Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
Integra il reato di cui agli artt. 134 e 140 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), la mancanza della licenza prefettizia richiesta per l'esercizio di ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi, indipendentemente dalle modalità operative con le quali detta attività viene espletata. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto sussistente il requisito del "fumus", in relazione all'attività di vigilanza non armata avente ad oggetto molteplici esercizi commerciali di tipo diverso, con l'impiego di personale in uniforme che praticavano pattugliamenti anche notturni, con l'utilizzo di autovetture).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2016, n. 30251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30251 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
30 2 5 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 306/2016 Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - N. 28157/2015 - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG PE N. IL 19/05/1968 avverso l'ordinanza n. 479/2014 TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 27/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Frenceses menzo Iecoviello, che ha chiesto di dichiarassi inenvisibile il riesuss- Udit il difensor Avv. A jonelle lessendro che he concluso few l'accoglimento del 200220 - ли RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/11/14, depositata il 09/12/14, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, costituito ex art. 324 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AR IU avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 07/11/14 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, confermando il provvedimento in ultimo menzionato. Il Collegio a quo, invero, riteneva sussistente il fumus boni iuris del reato di cui all'art. 134 T.u.l.p.s., essendo la ditta "MP Security", riconducibile allo AR, attiva nel settore della vigilanza privata senza la necessaria autorizzazione di sicurezza del prefetto, nonché il periculum in mora, essendo concreto il rischio che la disponibilità delle cose in sequestro ( tre auto impiegate in detta vigilanza ) potesse servire a protrarre la sussistenza del reato in oggetto. Disattendendo, così, la tesi prospettata dall'indagato, secondo cui l'attività posta in essere non potesse qualificarsi come attività di vigilanza, ma, piuttosto, di portierato e come tale non soggetta ad alcuna autorizzazione amministrativa (come dimostrato dalla disdetta di precedenti contratti aventi ad oggetto la vigilanza e la stipula di nuovi contratti, tutti aventi ad oggetto il servizio di portierato). Osservava, in particolare, il Riesame che dai rilievi di polizia giudiziaria, dalle sommarie informazioni dei dipendenti e dal tenore dei contratti allegati emergeva senza dubbio, lungi dal rilevare la qualifica conferita dalle parti ai contratti, la natura reale dell'attività ли svolta, concretantesi in un'attività di vigilanza che, ancorché esercitata da soggetti non armati, aveva ad oggetto molteplici esercizi commerciali di tipo diverso, con l'impiego di personale in uniforme che praticava veri e propri pattugliamenti, anche di notte, con l'uso di automobili ed in svariate zone del territorio comunale. Evidenziava, sempre il Collegio a quo, che anche il portierato può legittimamente comportare prestazioni di vigilanza del portiere e che a ogni modo quello che conta, ai fini della necessità della autorizzazione prefettizia, è se l'attività viene esercitata in forma imprenditoriale, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. 3, n.1605 del 16/12/09 ), secondo cui, consistendo la ratio dell'art. 134 T.u.l.p.s. nell'evitare interferenze della vigilanza privata con i compiti dell'autorità pubblica, chiamata istituzionalmente a svolgere un' attività di tal tipo, il controllo espresso 1 attraverso l'autorizzazione prefettizia è necessario per verificare i requisiti di affidabilità di tali strutture imprenditoriali di vigilanza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR IU, lamentando violazione di legge in riferimento all'art. 256 bis, comma 3, del Regolamento di Esecuzione del T.u.l.p.s. Il difensore insiste nella tesi dello svolgimento da parte della M.P. Security di un'esclusiva attività di portierato, che, in seguito alla L. 340/00, non richiederebbe alcuna autorizzazione di polizia. Individua la soluzione della questione nel disposto dell'articolo sopra citato, che al comma 2 prevede i "servizi di sicurezza complementare", rispetto all'attività di sicurezza primaria e generale assicurata dagli organi di polizia, che devono essere necessariamente svolti da guardie particolari giurate, mentre al comma 3 statuisce che i servizi di vigilanza presso i centri direzionali commerciali sono demandati alle guardie particolari giurate quando "speciali esigenze di sicurezza lo impongono", lasciando, quindi, al titolare dei beni la scelta di avvalersi di dette guardie ovvero di semplici portieri o custodi non in possesso di detta qualifica. Per cui il servizio di vigilanza da autorizzare ai sensi dell'art. 134 T.u.l.p.s., che attiene alla prevenzione e alla repressione delle attività predatorie, a difesa del diritto di proprietà, è cosa diversa dall'attività di portierato, che, attesane la liberalizzazione operata dalla legge succitata, non necessita di autorizzazione prefettizia, consistendo in una vigilanza ли passiva atta a favorire un'ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori. Non vi è, infatti, per il ricorrente alcuna norma di legge che imponga detta autorizzazione in caso di attività di portierato riconducibile ad un'organizzazione societaria. Pur non ignorando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui ogni forma imprenditoriale di attività di vigilanza di beni per conto terzi, anche meramente