparte_2
lesioni personali e veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest –
P.O. San Luca, ove veniva diagnosticato “trauma cranio facciale con ferita lacero contusa e
contusione mano sinistra con prognosi di gg 15 di ospedale”; che quale Parte_1 società di assicurazioni per la RCA della Fiat Panda su cui viaggiava incaricava Controparte_2
il Dr. al fine di accertare l'entità delle lesioni riportate dalla danneggiata;
che, Persona_1
all'esito degli accertamenti medico-legali, emergeva che a seguito del sinistro, Controparte_2
aveva riportato un danno biologico quantificato nel 5% di invalidità permanente, oltre a invalidità
temporanea al 100 % per 1 giorno, al 75 % per gg. 15, al 50 % per gg. 15, al 25 % per gg. 30, oltre a spese mediche;
che l'esponente provvedeva a risarcire tutti i danni subiti dalla danneggiata nella misura di euro 8.000,00, comprensivi di euro 1.000,00 per onorari del legali incaricato da CP_2
per la trattazione del sinistro;
che, con Pec del 14.09.2018, chiedeva
[...] Parte_1
ad il rimborso di quanto corrisposto in favore di Controparte_1 Controparte_2
successivamente ribadito con l'invito alla procedura di negoziazione assistita, inviato con Pec del
17.01.2020; che controparte non aveva corrisposto alcunché; che le spese legali stragiudiziali sostenute dall'attrice per l'attività svolta, compresa la procedura di negoziazione assistita,
ammontavano ad euro 1.800,00, come previsto dalle tariffe in vigore.
In punto di diritto, esponeva che la vicenda per cui è causa era da ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.; che era pacifica la presenza sulla carreggiata di un manufatto in lamiera né rimosso, né adeguatamente segnalato;
che, quale assicuratore del vettore ex art. 141 C.d.a.,
aveva risarcito il danno riportato da e, dunque, aveva diritto di esercitare l'azione Controparte_2
di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti della convenuta, unica responsabile dei danni riportati dalla danneggiata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che contestava la fondatezza nell'an della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem, per difetto dei presupposti dell'azione di surroga ex art. 1916 c.c. e per intervenuta prescrizione dell'azione.
In particolare, deduceva che aveva agito in via diretta ai sensi dell'art. 141 del Controparte_2
Codice delle Assicurazioni nei confronti dell'assicuratore del vettore, rivolgendo la propria richiesta risarcitoria verso la , che provvedeva al pagamento Parte_3
dell'indennizzo; che non ricorrevano i presupposti per l'operatività dell'art. 141 C.d.a.; che, infatti,
l'indennizzo obbligatorio da parte della compagnia assicurativa in favore del trasportato era ammissibile solo laddove il sinistro vedeva il coinvolgimento tra due o più mezzi, anche senza collisione;
che la Suprema Corte, pronunciatasi sul punto, aveva escluso l'applicazione dell'art. 141
C.d.A. in assenza del coinvolgimento di almeno due veicoli;
che, nel caso di specie, il sinistro del
13.02.2016 era stato causato esclusivamente dall'impatto del mezzo di proprietà del vettore con un oggetto metallico disperso sul piano viabile;
che nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lucca,
promosso dalla conducente nei confronti della convenuta, era stata accertata l'esclusiva imputabilità
del sinistro a carico della società che avrebbe omesso l'ordinaria Controparte_1
manutenzione del tratto, con esclusione di ogni profilo di concorso del medesimo conducente;
che,
inoltre, nel caso di specie ricorrevano gli estremi del caso fortuito, dal momento che il sinistro risultava causato da una repentina, imprevenibile ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi,
dovuta alla improvvisa caduta sul piano viabile del pezzo metallico, poi sollevato da terra per effetto del passaggio di altro mezzo e sbalzato sul parabrezza dell'autovettura ove era trasportata la danneggiata, che veniva colpita al volto.
