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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2577/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2577/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 22-1-2025, con assegnazione all'appellante del termine di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA con sede in Parte_1
Nocera Inferiore (SA), Via Roma 64, P.I. , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Edgardo Silvestro
( ) e Giuseppe Velotti ( C.F._1 C.F._2 presso i quali elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille,
40, nonché all'indirizzo p.e.c.
Email_1
Appellante
E
(già ) on sede legale in Torre Controparte_1 CP_2 del Greco alla via Marconi 66, C.F. e P. IVA n° ), P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
Eduardo Martucci (C.F. e Raffaele C.F._3
Montanaro (C.F. , in virtù di procura C.F._4 generale alle liti per NO (Repertorio n° 43440 Persona_1 del 23 marzo 2011), recepita con delibera di presa d'atto della
[...]
n° 654 del 29 aprile 2011, domiciliato, per la carica – CP_1 unitamente ai sottoscritti procuratori - presso la sede dell'Ente, in
Torre del Greco alla via Marconi 66. fax 0818490629. Email_2
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.7.2016, la società
[...] evocava in giudizio l' Parte_3 CP_3
affermando di vantare nei confronti di questa crediti per
[...] prestazioni specialistiche nei settori A1 e A2, erogate nell'anno
2006, per €105.460,98, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della detta somma a titolo di ingiustificato arricchimento. Cont Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la prescrizione del diritto della società attrice a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c. e chiedeva il rigetto della domanda in considerazione del fatto che le prestazioni sarebbero state “tutte oggetto di specifiche contestazioni relative a più irregolarità ed anomalie specificamente indicate in singole contestazioni di addebito”. La convenuta affermava, inoltre, che la non aveva dimostrato Parte_1 che la mancata remunerazione riguardasse prestazioni di specialistica ambulatoriale effettivamente prestate e regolarmente documentate. Cont L' evidenziava, infine, l'insussistenza del requisito della sussidiarietà e la mancanza dei presupposti amministrativi alla retribuibilità.
Con sentenza 2571/2018, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) condanna
[...] al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_3 spese di lite che liquida in €50,00 per esborsi ed €6.795,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili.
Avverso la sentenza proponeva appello la
[...]
che chiedeva di “accertare e dichiarare il suo Parte_1 diritto ad ottenere a titolo di indebito arricchimento la somma di euro 105.460,98 per prestazioni effettuate nel suo interesse e in Cont regime di convenzione nell'anno 2006, con condanna della resistente alla corresponsione delle relative somme oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo”. Cont Si costituiva la chiedendo rigettarsi nel merito l'opposizione.
Acquisito il fascicolo di primo grado cure, la causa, sulle conclusione delle parti, che si sono all'uopo riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 22-
1-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda del centro sulla base della seguente motivazione: “la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva. E che tale impossibilità si riflette, quanto all'azione residuale, nella non configurabilità di un "arricchimento" della PA, rettamente inteso.
Ne consegue che con riferimento alle prestazioni rese oltre tale tetto (e quindi al di fuori di qualsivoglia accordo contrattuale), e proprio tenendosi doverosamente conto dei condivisibili insegnamenti delle Sezioni unite civili della Corte di legittimità, non potrà mai ritenersi sussistente il requisito dell'arricchimento per l'Amministrazione sanitaria, posto il bilanciamento che una qualsivoglia struttura gestoria territoriale deve salvaguardare con riferimento alla conservazione delle risorse disponibili per tutte le esigenze istituzionali. Tale valutazione, dunque, come non consente di configurare una qualsivoglia vantaggiosità per l'Amministrazione della prestazione erogata dalla struttura privata oltre il limite del budget annuale e non consente a fortiori la dimostrazione di una oggettiva utilitas pubblica delle prestazioni rese, atteso che tale prestazione è già stata ritenuta dall'amministrazione competente non utile, nel senso di non riconducibile al servizio pubblico sanitario reso in regime di accreditamento;
e una simile valutazione di carattere discrezionale e implicante l'esercizio di poteri autoritativi e pubblicistici non potrebbe essere in questa sede né sindacata, né disattesa. Alla carenza del necessario requisito dell'idoneità delle prestazioni rese a determinare un arricchimento dell'amministrazione pubblica, consegue, dunque, il rigetto, anche a prescindere dal mancato riconoscimento dell'utilitas, della domanda ex art. 2041 c.c., avanzata dalla società attrice”.
