Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 2
Il requisito economico, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, non può essere provato in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, la quale ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. e nei procedimenti amministrativi, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova.
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità, la "incollocazione al lavoro" - che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione - assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche; con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) - che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste - l'incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un'occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AV NI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1789/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 25/03/97 R.G.N. 42060/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5532 udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 15 marzo 1996 il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Santa Maria Capua Vetere del 19 dicembre 1995 che aveva accolto la domanda di NO TA riconoscendole il diritto all'assegno di invalidità dal 1 novembre 1988.
Il Tribunale di Napoli con sentenza del 25 marzo 1997, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava. il Ministero al pagamento in favore della NO dell'assegno di invalidità a decorrere dal 1 dicembre 1992 e compensava tra le parti le spese del grado di giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che il requisito dell'incollocazione rileva sino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età dell'assistito, potendo essere iscritti alle liste speciali del collocamento di cui alla legge n. 482 del 1968 solo coloro che non abbiano superato il cinquatacinquesimo anno di età. Ne conseguiva che l'assegno di invalidità doveva essere nel caso di specie riconosciuto solo a partire dal 1 dicembre 1992,a partire cioè dal cinquantacinquesimo anno della NO, per non essere quest'ultima stata iscritta nelle liste di collocamento. Precisava ancora il Tribunale, in relazione al requisito reddituale che la NO aveva prodotto atto notorio, da cui si evinceva che ella era nullatenente e non percepiva redditi e non era titolare di alcuna pensione. Avverso tale sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
TA NO non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché motivazione omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità non è richiesto soltanto il requisito sanitario con il superamento di una certa soglia invalidante, ma anche il requisito c.d. socio-economico (possesso di un reddito entro un certo limite, incollocabilità, insussistenza di situazioni di incompatibilità), la cui prova fa carico al ricorrente(art. 2697 c.c.). Il Ministero, inoltre, dopo avere ribadito l'insussistenza del requisito socio-economico, si è richiamato all'indirizzo di questa Corte, secondo cui la prova del requisito dell'incollocazione deve essere sostituita dalla prova circa la sussistenza dello stato di occupazione o non occupazione, che tuttavia va fornita dall'invalido anche con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni. Prova che risultava ancora più necessaria nel caso di specie, non solo in considerazione dello stato di invalidità parziale, con residuo di capacità lavorativa utile in mansioni compatibili (e non essendosi quindi in presenza di una percentuale di invalidità totale o prossima a quella totale), ma anche perché la richiesta del beneficio era stata avanzata per un arco di tempo non certo limitato.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto va accolto per le ragioni che si passano ad indicare.
L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta - al pari della capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale.
In tale senso si è più volte espressa questa Corte cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203;
Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando - essendo iscritto(o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata a risolvere - è opportuno ricordarlo - il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : a) incollocato - secondo la dizione dell'art. 13 della legge 118 - non è il "disoccupato" o Il non occupato", bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche;
b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova. ma di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione.
2.1. La rigorosità di tali principi - la cui ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo - non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa Corte con riguardo agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette(cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto
1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il superamento del cinquantacinquesimo anno di età(ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti" (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n. 7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque - limite preclusivo per l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971) - a detto invalido non può essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa - si ripete ancora una volta - alla richiesta di assegno da parte dell'invalido EN, all'espressione l'incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad essa assegnato - come si è visto - dalla citata decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido.
Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche(cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1993 n. 473).
2.2. Per concludere, in osservanza di quanto stabilito da Cass., Sez. un., n. 203 del 1992, va ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, l. n. 118 del 1971).