Contestava la fondatezza dell'accertamento svolto giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, in quanto effettuato in un giudizio che non aveva visto partecipi l'odierna attrice e, dunque, eccepiva l'inopponibilità a sé del giudicato.
Eccepiva, inoltre, la violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che la tutela rafforzata che l'ordinamento accorda al terzo trasportato, il quale ha la facoltà di rivolgersi alla compagnia assicurativa del mezzo ove lo stesso viaggiava, lo esimeva dalla prova della responsabilità dei soggetti coinvolti, ma, una volta che tale responsabilità era stata accertata e dichiarata con sentenza, tale accertamento non poteva essere fatto oggetto di un nuovo giudizio;
che, a fronte di un giudicato di responsabilità esclusiva della società convenuta, l'attrice non avrebbe dovuto, né potuto, provvedere al risarcimento del danno in favore del terzo trasportato a bordo del veicolo condotto dal proprio assicurato;
che, pertanto, il pagamento effettuato dall'attrice alla danneggiata era stato dalla prima indebitamente effettuato e, dunque, doveva deve ritenersi insussistente in capo all'attrice il titolo di legittimazione del preteso diritto di rivalsa azionato nel presente giudizio.
Eccepiva l'improponibilità dell'azione per mancata adozione da parte del trasportato della procedura formale prevista anche per l'azione diretta dagli artt. 144, 145, 148 C.d.A., deducendo che mancava la prova dell'invio per conoscenza da parte della danneggiata della richiesta risarcitoria anche all'Impresa di Assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (che, nel caso di specie, non esiste) e/o del preteso danneggiante.
Eccepiva la prescrizione dell'azione, rilevando che il sinistro era avvenuto in data 13.02.2016 e, per espressa ammissione di controparte, risultava compiuto il primo atto interruttivo del termine in data
14.09.2018, con l'invio di comunicazione Pec da parte dell'attrice alla convenuta contenente la richiesta di rimborso della somma corrisposta;
che al diritto dell'assicuratore che agisce in rivalsa deve applicarsi il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947, 2°comma c.c. per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e detto termine decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto;
che dalla data del sinistro ( 13.02.2016) a quella del richiamato atto interruttivo ( 14.09.2018) risultava decorso un termine superiore ai due anni previsti per legge.
Contestava, inoltre, il quantum debeatur per essere le richieste ex adverso avanzate non provate ed in ogni caso eccessive.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU medico-legale.
Con ordinanza del 11.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. quale compagnia assicurativa del veicolo Fiat Parte_1
Panda targata ET875NF, ha esperito l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti di
[...]
sul presupposto di aver corrisposto ex art. 141 Codice delle Assicurazioni la somma Controparte_1
di euro 8.000,00 in favore della danneggiata , trasportata a bordo del veicolo Controparte_2
sopraindicato.
Secondo la tesi attorea, in data 13.02.2016 alle ore 13,55 circa, all'altezza del km 66+600
dell'autostrada A11 con direzione “Firenze-Mare”, che si trovava seduta sul Controparte_2
sedile anteriore lato passeggero del veicolo Fiat Panda targato ET875NF (assicurato con
[...]
, veniva improvvisamente colpita al volto da un Controparte_3
manufatto in lamiera presente sull'asfalto, che era stato sollevato dalla vettura (non compiutamente identificata) che precedeva il mezzo sul quale la danneggiata veniva trasportata.
La presente vicenda ha già formato oggetto di un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lucca, che è
stato instaurato da conducente del veicolo Fiat Panda, nei confronti della odierna Parte_2
convenuta, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal mezzo a seguito dell'urto provocato dalla cosa presente sull'autostrada.
Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace si è concluso con la sentenza n. n. 842/2018, con la quale veniva accertata la responsabilità esclusiva di e la stessa veniva Controparte_1
condannata a risarcire i danni materiali subiti dal veicolo.
Tanto chiarito, parte convenuta ha eccepito, con deduzioni sul punto contraddittorie, la violazione del divieto di bis in idem.
