Sentenza 1 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10513 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' 1 05 13/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP EN Oggetto SEZ ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 25120/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 23131 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 05/06/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
D'AM OV;
intimata avversO la sentenza n. 3594/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 22/06/00 R.G.N. 44808/95; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2655 udienza del 05/06/01 dal Consigliere Dott. Guido -1- VIDIRI;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Antonio BONAJUTO che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Napoli, IO D'RA assumeva che in data 10 aprile 1986 aveva presentato alla competente Commissione sanitaria domanda diretta ad ottenere il trattamento di invalidità civile senza esito positivo pur essendo il complesso patologico dal tale da darle diritto all'assegnoquale era affetto di invalidità. Ricostituitosi il contraddittorio, il Pretore di Napoli con sentenza del 6 aprile 1995 dichiarava il diritto della D'RA all'assegno di invalidità dal 1 novembre 1990 con la relativa condanna del Ministero al pagamento dei conseguenziali ratei, oltre interessi Guido Value e spese. Su gravame del Ministero dell'Interno, il Tribunale di Napoli con sentenza del 22 giugno 2000 rigettava l'appello e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale, dopo avere ricordato che i giudici di legittimità ritengono necessaria, per l'invalido infracinquantacinquenne ai fini della prova della incollocazione, l'iscrizione (o la domanda di iscrizione) nelle liste speciali di collocamento, ha poi affermato che nella ipotesi in cui le Commissioni sanitarie rifiutano il riconoscimento dello stato di 1 invalidità, incombe all'invalido provare il requisito della incollocazione al lavoro richiesto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 come stato di fatto di "disoccupazione" o "non occupazione". Orbene la D'RA aveva chiesto di essere sottoposta ad accertamenti sanitari in data 10 aprile 1986 ed era stata sottoposta a visita il giugno 1992, ottenendo il riconoscimento della percentuale di invalidità al 68%. Orbene, la D'RA con il produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risultava il suo per il periodo precedente stato di disoccupazione a tale accertamento, aveva adempiuto all'onere probatorio che su essa incombeva. roller Inoltre essendo la D'RA nata il [...] ed avendo già compiuto in data 1 giugno 1992 (data di خ و ر د ؟ riconoscimento da parte della Commissione della invalidità) i cinquantacinque anni di età non aveva più alcun obbligo di iscrizione. La D'RA, ancora, aveva assolto l'onere probatorio relativo al requisito reddituale avendo prodotto dichiarazione sostitutiva di responsabilità da cui risultava che non svolgeva alcuna attività lavorativa e che non possedeva alcun reddito oltre la prestazione per cui era causa. Avverso tale sentenza il Ministero dell'interno propone ricorso per cassazione, affidato a quattro 2 motivi. IO D'DA non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e secondo motivo di ricorso il 1. Ministero denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonchè e/o omessa e/o insufficiente motivazione della contraddittoria su un punto decisivo controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. slo Viduriди ва In particolare deduce che ai fini della prova dello stato di incollocazione a nulla rileva che 1'invalido non si sia visto riconosciuto dalla Commissione sanitaria il suo stato invalidante atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, ciò non impedisce la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste di collocamento speciale, elemento questo che non può essere supplito con la prova dello stato di disoccupazione. Fa infine presente il ricorrente che, essendo la D'RA nata il [...], il Tribunale aveva riconosciuto il beneficio dell'assegno a far data dal 1 novembre 1990 (allorquando l'assicurata risultava infracinquantacinquenne per rimanere tale sino alla 3 data del 7 marzo 1991), e per il periodo successivo al compimento del 55 anno di età aveva,poi, desunto il requisito della incollocazione, in via indiretta, dal fatto che la parte aveva prodotto dichiarazione sostitutiva (dalla quale sarebbe risultato la mancata percezione di redditi), cui non poteva attribuirsi nessuna efficacia probatoria. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo Guilo Kolue comma, n. 3 c.p.c., nonchè motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. A tale riguardo il ricorrente deduce, in tema di requisito reddituale, che il richiamo effettuato dal Tribunale alla dichiarazione di responsabilità della parte di non percepire redditi non può assumere alcun valore probatorio atteso l'insegnamento della Sezioni Unite della Cassazione che hanno statuito che la "dichiarazione di responsabilità" prodotta dalla parte in corso di causa è priva di valore probatorio e non assurge neanche alla dignità di indizio (Cass. 14 ottobre 1998 n. 10153).