L'appellante censura tale motivazione, deducendo che:
“l'appellante non aveva ricevuto le somme richieste per la mancanza di prova del possesso delle autorizzazioni del laboratorio per i settori A1 e A2; la fissazione di un budget di spesa non ha lo scopo come sembra intendere il Tribunale di Torre Annunziata di fissare il limite dell'interesse alle prestazioni rese dal centro convenzionato ma, come in tutta evidenza può rilevarsi dalla stessa normativa richiamata dalla sentenza, quello di fissare il limite economico sopportabile dal sistema sanitario;
la programmazione sanitaria serve a contemperare le esigenze di tutela della salute del cittadino con le disponibilità economiche. Ma ciò non dimostra che l'erogazione di prestazioni a favore del cittadino ulteriori al limite di spesa non sia utile allo stesso e alle esigenze di tutela della sanità pubblica e che il SSN si sia opposto al loro rendimento”.
L'appello è infondato.
La consolidata giurisprudenza di legittimità accoglie la tesi della sussidiarietà in astratto, in base alla quale l'insussistenza dei presupposti per la soddisfazione del credito di fonte contrattuale preclude il ricorso all'azione ex art. 2041, avente natura equitativa.
Data la portata generale e residuale della norma, il suo ambito applicativo si comprime o si espande a seconda della sussistenza o insussistenza, in astratto, dei rimedi azionabili.
In omaggio al principio della certezza del diritto (Cass. Sez. Un. n.
33954/2023), la regola della sussidiarietà mira ad evitare che l'azione di ingiustificato arricchimento possa risolversi in un metodo per aggirare le preclusioni relative ad altri rimedi che siano, nel caso di specie, concretamente preclusi.
Nel caso in esame, l'appellante non ha diritto alla corresponsione delle somme richieste sulla base dell'azione ex art. 2041 c.c., dal momento che le prestazioni poste a base delle stesse sono state rese al di fuori di ogni autorizzazione e non vi è, comunque, prova di alcun rapporto contrattuale.
In ogni caso, non risulterebbe comunque provato il requisito del cd. impoverimento (del centro) di cui all'art. 2041 c.c., costituito dalla perdita di un bene, dalla mancata utilizzazione di esso o dalla mancata remunerazione di una prestazione resa in favore di altri ma non anche da un mancato guadagno.
Al riguardo, in punto di diritto (Cass. n. 23385 del 11/09/2008) si rileva che “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto di opere (nella specie perché annullato dal Giudice
Amministrativo), tra la P.A. (nella specie un Comune) ed un privato (nella specie un consorzio di cooperative), l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace;
pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto”.
In particolare, deve ritenersi che la diminuzione patrimoniale ex art. 2041 c.c. deve essere identificata con il danno subito da uno dei due soggetti protagonisti del rapporto.
Infatti, ai fini dell'indennizzo dovuto per l'arricchimento senza causa, l'art. 2041 c.c. considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'art. 2041 c.c. Ne consegue che l'azione di arricchimento è ammissibile solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all'altro soggetto (Corte di
Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 settembre 2005, n.
18785).
Nell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. vi è obbligo di
"restituire" all'impoverito esclusivamente perdite, esborsi, spese, prestazioni ed altri elementi, utilità o valori già sussistenti nel suo patrimonio al fine di garantirgli la conservazione della posizione patrimoniale;
la depauperazione di cui all'art. 2041 cod.civ. deve comprendere, , tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza (SS UU Cass. 23385/2008).
La diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041
c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno
(Cass. n. 14670 del 29/05/2019).
Ancora, si rileva che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (Cass. civ., sez. III, 07-11-2014, n. 23780, . Cass. civ., sez. I, 07-10-2011, n.