Da un lato, infatti, ha dedotto che “in ordine all''accertamento della dinamica del sinistro contenuta
nella sentenza del Giudice di Pace e della pretesa responsabilità della società Controparte_1
, deve essere rilevato in ogni caso che la stessa convenuta contesta la fondatezza dell medesimo
[...]
accertamento in quanto effettuato in un giudizio che non ha comunque visto partecipi l'odierna
attrice, né il terzo trasportato, ed eccepisce l'opponibilità a sé del giudicato”. Dall'altro lato, invece, ha rilevato che “… una volta che tale responsabilità è stata accertata e
dichiarata con sentenza, tale accertamento non può essere fatto oggetto di un nuovo giudizio. Con la
conseguenza che, a fronte di un giudicato di responsabilità esclusiva della società , la CP_1
Compagnia attrice non avrebbe dovuto né potuto provvedere al risarcimento del danno in favore del
terzo trasportato a bordo del veicolo condotto dal proprio assicurato”.
A prescindere dalla contraddittorietà delle argomentazioni utilizzate da parte convenuta, in ogni caso si rileva che, avendo il presente giudizio un petitum diverso rispetto a quello del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, non sussiste alcuna violazione del divieto di bis in idem.
Parte convenuta, inoltre, ha eccepito che il pagamento effettuato dall'assicurazione in favore della danneggiata ex art. 141 C.d.A. è stato indebitamente effettuato e, dunque, ha dedotto l'insussistenza in capo a parte attrice del titolo di legittimazione del diritto di regresso azionato nel presente giudizio.
A sostegno di tale contestazione, la convenuta ha rilevato che, a fronte di una sentenza passata in giudicato che ha accertato l'esclusiva responsabilità di la compagnia Controparte_1
assicurativa attrice non avrebbe dovuto provvedere al risarcimento del danno al terzo trasportato ex art. 141 C.d.A.
Ad avviso di questo Giudice, tale eccezione è infondata, in quanto l'art. 141 C.d.A. consente, alle condizioni ivi previste, al terzo trasportato che abbia subito un danno di chiedere il risarcimento del pregiudizio patito all'impresa di assicurazione del veicolo nel quale era a bordo, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La disposizione citata, inoltre, non prevede che, qualora sia stata accertata la responsabilità del sinistro con sentenza passata in giudicato, l'assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato possa rifiutare il risarcimento richiesto da quest'ultimo.
Pertanto, dal momento che le deduzioni di parte convenuta non trovano riscontro nel dato normativo,
parte attrice ha correttamente risarcito il danno subito alla danneggiata e, dunque, risulta legittimata ad agire nel presente giudizio facendo valere il proprio diritto ex art. 1916 c.c. Sempre in rito, parte convenuta ha eccepito l'improponibilità dell'azione, rilevando che il trasportato non aveva rispettato la procedura formale prevista anche per l'azione diretta dagli artt. 144, 145 e 148
C.d.A.
A fondamento di tale eccezione, ha evidenziato che non era stata fornita la prova dell'invio, da parte del trasportato, della richiesta risarcitoria anche alla compagnia assicurativa dell'altro veicolo coinvolto e/o del preteso danneggiante.
Ebbene, tale contestazione è manifestamente infondata, in quanto le disposizioni invocate da parte convenuta non impongono al trasportato di inviare la richiesta risarcitoria per conoscenza anche al danneggiante (nel caso di specie, . Controparte_1
Inoltre, parte attrice ha dedotto che il mezzo che precedeva il veicolo sul quale era trasportata la danneggiata e che determinava il sollevamento del manufatto di metallo presente su strada, non è
stato identificato e, dunque, non è stato possibile per il trasportato inviare per conoscenza la richiesta risarcitoria all'assicurazione dello stesso.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, si rileva che parte convenuta, ritenendo applicabile, nella vicenda in esame, il termine di prescrizione biennale previsto in materia di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (art. 2947, co. 2 c.c.), considera irrimediabilmente prescritto il diritto fatto valere da parte attrice, in quanto, a fronte del sinistro verificatosi in data 13.02.2016, il primo atto interruttivo del suddetto termine è stato compiuto in data 14.09.2018.