passiva, richiede la licenza prefettizia, essendo sufficiente la segnalazione, anche via radio, di danni e pericoli alla competente autorità ( Sez. 3, n.1605/09, Sez. 3, n.42204/02 ), lo AR esclude che ciò valga per la sua impresa, che non si avvaleva di radiotrasmittenti, ponti radio e apparati radio in genere. Conclude, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con o senza rinvio al Collegio a quo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato. Invero i giudici della cautela adeguatamente e del tutto logicamente argomentano, sulla base della valutazione di tutti gli elementi fattuali acquisiti nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, l'esclusione nel caso di specie di una mera attività di portierato dalle stesse modalità di svolgimento dell'attività riconducibile all'impresa facente capo allo AR, che aveva ad oggetto molteplici esercizi commerciali, impiegava personale in uniforme, ancorché non armato, e praticava veri e propri pattugliamenti, anche di notte, con l'uso di automobili ed in svariate zone del territorio comunale. Modalità tali, che consentono, secondo i Giudici a quibus, di configurarla quantomeno come vigilanza passiva. Il Riesame evidenzia la necessità, comunque, nella fattispecie oggetto di attenzione, dell'autorizzazione prefettizia, trattandosi di attività organizzata in forma imprenditoriale ed essendo il controllo prefettizio finalizzato a verificare l'affidabilità della struttura imprenditoriale. Il provvedimento fa un corretta applicazione degli artt. 134 T.u.l.p.s. e 256 bis Reg. Esec. T.u.l.p.s., alla luce dell'interpretazione agli stessi data dalla giurisprudenza di questa Corte, lungi dal violarli, come lamentato dal ricorrente. Invero, come argomentato dalla dettagliata sentenza della sez. 3, n.1605 del 16/12/09, richiamata sia nel provvedimento impugnato che си nel ricorso, il disposto dell'art. 134 T.u.l.p.s. (secondo cui "senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari"), inizialmente è stato dalla giurisprudenza di legittimità sottoposto ad un interpretazione restrittiva - Sez. 1, n.782 del 9.11.1993, dep. il 26.1.1994, Rv. 196143 - che richiedeva, per l'applicazione del trascritto divieto, che l'attività di vigilanza e custodia di beni svolta da istituti di vigilanza e da guardie particolari fosse accompagnata dall'esercizio di poteri di intervento diretto per la prevenzione e repressione dei reati ( ritenendo, pertanto, non necessaria la licenza del prefetto per il servizio, svolto dai soci di una cooperativa, senza armi, a tutela di immobili industriali, con il compito di segnalare alle competenti autorità, via radio, danni e pericoli, compresi quelli concernenti reati contro il patrimonio ). Interpretazione, che - come sempre spiegato dalla sentenza summenzionata è, senza dubbio, - "superata dalla successiva giurisprudenza di questa Corte che, in diverse sentenze, ha affermato che ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto di terzi esige la licenza del prefetto, 3 indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata: sentenze della stessa Sez. 1 n. 3032 del 1997 (rv. 207684), n. 1274 del 1998, (rv. 210253), n. 191 del 2000, (rv. 215365), n. 14258 del 2006 (rv. 234087), e di questa Sez. 3, n. 42204 del 2002 (rv. 223600)". Tale interpretazione peraltro come evidenziato da Sez. 3, n.1970 del 03/12/2010 - trova ulteriore riscontro nel dato normativo più recente di cui all'art. 256 bis del R.D.
6.5.1940 n. 635, sopra citato. - n.In ultimo, sul punto, è intervenuta pronuncia di questa sezione 48264 del 22/10/2014 che evidenzia, altresì, la ratio della norma, - richiamando quanto rimarcato dalla decisione della Sez. 3, n. 42204 del 17/12/2002, Montelli, Rv. 223600 ( e concordemente affermato dal Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale ), secondo cui "la sottoposizione a controllo amministrativo dell'attività di vigilanza e custodia, svolta in forma imprenditoriale, è qualificata dal fatto che essa è suscettibile di interferire con la funzione di polizia, in quanto costituente attività integrativa di essa". Specificando che « la subordinazione dell'attività di vigilanza al rilascio dell'autorizzazione Q prefettizia dipende, quindi, "dal pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini, pericolo che può derivare anche dall'attività - integrativa - diretta alla segnalazione dei reati contro il patrimonio mobiliare o immobiliare e non solo dall'esercizio di attività Ли professionali svolte con l'impiego di armi" » e che « tanto ineludibilmente postula, perciò, da un lato che essa sia svolta in forma professionale, o imprenditoriale che dir si voglia (e non sembra doversi qui ricordare che l'impresa può essere anche individuale); dall'altro che sia rivolta alla protezione o al soddisfacimento di interessi di un numero indeterminabile a priori di "terzi", giacché solo la potenziale diffusione della attività e il generico coinvolgimento di qualsivoglia terzo consente di ritenere configurabile quell'astratto pericolo per la "pubblica sicurezza" che integra l'oggettività giuridica della violazione sanzionata ai sensi, appunto, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ». Tanto detto e condividendosi il maggioritario orientamento interpretativo, conforme al tenore letterale e alla ratio delle norme sopra richiamate, essendo indubbio che l'attività dello AR, oltre ad essere svolta in forma imprenditoriale ( circostanza incontestata ), presenti le caratteristiche appena evidenziate, va ritenuta corretta l'ordinanza impugnata che a detto orientamento si è conformata.
3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dello AR al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2016. Il Presidente Il Consigliere Estensore Massimo Vecchio Gaetano Di Giuro Assami movecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 LUG 2016 IL GANGELLIERE Stefania EL 5