Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
I documenti provenienti da terzi estranei alla lite sono dotati di valenza probatoria, in quanto possono offrire elementi indiziari che, in concorso con altre risultanze, sono suscettibili di integrare il fondamento della decisione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. GI PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. GI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EM IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163, presso lo studio dell'avvocato GALLUS CARDIA R., difeso dall'avvocato VITTORIO DEDONI, giusta delega in atti,
- ricorrente -
contro
EM SA, RE IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA U. BIGNAMI 14, presso lo studio dell'avvocato PIETRO SERPE, che li difende unitamente all'avvocato WALTER PINNA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 740/95 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 11/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/98 dal Consigliere Dott. GI PAOLINI;
udito l'Avvocato ALESSANDRO DEDONI (per delega dell'Avvocato VITTORIO DEDONI), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale per: integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di MURA IRENE;
in via subordinata, nel merito: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RE EM e SE SU, con ricorso del 6 febbraio 1985, denunciando di essere stati spogliati da SE EM del possesso di fondi siti in contrade "Perda Callia" e "Masoni Pibioni" di Escalaplano, chiesero al Pretore di San Nicolò Gerrei di essere reintegrati nella dedotta situazione possessoria. Il pretore, dopo aver disposto la richiesta reintegrazione con ordinanza pronunciata il 24 giugno 1986 ex artt. 703, comma 2, e 689, comma 5, cod. proc. civ. - nel testo previgente alla novellazione di cui alla L. 26.XI.1990 n. 353 -, con sentenza del 18 giugno 1988, resa nel contraddittorio, oltre che di SE EM, di RE MU, intervenuta nel processo per prospettare assunti intesi a supportare le difese articolate dal suddetto resistente, rigettò la domanda.
Sull'appello di RE EM e di SE SU, il Tribunale di Cagliari, con sentenza dell'11 maggio 1995, data anche questa nel contraddittorio dei contendenti, accolta l'impugnazione, e ribaltata la decisione del primo giudice, "ordinò" agli appellati di reintegrare le controparti "nel fondo, di circa 25 ettari, sito in agro di Escalaplano, località Perda Callia e Masoni Pibioni, delimitato dalla strada provinciale n. 10, riva del Flumendosa, proprietà LA GI, DD SE, EM ND, EM GI, RO SE e LI EL.
Il tribunale, sul presupposto che il fondo in controversia doveva essere identificato in quello individuato "dall'ufficiale giudiziario, in contraddittorio con le parti, in occasione dell'accesso, avvenuto in data 24 novembre 1986, per la immissione in possesso dei ricorrenti sulla base dell'ordinanza di reintegra emessa in corso di causa dal Pretore", motivò la decisione evidenziando dover essere ritenute la sussistenza del possesso accampato da RE EM e da SE SU e la bontà delle ragioni da costoro vantate sulla base delle deposizioni, ravvisate pienamente affidabili, dei testi che avevano riferito che i predetti avevano goduto del fondo in argomento, conducendovi al pascolo il proprio bestiame, e che di tali fondi erano stati privati da SE EM;
puntualizzando, al riguardo, essere l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi cennati comprovata dalle risultanze, ravvisate determinanti, ricavabili da una citazione dell'8 gennaio 1984, per il tramite della quale GE EM, padre di RE e di SE EM, professandosi proprietario dei discussi terreni e lamentando essere questi indebitamente detenuti dagli attuali controricorrenti, aveva proposto nei confronti di questi ultimi un'azione recuperatoria, nonché da un esposto in data 27 dicembre 1983, con cui il predetto GE EM aveva denunciato in sede penale SE SU per aver costui realizzato nel predio conteso una recinzione. SE EM ricorre, con tre motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, non notificata. RE EM e SE SU resistono al ricorso, ad essi notificato il 7 giugno 1996, con controricorso del 12 luglio 1996. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Non vi ha luogo a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RE MU, o dei suoi eredi, sollecitata dal p.m., non essendo ravvisabile una situazione di litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, fra la predetta, e, quindi, i di lei successori, e gli attuali contendenti in relazione alla situazione controversa.
2) - Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha sanzionato l'accoglimento dell'azione di reintegrazione come in narrativa esperita da RE EM e da SE SU, ed ha condannato, quindi, SE EM ed RE MU a rimettere gli attuali controricorrenti nel possesso, ravvisato da loro usurpato, del fondo oggetto della vertenza.
SE EM, con il primo mezzo di ricorso, censura la pronuncia del tribunale deducendo, nella sostanza, che detto giudice avrebbe dovuto, non già accogliere ma, rigettare l'avversa pretesa, per essere stata questa, prima, introdotta con un ricorso privo dell'indicazione precisa dell'oggetto della domanda (e, cioè, carente della descrizione dei dati suscettibili di consentire l'identificazione del fondo conteso), e, poi, coltivata sempre con riferimento ad un cespite rimasto per tutto il corso del processo non identificabile;
prospettando, pertanto, essere la pronuncia contestata il frutto di "violazione e falsa applicazione dell'art.163 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", accampa essere riscontrabile nella fattispecie un "vizio del ricorso introduttivo (che) configura un'ipotesi di nullità rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado".