Tale eccezione è infondata, richiamandosi sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 4347 del 2009), secondo cui “il diritto di surrogazione dell'assicuratore
che ha pagato un'indennità al danneggiato ex art. 1916 cod. civ., si risolve in una peculiare forma di
successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo
versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ciò implica, ai fini della prescrizione, che
rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e
che l'assicuratore, come può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del
verificarsi della surrogazione, così vede pregiudicato il suo diritto dalla prescrizione anteriormente maturata per effetto dell'inerzia del medesimo danneggiato (Confr. Cass. civ. 3, 17 maggio 2007, n.
11457; 3 dicembre 2002, n. 17157; 7 agosto 1996, n. 7247)”.
Ebbene, venendo in rilievo la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno spettante alla danneggiata (e, in seguito alla surroga ex art. 1916 c.c., alla compagnia assicurativa) è di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
(art. 2947, co. 1 c.c.).
Nel caso di specie, il sinistro in cui è rimasta coinvolta risale al 13.02.2016 e, Controparte_2
come dedotto dalla stessa parte convenuta, il primo atto interruttivo del termine di prescrizione (invio di comunicazione pec. da parte della . alla società contenente la richiesta di Pt_1 CP_1
rimborso della somma corrisposta) è del 14.09.2018 e, dunque, non risulta decorso il termine di prescrizione applicabile alla vicenda in esame, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
Quanto al merito dalla documentazione versata in atti, nonché dalle prove espletate nel presente procedimento, risulta accertato il sinistro stradale come descritto da parte attrice.
In particolare, secondo la tesi attorea, in data 13.02.2016 alle ore 13,55 circa, all'altezza del km
66+600 dell'autostrada A11 con direzione “Firenze-Mare”, che si trovava Controparte_2
seduta sul sedile anteriore lato passeggero del veicolo Fiat Panda targato ET875NF (assicurato con
, veniva improvvisamente colpita al volto da Parte_1 Controparte_3
un manufatto in lamiera presente sull'asfalto, che era stato sollevato dalla vettura (non compiutamente identificata) che precedeva il mezzo sul quale la danneggiata veniva trasportata.
La dinamica del sinistro come allegata in citazione deve ritenersi provata, non essendo stata contestata in questo giudizio da che, nella comparsa di costituzione e risposta (p. Controparte_1
6), ha dedotto: “il sinistro del 13.02.2016 è stato causato esclusivamente dall'impatto del mezzo di
proprietà del vettore con un oggetto metallico disperso sul piano viabile, e nel giudizio promosso
dallo stesso conducente nei confronti della odierna comparente dinanzi al Giudice di Pace di Lucca
è stata accertata l'esclusiva imputabilità dell'occorso a carico della società Controparte_1 , che avrebbe omesso l'ordinaria manutenzione del tratto, con esclusione di ogni profilo di
[...]
concorso del medesimo conducente. La decisione in commento ( n. 842/2018) è stata debitamente
prodotta in causa da parte attrice e viene parimenti allegata dalla odierna esponente ( Doc. 1).
Peraltro, come potrà evincersi dalla lettura della medesima sentenza, anche nel predetto giudizio la
difesa della società convenuta ha sostenuto che fossero integrati nel caso di specie gli estremi del
caso fortuito ( e quindi della fattispecie di esclusione dell'applicabilità dell'art. 141 C.d.A.), dal
momento che il sinistro risultava causato da una repentina, imprevenibile ed imprevedibile
alterazione dello stato dei luoghi, dovuta alla improvvisa caduta sul piano viabile del pezzo metallico,
poi sollevato da terra per effetto del passaggio di altro mezzo e sbalzato sul parabrezza
dell'autovettura ove era trasportata la IG.ra fino a colpirla al volto”. CP_2
La ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice trova, inoltre, riscontro nelle indagini effettuate dalla Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale di Montecatini (doc. 1 parte attrice).