2.3. Al fine di accreditare una interpretazione più flessibile della disposizione dell'art. 13 l. n. 118/1971 - idonea ad escludere che l'iscrizione (o la relativa domanda) alle liste speciali ex art. 19 della legge n. 482/1968 configuri un passaggio obbligato per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità - si è affermato in una ottica diversa da quella seguita dalla decisione delle Sezione Unite n. 203 del 1992 (operante uno stretto collegamento tra la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie e quella sui mutilati ed invalidi civili) che la normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 e quella della legge 30 marzo 1971 n. 118 operano su piani complementari, intervenendo "l'art. 13 della legge del 1971 nei casi in cui si sono rivelate vane le provvidenze della legge del 1968, così come complementari sono il primo ed il terzo comma dell'art. 38 Cost, dei quali le due leggi citate costituiscono,
rispettivamente, attuazione" (cfr. in tali sensi :Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Una siffatta opzione ermeneutica viene, però, impedita dalla lettera dell'art. 13 della l. n. 118/1971 che con la significativa espressione di l'incollocati al lavoro" mostra di fare esplicito riferimento alle procedure del "collocamento obbligatorio" ed agli speciali elenchi in cui gli invalidi devono essere iscritti al fine di trovare occupazione. E la necessità di un raccordo tra le due normative deriva da evidenti esigenze di razionalità del sistema non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti(limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa, fissata ora al 74% a partire dal 12 marzo 1992), non può essere riconosciuta all'invalido che, con il non iscriversi nelle liste (e non facendone domanda),non solo non agevola gli accertamenti della presenza di detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul piano socio-economico proprio in relazione alle fasce dei lavoratori più deboli ed emarginati. Collegamento la cui necessità è stata ancora più accentuata dalla recente legge 12 marzo 1999 n. 68(contenente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie), che da un lato abolisce il limite di età per usufruire del collocamento obbligatorio e dall'altra tende all'attuazione di un "collocamento mirato", la cui buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di un ottica di "incontro" non istituzionalizzato tra domanda ed offerta di lavoro.
2.4. Di recente questa Corte ha affermato:
a) che il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di "disoccupazione" o "non occupazione" anche con riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria o dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado di invalidità sufficiente alla presentazione di domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482";
b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio (cfr. in tali esatti termini: Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). Siffatte statuizioni si basano sull'espresso assunto che non solo non è possibile l'iscrizione ma non si può presentare neppure la domanda relativa (in quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) perché l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento sia "munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti" imporrebbe, appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modifiche(cfr. ancora Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette commissioni sono state istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a ottenere l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di collocamento(e può essere corredata dalla documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a condividere - sempre con le precisazioni innanzi enunciate - le statuizioni della citata sentenza n. 203 del 1992 delle Sezioni Unite, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità. D'altra parte, il fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel regolare la presentazione della domanda,
preveda che debbano essere indirizzate alle commissioni sanitarie provinciali - istituite come detto con la legge stessa - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 12,13,23 e 24 e non menzioni anche quella per l'accertamento delle minorazioni psicofisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni.
A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido EN (non ancora sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971 ma di già. appunto, EN ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali di collocamento obbligatorio per superamento del limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito che lo stato di incollocamento deve intendersì come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni( ex art. 2729 c.c.)(cfr. al riguardo :
Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per l'EN non può neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione (o la domanda di iscrizione) nelle liste di collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della l'obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche(aliquota ora variata per effetto dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche per la garanzia - che il sistema di cui alla legge n. 482 del 1968( ed ora della legge n. 68 del 1999) può offrirgli - di conseguire una occupazione in mansioni compatibili con il suo stato fisico(art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968;
ed ora art. 2 della legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento dell'invalido mirato "nel posto adatto" in ragione delle sue capacità lavorative)(per tali considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968 Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.).
3. Le conseguenze degli enunciati principi, più volte riaffermati da questa Corte(cfr. al riguardo ex plurimis: Cass. 8 giugno 2000 n. 7820; Cass. 3 giugno 2000 n. 7432), si spiegano anche sotto altro versante.
Si è più volte ripetuto come per l'invalido EN lo stato di incollocazione si debba intendere come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa ( e quindi come stato dal quale non è dato ricavare alcun reddito impeditivo del riconoscimento dell'assegno di invalidità) e che detto stato deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova e, quindi, anche con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.)(cfr. ancora Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit). Il che - è opportuno precisare - deve essere fatto anche per la mancanza di pensioni, assegni o ulteriori redditi impeditivi dell'attribuzione della pensione di inabilità o dell'assegno mensile (cfr. per il requisito economico art. 11, comma 2, ed art. 12, comma 2, l. n. 118 del 1971). Da qui anche la necessità di stabilire quale portata debba assegnarsi ad un atto di autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, e la cui efficacia ai fini probatori è stata riconosciuta nella impugnata sentenza nel dissenso del Ministero, che lamenta di
contro
- come si è detto - la mancanza della prova sul requisito reddituale.