La doglianza è assolutamente inconsistente.
A) - Qualsiasi, eventuale, nullità dell'atto introduttivo del processo - del resto, per quanto è dato desumere dal testo della sentenza impugnata e dalla narrativa dei fatti di causa contenuta nel ricorso, a suo tempo, non denunciata in sede di merito -, a mente dell'art. 164, comma 2, cod. proc. civ., nel testo previgente alla novellazione di cui alla L. n. 353 del 1990, prec. cit., applicabile nel caso in argomento "ratione temporis", va ritenuta sanata dall'intervenuta costituzione in giudizio del convenuto, attuale ricorrente, e, perciò, le lagnanze di costui al riguardo non hanno la minima ragion d'essere.
B) - L'oggetto della vertenza risulta essere stato perfettamente individuabile, e individuato, tanto che il giudice del merito è stato in grado di darne una dettagliata ed inequivocabile descrizione nel dispositivo della sentenza impugnata: in questa, pertanto, non è ravvisabile nessun profilo di invalidità dal punto di vista considerato.
3) - RE EM e SE SU, come detto, agendo à sensi dell'art. 1168 cod. civ., hanno chiesto di essere reintegrati nel vantato possesso del fondo di cui in narrativa, asserito, ad essi istanti sottratto violentemente da SE EM. Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha accolto la pretesa negli esposti sensi prodotta dagli odierni controricorrenti, rilevando, in definitiva, avere questi ultimi provato il possesso accampato ed il lamentato spoglio, per essere "certamente attendibili ..... quei testimoni che hanno ricordato come (i predetti) godessero del fondo in questione conducendovi al pascolo il proprio bestiame, e come di detto godimento siano stati privati, nel settembre del 1984, da EM SE": ha puntualizzato, al riguardo, correlarsi il convincimento manifestato sull'attendibilità dei testimoni cennati al fatto che le dichiarazioni degli stessi circa la sussistenza del possesso in contestazione trovano irrefutabile conferma nelle risultanze desumibili da un atto di citazione con il quale, nel gennaio del 1984, GE EM, padre dell'attuale ricorrente, aveva esperito nei confronti di SE SU e di RE EM un'azione recuperatoria intesa a perseguire la condanna dei medesimi al rilascio dei terreni contesi, nonché da un esposto con il quale il summenzionato, nel 1983, aveva denunciato l'SU in relazione a lavori di recinzione da lui intrapresi nei ripetuti immobili. SE EM, con il secondo ed il terzo mezzo di ricorso, da esaminarsi insieme, perché connessi fra loro, adduce che, così statuendo, il tribunale avrebbe reso una pronuncia inficiata da "violazione e falsa applicazione degli artt.113 e 116 c.p.c. e 1168 C.C. in relazione allo art. 360 n. 3 e 5 cpc", nonché da "violazione e falsa applicazione della legge per erronea motivazione della sentenza, fondata su vizio logico - giuridico, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.": più specificamente, sostiene che illegittimamente ed incongruamente il giudice del merito avrebbe utilizzato ai fini della decisione le emergenze ricavabili dai dianzi ricordati esposto - denuncia del 1983 e citazione del 1984, attribuendo, addirittura, a tali atti valenza di prova oggettiva determinante, senza considerare che gli stessi, integrando scritture provenienti da soggetto estraneo al giudizio, avrebbero dovuto, e dovrebbero, restare in questo irrilevanti.
Le censure non possono essere attese.
Per una costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi ai fini della soluzione da dare alla presente causa, i documenti provenienti da terzi estranei alla lite sono dotati di valenza probatoria, in quanto possono offrire elementi indiziari che, in concorso con altre risultanze, sono ben suscettibili di integrare il fondamento della decisione (cfr., in proposito, "ex aliis", Cass. Sez. III civ., sent. n. 4295 del 9.V.1987, id. Sez. lav., sent. n. 6258 del 9.VII.1996). Alla stregua del principio enunciato, il dato che il giudice del merito abbia utilizzato le risultanze ricavabili dalle contestate scritture ai fini della pronuncia della sentenza qui impugnata, e, in particolare, ai fini della verifica della attendibilità delle componenti del materiale probatorio acquisito, va considerato assolutamente inidoneo a riflettersi negativamente sull'ortodossia e sulla congruenza della decisione dallo stesso resa, e ad importare la riscontrabilità in tale decisione di profili di invalidità rilevanti à termini dell'art. 360 cod. proc. civ.. 4) - Conclusivamente, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato. 5) - Le spese seguono la soccombenza e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese processuali, che liquida in £ 125.400, oltre £ 2.000.000 di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 26 giugno 1998. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 2 FEBBRAIO 1999.