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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 11512 – 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del Giudice
Unico, Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11512/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: altri rapporti condominiali
TRA
c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Casoria, alla Traversa Michelangelo n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Luigi Ciriello che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- ATTORE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 parte attrice precisava le conclusioni, giusta note di trattazione scritta, qui richiamate per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 04.11.2022, la sig.ra
[...]
citava in giudizio il sig. , deducendo: Parte_1 Controparte_1
- di essere proprietaria dell'appartamento sito in Succivo (CE) alla via
Virgilio n. 30, piano secondo, mentre il convenuto era proprietario dell'unità abitativa ubicata al piano primo del medesimo edificio;
- che entrambi gli appartamenti facevano parte di un plesso condominiale composto da quattro unità abitative, le restanti delle quali di proprietà dei sigg. e;
CP_2 CP_3
- che in data 13.10.2018 si verificava un'occlusione della colonna fecale comune agli appartamenti dell'attrice e del convenuto, con conseguente fuoriuscita di liquami nell'abitazione di quest'ultimo, il quale, agendo unilateralmente, provvedeva ad intercettare il tratto interessato della colonna rendendo così inutilizzabili i servizi igienici sia nel proprio appartamento che in quello dell'attrice;
- che al fine di accertare la natura del guasto e le relative responsabilità le parti introducevano congiuntamente un giudizio di accertamento tecnico preventivo (proc. RG n. 4664/2019) conclusosi con deposito di elaborato peritale del CTU nominato, il quale statuiva la non occlusione dell'intero tratto di fecale ed indicava gli interventi necessari e i relativi costi per il ripristino dello stato dei luoghi;
- che nonostante gli inviti dell'istante il convenuto si rifiutava di dare esecuzione agli interventi prescritti, arrecando così pregiudizio all'attrice, privata della piena fruibilità dei servizi igienici del proprio immobile.
Tanto premesso parte attorea concludeva chiedendo di:
“- Accertare e dichiarare che l'inerzia del convenuto è pregiudizievole rispetto alle legittime richieste di parte attorea in ordine alla realizzazione dei lavori come da
ATP e, per effetto, condannarlo alla riduzione in pristino della colonna fecale intercettata in corrispondenza del proprio appartamento;
- condannarlo, sempre in caso di inerzia, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di denaro che parrà equa e/o di giustizia per ogni ritardo, violazione o inosservanza prevista dalla mentovata disposizione;
- condannarlo, comunque, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice della somma che verrà quantificata in corso di causa o che parra di giustizia, con valutazione, occorrendo anche equitativa dell'adito Tribunale, e, comunque nei limiti di € 5.200,00 relativa a tutti i pregiudizi connessi al mancato utilizzo dei servizi igienici del proprio bagno, quantomeno dalla data del deposito dell'ATP e sino alla effettiva risoluzione delle criticità;
Il tutto, con riferimento a ciascun capo di condanna, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio da liquidarsi come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
§§§ §§§ §§§
Incardinato il giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si costituiva.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 01.03.2023, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento stesso, e rinviava la causa all'udienza del
22.09.2023, per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. n. 4664/2019 ed espletata la prova per testi, preso atto delle conclusioni rassegnate da parte attrice all'udienza del 13.11.2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§§ §§§
In limine litis, va dichiarata la contumacia del convenuto,
[...]
, il quale, sebbene regolarmente e ritualmente citato, non si costituiva CP_1 in giudizio nei termini previsti dalla legge.
Ciò premesso, passando alla disamina della res controversa, ritiene il
Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale redatta dall'Arch. nel procedimento di Persona_1
Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n. 4664/2019, svoltosi ante causam su ricorso congiunto delle odierne parti ed il cui fascicolo è stato ritualmente acquisito al presente giudizio.
Questo Giudice condivide il percorso logico-tecnico seguito dal CTU, che ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici. Le ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate nella relazione versata in atti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati, basato su sopralluogo e rilievi diretti.