20648) con esclusione di quanto questi avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Cass. civ., sez. I, 15-07-2016, n. 14526). In tale ottica l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subìta dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Cass. civ. del 10-01-2017,
n. 351). In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera professionale, ai fini della determinazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. non può essere assunta, quale valido parametro di riferimento, la parcella del professionista, ancorché vistata dall'ordine professionale, trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte (Cass.
n. 9809 del 09/04/2019).
Nel caso di specie, si rileva che la parte appellante non ha sia pur soltanto dedotto quale sarebbe stato l'impoverimento patrimoniale subito in relazione alle prestazioni sanitarie de quibus e cioè le eventuali spese e costi all'uopo sostenuti all'uopo dalla medesima, tali cioè da aver eventualmente inciso direttamente sul suo patrimonio.
Ad abundatiam, si rileva in punto di diritto, sotto il profilo della mancata prova di un rapporto contrattuale fra il centro e la appellata, che in base alla legge 449/97 le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione». E il Dlgs 502/92 dispone che
«la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali». Di conseguenza, l'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'amministrazione pubblica «presuppone la stipulazione di un accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale, talché la struttura sanitaria che voglia operare nell'ambito di questo ha l'onere non soltanto di conseguire l'accreditamento ma anche di stipulare l'accordo contrattuale».
Dunque, l' , per dare attuazione al provvedimento Parte_4 regionale in materia di tetti di spesa, è tenuta a sottoscrivere con le singole strutture i contratti applicativi dei protocolli d'intesa» e contestualmente «a cessare la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate che non siano addivenute alla stipulazione di tali contratti, costituenti in effetti il presupposto fondamentale e indefettibile per l'esigibilità dei crediti in questione (cfr. Corte di Appello di Napoli 15 luglio 2015 n.
3231).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
In ordine, infine, alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2571/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da con Parte_1 atto notificato all' , così provvede: CP_3
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite, che liquida nella somma di €
5.000,00, oltre spese generali, cassa come per legge e
I.V.A. come per legge;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante soccombente del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-4-2025.
Il Consigliere estensore dr. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dr. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 2577/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2577/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 22-1-2025, con assegnazione all'appellante del termine di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA con sede in Parte_1
Nocera Inferiore (SA), Via Roma 64, P.I. , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Edgardo Silvestro
( ) e Giuseppe Velotti ( C.F._1 C.F._2 presso i quali elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille,
40, nonché all'indirizzo p.e.c.
Email_1
Appellante
E
(già ) on sede legale in Torre Controparte_1 CP_2 del Greco alla via Marconi 66, C.F. e P. IVA n° ), P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
Eduardo Martucci (C.F. e Raffaele C.F._3
Montanaro (C.F. , in virtù di procura C.F._4 generale alle liti per NO (Repertorio n° 43440 Persona_1 del 23 marzo 2011), recepita con delibera di presa d'atto della
[...]
n° 654 del 29 aprile 2011, domiciliato, per la carica – CP_1 unitamente ai sottoscritti procuratori - presso la sede dell'Ente, in
Torre del Greco alla via Marconi 66. fax 0818490629. Email_2
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.7.2016, la società
[...] evocava in giudizio l' Parte_3 CP_3
affermando di vantare nei confronti di questa crediti per
[...] prestazioni specialistiche nei settori A1 e A2, erogate nell'anno
2006, per €105.460,98, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della detta somma a titolo di ingiustificato arricchimento. Cont Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la prescrizione del diritto della società attrice a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c. e chiedeva il rigetto della domanda in considerazione del fatto che le prestazioni sarebbero state “tutte oggetto di specifiche contestazioni relative a più irregolarità ed anomalie specificamente indicate in singole contestazioni di addebito”. La convenuta affermava, inoltre, che la non aveva dimostrato Parte_1 che la mancata remunerazione riguardasse prestazioni di specialistica ambulatoriale effettivamente prestate e regolarmente documentate. Cont L' evidenziava, infine, l'insussistenza del requisito della sussidiarietà e la mancanza dei presupposti amministrativi alla retribuibilità.
Con sentenza 2571/2018, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) condanna
[...] al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_3 spese di lite che liquida in €50,00 per esborsi ed €6.795,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili.