Nello specifico, la conducente dell'autovettura Fiat Panda AN Simona, sentita a sommarie informazioni testimoniali, ha dichiarato “Viaggiavo sull'A/11 con direzione mare, stavo percorrendo
la corsia di marcia, giunta all'altezza della corsia di decelerazione di Lucca Ovest, improvvisamente
una vettura di colore grigio chiaro metallizzato, di media cilindrata, che al momento percorreva la
corsia di sorpasso, precedendomi di una decina di metri, sollevava un oggetto metallico presente
sull'asfalto, che … schizzava da sx verso dx colpendo e sfondando il parabrezza della mia vettura e
investendo in pieno il volto della passeggera che prendeva posto sul sedile anteriore “
[...]
”. Non riuscivo a rilevare il numero di targa del mezzo il cui conducente non si fermava CP_2
neppure per prestare soccorso”.
Inoltre, è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali , all'epoca dei fatti Testimone_1
addetto alla viabilità e alla manutenzione del tratto autostradale per conto di Controparte_1
il quale ha dichiarato “in merito all'incidente del km 66+600 è probabile che l'oggetto sia
[...]
volato dalla carreggiata Firenze alla carreggiata Mare in un precedente sinistro sulla carreggiata Firenze, coinvolta una vettura Audi A-4. L'oggetto fa parte di un componente dello scambio di
carreggiata sito al km 66+600 e serve come fermo del carrello”.
è stato, altresì, escusso anche nel presente giudizio nell'udienza del 05.04.2023 e, Testimone_1
sentito sui capitoli alla memoria 183 VI co n.2 c.p.c. di parte attrice, ha confermato l'accaduto,
dichiarando:
Sui capitoli 1 e 2 “Ricordo l'episodio di cui ai capitoli ma preciso che io non ero presente ma sono
stato informato dell'accaduto dalla pattuglia”.
Sul capitolo 3 “Confermo il capitolo, sono stato chiamato dalla successivamente per CP_4
riconoscere il pezzo di lamiera in questione”.
Ebbene, alla luce della mancata contestazione della dinamica del sinistro da parte della convenuta e in base alle risultanze istruttorie evidenziate, deve ritenersi verificato il sinistro secondo le circostanze descritte da parte attrice e deve, altresì, ritenersi provato rapporto di custodia tra la strada e la convenuta, nonché il nesso eziologico tra la res presente su strada e i danni subiti dalla danneggiata trasportata.
Accertata la dinamica del sinistro oggetto di causa, si rileva che parte attrice ha provveduto al risarcimento del danno subito dalla trasportata a bordo del veicolo assicurato secondo quanto previsto dall'art. 141 C.d.A.
Al riguardo, parte convenuta ha dedotto che la compagnia assicurativa non avrebbe dovuto provvedere al risarcimento dei pregiudizi subiti dalla danneggiata, non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 141 C.d.A., in base al quale:
“
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è
risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro
il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 149, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto
al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello
minimo
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento
prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di
cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e
può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste
dall'articolo 150”.
In particolare, in primo luogo, parte convenuta ha escluso l'applicabilità dell'art. 141 C.d.A. alla fattispecie di causa, non essendovi stato il coinvolgimento di almeno due veicoli.
Sul punto, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 35318 del 2022,
sopravvenuta in corso di causa, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “la tutela
rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro
siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno
scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte
dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti
dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”.
In secondo luogo, ha escluso l'applicabilità dell'art. 141 C.d.A., ritenendo sussistenti, nel caso di specie, gli estremi del caso fortuito.
Orbene, gli assunti della convenuta sono infondati e, dunque, non possono essere condivisi. Infatti, quanto all'asserito difetto di coinvolgimento di almeno due veicoli, si rileva che, secondo quanto dedotto dalla stessa parte convenuta “il sinistro risultava causato da una repentina,
imprevenibile ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, dovuta alla improvvisa caduta sul
piano viabile del pezzo metallico, poi sollevato da terra per effetto del passaggio di altro mezzo e
sbalzato sul parabrezza dell'autovettura ove era trasportata la IG.ra fino a colpirla al CP_2
volto” (p. 6 comparsa di costituzione e risposta).