Le valutazioni giuridiche competono, invece, a questo giudicante.
Segnatamente, il CTU ha innanzitutto accertato che l'impianto oggetto di causa è una «colonna fecale verticale in "p.v.c di colore rosso" di diametro mm 100, recapitante, in un pozzetto d'ispezione a piano terra, i liquami raccolti con "braghe", tanto del bagno dell'appartamento a II° Piano di proprietà della sig.ra
[...]
che quelli del bagno dell'appartamento a I° Piano di proprietà del sig. Parte_1
». Controparte_1
Orbene, il CTU ha constatato che «il tratto di fecale tra il bagno a II° Piano e quello a I° piano, in proprietà , risulta reciso in due segmenti Controparte_1 tappati a circa 1,70 mt dal calpestio»; tale interruzione fisica ha costituito causa diretta dell'impossibilità di scarico.
L'ausiliario verificava, altresì, mediante prove di scarico eseguite sui segmenti dopo la rimozione dei tappi, che «tutta la fecale ancora in sito non è occlusa» (cfr. accessi del 27.12.2019 e 03.02.2020).
Quanto alla necessità di interventi, rispondendo al Quesito n. 4, il CTU ha indicato che «gli interventi a farsi per eliminare la causa delle infiltrazioni consistono nella sostituzione del tratto di fecale verticale, recante abrasioni e/o lesioni, che va dal punto di innesto della braga del bagno a II° piano e fino al punto in cui si innesta la braga del bagno a I° piano».
La ragione dell'intervento è quindi primariamente la presenza di difetti
("abrasioni e/o lesioni") della tubazione in quel tratto, che ne rendono opportuna la sostituzione per garantire la corretta funzionalità ed eliminare le cause delle perdite.
Tali lavori di sostituzione, come dettagliati nella "Stima dei lavori da realizzare per eliminare le cause" allegata alla risposta al Quesito 4, comportano opere edili e idrauliche sia nell'appartamento del convenuto (punti 1, 2, 3) sia in quello dell'attrice (punto 4), oltre alla rimozione e sostituzione del tratto di colonna e delle braghe (punto 5), per un costo totale stimato dal CTU in «€.1.410,00», comprensivo di spese tecniche (punto 6).
Ciò detto, la domanda di parte istante è fondata parzialmente, nei limiti di quanto di seguito precisato. Il CTU ha accertato (cfr. risposta al Quesito 4) che la colonna fecale comune necessita di un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nella sostituzione del tratto tra i due piani a causa di "abrasioni e/o lesioni".
Risulta altresì provato, alla luce delle allegazioni attoree - non contestate dal convenuto, che è rimasto contumace - che quest'ultimo, pur reso edotto della necessità di tali lavori (avendo peraltro partecipato all'ATP), si è reso inadempiente a cooperare per l'esecuzione degli interventi necessari sulla parte comune, e a conferma di tale atteggiamento non collaborativo depongono anche la mancata partecipazione del convenuto alla procedura di mediazione e la sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli (oltre alla scelta stessa della contumacia).
Detta inerzia, orbene, è certamente pregiudizievole per parte attorea, poiché impedisce il ripristino della piena funzionalità dell'impianto comune e la costringe di conseguenza a subire l'inutilizzabilità di uno dei bagni del proprio appartamento, in violazione dei doveri di collaborazione e manutenzione relativi alle parti comuni
(cfr. artt. 1117 c.c. e seguenti).
Conseguentemente, va accolta la domanda attorea volta all'esecuzione dei lavori, quale effetto dell'accertata inerzia del convenuto rispetto all'obbligo di provvedere alla manutenzione della cosa comune.
Il convenuto va, pertanto, condannato a consentire senza Controparte_1 ritardo né ostacoli l'accesso alla sua proprietà sita in Succivo (CE), via Virgilio n.
