Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
Con riguardo ad invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) i quali, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della stessa legge, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall'art.13 della legge n. 118 del 1971 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità, va inteso non come situazione di chi, essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione) nelle liste predette, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili con la propria residua capacità lavorativa, ma come stato di disoccupazione o di non occupazione che può essere provato anche mediante presunzioni; restando altresì escluso che l'invalido non iscrivibile nelle liste del collocamento obbligatorio debba conseguire o richiedere l'iscrizione al collocamento ordinario. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda della interessata, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità, sul principale rilievo che l'istante - la quale riteneva di non dover fornire alcuna prova del suo stato di disoccupazione o non occupazione - avrebbe preteso di farne desumere l'esistenza dall'entità stessa della sua incapacità lavorativa, mentre, non essendo tale entità che quella prevista dalla legge quale requisito sanitario condizionante l'erogazione della prestazione richiesta, non poteva essere utilizzata per la prova presuntiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/1999, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT SA, domiciliata in ROMA, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO MARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.° 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4265/97 del Tribunale di BARI, depositata il 22/11/97, R.G.N. 2441/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rosa MA, con ricorso al Pretore di Bari del 22.2.93, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendone la condanna al pagamento della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile di invalidità civile, inutilmente richiesto in sede amministrativa. Il Ministero resisteva alla domanda.
Disposta ctu, il Pretore con sentenza in data 30.4.1996 condannava il Ministero alla erogazione, in favore della ricorrente, dell'assegno di invalidità dall'1.1.94, oltre rivalutazione ed interessi.
Il Ministero proponeva appello, cui resisteva l'Amato. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 22.11.97, in accoglimento dell'appello rigettava la domanda.
L'MA ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il Tribunale ha rigettato la domanda, perché non era stata fornita la prova dello stato di incollocazione al lavoro, non essendo stata prodotta l'attestazione dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento o, almeno, della richiesta di iscrizione o, ancora, di iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento. Che, inoltre, non era stata comunque fornita, neppure aliunde, cioè con altri mezzi di prova, la dimostrazione dello stato di non occupazione.
Col ricorso che si esamina, si afferma che dall'interpretazione del Tribunale verrebbero esclusi dal beneficio richiesto tutti quegli invalidi la cui iscrizione nelle liste di collocamento non sarebbe obbligatoria, quali gli ultracinquantacinquenni (come l'attrice, per la quale detta età è data per pacifica dal Tribunale e non contestata dal Ministero).
Che, inoltre, per l'iscrizione nelle liste speciali, occorre prima accertare lo stato di incollocabilità attraverso visita medica dell'organo competente.
Che, di conseguenza, non sarebbe manifestamente infondata la questione di incostituzionalità delle norme che prevedono il beneficio in oggetto, qualora interpretate come applicabili ai soli iscritti nelle liste di collocamento ovvero agli aspiranti a tale iscrizione e, in particolare, dell'art. 13 l. 118/71, laddove prevede il riconoscimento del beneficio solo ai mutilati ed invalidi civili incollocati al lavoro e là dove prevede la revoca del beneficio, qualora risulti che i beneficiari non accedano a posti di lavoro adatti alle loro condizioni.
Il ricorso è infondato.
Effettivamente non può richiedersi agli invalidi ultracinquantacinquenni l'iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento speciali o ordinarie.
Ha già ritenuto, infatti questa Corte che "con riguardo ad invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque), i quali, ai sensi dell'art.1, secondo co. della legge 2 aprile 1968 n. 482, non possono essere iscritti nelle speciali liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della stessa legge, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità va inteso non come situazione di chi, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle liste predette, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili con la propria residua capacità lavorativa, ma come stato di disoccupazione o non occupazione, che può essere provato anche mediante presunzioni;
restando, altresì, escluso che l'invalido non iscrivibile nelle liste del collocamento obbligatorio debba conseguire o richiedere l'iscrizione al collocamento ordinario". (Cass. 7552 del 98). Il suddetto convincimento esclude in nuce la dedotta questione di incostituzionalità, non richiedendo la necessità dell'iscrizione o della domanda di iscrizione nelle liste di collocamento per gli invalidi ultracinquantacinquenni.
Va, pertaltro osservato che, nel caso in esame, il Tribunale ha, altresì, ritenuto che sia "comunque da escludersi che nella specie detta prova (della incollocazione) emerga dagli atti sulla base di una serie di presunzioni gravi precise e concordanti ....., l'istante vorrebbe far desumere il suo preteso stato di incollocazione al lavoro dall'entità stessa della sua incapacità lavorativa, entità che, tuttavia, non è che quella prevista dalla legge quale requisito sanitario condizionante l'erogazione dell'assegno di cui è causa".
La ricorrente, invece, afferma (pag. 7 del ricorso) che "nessuna prova avrebbe dovuto fornire la ricorrente circa il suo stato di incollocabilità".
All'opposto alla stregua di quanto ritenuto dalla sentenza di questa Corte n. 7552 del 98, sopra riportata, che come si è detto, pienamente si condivide, incombe all'istante di provare il suo stato di disoccupazione o non occupazione, dovendosi intendere in tal senso, nella fattispecie, lo stato di incollocazione quale requisito per la concessione del beneficio richiesto.
Non avendo, all'opposto, l'istante fornito alcuna prova in proposito, ne consegue che la sentenza impugnata risulta esente dalle censure mossele e che il ricorso per cassazione va rigettato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 29 ottobre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MARZO 1999.