Invero, pur non essendovi stato uno scontro tra il veicolo assicurato con l'attrice e quello (non identificato) che ha sollevato il pezzo metallico presente su strada, il sinistro è stato causato anche dal mezzo rimasto non identificato, che, avendo determinato il sollevamento del manufatto metallico
(che poi urtava il parabrezza del veicolo assicurato), si è inserito nella dinamica causale che ha prodotto l'evento dannoso.
Pertanto, nel sinistro oggetto di causa possono dirsi coinvolti due veicoli e, dunque, sotto questo profilo, non sussistono ostacoli all'applicazione dell'art. 141 C.d.A. al fatto oggetto di causa.
Quanto al caso fortuito invocato da parte convenuta, si rileva, innanzitutto, che, nel caso di specie,
venendo in rilievo la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c., grava sul custode dell'autostrada
( l'onere di fornire la prova della sussistenza di tale causa di esonero da Controparte_1
responsabilità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di responsabilità, quale custode ai
sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che
quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la
situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue
pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché
solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso
si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività
di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile
condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento
di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso
fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ., Sez. VI,
30 marzo 2022, n. 10188).
Al fine di escludere la propria responsabilità, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare il c.d. caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore imprevedibile ed eccezionale in grado di interrompere il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso.
Tanto chiarito in diritto, si osserva, in primo luogo, che il Giudice di Pace, con argomentazioni condivisibili sul punto, ha ritenuto insussistenti, nel caso di specie, gli estremi del caso fortuito.
In ogni caso, a prescindere dalla vincolatività del giudicato formatosi nel procedimento dinnanzi al
Giudice di Pace, nel presente giudizio ha soltanto dedotto sul punto che Controparte_1
il sinistro è stato causato da una repentina, imprevenibile ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, dovuti all'improvvisa caduta sul piano viabile del pezzo metallico.
Ebbene, tale circostanza non è stata provata dalla convenuta, che non ha neppure formulato richieste istruttorie atte a dimostrare quanto dedotto.
Inoltre, dalle sommarie informazioni rese da è emerso che la presenza del manufatto Testimone_1
metallico sull'autostrada era verosimilmente riconducibile ad un sinistro stradale verificatosi in precedenza, in orario non precisato, sull'opposta carreggiata.
Pertanto, non ha provato né l'improvvisa caduta del pezzo metallico Controparte_1
sulla sede stradale, né l'impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminare il fattore di rischio che ha provocato il sinistro in esame e, dunque, non sono ravvisabili gli estremi del caso fortuito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si dichiara responsabile Controparte_1
ex art. 2051 c.c. del sinistro per cui è causa.
Inoltre, avendo la compagnia assicurativa corrisposto il risarcimento al danneggiato in presenza dei presupposti dell'art. 141 C.d.A., si ritiene sussistente in capo alla stessa il diritto di surroga ex art. Sez. III, n. 20740 del 2016) ha chiarito che “La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916
c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo
responsabile dell'evento dannoso oggetto della copertura assicurativa. Essa ha un triplice scopo:
-) evitare l'arricchimento dell'assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilità di cumulare
indennizzo e risarcimento;
- ) evitare l'arricchimento del responsabile, il quale- se non esistesse la surrogazione - beneficerebbe
indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;
-) consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri, e di conseguenza i premi puri
applicati per le categorie di rischi omogenei.
Da questo inquadramento dell'istituto della surrogazione, pacifico in dottrina e secolare nella
giurisprudenza di legittimità, discende che l'assicuratore surrogante si sostituisce all'assicurato-
danneggiato nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile.
Tale sostituzione è integrale ed omnicomprensiva. Per effetto della surrogazione il surrogante
acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito (anche se maturati prima
della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile
avrebbe potuto opporre al danneggiato”.