30, piano primo, e a prestare ogni necessaria cooperazione per l'esecuzione, da parte di terzi incaricati, di tutte le opere come dettagliatamente individuate e descritte dal CTU Arch. nella relazione tecnica di cui al procedimento Per_2 di ATP R.G. 4664/2019, le cui indicazioni operative sono qui da intendersi integralmente richiamate per relationem.
Trattandosi di lavori di sostituzione/manutenzione di una parte comune resisi necessari, secondo il CTU, a causa di «abrasioni e/o lesioni» della stessa, il relativo costo, quantificato dal CTU in € 1.410,00, dovrà essere ripartito tra i proprietari delle unità immobiliari servite da detta colonna (nel caso di specie,
l'attrice e il convenuto), secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c. e alle normative condominiali applicabili.
Va, invece, rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell'adempimento ex art. 614 bis c.p.c., in quanto non si ravvisano, allo stato, elementi sufficienti che ne giustifichino l'applicazione in via preventiva, ferma restando la possibilità per l'attrice di agire in sede di eventuale esecuzione forzata.
Anche la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dei servizi igienici è infondata e pertanto va rigettata.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto pregiudizi legati al rapporto di locazione dell'immobile (impossibilità di rinegoziazione, richieste di riduzione/risoluzione da parte della conduttrice); tuttavia tali allegazioni non hanno trovato adeguato riscontro probatorio nel corso del giudizio. La teste
(conduttrice) (escussa all'udienza del 26.06.2024) ha peraltro Testimone_1 confermato che l'appartamento è dotato di due bagni, di cui solo uno era inutilizzabile.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto di prova del danno lamentato, anche sotto il profilo quantitativo.
§§§ §§§ §§§
Le spese seguono la parziale soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10-2022, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa, nonché del comportamento processuale delle parti, con compensazione nella misura del 25%. Avuto riguardo al restante 75%, lo stesso viene posto a carico della parte convenuta parzialmente soccombente.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
Le competenze e spese così liquidate vanno distratte in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario. Le spese del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n.
4664/2019, comprese le spese di CTU come liquidate in quella sede, vanno definitivamente poste, in solido, a carico di e Parte_1 [...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 11512/2022 instaurata da , c.f. , Parte_1 C.F._1 nei confronti di , c.f. , ogni altra Controparte_1 C.F._2 istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accerta che l'inerzia del convenuto nel provvedere e/o cooperare Controparte_1 all'esecuzione dei lavori necessari al ripristino della funzionalità della colonna fecale comune, come individuati nella CTU redatta dall'Arch. nel Per_2 procedimento ATP R.G. n. 4664/2019 - Tribunale di Napoli Nord, è pregiudizievole per il diritto dell'attrice ; Parte_1
- Condanna il convenuto a consentire senza ritardo Controparte_1 né ostacoli l'accesso alla sua proprietà sita in Succivo (CE), via Virgilio n. 30, piano primo, e a prestare ogni necessaria cooperazione per l'esecuzione, da parte di terzi incaricati, di tutte le opere come individuate e descritte dal CTU nella relazione tecnica acquisita, qui richiamata per relationem;
- Dichiara che il costo complessivo di detti lavori, quantificato dal CTU in € 1.410,00 ovvero altra diversa somma che dovesse necessitare, dovrà essere ripartito tra l'attrice e il convenuto , come Parte_1 Controparte_1 indicato in parte motiva;
- Rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di somme ex art. 614 bis c.p.c.;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 25,00;
- Pone a carico di parte convenuta le spese di lite nella misura del restante 75% e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore dall'attrice della somma di € 125,00 per Parte_1 spese vive ed € 1.914,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luigi Ciriello, dichiaratosi antistatario;
- Pone, in solido, a carico di e le Parte_1 Controparte_1 spese del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n. 4664/2019, comprese le spese di CTU come liquidate in quella sede.