3.1. Orbene, il requisito socio-economico non può essere provato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 - così come ha ritenuto la sentenza impugnata - atteso che, in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione (c f r. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 l. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa,
nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato (cfr. in motivazione: Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perché riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscere a detta dichiarazione una efficacia probatoria(anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni (cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.). Un simile indirizzo trova conforto anche in autorevole dottrina che ha evidenziato come non possa - ove si escludano le fattispecie regolate dall'art. 2734 c.c.(cui può aggiungersi anche il caso delle dichiarazioni "pro se" emergenti dalle scritture contabili tra imprenditori :art 2710 c.c.) - attribuirsi alcuna efficacia probatoria alle dichiarazioni "pro se" rese al di fuori del processo, assumendo di contro quelle rese nel corso del giudizio fonte di prova legale, solo se rivestite delle forme particolari del giuramento decisorio(art. 2736 c.c. e 233 ss c.p.c.), o efficacia di argomento di prova, se rese in sede di interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. Ne consegue che la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopperisce unicamente alla mancanza di documenti al fine di ottenere provvedimenti in sede amministrativa e non a carenze probatorie in sede giudiziaria che altererebbero un sistema processuale incentrato - in linea di massima ed al di fuori di ipotesi insuscettibili di interpretazioni estensive - sul generale rifiuto di prove, che per provenire da partì direttamente interessate alla soluzione del giudizio, non presentino quei caratteri di 'obiettivita'' e di 'attendibilita'', capaci di supportare adeguatamente la decisione del giudice.
3.2. Nè per andare in contrario avviso vale addurre il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, e sostenere che uno strumento previsto con efficacia probatoria ai fini amministrativi non può non assumere valenza probatoria anche in sede giudiziaria. Nè ancora assumono, ai fini della problematica in oggetto, rilevanza alcuna le conseguenze di carattere penale in cui incorre il dichiarante allorquando il dichiarato non dovesse rispondere al vero. Ed infatti, sotto il primo profilo è sufficiente obiettare come il principio dell'unicità dell'ordinamento non può valere a giustificare l'estensione al processo di regole capaci per il loro contenuto di scardinarne i tratti caratterizzanti, ivi compresa quella regola in virtù della quale "la parte non può ricavare elementi di prova - ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. - a proprio favore da proprie dichiarazioni" (cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10553 cit.). Sotto il secondo profilo è, poi, agevole la considerazione che il richiamo alla sanzione penale non può costituire di per se passaggio ermeneutico idoneo a determinare l'ambito applicativo di una specifica disposizione, che va definito alla stregua del principio letterale e di quello della voluntas legis secondo i dettati dell'art. 12 preleggi.
Infine, l'attribuzione di valore, anche sul piano indiziario, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può giustificarsi neppure sulla base della negatività del fatto da accertare o comunque della difficoltà della prova, non potendosi neanche in tali casi invertire l'onere probatorio(cfr. al riguardo ex plurimis : Cass. 20 febbraio 1998 n. 1790; Cass. 20 maggio 1973 n. 5744). Ed anche in relazione al campo giuslavoristico è stato sottolineato come il criterio di "facilità della prova" non abbia mai operato a discapito dei principi fissati dall'art. 2697 c.c., anche in considerazione del fatto che sono suscettibili di ridimensionare la portata dell'onere gravante sul lavoratore i poteri di acquisizione d'ufficio del materiale probatorio, che il giudice di merito può esercitare in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale cui è improntato il rito del lavoro(artt. 421, 2 comma, e 431, 2 comma, c.p.c.)(cfr. in tali sensi: Cass. 10 novembre 1999 n. 12492). 3.3. È evidente che ad una diversa risposta induce l'accertamento sulla rilevanza processuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (vertente su fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda), posta in essere non dal diretto interessato alla controversia ma da un terzo - possibilità questa espressamente prevista dal d.p.r. 403/1998 - dovendo a detta dichiarazione attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura proveniente da un terzo (cfr. su tale scrittura Cass. 2 febbraio 1999 n. 852; Cass. 27 novembre 1998 n. 12066; Cass. 9 maggio 1987 n. 4295). Ne consegue che la dichiarazione in esame diversamente. dunque, da quella proveniente dalla parte, pur non assumendo l'efficacia probatoria propria delle prove documentali, può costituire un indizio atto a concorrere alla formazione del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
4. Per i motivi sopra esposti la sentenza impugnata va, dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati.
5. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001