Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2628
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Sentenza 23 febbraio 2001

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Il requisito economico, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, non può essere provato in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, la quale ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. e nei procedimenti amministrativi, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità, la "incollocazione al lavoro" - che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione - assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche; con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) - che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste - l'incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un'occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2628
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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