Avverso la sentenza proponeva appello la
[...]
che chiedeva di “accertare e dichiarare il suo Parte_1 diritto ad ottenere a titolo di indebito arricchimento la somma di euro 105.460,98 per prestazioni effettuate nel suo interesse e in Cont regime di convenzione nell'anno 2006, con condanna della resistente alla corresponsione delle relative somme oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo”. Cont Si costituiva la chiedendo rigettarsi nel merito l'opposizione.
Acquisito il fascicolo di primo grado cure, la causa, sulle conclusione delle parti, che si sono all'uopo riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 22-
1-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda del centro sulla base della seguente motivazione: “la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva. E che tale impossibilità si riflette, quanto all'azione residuale, nella non configurabilità di un "arricchimento" della PA, rettamente inteso.
Ne consegue che con riferimento alle prestazioni rese oltre tale tetto (e quindi al di fuori di qualsivoglia accordo contrattuale), e proprio tenendosi doverosamente conto dei condivisibili insegnamenti delle Sezioni unite civili della Corte di legittimità, non potrà mai ritenersi sussistente il requisito dell'arricchimento per l'Amministrazione sanitaria, posto il bilanciamento che una qualsivoglia struttura gestoria territoriale deve salvaguardare con riferimento alla conservazione delle risorse disponibili per tutte le esigenze istituzionali. Tale valutazione, dunque, come non consente di configurare una qualsivoglia vantaggiosità per l'Amministrazione della prestazione erogata dalla struttura privata oltre il limite del budget annuale e non consente a fortiori la dimostrazione di una oggettiva utilitas pubblica delle prestazioni rese, atteso che tale prestazione è già stata ritenuta dall'amministrazione competente non utile, nel senso di non riconducibile al servizio pubblico sanitario reso in regime di accreditamento;
e una simile valutazione di carattere discrezionale e implicante l'esercizio di poteri autoritativi e pubblicistici non potrebbe essere in questa sede né sindacata, né disattesa. Alla carenza del necessario requisito dell'idoneità delle prestazioni rese a determinare un arricchimento dell'amministrazione pubblica, consegue, dunque, il rigetto, anche a prescindere dal mancato riconoscimento dell'utilitas, della domanda ex art. 2041 c.c., avanzata dalla società attrice”.
L'appellante censura tale motivazione, deducendo che:
“l'appellante non aveva ricevuto le somme richieste per la mancanza di prova del possesso delle autorizzazioni del laboratorio per i settori A1 e A2; la fissazione di un budget di spesa non ha lo scopo come sembra intendere il Tribunale di Torre Annunziata di fissare il limite dell'interesse alle prestazioni rese dal centro convenzionato ma, come in tutta evidenza può rilevarsi dalla stessa normativa richiamata dalla sentenza, quello di fissare il limite economico sopportabile dal sistema sanitario;
la programmazione sanitaria serve a contemperare le esigenze di tutela della salute del cittadino con le disponibilità economiche. Ma ciò non dimostra che l'erogazione di prestazioni a favore del cittadino ulteriori al limite di spesa non sia utile allo stesso e alle esigenze di tutela della sanità pubblica e che il SSN si sia opposto al loro rendimento”.
L'appello è infondato.
La consolidata giurisprudenza di legittimità accoglie la tesi della sussidiarietà in astratto, in base alla quale l'insussistenza dei presupposti per la soddisfazione del credito di fonte contrattuale preclude il ricorso all'azione ex art. 2041, avente natura equitativa.
Data la portata generale e residuale della norma, il suo ambito applicativo si comprime o si espande a seconda della sussistenza o insussistenza, in astratto, dei rimedi azionabili.
In omaggio al principio della certezza del diritto (Cass. Sez. Un. n.
33954/2023), la regola della sussidiarietà mira ad evitare che l'azione di ingiustificato arricchimento possa risolversi in un metodo per aggirare le preclusioni relative ad altri rimedi che siano, nel caso di specie, concretamente preclusi.
