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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 564/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 17.02.2025 da:
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DARIO LUIGI CARLO CELIENTO,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Chisso n. 5,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come precisate dal ricorrente all'udienza celebrata in data 21.05.2025 accettando la proposta formulata dal Giudice relatore di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti e confermare i provvedimenti adottati in via provvisoria e urgente in data 21.05.2025 di seguito riportati: “1) dispone che la resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli maggiorenni non autosufficienti versando al padre, con il quale convivono, l'importo mensile di € 150,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
2) riconosce al padre il diritto di chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
3) dichiara non ammissibili le domande n. 4 e 5 in atti formulate dal ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03.06.1995 in Busto Arsizio
(VA)1 e dall'unione sono nati i figli (l'11.02.2002) e (il 22.07.2005), Per_1
maggiorenni non economicamente autosufficienti.
A mezzo della sentenza n. 933/2023 pubblicata in data 26.06.2023 questo Tribunale2 ha pronunciato la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “affida la figlia minore ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio, con collocamento presso il padre, cui assegna definitivamente l'abitazione familiare di cui è unico proprietario, con quanto l'arreda. - i Servizi
Sociali potranno operare le scelte nell'interesse della minore in campo scolastico, sanitario e valutare un prolungamento amministrativo ai fini dell'assistenza presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- la madre potrà vedere la figlia in incontri in spazio protetto, salvo che i Servizi Sociali ritengano di poter liberalizzare gli incontri;
- l'assegno unico per i figli sarà incamerato in misura integrale dal padre;
- che la madre parteciperà al mantenimento dei figli nella misura del 50% delle spese straordinarie a far tempo dal 30/9/2023. - La casa di proprietà comune sita via Papa Luciani N.12, nel Comune di
Valgoglio (BG) sarà utilizzata in egual misura dalle parti, che concorderanno, con cadenza trimestrale,
i rispettivi turni, con precedenza alternata a partire dalla signora dal settembre 2023 - Spese Pt_2
compensate tra le parti”.
A mezzo del ricorso depositato in data 17.02.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha dichiarato che dopo la separazione “i coniugi non si sono più riconciliati e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente”, che “il rapporto della madre con i figli è migliorato ora che la signora pare aver raggiunto un migliore equilibrio della propria salute mentale”, che i figli incontrano settimanalmente (ma senza alcun pernotto) la madre, che “per è in vigore il prolungamento amministrativo ai fini dell'assistenza presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, sino al compimento dei 21 anni”, che la vive con l'attuale compagno in un appartamento di Pt_3
proprietà della propria madre e continua la propria attività come titolare dell'edicola ricevitoria di cui è titolare” e che lavora come meccanico presso l'officina “Autoriparazioni Dimensione di cui è anche socio. Ciò premesso, ha chiesto pronunciare la cessazione CP_2
degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente e porre in capo a quest'ultima l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti versandogli l'importo complessivo di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalla Corte di Appello di
Milano, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e . Per_1
Alla prima udienza celebrata in data 21.05.2025, nella contumacia della resistente, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato che “il figlio primogenito è ragioniere, ha lasciato l'università dopo il primo anno fatto in COVID e sta cercando lavoro ma non lo trova” e che ha scelto di non proseguire il percorso scolastico ed è alla ricerca di un'occupazione lavorativa stabile.
Il Giudice relatore, dato atto di quanto sopra, esaminati il decreto del TM di Milano del
04/07.07.2023 e la relazione positiva depositata dai S.S. del , ha Parte_4
formulato ex art. 185-bis c.p.c. la proposta innanzi integralmente richiamata che il ricorrente ha accettato.
***
Nella contumacia della resistente deve dirsi ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno dall'udienza presidenziale celebrata in data 22.03.2023 nel giudizio di separazione come innanzi definito e, pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, non apparendo possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
***
Da un punto di vista economico, il contributo materno al mantenimento ordinario e indiretto della prole (convivente con il padre) deve essere fissato nell'importo mensile
(minimo) di € 150,00 per figlio, soggetto a rivalutazione come per legge (che il ricorrente ha accettato).
Tale importo tiene conto, ex art. 337-ter c.c., dell'obbligo legale gravante su entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti senza colpa (che la resistente, scegliendo di rimanere
Pag. 3 di 5 contumace, non ha dimostrato di non essere a oggi nelle condizioni di adempiere per cause indipendenti dalla sua volontà) e della ridotta/limitata frequentazione madre/figli
(i cui molteplici bisogni vengono soddisfatti in via pressocché esclusiva dal padre).
La resistente, inoltre, parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano.
***
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della metà.
