Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice Rel.
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione
degli effetti civili del S E N T E N Z A matrimonio”. nella causa civile iscritta al n. 1828/2024R.G. V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi:
nata a [...], il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...] CP_1
parti rappresentate e difese dall'Avv. Giulia Margaira, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e manterrà la Per_1 residenza presso l'abitazione materna;
Con
2) il IG potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità:
- un intero weekend a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera
- una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni coincidente con il giorno di Natale o quello di Capodanno (23.12/30.12 oppure 31.12/6.01)– metà delle vacanze pasquali – 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Con 3) a titolo di contributo per il mantenimento di il IG verserà, a partire dal mese di Per_1
dicembre 2020 un contributo mensile di euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico
Con sul conto corrente intestato alla IGa IBAN [...]. Il IG Pt_1
provvederà inoltre a rimborsare il 50% del costo della mensa scolastica nonché entrambi si impegnano a rimborsare al genitore che le avrà anticipate il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati 24.06.2016 di cui le parti hanno preso visione. Con 6) La casa ex coniugale, di proprietà esclusiva del IG , è dallo stesso abitata essendosi la IGa allontanata ormai da tempo come concordato in sede di separazione. Pt_1
7) Le parti dichiarano di avere risolto tutte le questioni economico patrimoniali, di essere autosufficienti economicamente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
8) Spese legali compensate.
Per il P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Albiano d'Ivrea Parte_1 CP_1
in data 29.8.2015 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 1 parte II, anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia, in data 14.9.2017. Per_1
I coniugi si sono separati in virtù di accordo di separazione consensuale tramite convenzione di negoziazione assistita trascritta nei registri del Comune di Albiano di Ivrea al n. 1, parte 2, serie C, anno 2021 .
Con ricorso iscritto in data 6.8.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento ricorso congiunto. All'udienza del giorno 9.4.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio, richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 10.4.2025.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970
n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio
2015.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo del suddetto accordo di separazione per concorde affermazione delle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'accordo di separazione.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse delle parti e della prole.
In ragione del raggiunto accordo tra le parti, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
(come richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronunciala cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, contratto in Albiano d'Ivrea in data 29.8.2015, i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
- ordinaall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albiano d'Ivrea di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 29.4.2025.
Il Presidente rel./est. Alessandro Scialabba