Accertato la fondatezza nell'an del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. azionato da parte attrice, deve procedersi alla determinazione del quantum debeatur.
Parte attrice ha provato di aver risarcito i danni subiti da , avendo corrisposto alla Controparte_2
stessa la somma complessiva di euro 8.000,00, comprensiva di euro 1.000,00 per onorari del legale incaricato dalla danneggiata per la trattazione del sinistro (doc. 7 e 8 parte attrice).
Tuttavia, ha contestato l'accertamento medico-legale eseguito dal Controparte_1
medico incaricato dall'assicurazione attrice e, dunque, al fine di accertare l'entità dei danni patiti dalla danneggiata e il nesso di causalità tra gli stessi e il sinistro per cui è causa, è stata disposta C.T.U.
medico-legale, le cui risultanze sono da ritenersi condivisibili, in quanto complete, esaurienti, compiutamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati.
Si precisa, inoltre, che parte attrice, non avendo formulato osservazioni al C.T.U. nei termini concessi,
ha tardivamente contestato l'elaborato peritale e, dunque, le obiezioni dalla stessa mosse non risultano idonee a inficiare l'accertamento compiuto dall'Ausiliario del Giudice.
In particolare, il C.T.U., dopo aver accertato la riferibilità eziologica delle lesioni patite dalla danneggiata al sinistro per cui è causa, ha concluso che “i postumi effettivamente residuati in
conseguenza del traumatismo subito in data 13.02.2016, preso atto delle certificazioni in atti,
risultano rappresentabili in esiti di lesione tegumentaria all'emivolto sinistro. Documentata una
residua deviazione della rima buccale con segni di perdita di saliva e dolenzia riferita alla
articolazione temporo-mandibolare di sinistra pur in assenza di evidenti lesioni traumatiche
articolari e/o all'apparato masticatorio.
Documentate anche turbe psicologiche con insonnia e crisi di pianto insorte dopo l'incidente
stradale, ma senza un inquadramento nosografico definito da specifica valutazione psichiatrica.
Da considerare, inoltre, le preesistenze di polimialgia (caratterizzata da dolori articolari diffusi) e
sindrome di Alzheimer (stato di demenza) documentate, che verosimilmente possono rivestire un
ruolo causale anche in tale sintomatologia riferita.
Sulla base di tutto quanto sopra, venendo, quindi, alla quantificazione in termini di invalidità
permanente in ambito di responsabilità civile, in base alle indicazioni valutative dal Decreto Legge
03/07/03, delle e dei principali baremes medico-legali di riferimento, sulla base di quanto
documentato e attualmente obiettivabile, pare congrua una valutazione pari a 3% (tre per cento) di
danno biologico.
Risulta, inoltre, equo riconoscere un periodo di invalidità temporanea, come da documentazione
medica prodotta, in considerazione dell'età avanzata della signora e dunque con processi di
guarigione parafisiologicamente più lunghi, suddiviso in 15 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 45
giorni al 25%”. Trattandosi di danno biologico di lieve entità derivante da sinistro stradale, lo stesso deve essere liquidato in base alle tabelle di cui all'art. 139 C.d.A. (D.lgs. n. 209/2005).
Premesso quanto sopra, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è giunto il CTU, in applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (82 anni), il danno dalla stessa subito dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 82 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.219,67
Invalidità temporanea parziale al 75% € 632,03
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 632,03
Totale danno biologico temporaneo € 1.825,86
TOTALE GENERALE: € 4.045,53 Parte attrice nulla ha dedotto in merito al danno morale e alla personalizzazione del danno e, dunque,
niente si osserva sul punto.
Con riferimento alla quantificazione dei danni per spese mediche sostenute dalla danneggiata, il CTU
ha riconosciuto come congrue le spese mediche documentate in atti, rilevando che “Le spese mediche
documentate, rendicontate nel dettaglio al paragrafo II (pag. 8), risultano congrue all'iter clinico
certificato, salvo segnalare che risulta rendicontato da parte attrice l'onorario del dott. Per_2
come progetto di notula per “visita medico specialistica con relazione specialistica medico-legale”,
ma tale relazione non risulta in atti”.