Così deciso in Aversa, il 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 11512 – 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del Giudice
Unico, Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11512/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: altri rapporti condominiali
TRA
c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Casoria, alla Traversa Michelangelo n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Luigi Ciriello che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- ATTORE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 parte attrice precisava le conclusioni, giusta note di trattazione scritta, qui richiamate per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 04.11.2022, la sig.ra
[...]
citava in giudizio il sig. , deducendo: Parte_1 Controparte_1
- di essere proprietaria dell'appartamento sito in Succivo (CE) alla via
Virgilio n. 30, piano secondo, mentre il convenuto era proprietario dell'unità abitativa ubicata al piano primo del medesimo edificio;
- che entrambi gli appartamenti facevano parte di un plesso condominiale composto da quattro unità abitative, le restanti delle quali di proprietà dei sigg. e;
CP_2 CP_3
- che in data 13.10.2018 si verificava un'occlusione della colonna fecale comune agli appartamenti dell'attrice e del convenuto, con conseguente fuoriuscita di liquami nell'abitazione di quest'ultimo, il quale, agendo unilateralmente, provvedeva ad intercettare il tratto interessato della colonna rendendo così inutilizzabili i servizi igienici sia nel proprio appartamento che in quello dell'attrice;
- che al fine di accertare la natura del guasto e le relative responsabilità le parti introducevano congiuntamente un giudizio di accertamento tecnico preventivo (proc. RG n. 4664/2019) conclusosi con deposito di elaborato peritale del CTU nominato, il quale statuiva la non occlusione dell'intero tratto di fecale ed indicava gli interventi necessari e i relativi costi per il ripristino dello stato dei luoghi;
- che nonostante gli inviti dell'istante il convenuto si rifiutava di dare esecuzione agli interventi prescritti, arrecando così pregiudizio all'attrice, privata della piena fruibilità dei servizi igienici del proprio immobile.
Tanto premesso parte attorea concludeva chiedendo di:
“- Accertare e dichiarare che l'inerzia del convenuto è pregiudizievole rispetto alle legittime richieste di parte attorea in ordine alla realizzazione dei lavori come da
ATP e, per effetto, condannarlo alla riduzione in pristino della colonna fecale intercettata in corrispondenza del proprio appartamento;
- condannarlo, sempre in caso di inerzia, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di denaro che parrà equa e/o di giustizia per ogni ritardo, violazione o inosservanza prevista dalla mentovata disposizione;
- condannarlo, comunque, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice della somma che verrà quantificata in corso di causa o che parra di giustizia, con valutazione, occorrendo anche equitativa dell'adito Tribunale, e, comunque nei limiti di € 5.200,00 relativa a tutti i pregiudizi connessi al mancato utilizzo dei servizi igienici del proprio bagno, quantomeno dalla data del deposito dell'ATP e sino alla effettiva risoluzione delle criticità;
Il tutto, con riferimento a ciascun capo di condanna, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio da liquidarsi come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
§§§ §§§ §§§
Incardinato il giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si costituiva.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 01.03.2023, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento stesso, e rinviava la causa all'udienza del
22.09.2023, per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. n. 4664/2019 ed espletata la prova per testi, preso atto delle conclusioni rassegnate da parte attrice all'udienza del 13.11.2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§§ §§§
In limine litis, va dichiarata la contumacia del convenuto,
[...]
, il quale, sebbene regolarmente e ritualmente citato, non si costituiva CP_1 in giudizio nei termini previsti dalla legge.
Ciò premesso, passando alla disamina della res controversa, ritiene il
Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale redatta dall'Arch. nel procedimento di Persona_1
Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n. 4664/2019, svoltosi ante causam su ricorso congiunto delle odierne parti ed il cui fascicolo è stato ritualmente acquisito al presente giudizio.
Questo Giudice condivide il percorso logico-tecnico seguito dal CTU, che ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici. Le ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate nella relazione versata in atti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati, basato su sopralluogo e rilievi diretti.