2. I quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per riguardare questioni tra loro strettamente interdipendenti, vanno accolti per le ragioni che si vanno ad esporre. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 1. - al pari della 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta capacità lavorativa e del requisito economico e - unreddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. Gui de Value In tale senso si è più volte espressa questa Corte (cfr. ex plurimis: Cass. 17 marzo 2001 n. 3881;Cass. Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando essendo iscritto (o avendo presentato - nelle speciali liste did'iscrizione) domanda 5 collocamento obbligatorio non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata è opportuno ricordarlo il contrastoa risolvere - - insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che si era ritenuto che la in alcune sentenze incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione Gus holder degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere ли fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della - legge 118 non è il "disoccupato" O non occupato", ་་ bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto compatibile con le sue condizioniun'occupazione psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti 6 dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di elemento costitutivo della prova, ma di un fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a LE Foley quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione. 2.1. -La rigorosità di tali principi la cui ratio nell'esigenza del riconoscimento individuata va dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa agli invalidi Corte con riguardo infrasessantacinquenni) ultracinquantacinquenni (ma non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 7 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. della stessa legge, per il1, secondo com ma, anno di delsuperamento cinquantacinquesimo età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti)(sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n. .7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque limite preclusivo per - l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 a detto invalido non può - essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa si ripete ancora una volta alla - 8 richiesta di assegno da parte dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad - come si è visto dalla citata essa assegnato decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 un significato diverso, quale cioè stato del 1992, ma ricollegato ad una di effettiva disoccupazione riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una Guido VI occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. tra le più recenti: Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628).
2.2. Per concludere, in osservanza di quanto stabilito da Cass., Sez. un. n. 203 del 1992, va 9 ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento abbia trovato un'occupazioneobbligatorio, non compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti Gunbolden commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (cfr. art. 13, comma 2, 1. n. 118 del 1971).
2.3. Al fine di accreditare una interpretazione più flessibile della disposizione dell'art. 13 1. n. 118/1971 idonea ad escludere che l'iscrizione (o 10 la relativa domanda) alle liste speciali ex art. 19 della legge n. 482/1968 configuri un passaggio obbligato per il riconoscimento dell'assegno mensile si è affermato in una ottica diversadi invalidità - da quella seguita dalla decisione delle Sezione Unite n. 203 del 1992 (operante uno stretto collegamento tra la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie e quella sui mutilati ed invalidi civili) che la normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 e quella della legge 30 marzo 1971 n. 118 operano su Gandolin piani complementari, intervenendo "l'art. 13 della legge del 1971 nei casi in cui si sono rivelate vane le provvidenze della legge del 1968, così come complementari comma sono il primo ed il terzo dell'art. 38 Cost, dei quali le due leggi citate costituiscono, rispettivamente, attuazione" (cfr. in tali sensi :Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Una siffatta opzione ermeneutica viene, però, impedita dalla lettera dell'art. 13 della 1. n. 118/1971 che con la significativa espressione di "incollocati al lavoro" mostra di fare esplicito riferimento alle procedure del "collocamento obbligatorio" ed agli speciali elenchi in cui gli invalidi devono essere iscritti al fine di trovare occupazione. E la necessità di un raccordo tra le due 11 normative deriva da evidenti esigenze di razionalità del sistema non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti (limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa, fissata ora al 74% a partire dal 12 marzo 1992), non può essere riconosciuta all'invalido che, con il non iscriversi nelle liste (e non facendone domanda), non solo non agevola gli accertamenti della presenza di detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul piano socio-economico proprio in relazione alle fasce dei lavoratori più deboli ed emarginati. Collegamento la cui necessità è stata ancora più accentuata dalla recente legge 12 marzo 1999 n. 68(contenente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie), che da un lato abolisce il limite di età per usufruire del collocamento obbligatorio e dall'altra tende all'attuazione di un collocamento mirato>, la cui buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di un ottica di incontro> tra domanda ed offerta di non istituzionalizzato lavoro.