Rilevato che non è stata prodotto la relazione specialistica medico-legale e, conseguentemente, il
CTU non si è potuto pronunciare sulla congruità della stessa, la spesa sostenuta per tale attività non
è rimborsabile in favore di parte attrice.
Pertanto, risultano provate e devono essere rimborsate a parte attrice le spese mediche di seguito indicate:
• Fattura n. 903/00007003/16 in data 15.03.2016 rilasciata da Asl Toscana Nord Ovest per riproduzione immagini e cartella clinica (30,00 euro);
• Fattura n. 902/00007878/16 in data 21.03.2016 rilasciata da Asl Toscana Nord Ovest per visita odontoiatrica dr. in libera professione (105,36 euro); Per_3
• Fattura n. 902/00012568/16 in data 09.05.2016 rilasciata da Asl Toscana Nord Ovest per visita odontoiatrica dr. in libera professione (105,36 euro); Per_3
• Ricevuta n. 9 rilasciata dalla dott. in data 29.02.2016 per certificazione Persona_4
ad uso assicurativo privato (50,00 euro);
• Ricevuta n. 12 rilasciata dalla dott. in data 11.04.2016 per certificazione Persona_4
ad uso assicurativo privato (50,00 euro);
• Ricevuta n. 20 rilasciata dalla dott. in data 08.06.2016 per certificazione Persona_4
ad uso assicurativo privato (50,00 euro);
per la somma complessiva di euro 390,72. Quanto alla somma di euro 1.000,00 corrisposta da parte attrice alla danneggiata a titolo di onorari del legale incaricato dalla stessa per la trattazione del sinistro, parte convenuta non ha contestata specificamente tale voce di danno, che, dunque, deve essere rimborsata a parte attrice.
Pertanto, relativamente al diritto di surroga, parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice la somma complessiva di euro 5.436,25, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della corresponsione in favore della danneggiata.
Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Per quanto riguarda la domanda relativa al pagamento delle spese stragiudiziali, avendo parte attrice inviato a parte convenuta una Pec del 14.09.2018 contenente la richiesta di rimborso, nonché una Pec
del 17.01.2020 contenente l'invito alla procedura di negoziazione assistita, può essere riconosciuta a parte attrice la somma di euro 322,47 (comprensiva degli accessori di legge), a titolo di spese sostenute per l'assistenza legale in fase di negoziazione assistita, nonché la somma di euro 1.448,91
(comprensiva degli accessori di legge) per la fase stragiudiziale, per la somma complessiva di euro
1.771,38.
Le somme di cui sopra vengono così quantificate tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55 del
2014, con riferimento al valore della causa, alle tariffe minime ed alla sola voce relativa all'attivazione della procedura di negoziazione assistita e tariffe minime per quanto riguarda la fase stragiudiziale.
Sulla somma di euro 1.771,38 decorrono gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
In considerazione della parziale fondatezza della domanda attorea, alla luce della ridotta somma liquidata rispetto alle richieste attoree, si condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con compensazione del rimanente 1/3. Le spese di CTU e di CTP sostenute da parte attrice devono essere poste per 2/3 a carico di parte convenuta e per 1/3 a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 5.436,25, oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di rimborso del risarcimento corrisposto alla danneggiata, nonché la somma di euro 1.771,38, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di rimborso per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e per l'invito alla stipula di negoziazione assistita;
2) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice 2/3 delle spese di lite del presente procedimento, che liquida per tale frazione in euro 3.384,67 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo e spese di notifica nella medesima frazione,
compensando il rimanente 1/3;
3) Pone le spese delle C.T.U. e di C.T.P. per 1/3 a carico di parte attrice e per 2/3 a carico di parte convenuta.
Lucca, 04.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1916 c.c. nei confronti del responsabile civile, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità (Cass.,