Le valutazioni giuridiche competono, invece, a questo giudicante.
Segnatamente, il CTU ha innanzitutto accertato che l'impianto oggetto di causa è una «colonna fecale verticale in "p.v.c di colore rosso" di diametro mm 100, recapitante, in un pozzetto d'ispezione a piano terra, i liquami raccolti con "braghe", tanto del bagno dell'appartamento a II° Piano di proprietà della sig.ra
[...]
che quelli del bagno dell'appartamento a I° Piano di proprietà del sig. Parte_1
». Controparte_1
Orbene, il CTU ha constatato che «il tratto di fecale tra il bagno a II° Piano e quello a I° piano, in proprietà , risulta reciso in due segmenti Controparte_1 tappati a circa 1,70 mt dal calpestio»; tale interruzione fisica ha costituito causa diretta dell'impossibilità di scarico.
L'ausiliario verificava, altresì, mediante prove di scarico eseguite sui segmenti dopo la rimozione dei tappi, che «tutta la fecale ancora in sito non è occlusa» (cfr. accessi del 27.12.2019 e 03.02.2020).
Quanto alla necessità di interventi, rispondendo al Quesito n. 4, il CTU ha indicato che «gli interventi a farsi per eliminare la causa delle infiltrazioni consistono nella sostituzione del tratto di fecale verticale, recante abrasioni e/o lesioni, che va dal punto di innesto della braga del bagno a II° piano e fino al punto in cui si innesta la braga del bagno a I° piano».
La ragione dell'intervento è quindi primariamente la presenza di difetti
("abrasioni e/o lesioni") della tubazione in quel tratto, che ne rendono opportuna la sostituzione per garantire la corretta funzionalità ed eliminare le cause delle perdite.
Tali lavori di sostituzione, come dettagliati nella "Stima dei lavori da realizzare per eliminare le cause" allegata alla risposta al Quesito 4, comportano opere edili e idrauliche sia nell'appartamento del convenuto (punti 1, 2, 3) sia in quello dell'attrice (punto 4), oltre alla rimozione e sostituzione del tratto di colonna e delle braghe (punto 5), per un costo totale stimato dal CTU in «€.1.410,00», comprensivo di spese tecniche (punto 6).
Ciò detto, la domanda di parte istante è fondata parzialmente, nei limiti di quanto di seguito precisato. Il CTU ha accertato (cfr. risposta al Quesito 4) che la colonna fecale comune necessita di un intervento di manutenzione straordinaria, consistente nella sostituzione del tratto tra i due piani a causa di "abrasioni e/o lesioni".
Risulta altresì provato, alla luce delle allegazioni attoree - non contestate dal convenuto, che è rimasto contumace - che quest'ultimo, pur reso edotto della necessità di tali lavori (avendo peraltro partecipato all'ATP), si è reso inadempiente a cooperare per l'esecuzione degli interventi necessari sulla parte comune, e a conferma di tale atteggiamento non collaborativo depongono anche la mancata partecipazione del convenuto alla procedura di mediazione e la sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli (oltre alla scelta stessa della contumacia).
Detta inerzia, orbene, è certamente pregiudizievole per parte attorea, poiché impedisce il ripristino della piena funzionalità dell'impianto comune e la costringe di conseguenza a subire l'inutilizzabilità di uno dei bagni del proprio appartamento, in violazione dei doveri di collaborazione e manutenzione relativi alle parti comuni
(cfr. artt. 1117 c.c. e seguenti).
Conseguentemente, va accolta la domanda attorea volta all'esecuzione dei lavori, quale effetto dell'accertata inerzia del convenuto rispetto all'obbligo di provvedere alla manutenzione della cosa comune.
Il convenuto va, pertanto, condannato a consentire senza Controparte_1 ritardo né ostacoli l'accesso alla sua proprietà sita in Succivo (CE), via Virgilio n.