2.4. Di recente questa Corte ha affermato : 12 a) che il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di "disoccupazione" о "non occupazione" anche con riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria 0 dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado sufficiente alla presentazione didí invalidità domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile Gandolsh 1968 n. 482"; b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio(cfr. in tali esatti termini : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). Siffatte statuizioni si basano sull'espresso assunto che non solo non è possibile l'iscrizione ma 13 non si può presentare neppure la domanda relativa (in quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) perchè l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di sia "munita della necessariacollocamento documentazione concernente la sussistenza dei requisiti" imporrebbe, appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modifiche (cfr. ancora Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette commissioni sono state istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a l'iscrizione agli elenchi di cui all'art.ottenere 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di collocamento (e può essere corredata dalla documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a condividere - sempre con le precisazioni innanzi 14 enunciate - le statuizioni della citata sentenza n. 203 del 1992 delle Sezioni Unite, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità. D'altra parte, il fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel regolare la domanda, preveda che debbanopresentazione della essere indirizzate alle commissioni sanitarie provinciali istituite come detto con la legge stessa - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze - di cui agli artt. 12,13,23 e 24 e non menzioni anche Guildhe quella per l'accertamento delle minorazioni psico- fisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni. A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido ultracinquantacinquenne (non ancora sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971 ma di già, appunto, ultracinquantacinquenne ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali 15 di collocamento obbligatorio per superamento del limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito che lo stato di incollocamento deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni ( ex art. 2729 c.c.) (cfr. al riguardo : Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per l'ultracinquantacinquenne non può neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione (o la domanda di iscrizione) nelle liste di collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con le un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche (aliquota ora variata per effetto dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche per la garanzia -che il sistema di cui alla legge n. 482 del 1968( ed ora della legge n. 68 del 1999) può offrirgli di conseguire una occupazione in mansioni - compatibili con il suo stato fisico (art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968;ed ora art. 2 della 16 legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento dell'invalido mirato nel posto adatto> in ragione delle sue capacità lavorative) (per tali considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968 : Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.).
3. Le conseguenze degli enunciati principi,più volte riaffermati da questa Corte(cfr. al riguardo ex plurimis: Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628; Cass. 8 giugno 2000 n. 7820;Cass. 3 giugno 2000 n. 7432), espletano un ulteriore effetto anche sotto altro versante. LE LE Si è più volte ripetuto come per l'invalido ultracinquantacinquenne lo stato di incollocazione debba intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa ( e quindi come stato dal quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità), e che detto stato debba essere provato con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit). Il che è opportuno precisare - - deve essere fatto anche per la mancanza di pensioni, ulteriori redditi impeditivi assegni о dell'attribuzione della pensione di inabilità dell'assegno mensile (cfr. per il requisito economico 17 art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, 1. n. 118 del 1971). Da qui anche la necessità di stabilire quale portata ad un atto di autocertificazionedebba assegnarsi attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali.
3.1. Orbene, il requisito dell'incollocazione e non può essere provatodello stato socio-economico sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. diversa specifica 15, atteso che in difetto di previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure OL indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione(cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra dichiarazione resa dallo stesso soggetto la interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 1. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, 1. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica 18 amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti (cfr. in a favore dell'interessato motivazione : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perchè riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe ли riconoscere a detta dichiarazione una efficacia probatoria (anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni(cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole dottrina che ha evidenziato come non possa - ove si 19 escludano le fattispecie regolate dall'art. 2734 c.c. (cui può aggiungersi anche il caso delle dichiarazioni pro se emergenti dalle scritture tra imprenditori :art 2710 c.c.) contabili attribuirsi alcuna efficacia probatoria alle dichiarazioni pro se rese al di fuori del processo, di contro quelle rese nel corso del assumendo giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio (art. 2736 c.c. e 233 ss c.p.c.), o efficacia di argomento di prova, se rese in sede di interrogatorio libero ex филови art. 117 c.p.c. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva di dell'atto notorietà sopperisce unicamente alla di documenti al fine di ottenere mancanza provvedimenti in sede amministrativa e non a carenze probatorie in sede giudiziaria che altererebbero un sistema processuale incentrato in linea di massima - ed al di fuori di insuscettibili di ipotesi interpretazioni estensive sul generale rifiuto di - prove che, per provenire da parti direttamente interessate alla soluzione del giudizio, non presentino quei caratteri di obiettività> e di attendibilità>, capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice. 20 3.1. Nè per andare in contrario avviso vale addurre il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, e sostenere che uno strumento previsto con efficacia probatoria ai fini amministrativi non può non assumere valenza probatoria anche in sede giudiziaria. Nè ancora assumono, ai fini della problematica in oggetto, rilevanza alcuna le conseguenze di carattere penale in cui incorre il non dovesse dichiarante allorquando il dichiarato rispondere al vero. Ed infatti, sotto il primo profilo è sufficiente ND obiettare come il principio dell'unicità dell'ordinamento non può valere a giustificare l'estensione al processo di regole capaci per il loro contenuto di scardinarne i tratti caratterizzanti, ivi compresa quella regola in virtù della quale la parte non può ricavare elementi di prova- ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. - a proprio favore da proprie dichiarazioni>(cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10553 cit.). Sotto il secondo profilo è, poi, agevole la considerazione che il richiamo alla sanzione penale non può costituire di per sè passaggio ermeneutico idoneo a determinare l'ambito applicativo di una 21 specifica disposizione, che va definito alla stregua del principio letterale e di quello della voluntas legis secondo i dettati dell'art. 12 preleggi. Infine, l'attribuzione di un valore, anche sul piano indiziario, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può giustificarsi neppure sulla base della negatività del fatto da accertare o comunque della difficoltà della prova, non potendosi neanche in tali casi invertire l'onere probatorio (cfr. al riguardo ex plurimis : Cass. 20 febbraio 1998 n. 1790; Cass. 20 maggio 1973 n. 5744). A tale riguardo va ribadito come la Suprema Corte, a Gandelsbe Sezione Unite, con una statuizione che per essere basata su principi fondamentali del processo civile non può non assumere carattere generale - con portata cioè valida per tutti i giudizi(a prescindere cioè pubbliche o privare in causa, dalla dalle parti - - natura e dall'oggetto della controversia) in cui si pretende di attribuire efficacia probatoria ad atti di autocertificazione ha sul punto testualmente affermato che "E' appena il caso di notare che non possono valere a superare il suindicato principio circostanze di mero fatto, costituite dalla obiettiva difficoltà della prova ( .....), potendo questa essere comunque superata con il ricorso ai mezzi di prova 22 consentiti" (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 101153 cit.). Ed anche in relazione al campo giuslavoristico è stato sottolineato come il criterio della (più o meno accentuata) facilità della prova non abbia mai operato a discapito dei principi fissati dall'art. 2697 c.c., anche in considerazione del fatto che sono suscettibili di ridimensionare la portata dell'onere gravante sul lavoratore i poteri di acquisizione d'ufficio del materiale probatorio, che il giudice di merito può esercitare in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale cui è DL improntato il rito del lavoro (artt. 421, 2 comma, e 431, 2 comma, c.p.c.) (cfr. in tali sensi: Cass. 10 novembre 1999 n. 12492).
3.2. E' evidente che ad una diversa risposta induce l'accertamento sulla rilevanza processuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (vertente su fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda), posta in essere non dal diretto interessato alla controversia ma da un terzo - possibilità questa espressamente prevista dal d.p.r. 403/1998 - dovendo a detta dichiarazione attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura proveniente da un terzo (cfr. su tale scrittura : 23 Cass. 2 febbraio 1999 n. 852; Cass. 27 novembre 1998 n. 12066; Cass. 9 maggio 1987 n. 4295). Ne consegue che la dichiarazione in esame diversamente, dunque, da quella proveniente dalla parte, pur non assumendo probatoria propria dellel'efficacia prove può costituire un indizio atto a documentali, concorrere alla formazione del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
4. In base alle argomentazioni sinora svolte il ricorso del Ministero va accolto non avendo la sentenza del Tribunale di Napoli fatto corretta applicazione dei principi innanzi enunciati sia per Guidelde necessaria la domanda dinon avere ritenuto iscrizione nelle liste di collocamento per la D'RA IO per alil periodo anteriore cinquantacinquesimo anno di età, sia per avere assegnato all'atto di autocertificazione una portata probatoria in relazione alle condizioni socio- economiche dell'assicurata. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari nuovi accertamenti, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, che nel nuovo esame della controversia dovrà fare applicazione 24 dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 giugno 2001. Enzlich w ul IL CONSIGLIE ESTENSORE IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 1 A60 2811 eggi, IL CANCELLER E D L L A L 1 8 - - 3 7 . 3 5 N 3 S A O T A C O 1 0 25