Nel caso in esame, l'appellante non ha diritto alla corresponsione delle somme richieste sulla base dell'azione ex art. 2041 c.c., dal momento che le prestazioni poste a base delle stesse sono state rese al di fuori di ogni autorizzazione e non vi è, comunque, prova di alcun rapporto contrattuale.
In ogni caso, non risulterebbe comunque provato il requisito del cd. impoverimento (del centro) di cui all'art. 2041 c.c., costituito dalla perdita di un bene, dalla mancata utilizzazione di esso o dalla mancata remunerazione di una prestazione resa in favore di altri ma non anche da un mancato guadagno.
Al riguardo, in punto di diritto (Cass. n. 23385 del 11/09/2008) si rileva che “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto di opere (nella specie perché annullato dal Giudice
Amministrativo), tra la P.A. (nella specie un Comune) ed un privato (nella specie un consorzio di cooperative), l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace;
pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto”.
In particolare, deve ritenersi che la diminuzione patrimoniale ex art. 2041 c.c. deve essere identificata con il danno subito da uno dei due soggetti protagonisti del rapporto.
Infatti, ai fini dell'indennizzo dovuto per l'arricchimento senza causa, l'art. 2041 c.c. considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'art. 2041 c.c. Ne consegue che l'azione di arricchimento è ammissibile solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all'altro soggetto (Corte di
Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 settembre 2005, n.
18785).
Nell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. vi è obbligo di
"restituire" all'impoverito esclusivamente perdite, esborsi, spese, prestazioni ed altri elementi, utilità o valori già sussistenti nel suo patrimonio al fine di garantirgli la conservazione della posizione patrimoniale;
la depauperazione di cui all'art. 2041 cod.civ. deve comprendere, , tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza (SS UU Cass. 23385/2008).
La diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041
c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno
(Cass. n. 14670 del 29/05/2019).
Ancora, si rileva che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (Cass. civ., sez. III, 07-11-2014, n. 23780, . Cass. civ., sez. I, 07-10-2011, n.
20648) con esclusione di quanto questi avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Cass. civ., sez. I, 15-07-2016, n. 14526). In tale ottica l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subìta dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Cass. civ. del 10-01-2017,
n. 351). In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera professionale, ai fini della determinazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. non può essere assunta, quale valido parametro di riferimento, la parcella del professionista, ancorché vistata dall'ordine professionale, trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte (Cass.
n. 9809 del 09/04/2019).
Nel caso di specie, si rileva che la parte appellante non ha sia pur soltanto dedotto quale sarebbe stato l'impoverimento patrimoniale subito in relazione alle prestazioni sanitarie de quibus e cioè le eventuali spese e costi all'uopo sostenuti all'uopo dalla medesima, tali cioè da aver eventualmente inciso direttamente sul suo patrimonio.
Ad abundatiam, si rileva in punto di diritto, sotto il profilo della mancata prova di un rapporto contrattuale fra il centro e la appellata, che in base alla legge 449/97 le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione». E il Dlgs 502/92 dispone che
«la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali». Di conseguenza, l'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'amministrazione pubblica «presuppone la stipulazione di un accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale, talché la struttura sanitaria che voglia operare nell'ambito di questo ha l'onere non soltanto di conseguire l'accreditamento ma anche di stipulare l'accordo contrattuale».
Dunque, l' , per dare attuazione al provvedimento Parte_4 regionale in materia di tetti di spesa, è tenuta a sottoscrivere con le singole strutture i contratti applicativi dei protocolli d'intesa» e contestualmente «a cessare la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate che non siano addivenute alla stipulazione di tali contratti, costituenti in effetti il presupposto fondamentale e indefettibile per l'esigibilità dei crediti in questione (cfr. Corte di Appello di Napoli 15 luglio 2015 n.
3231).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
In ordine, infine, alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2571/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da con Parte_1 atto notificato all' , così provvede: CP_3
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite, che liquida nella somma di €
5.000,00, oltre spese generali, cassa come per legge e
I.V.A. come per legge;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante soccombente del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-4-2025.
Il Consigliere estensore dr. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dr. Fulvio Dacomo