La restante metà deve essere posta a carico della resistente, liquidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, riconoscendo i valori minimi tabellari per le fasi n. 1,
2 e 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta e/o rinunciata:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3) PONE A CARICO di ( ) l'obbligo CP_3 C.F._2
di versare al ricorrente l'importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario di ciascuno dei due figli (e, quindi,
l'importo mensile complessivo di € 300,00), entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4) CONFERMA il diritto del ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero CP_4
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
5) DICHIARA irripetibili la metà delle spese di lite;
Pag. 4 di 5 6) CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente al metà delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 22.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. documentazione depositata da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo 2 V. documentazione depositata da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo
Pag. 2 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 564/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 17.02.2025 da:
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DARIO LUIGI CARLO CELIENTO,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Chisso n. 5,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come precisate dal ricorrente all'udienza celebrata in data 21.05.2025 accettando la proposta formulata dal Giudice relatore di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti e confermare i provvedimenti adottati in via provvisoria e urgente in data 21.05.2025 di seguito riportati: “1) dispone che la resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario dei due figli maggiorenni non autosufficienti versando al padre, con il quale convivono, l'importo mensile di € 150,00 per figlio, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
2) riconosce al padre il diritto di chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
3) dichiara non ammissibili le domande n. 4 e 5 in atti formulate dal ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03.06.1995 in Busto Arsizio
(VA)1 e dall'unione sono nati i figli (l'11.02.2002) e (il 22.07.2005), Per_1
maggiorenni non economicamente autosufficienti.
A mezzo della sentenza n. 933/2023 pubblicata in data 26.06.2023 questo Tribunale2 ha pronunciato la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “affida la figlia minore ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio, con collocamento presso il padre, cui assegna definitivamente l'abitazione familiare di cui è unico proprietario, con quanto l'arreda. - i Servizi
Sociali potranno operare le scelte nell'interesse della minore in campo scolastico, sanitario e valutare un prolungamento amministrativo ai fini dell'assistenza presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- la madre potrà vedere la figlia in incontri in spazio protetto, salvo che i Servizi Sociali ritengano di poter liberalizzare gli incontri;
- l'assegno unico per i figli sarà incamerato in misura integrale dal padre;
- che la madre parteciperà al mantenimento dei figli nella misura del 50% delle spese straordinarie a far tempo dal 30/9/2023. - La casa di proprietà comune sita via Papa Luciani N.12, nel Comune di
Valgoglio (BG) sarà utilizzata in egual misura dalle parti, che concorderanno, con cadenza trimestrale,
i rispettivi turni, con precedenza alternata a partire dalla signora dal settembre 2023 - Spese Pt_2
compensate tra le parti”.
A mezzo del ricorso depositato in data 17.02.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha dichiarato che dopo la separazione “i coniugi non si sono più riconciliati e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente”, che “il rapporto della madre con i figli è migliorato ora che la signora pare aver raggiunto un migliore equilibrio della propria salute mentale”, che i figli incontrano settimanalmente (ma senza alcun pernotto) la madre, che “per è in vigore il prolungamento amministrativo ai fini dell'assistenza presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, sino al compimento dei 21 anni”, che la vive con l'attuale compagno in un appartamento di Pt_3
proprietà della propria madre e continua la propria attività come titolare dell'edicola ricevitoria di cui è titolare” e che lavora come meccanico presso l'officina “Autoriparazioni Dimensione di cui è anche socio. Ciò premesso, ha chiesto pronunciare la cessazione CP_2
degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente e porre in capo a quest'ultima l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti versandogli l'importo complessivo di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dalla Corte di Appello di
Milano, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e . Per_1
Alla prima udienza celebrata in data 21.05.2025, nella contumacia della resistente, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato che “il figlio primogenito è ragioniere, ha lasciato l'università dopo il primo anno fatto in COVID e sta cercando lavoro ma non lo trova” e che ha scelto di non proseguire il percorso scolastico ed è alla ricerca di un'occupazione lavorativa stabile.
Il Giudice relatore, dato atto di quanto sopra, esaminati il decreto del TM di Milano del
04/07.07.2023 e la relazione positiva depositata dai S.S. del , ha Parte_4
formulato ex art. 185-bis c.p.c. la proposta innanzi integralmente richiamata che il ricorrente ha accettato.
***
Nella contumacia della resistente deve dirsi ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno dall'udienza presidenziale celebrata in data 22.03.2023 nel giudizio di separazione come innanzi definito e, pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, non apparendo possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
***
Da un punto di vista economico, il contributo materno al mantenimento ordinario e indiretto della prole (convivente con il padre) deve essere fissato nell'importo mensile
(minimo) di € 150,00 per figlio, soggetto a rivalutazione come per legge (che il ricorrente ha accettato).
Tale importo tiene conto, ex art. 337-ter c.c., dell'obbligo legale gravante su entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti senza colpa (che la resistente, scegliendo di rimanere
Pag. 3 di 5 contumace, non ha dimostrato di non essere a oggi nelle condizioni di adempiere per cause indipendenti dalla sua volontà) e della ridotta/limitata frequentazione madre/figli
(i cui molteplici bisogni vengono soddisfatti in via pressocché esclusiva dal padre).
La resistente, inoltre, parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano.
***
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della metà.
La restante metà deve essere posta a carico della resistente, liquidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, riconoscendo i valori minimi tabellari per le fasi n. 1,
2 e 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta e/o rinunciata:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3) PONE A CARICO di ( ) l'obbligo CP_3 C.F._2
di versare al ricorrente l'importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario di ciascuno dei due figli (e, quindi,
l'importo mensile complessivo di € 300,00), entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
4) CONFERMA il diritto del ricorrente di chiedere e percepire dall' l'intero CP_4
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
5) DICHIARA irripetibili la metà delle spese di lite;
Pag. 4 di 5 6) CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente al metà delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 22.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. documentazione depositata da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo 2 V. documentazione depositata da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo
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