30, piano primo, e a prestare ogni necessaria cooperazione per l'esecuzione, da parte di terzi incaricati, di tutte le opere come dettagliatamente individuate e descritte dal CTU Arch. nella relazione tecnica di cui al procedimento Per_2 di ATP R.G. 4664/2019, le cui indicazioni operative sono qui da intendersi integralmente richiamate per relationem.
Trattandosi di lavori di sostituzione/manutenzione di una parte comune resisi necessari, secondo il CTU, a causa di «abrasioni e/o lesioni» della stessa, il relativo costo, quantificato dal CTU in € 1.410,00, dovrà essere ripartito tra i proprietari delle unità immobiliari servite da detta colonna (nel caso di specie,
l'attrice e il convenuto), secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c. e alle normative condominiali applicabili.
Va, invece, rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell'adempimento ex art. 614 bis c.p.c., in quanto non si ravvisano, allo stato, elementi sufficienti che ne giustifichino l'applicazione in via preventiva, ferma restando la possibilità per l'attrice di agire in sede di eventuale esecuzione forzata.
Anche la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dei servizi igienici è infondata e pertanto va rigettata.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto pregiudizi legati al rapporto di locazione dell'immobile (impossibilità di rinegoziazione, richieste di riduzione/risoluzione da parte della conduttrice); tuttavia tali allegazioni non hanno trovato adeguato riscontro probatorio nel corso del giudizio. La teste
(conduttrice) (escussa all'udienza del 26.06.2024) ha peraltro Testimone_1 confermato che l'appartamento è dotato di due bagni, di cui solo uno era inutilizzabile.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto di prova del danno lamentato, anche sotto il profilo quantitativo.
§§§ §§§ §§§
Le spese seguono la parziale soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10-2022, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa, nonché del comportamento processuale delle parti, con compensazione nella misura del 25%. Avuto riguardo al restante 75%, lo stesso viene posto a carico della parte convenuta parzialmente soccombente.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
Le competenze e spese così liquidate vanno distratte in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario. Le spese del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n.
4664/2019, comprese le spese di CTU come liquidate in quella sede, vanno definitivamente poste, in solido, a carico di e Parte_1 [...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 11512/2022 instaurata da , c.f. , Parte_1 C.F._1 nei confronti di , c.f. , ogni altra Controparte_1 C.F._2 istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accerta che l'inerzia del convenuto nel provvedere e/o cooperare Controparte_1 all'esecuzione dei lavori necessari al ripristino della funzionalità della colonna fecale comune, come individuati nella CTU redatta dall'Arch. nel Per_2 procedimento ATP R.G. n. 4664/2019 - Tribunale di Napoli Nord, è pregiudizievole per il diritto dell'attrice ; Parte_1
- Condanna il convenuto a consentire senza ritardo Controparte_1 né ostacoli l'accesso alla sua proprietà sita in Succivo (CE), via Virgilio n. 30, piano primo, e a prestare ogni necessaria cooperazione per l'esecuzione, da parte di terzi incaricati, di tutte le opere come individuate e descritte dal CTU nella relazione tecnica acquisita, qui richiamata per relationem;
- Dichiara che il costo complessivo di detti lavori, quantificato dal CTU in € 1.410,00 ovvero altra diversa somma che dovesse necessitare, dovrà essere ripartito tra l'attrice e il convenuto , come Parte_1 Controparte_1 indicato in parte motiva;
- Rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di somme ex art. 614 bis c.p.c.;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 25,00;
- Pone a carico di parte convenuta le spese di lite nella misura del restante 75% e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore dall'attrice della somma di € 125,00 per Parte_1 spese vive ed € 1.914,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luigi Ciriello, dichiaratosi antistatario;
- Pone, in solido, a carico di e le Parte_1 Controparte_1 spese del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n. 4664/2019, comprese le spese di CTU come liquidate in quella sede.
Così deciso in Aversa, il 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo