Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 16459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16459 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
composta da
16459-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Ercole LE
-Presidente-
Sent. n. sez. 516/2026
AR SI GI
-Relatore -
PU 24/03/2026
MA TI
R.G.N. 1298/2026
AN CI
EP DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. CA EM, nato il [...] a [...] 2. ID RG, nato il [...] a [...] 3. NT RI IO, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Torino.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR SI GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Massimo Giannuzzi, il quale si è associato alle richieste del P.G., chiedendo la conferma delle statuizioni civili, depositando altresì conclusioni e nota spese;
uditi i difensori degli imputati, Avv. Alberto Mittone per CA e Avv. Andrea Conz per NT, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 marzo 2023, in esito a giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino dichiarava: - EM CA responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e, riconosciute le attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, lo condannava, tenuto conto della continuazione, alla pena di anni 6, mesi 4 di reclusione ed euro ottomila di multa, ritenuto reato più grave la corruzione propria sub 1), assolvendolo dai reati sub 8) e 17) perché il fatto non sussiste;
- RI IO NT colpevole dei reati sub 12-13 (qualificati anche come rivelazione di segreto di ufficio, considerata parte integrante dell'imputazione sub 12), 14-15 (qualificato anche come abuso di ufficio) e 16 e, riconosciute le attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, tenuto conto della continuazione, lo condannava alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, ritenuti più gravi i reati sub 12) e 13); - RG ID colpevole dei reati sub 28)-29)-30) (quest'ultimo qualificato come corruzione funzionale) e, riconosciute le attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, tenuto conto della continuazione, lo condannava alla pena di anni 5, mesi 6 di reclusione ed euro quattordicimila di multa, ritenuto più grave il reato di cui al capo 29). Il Giudice di primo grado così ricostruiva i fatti. 119 aprile 2020 la Guardia di Finanza eseguiva un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero nell'ambito del proc. 7112/2020 per i reati di falsa dichiarazione doganale e contrabbando, procedendo al sequestro, fra l'altro, dello smartphone in uso a WA Qiang. Dall'esame delle conversazioni whatsapp emergevano contatti tra WA e CA, ispettore dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Ispettori del Lavoro (NIL) di Torino, e con la moglie di quest'ultimo, BR AN, ten. col. dei Carabinieri, capo servizio amministrativo, la quale aveva gestito, nell'emergenza pandemica, acquisti di dispositivi di protezione individuale anche da WA. Risultavano poi contatti tra costul e NT, comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro, nonché con RG ID, funzionario dell'ufficio tecnico del Comune di AL.
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I capi 1), 2), 3), 18), 19) e 20) concernevano l'acquisto di mascherine FFP2 destinate alla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, curato da AN che effettuava un ordine di quarantamila mascherine il 17 marzo 2020. Il 25 marzo 2020 WA chiedeva a AN una lettera di ordinazione simile alla precedente che recasse l'indicazione di 87mila mascherine da destinare all'Arma dei Carabinieri, da utilizzare in dogana per evitare il blocco da parte della Protezione civile. Sulla base della lettera di ordinazione del 17 marzo, AN sostituiva il numero 40mila con la cifra 87mila e incaricava il marito di consegnare a WA il documento. Il 27 marzo WA diceva a CA che le mascherine erano destinate alla FIAT e CA gli ricordava che la documentazione che scambiava con la moglie non doveva essere vista da nessuno. La falsa dichiarazione attestante l'ordine di 87mila mascherine consentiva lo svincolo di 53mila mascherine (mentre solo trentaquattromila erano destinate ai Carabinieri). Nel corso dell'interrogatorio WA confermava dette circostanze. CA veniva dichiarato colpevole per il reato di corruzione di cui al capo 1). Ai capi 5) e 22) si contestava a CA di avere rivelato indebitamente a WA informazioni su un'ispezione operata presso il negozio concorrente Aremondo, appartenente ad altro commerciante cinese, informandolo del luogo ove si trovava l'esercizio, del risultato dell'ispezione e del proposito del commerciante di aprire un altro punto vendita a IC, ricevendo in cambio un prosciutto spagnolo e due bottiglie di vino: circostanze ammesse in sede di interrogatorio, costituenti corruzione propria per un atto contrario ai doveri di ufficio. Il 10 maggio 2019 (capo 6) HE Fengmei, titolare di alcune imprese dedite alla ristorazione, chiedeva a CA se vi fossero in programma delle ispezioni e il Carabiniere rispondeva "In questo periodo no" e subito dopo WA lo ringraziava. CA era dichiarato colpevole del reato di rivelazione di segreto di ufficio ex art. 326, primo comma, cod. pen. Il 20 novembre 2018 (capi 10-11) CA consultava il Sistema di indagine (SDI) su sollecitazione di IE D'AM, amministratore della società immobiliare G.D., il quale era interessato a contattare CE OL, proprietario di due immobili di pregio in Torino. L'imputato forniva a D'AM, la cui agenzia aveva intermediato l'acquisto dell'alloggio dei coniugi CA, anche il numero di telefono dei genitori di OL. Il Giudice per l'udienza preliminare riteneva CA responsabile di rivelazione di notizia che doveva rimanere segreta (capo 10) e di accesso abusivo a sistema informatico (capo 11). Ai capi 12-13 e 21-23 si contestava a NT e CA di avere compiuto atti contrari al doveri di ufficio per avere preavvisato WA di un
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controllo nel suo negozio a AL, per avere omesso di sottoporre a controlli gli esercizi commerciali di WA, per avere CA informato WA di una verifica presso il negozio di un concorrente, per avere NT svolto il controllo in modo da salvaguardare gli interessi del corruttore, ricevendo da WA varie utilità, consistenti in una tessera sconto del 40% presso i suoi esercizi commerciali, un orologio di marca Huawei, un pranzo e, NT, anche un credito di 300 euro da consumare in un ristorante di Torino e, CA, un regalo non meglio precisato e l'offerta di una prestazione sessuale gratuita con una prostituta. Dagli accertamenti eseguiti presso il citato ristorante emergeva la presenza di una mazzetta di 300 euro sulla quale vi era un post-it con la dicitura "Il sig. RI, Dennis". Nell'interrogatorio WA ammetteva di essere stato avvisato dell'ispezione da CA e di avere ipotizzato che allo stesso, che non era a Torino in quel periodo, la notizia fosse stata fornita da NT, perché egli non conosceva altri che i due imputati tra gli appartenenti al Nucleo Ispettori del Lavoro;
ricordava di avere lasciato una somma di 300 euro a un ristorante per ringraziare NT di averlo avvisato del controllo;
rievocava un pranzo al quale erano presenti appartenenti al Nucleo Ispettori del Lavoro, ai quali diede la tessera sconto del suo negozio. Nel corso delle perquisizioni NT e AN consegnavano spontaneamente i due orologi in loro possesso e AN riferiva che lo smartwatch era stato consegnato da WA al marito. Venivano sequestrate a CA e NT due tessere sconto del 40% da usare nel negozi di WA. L'analisi del PC sequestrato al commerciante cinese consentiva di appurare che egli aveva predisposto, su richiesta di CA, tessere sconto per i nove Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino, il cui comandante era NT. Con le imputazioni di cui ai capi 24) e 28) ID, geometra addetto al servizio vigilanza del Comune di AL, era accusato di avere ricevuto da WA euro 500 in buoni benzina, come corrispettivo del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, consistenti nell'invio di due fax anonimi, con i quali si segnalava un abuso edilizio in IC da parte di un negozio gestito da un concorrente di WA, sulla base dei quali veniva svolto un sopralluogo dal quale emergevano talune irregolarità edilizie. Fra la documentazione sequestrata negli uffici del Comune di IC relativa ai controlli presso tale negozio, si rinveniva un esposto anonimo indirizzato all'arch. BO e all'ufficio dei vigili urbani con cui si segnalava l'abuso edilizio;
il controllo dei locali svolto dall'arch. BO accertava irregolarità edilizie e lo stesso giorno WA chiedeva informazioni sull'esito dell'ispezione. Tra gli atti acquisiti veniva trovato un altro esposto in cui si segnalavano ancora irregolarità negli stessi locali. Il Giudice per l'udienza
preliminare ricostruiva la vicenda, nel senso che BO dava corso al sopralluogo e all'avvio del procedimento amministrativo, violando i doveri inerenti alla funzione, interfacciandosi con ID, per il cui tramite riceveva quale utilità i buoni benzina da parte del privato corruttore. Nell'interrogatorio WA riferiva: di avere conosciuto ID, il quale vantava molte conoscenze nella pubblica amministrazione, nel 2017; di avergli chiesto di bloccare l'apertura dell'esercizio concorrente di IC;
di avere appreso da questi che si poteva fare un esposto anonimo da inviare in Comune per procedere ai controlli;
di avere capito, avendogli detto ID che l'esposto non aveva avuto esito, che occorreva offrirgli denaro e di avere iniziato con la somma di 2.000 euro;
di avergli dato complessivamente 10-12 mila euro, senza voler conoscere a chi veniva consegnata detta somma, pur sospettando che ID avesse trattenuto per sé il denaro;
di ritenere che i buoni benzina di cui alla fattura da lui pagata fossero destinati a funzionari pubblici;
di essere a conoscenza della circostanza che ID era l'autore degli esposti anonimi, mentre negava di conoscere l'arch. BO che aveva fatto il controllo. Il Giudice riteneva la responsabilità dell'imputato per i suddetti reati. Ai capi 25) e 29) si contestava a ID di avere ricevuto da WA euro 500 in buoni carburante per l'invio di un altro esposto anonimo nei confronti di una società che gestiva un negozio concorrente a AL, e per avere evidenziato, contrariamente al vero, che i locali erano privi di agibilità, così da determinarne la sospensione dell'attività. Dalla documentazione acquisita presso l'ente locale emergeva un esposto anonimo, che riguardava proprio il punto vendita di interesse di WA nel quale si lamentava che gli impianti antincendio erano senza certificazioni. ID, insieme agli agenti di Polizia municipale, aveva effettuato un sopralluogo presso tali locali accertando la mancanza della agibilità, il che determinava l'ordine di sospensione dell'attività commerciale;
la pratica infine veniva archiviata. Alcuni giorni più tardi WA inviava a ID la foto di quattro buoni Esselunga. WA rappresentava nell'interrogatorio che aveva dato denaro a ID per il disbrigo delle sue pratiche e che ricordava almeno tre esposti anonimi inviati dal funzionario. Secondo le imputazioni 26) e 30) WA, interessato a ottenere il rilascio di un permesso di costruire per risanamento conservativo di un fabbricato sito in VA che ospitava un suo negozio, corrispondeva a ID, come intermediario, 1.000,00 euro in buoni carburante e all'ing. RO, responsabile dell'ufficio edilizia privata e urbanistica del citato Comune che poi rilasciava il permesso di costruire, euro 2.000,00 in buoni carburante e quattro cesti contenenti prodotti alimentari, onde facilitare il rilascio del provvedimento autorizzatorio. ID e WA si accordavano perché il primo fatturasse al secondo (come società 3D)
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500 euro di buoni benzina da indirizzare a RO, con l'intesa che una volta completato l'iter amministrativo RO avrebbe potuto ottenere ancora "un piccolo pensiero". Veniva acquisita la fattura emessa da Esselunga alla soc. 3D per 500 euro. ID comunicava a WA che RO era passato presso il negozio di CA CI per ritirare un cesto alimentare. E questa riferiva che ID aveva ordinato più volte cesti alimentari per RO, in un paio di occasioni ritirati da una donna per conto dell'ingegnere. Risultavano tre fatture della CI intestate alla società 3D che riscontravano gli episodi. Dalle fatture emesse da Esselunga alla detta società emergevano altresì tre fatture per 500 euro e una da 1.000,00 euro per buoni benzina. Si accertava che venivano acquistati presso Esselunga buoni carburante Eni, alcuni dei quali utilizzati da ID, tutti fatturati a società di WA. Il Giudice per l'udienza preliminare qualificava i fatti come violazione dell'art. 318 cod. pen., non potendosi ravvisare nel rilascio del permesso di costruire un atto contrario ai doveri di ufficio.
2. Nel giudizio di secondo grado, la Corte di appello di Torino, dopo avere rideterminato la pena nei termini concordati dai coimputati BO, AN, RO e WA, in parziale riforma della sentenza di primo grado: - ha assolto CA dai reati di cui ai capi 7-9-14-15-16 e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen., ha rideterminato la pena per i residui reati in anni 2 di reclusione;
- ha assolto NT dai reati sub 14-15-16 e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen., ha rideterminato la pena per i residui reati in anni 2 di reclusione;
- ha ridotto la pena inflitta a ID ad anni 3 e mesi 2 di reclusione;
- ha confermato nel resto.
La Corte riteneva preliminarmente che l'eccezione di inutilizzabilità della corrispondenza e della messaggistica rinvenuta sul telefono Huawei sequestrato a WA, avanzata dalle difese di CA e ID, fosse infondata. Avvertiva la Corte che nel decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero di Torino il 9 aprile 2020 si disponeva il sequestro, oltre che dei dispositivi medici e di analoghi presidi sanitari, anche delle "cose pertinenti al reato", fra le quali, ai fini dell'accertamento del reato di contrabbando, rientrava, in esecuzione del decreto del Pubblico ministero, anche il telefono cellulare dell'indagato, siccome strumento necessario e imprescindibile al pari della documentazione extracontabile relativa al mancato pagamento dei diritti di confine. Onde non ne era necessaria la convalida successiva da parte dell'autorità giudiziaria. D'altra parte, vertendosi in tema di corrispondenza, ai
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sensi dell'art. 254 cod. proc. pen. il telefono era stato messo a disposizione del Pubblico ministero e la conoscenza delle conversazioni contenute nella memoria del dispositivo era avvenuta solo dopo che la pubblica accusa aveva conferito a un esperto l'incarico di consulenza per l'accesso alla memoria e per la estrapolazione del contenuti, che è stata acquisita agli atti. L'attività di indagine del titolare dell'accusa era stata poi esaminata dal Giudice per le indagini preliminari, dal Tribunale del riesame e dal Giudice dell'udienza preliminare. Pertanto, la corrispondenza intercorsa tra gli imputati e WA rinvenuta sull'apparecchio di quest'ultimo era pienamente utilizzabile. Osservava, peraltro, la Corte che, come sarebbe risultato chiaro dall'analisi dei singoli capi di imputazione, la prova delle condotte ascritte agli imputati non emergeva tanto dalle chat rinvenute sul dispositivo di WA, quanto da altri elementi probatori raccolti nel corso delle indagini e in particolare dalle stesse dichiarazioni degli imputati nei vari interrogatori ai quali sono stati sottoposti, da altre prove dichiarative e da materiale documentale. Di talché concludeva la Corte anche espungendo dal materiale probatorio la corrispondenza informatica tenuta sul cellulare, le condotte censurate erano probatoriamente dimostrate aliunde. Respinta l'eccezione preliminare di inutilizzabilità, la Corte territoriale procedeva all'esame analitico dei motivi di gravame attinenti al merito delle imputazioni contestate e delle responsabilità accertate. Per la corruzione propria susseguente contestata a CA nel capo 5), per avere rivelato a WA una notizia riservata e relativa a una operazione ispettiva nei confronti di un concorrente, ricevendo in cambio un prosciutto spagnolo e due bottiglie di vino, il nesso sinallagmatico fra atto contrario ai doveri d'ufficio e indebita utilità, pure a prescindere dal tenore delle conversazioni contenute nel telefono sequestrato, era confermato da AN, moglie di CA, e dallo stesso CA nel corso del loro interrogatorio. Risultavano del pari accertati i fatti di cui al capo 6), col quale si è addebitato a CA di avere rivelato a un imprenditore cinese il segreto d'ufficio inerente all'assenza di controlli in un determinato periodo, e ai capi 10)- 11), coi quali si è contestata a CA la rivelazione di segreto di ufficio per avere riferito a D'AM l'indirizzo di residenza, il numero di telefono dei genitori e la professione di OL (capo 10) per finalità private, insieme con l'accesso abusivo al sistema informatico SDI, avendo egli effettuato una ricerca al di fuori di ogni esigenza investigativa (capo 11) e giustificato l'accertamento con la causale falsa "ufficio sorveglianza". Nell'esame dei capi 12) e 13), che descrivono i patti corruttivi intercorsi tra WA, da un lato, e CA e NT dall'altro, sottolineava la Corte che era
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ammesso dagli stessi imputati che WA nel corso del tempo avesse loro donato la tessera sconto del 40% nei suoi negozi e un orologio Huawei del valore di 100-120 euro e al solo CA - oltre al prosciutto spagnolo e ai due vini di cui al capo 5 - un ulteriore "pensierino". In particolare, WA ha riferito di avere "cominciato a fare i regali a CA a partire dal 2017 anche se non mi ricordo precisamente. È vero che ho regalato a CA anche un prosciutto spagnolo, regalatomi da un mio fornitore, avevo detto a CA il valore del prosciutto per sottolineare l'importanza del regalo. Tra i regali vi erano anche vini che sempre mi venivano regalati dai miei fornitori. A NT ho regalato soltanto l'orologio, la tessera sconto 40 per cento e la somma di euro 300 per le cene al ristorante, con NT non avevo confidenza come con CA". Nei rapporti tra WA, da un lato, e CA e NT, dall'altro, non poteva parlarsi di donativi di uso per la particolare natura della relazione tra i due protagonisti, uno controllore e l'altro controllato, poiché l'agente esercitava esclusivamente o principalmente mansioni pubblicistiche di controllo sul soggetto privato. In ogni caso, l'entità dei donativi di cui nel tempo essi avevano beneficiato eccedeva largamente il limite del 150 euro indicato al comma 5 dell'art. 4 del codice dei dipendenti pubblici, si che le elargizioni si ponevano al di fuori del perimetro del lecito. Non vi era dubbio della stretta correlazione tra le elargizioni e la funzione pubblica ricoperta dai due imputati: WA effettuava regali ai Carabinieri perché lo riteneva utile per i propri affari e percepiva come vantaggiosa per sé la formazione di un clima non ostile nell'ambito del reparto preposto al controllo su esercizi commerciali, attendendosi un trattamento di favore e ogni opportuna, indebita, informazione in attuazione del patto corruttivo. Venendo all'analisi del fatto specifico di corruzione propria susseguente contestato a NT (e a WA), era pacifico che il primo informava CA del controllo presso il negozio di WA. Erano univoche sul punto le dichiarazioni del Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Era anche documentalmente provato, tramite tabulati, che CA, il quale si trovava in vacanza, aveva un contatto telefonico con WA sul cui contenuto quest'ultimo dichiarava: "Come ho già riferito la volta scorsa, ricordo di essere stato avvisato del controllo da CA, il quale mi disse che un amico voleva che lui mi avvisasse. Da quello che ricordo CA non mi fece il nome di questa persona, ma siccome io conosco e sono in confidenza solo con CA e NT ho ritenuto che questo amico fosse NT, inoltre CA in quel periodo non era a Torino". Appariva quindi certo che NT avesse riferito della verifica a CA perché costui potesse a sua volta informarne WA. Eseguito il controllo, questi manifestava a CA la volontà di ringraziare il Comandante. WA spiegava
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nell'interrogatorio: "Ricordo di avere lasciato una somma di denaro di 300 euro al ristorante Shabu che frequentavo occasionalmente per RI NT. Era la prima volta che pagavo una cena per NT e mi sono anche trovato indeciso su come ringraziare NT e se ringraziarlo. Poi avendomi avvisato del controllo ho ritenuto che volesse qualcosa in cambio e ho pensato di offrirgli una cena. Sapevo che in quel ristorante si spende circa 50/60 euro a persona e ne ho lasciate 300 in modo che potesse andarci con qualcuno, comunque senza di me. Nel caso in cui fossero avanzati dei soldi non spesi nella cena li avrei utilizzati per me in quanto, come ho detto, frequentavo saltuariamente quel ristorante". Ciò posto, secondo la Corte era pienamente integrato il reato di corruzione propria susseguente da parte di NT per avere eseguito un atto contrario ai doveri di ufficio quando, appreso del controllo presso il negozio di WA, ne informava CA, il quale si trovava in congedo e non aveva alcun titolo ad avere tale informazione. Il Comandante era a conoscenza della consuetudine di rapporti tra il collega e il commerciante e quindi consapevole che, in ragione di tale vicinanza, CA avrebbe comunicato all'amico la imminente verifica, per poi beneficiare di una cena presso il ristorante. Infatti, dopo l'atto contrario ai doveri di ufficio giungeva il compenso di WA, dotato di un innegabile nesso di sinallagmaticità: l'offerta di una cena presso il ristorante del valore di 300 euro a favore di NT, il quale non respingeva l'offerta, ma ringraziava e assicurava che si sarebbe recato presso il ristorante. Si doveva pertanto ritenere che l'offerta fosse stata accettata, senza che avesse alcun rilievo la circostanza che NT non avesse poi cenato in quel ristorante. Di talché NT doveva essere considerato responsabile del reato di corruzione propria susseguente in relazione all'avviso preventivo fatto pervenire a WA tramite CA del controllo ispettivo: atto contrario ai doveri di ufficio, in relazione al quale il Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro veniva remunerato con la promessa, accettata, di una cena presso il ristorante pagata dal corruttore. La difesa dell'appellante aveva sostenuto che con riferimento al capo 12) non fosse intervenuta da parte del primo Giudice condanna per la fattispecie di corruzione, ma solo per il reato di rivelazione di segreto di ufficio. In realtà, il Giudice di primo grado aveva diffusamente spiegato, da pag. 76 a pag. 79, le ragioni per le quali la condotta costituiva corruzione, avendo NT accettato la promessa del corruttore ("come il paradigma di riferimento nel caso di specie sia una corruzione propria susseguente, id est l'utilità-credito per la rivelazione d'ufficio già compiuta": pag. 77; "Appare evidente che il pactum tra corrotto e corruttore, nell'ambito di una corruzione propria susseguente non si concretizza in un previo concerto, bensì nell'accettazione di una certa utilità in ragione di
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quanto già compiuto": pag. 78). In nessuna parte della motivazione si alludeva a una riqualificazione dell'ipotesi criminosa contestata da corruzione propria a rivelazione di segreto di ufficio. Anzi, a pag. 80, il giudicante reputava che la condotta fosse sussumibile, anche, nell'ambito dell'art. 326 cod. pen., come reso evidente dall'impiego dell'avverbio "altres?" Quindi, secondo il Giudice per l'udienza preliminare, oltre al reato di corruzione propria susseguente, era configurabile anche quello di cui all'art. 326. Anche per la Corte territoriale, pertanto, il Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino doveva essere ritenuto responsabile della corruzione propria susseguente contestata al capo 12) e dell'ipotesi di corruzione funzionale descritta al capo 13) (per la ricezione di alcune regalie, come la tessera sconto e l'orologio Huawei), sebbene assorbita nella fattispecie più grave prevista dall'art. 319 cod. pen. Del pari, CA doveva considerarsi responsabile per la corruzione propria di cui al capo 5), nella quale era assorbita la corruzione funzionale descritta ai capi 12-13), nella quale rientra anche la condotta di cui al capo 1). Quanto al concorrente reato di rivelazione di segreto di ufficio, a giudizio della Corte esso era stato contestato chiaramente, pur mancando il riferimento al relativo articolo del codice penale, ad entrambi gli imputati. Infatti, l'addebito sub 12) ne conteneva tutti i requisiti costitutivi ("Compivano un atto contrario ai doveri di ufficio consistito nell'avere preavvisato WA di un controllo ispettivo programmato presso un suo esercizio commerciale"): il preavviso di un controllo da parte di un pubblico ufficiale al soggetto destinato a subire la verifica non è altro che una rivelazione di segreto di ufficio. Neppure era ipotizzabile alcuna violazione dei diritti della difesa, avendo questa invocato nelle proprie conclusioni fin dal primo grado la qualificazione della condotta di NT come violazione dell'art. 326 cod. pen. La questione assume rilievo per NT ma non per CA, avendo il Giudice per l'udienza preliminare aumentato la pena solo per il primo (pag. 160, righe 5 e 6), mentre per il secondo non vi era stata alcuna maggiorazione della sanzione per la rivelazione di segreto di ufficio di cui al capo 12 (pag. 158): statuizione questa, tuttavia, irrevocabile siccome definitivamente recepita. Passando ad esaminare la posizione di ID, la Corte territoriale precisava che, ferma restando la figura di WA come corruttore privato, con i capi 28-29- 30 i soggetti pubblici coinvolti erano alcuni funzionari comunali, identificati in ID, BO e RO (gli ultimi due hanno concordato la pena in appello). Il primo, addetto all'ufficio vigilanza edilizia del Comune di AL, era l'unico ad avere contatti diretti con il commerciante ed era colui che faceva pervenire i
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buoni benzina prezzo della corruzione a BO, funzionario del Comune di IC, e a RO, dipendente del Comune di VA. Nell'interrogatorio WA riferiva di avere conosciuto ID nel 2017; che costui gli aveva fatto capire di avere molte conoscenze nella Pubblica Amministrazione, sembrando disponibile a metterle a sua disposizione;
che, con riferimento al negozio gestito da un concorrente, aveva chiesto a ID di intervenire per bloccare i lavori e questi gli aveva risposto che si poteva fare un esposto anonimo in Comune;
che aveva dato nel tempo a ID circa 10-12.000 euro ("Preciso di avere dato a ID circa 10-12mila euro, ma non so dire a chi ID abbia dato quei soldi;
io non l'ho mai voluto sapere così come non ho mai voluto avere rapporti con altre persone diverse da ID...dopo un po' di tempo ho avuto il dubbio che effettivamente ID abbia utilizzato il denaro che gli ho dato per le mie pratiche ritenendo invece che la maggior parte del denaro lo abbia tenuto per sé. Dico questo perché non ho avuto grandi risultati e nessun vantaggio dall'attività svolta da ID. Le prime dazioni di denaro risalgono a novembre 2018 e le ultime credo alla prima metà del 2019, infatti con la pandemia i nostri rapporti si sono interrotti... sapevo che ID aveva inviato degli esposti anonimi, ne ricordo almeno tre ma non so se gli esposti siano stati inviati da lui o da altre persone da lui incaricate"). Sulla scorta delle affermazioni, logiche e lineari, di WA la Corte ha ritenuto provato che ID avesse ricevuto utilità da WA in somme di denaro per le pratiche inerenti gli esercizi di IC (capo 28) e di AL (capo 29) e per il risanamento di un edificio in VA (capo 30). Peraltro, quanto all'imputazione sub 28), veniva rinvenuto presso gli uffici comunali di IC un fax anonimo indirizzato all'arch. BO e all'ufficio del Vigili urbani con il quale si segnalava un abuso edilizio in via Cacciatori 78 bis a IC, a seguito del quale BO effettuava un controllo presso quei locali e rilevava alcune irregolarità edilizie, di modesta portata, in base alle quali si dava avvio a un procedimento amministrativo. Ciò è spiegabile assumendo che ID aveva inviato la missiva anonima e poi aveva preso contatti con BO, che lo aveva informato sull'evoluzione della vicenda, nella prospettiva di un accordo tra i due funzionari diretto a favorire WA e a ostacolare l'attività del concorrente. Lo stesso ID ammetteva che per l'attività svolta in via Cacciatori WA voleva remunerare BO con buoni benzina. La Corte riteneva quindi integrati gli elementi costitutivi della corruzione propria: l'atto ispettivo contrario ai doveri di ufficio non scaturiva da una ordinaria attività di monitoraggio predisposta dall'ente comunale ma da due fax anonimi creati ad hoc da ID al fine di stimolare una verifica che non aveva altra ragione di essere se non quella di costituire lo strumento attraverso il quale
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WA avrebbe corrisposto le utilità dagli stessi effettivamente percepite per avere ostacolato l'attività del concorrente;
WA inviava l'utilità i buoni benzina per il valore di circa 450 euro a BO per il controllo sull'esercizio concorrente, con la collaborazione di ID, che acquistava il cesto alimentare al cui interno erano collocate le carte carburante. Quanto al capo 29), riguardante il negozio di AL pure concorrente di WA, ID, responsabile dell'ufficio vigilanza urbanistica del Comune, inviava un fax anonimo, seguendo la falsariga del negozio ubicato a IC, per giustificare l'avvio di un sopralluogo. WA ha confermato di sapere che "ID aveva inviato degli esposti anonimi, ne ricordo almeno tre" e di tale condotta non poteva che essere stato messo al corrente dallo stesso funzionario. Il controllo conduceva a un risultato positivo per WA. Infatti, nella relazione di servizio a firma ID si attestava che l'unità verificata era sprovvista dell'agibilità. In base a tale esito si dava avvio al procedimento finalizzato alla revoca dell'autorizzazione commerciale e l'ente territoriale disponeva la sospensione dell'attività commerciale. D'altra parte, WA riferiva negli interrogatori che, per quanto a sua conoscenza, ID, al quale aveva corrisposto 10-12 mila euro per favorire le sue attività presso alcuni uffici comunali ovvero per ostacolare quelli dei suoi competitori, aveva inviato tre esposti anonimi (due per il capo 28 e uno per il capo 29). Concludeva la Corte che, come avvenuto precedentemente per il Comune di IC, ID mandava un fax anonimo al Comune di AL, onde fornire la giustificazione per una verifica sull'esercizio concorrente, la cui attività dava fastidio a WA, il quale ne aveva informato pochi giorni addietro il pubblico ufficiale. Costui realizzava atti contrari ai doveri di ufficio, inviando un fax anonimo all'ente locale e poi eseguendo il giorno successivo al ricevimento della missiva anonima un controllo che non vi sarebbe mai stato senza la segnalazione inventata, in tal modo assicurandosi il prezzo del reato, dato che in cambio della sua disponibilità a violare i doveri di ufficio WA gli consegnava almeno 500 euro in buoni benzina. In proposito, WA riferiva di avere corrisposto denaro a ID per la cura dei suoi interessi ("Io avevo dato dei soldi a ID per provvedere al disbrigo delle mie pratiche"), mentre andava rimarcato che ID aveva effettuato tre rifornimenti di carburante con una carta (n. 006700459252) acquistata da WA. Circa la vicenda riguardante il capo 30), la Corte riteneva provato che WA era interessato al rilascio di un'autorizzazione per il risanamento di un edificio, sito in VA, all'interno del quale collocare, tra l'altro, un proprio negozio;
che il responsabile in Comune del servizio di edilizia privata era l'ing. Fabio RO;
che fra le fatture passive della soc. 3D di WA ne era individuata una emessa
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da Esselunga, inerente ai buoni benzina;
che CA CI riferiva che ID aveva più volte ordinato cesti alimentari per conto dell'ing. RO fra aprile e settembre 2019, un paio di volte ritirati da una donna per conto dell'ingegnere; che venivano rinvenute diverse fatture alla soc. 3D; che RO aveva rilasciato il permesso di costruire a favore di WA. Il materiale probatorio era univocamente interpretabile in termini di responsabilità di ID (oltre che di WA e RO, che definivano la loro posizione con il concordato in appello), il quale aveva fatto da tramite fra il privato corruttore e il funzionario pubblico, e si era adoperato perché le utilità di WA pervenissero a quest'ultimo; né le utilità percepite da RO tramite ID (prodotti alimentari e buoni benzina), costituenti il prezzo della corruzione, potevano qualificarsi come donativi di uso. Sul versante del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al disvalore concreto del fatto e alla capacità a delinquere, la Corte ha stimato equa per CA la pena di anni 6 di reclusione, corrispondente al minimo di legge, per il reato più grave sub 5) - corruzione propria, che assorbe in sé la corruzione funzionale descritta ai capi 1), 12) e 13) -, diminuita per le attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione e per l'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto ad anni 2 e mesi 8 di reclusione: questa era concedibile per la modestia delle utilità percepite (due bottiglie di vino e un prosciutto spagnolo, lo sconto tessera del 40% e l'orologio Huawei). La pena era aumentata per il capo 6) ad anni 2, mesi 9 e giorni 15, per il capo 10) ad anni 2 e mesi 11 e per il capo 11 ad anni 3, ridotta per il rito alla pena finale di anni 2 di reclusione. Non si applicava un aumento di pena per la violazione del segreto di ufficio implicitamente contestata al capo 12), perché nel computo della pena il Giudice di primo grado non ne aveva tenuto conto, a differenza di quanto occorso per NT (come si leggeva a pag. 158 della sentenza di primo grado, da confrontare con pag. 160 per il trattamento sanzionatorio di quest'ultimo). Circa il trattamento sanzionatorio di NT, si è stimata equa la pena base di anni 6 di reclusione per il reato più grave di corruzione propria sub 12), che assorbe anche la corruzione impropria di cui al capo 13), ridotta ad anni 4 di reclusione per le attenuanti generiche e ad anni 2 e mesi otto per la diminuente della particolare tenuità del fatto, poi aumentata di mesi 4 di reclusione per la rivelazione di segreto di ufficio contestata al capo 12), per una pena complessiva di anni 3 di reclusione, ridotta per il rito alla pena di anni 2 di reclusione. Quanto a ID, ritenuto più grave il reato sub 29), si è stimata equa la pena base di anni 6 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche alla pena di anni 4 di reclusione. Non era concedibile l'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, perché le utilità contestate e percepite dall'imputato erano
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nettamente superiori a quelle ricevute da CA e NT, tenendo conto che WA riferiva di avergli corrisposto per la sua attività illecita 10-12mila euro. La sanzione era aumentata per la corruzione propria sub 28) e per la corruzione funzionale ex capo 30), per una pena complessiva di anni 4 e mesi 9 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 3 e mesi 2 di reclusione.
3. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di EM CA, denunziando preliminarmente l'inutilizzabilità della "corrispondenza" informatica (chat, whatsapp, mail ecc.) intercorsa fra gli imputati e contenuta nello smartphone del coimputato WA, siccome sequestrato dalla Guardia di Finanza nel diverso procedimento per contrabbando e falso ideologico in atto pubblico perché genericamente ritenuto "pertinente ai delitti per cui si procede". Sequestro di corrispondenza, questo, non costituente specifico oggetto del decreto emesso in data 9 aprile 2020 dal Pubblico ministero, né sottoposto alla successiva convalida da parte dello stesso, sul cui contenuto si erano illegittimamente basate tanto le annotazioni ricostruttive dei fatti da parte della Polizia giudiziaria quanto l'analisi delle prove di responsabilità degli imputati. Il ricorrente ha inoltre contestato la concreta configurabilità delle condotte criminose ascrittegli, in assenza di obiettivi riscontri probatori, e ha censurato l'omessa valutazione del carattere irrisorio della utilità asseritamente conseguita dal pubblico ufficiale e perciò il difetto di proporzionalità del presunto patto corruttivo di cui ai capi 1)-5)-12)-13) rispetto alla natura modica e d'uso delle regalie percepite, nonché la natura generica della rivelazione del segreto di ufficio di cui al capo 6).
4. Hanno presentato ricorso per cassazione i difensori di RI IO NT, lamentando innanzitutto la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai motivi gravame sub nn. 1-2-2bis in punto di: istanza di rinnovazione istruttoria per l'avvenuta modifica dell'imputazione riguardante le contestazioni di cui ai capi 12)-13)-15), concernenti il concorso con la condotta corruttiva propria del delitto di rivelazione del segreto d'ufficio ex art. 326 cod. pen., nonostante la scelta del rito abbreviato non condizionato;
- nullità della sentenza per contrasto fra dispositivo e motivazione;
- nullità della sentenza per violazione degli artt. 517 e 521, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento ai capi 12) e 13).
I difensori hanno poi denunziato:
- la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla rubricazione della condotta di cui al capo 12) in continuazione per i reati di cui agli artt. 319 e
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326 cod. pen., a differenza di quanto statuito per CA con riferimento alla sola ipotesi di corruzione funzionale;
- l'insussistenza di un rapporto sinallagmatico fra la presunta rivelazione e le dazioni delle distinte utilità (un orologio Huawei, un buono di 300 euro per una cena, una tessera sconto), tutte di modesto valore patrimoniale, quanto alla condotte contestate nei capi 12-13).
5. Ha infine presentato ricorso per cassazione il difensore di RG ID, deducendo: l'inutilizzabilità della "corrispondenza" informatica (chat, whatsapp, mail ecc.) intercorsa fra gli imputati e contenuta nello smartphone del coimputato WA, per le medesime ragioni esposte dal ricorrente CA, precisando che la condanna di ID si fonderebbe esclusivamente sull'illegittimo utilizzo di quella corrispondenza e non su altri elementi di prova;
la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'erronea analisi e alla ricostruzione probatoria dei fatti e all'affermata sussistenza della responsabilità dell'imputato per i contestati delitti di corruzione, attesi altresì il difetto di proporzionalità e l'irrisorietà delle utilità conseguite rispetto alla rilevanza dell'atto compiuto;
- il vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva anche per il mancato riconoscimento della speciale attenuante della particolare tenuità. Con successiva memoria del 6 marzo 2026 il difensore di ID, replicando alla memoria del Procuratore generale, che aveva concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati, ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso per cassazione e ha confermato la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo del rispettivi ricorsi i difensori degli imputati CA e ID hanno eccepito la inutilizzabilità probatoria della "corrispondenza" informatica (chat, whatsapp, mail ecc.) intercorsa fra gli stessi e il coimputato WA, contenuta nello smartphone di quest'ultimo, sul rilievo che esso, pur non costituendo specifico oggetto del decreto emesso dal Pubblico ministero il 9 aprile 2020, era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nel diverso procedimento per contrabbando e falso ideologico in atto pubblico, siccome genericamente ritenuto "cosa pertinente ai delitti per cui si procede". Sequestro di corrispondenza che, peraltro, non era stato sottoposto alla successiva
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convalida da parte del Pubblico ministero e sul cui contenuto si sarebbero illegittimamente basate sia le annotazioni della Polizia giudiziaria che la ricostruzione giudiziaria delle prove dei fatti contestati e il giudizio di responsabilità degli imputati. Ritiene il Collegio che la comune censura non colga nel segno per le ragioni di seguito esposte.
2. Nel decreto di sequestro emesso dalla Procura di Torino il 9 aprile 2020 si disponeva il sequestro, oltre che dei dispositivi medici e di analoghi presidi sanitari, anche delle cose pertinenti al reato. Ha rilevato in proposito la Corte territoriale che, ai fini dell'accertamento del reato di contrabbando, rientrava, in esecuzione del decreto emesso dal Pubblico ministero, anche il telefono cellulare dell'indagato WA, siccome strumento necessario e imprescindibile al pari della documentazione extracontabile relativa al mancato pagamento dei diritti di confine: onde non ne era necessaria la convalida successiva da parte dell'autorità giudiziaria. D'altra parte, vertendosi in tema di messaggistica avente natura di corrispondenza, ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen. il telefono era stato messo a disposizione immediatamente del Pubblico Ministero e la conoscenza delle conversazioni contenute nella memoria del dispositivo è avvenuta solo dopo che la pubblica accusa aveva conferito a un esperto apposita consulenza tecnica per l'accesso alla memoria e per la estrapolazione dei contenuti, che è stata acquisita agli atti. L'attività di indagine del titolare dell'accusa era stata esaminata dal Giudice per le indagini preliminari, dal Tribunale del riesame e dal Giudice dell'udienza preliminare. Pertanto, la corrispondenza intercorsa tra gli imputati e WA rinvenuta sull'apparecchio di quest'ultimo era pienamente utilizzabile. Orbene, l'affermazione della Corte di appello appare coerente con l'ormal costante orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, poiché come ha puntualmente osservato il P.G. requirente - tale messaggistica fu regolarmente acquisita mediante sequestro del dispositivo telefonico mobile (riconducibile alla nozione di "cose pertinenti al reato", delle quali viene fatta espressa menzione nel provvedimento cautelare del Pubblico ministero) e conseguente estrazione dei file ivi contenuti ad opera dello stesso Pubblico ministero, rientrando essa nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost. (Corte cost., n. 170 del 2023; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, [...], in motivazione, e Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, [...], in motivazione). Si avverte infatti che i messaggi di posta elettronica, i messaggi whatsapp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a
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quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza;
sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, [...], Rv. 286467: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la Polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del Pubblico ministero con il proprio consulente). Non è pertanto rilevabile la denunziata violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., atteso che la Polizia giudiziaria si è limitata a sequestrare il solo smartphone di WA, che poi consegnava all'autorità giudiziaria senza accedere alla messaggistica ivi contenuta, qualificata come corrispondenza: di qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Va peraltro rimarcato che la Corte territoriale ha sostenuto decisamente in motivazione che, come sarebbe risultato chiaro dall'analisi dei singoli capi di imputazione, la prova delle condotte criminose ascritte agli imputati emergeva comunque, oltre le chat e i messaggi rinvenuti nello smartphone di WA, da ulteriori e diversi elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini e in particolare dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati nei loro interrogatori e da altre prove dichiarative e documentali. Di talché ha concluso la Corte - "anche espungendo dal materiale probatorio la corrispondenza informatica tenuta sul cellulare, le condotte censurate erano dimostrate aliunde". Conclusione, questa, che neppure risulta adeguatamente confutata dai ricorrenti sotto il profilo della motivazione mancante o apparente o manifestamente illogica. Ne consegue che l'odierno sindacato di legittimità si sposta, sulla falsariga degli ulteriori motivi di ricorso, sul terreno della tenuta logica e giuridica degli argomenti probatori indicati dalla Corte territoriale a sostegno delle statuizioni decisorie di responsabilità e di condanna degli imputati.
4. Risultano innanzitutto infondati siccome non consentiti dalla legge tutti i motivi del ricorsi attinenti al merito delle prove, sia di quelle estratte dalla citata corrispondenza informatica ed utilizzabili, sia delle altre di fonte dichiarativa o documentale. Le censure con le quali i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo all'erronea analisi e ricostruzione probatoria dei fatti
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e all'affermata sussistenza delle rispettive responsabilità per la ritenuta configurabilità degli elementi costitutivi dei contestati delitti di corruzione, considerati altresì l'asserito difetto di proporzionalità e l'irrisorietà delle utilità conseguite rispetto alla rilevanza degli atti compiuti, appaiono infatti sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi al giudici di merito e ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali. E ciò anche con riguardo agli aspetti di rilievo fattuale e giuridico concernenti il carattere sinallagmatico delle rispettive prestazioni, la natura non irrisoria né consuetudinaria delle utilità conseguite dai pubblici ufficiali e l'affermata proporzionalità del patto corruttivo. Le difese dei ricorrenti a ben vedere, richiedono, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della logica consequenzialità che caratterizza la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione, che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto alla base dei temi d'accusa, facendo leva innanzitutto sul puntuale e riscontrato contributo narrativo del privato corruttore, oltre che sulle parziali ammissioni degli imputati nel corso degli interrogatori, sul tenore di alcune deposizioni testimoniali, sulla rilevante documentazione e messaggistica ritualmente acquisite. Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte di merito ha compiutamente argomentato con motivazione puntuale e logicamente adeguata - il giudizio di attendibilità del complessivo resoconto del coimputato WA, evidenziando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e valorizzandone i numerosi e significativi riscontri esterni.
5. Con riferimento alla corruzione propria susseguente, contestata a CA al capo 5) per avere rivelato a WA una notizia riservata su una operazione ispettiva nei confronti di un concorrente, ricevendo in cambio un prosciutto spagnolo e due bottiglie di vino - il nesso sinallagmatico fra atto contrario al doveri d'ufficio e indebita utilità, oltre l'inequivoco tenore delle conversazioni registrate nello smartphone sequestrato, era confermato da AN, moglie di CA, e da quest'ultimo nel corso del loro interrogatorio. E lo stesso è a dirsi per le fattispecie di rivelazione di segreto di ufficio di cui al capo 6) ove è addebitato a CA di avere rivelato a un commerciante cinese l'assenza di controlli in un determinato periodo in quell'esercizio per la presenza di due nuove dipendenti non regolarizzate e al capo 10) - ove gli è contestato di avere rivelato a D'AM l'indirizzo di residenza, il numero di telefono dei genitori e la professione di OL unitamente all'accesso abusivo
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al sistema informatico SDI per avere effettuato una illegittima ricerca sui familiari di OL, giustificando l'accertamento con la falsa causale "ufficio sorveglianza" (capo 11), accesso peraltro ammesso da CA nell'interrogatorio di garanzia. Di qui la motivata affermazione di responsabilità di CA per i delitti di cui ai capi 1)-5)-12)-13) come corruzione propria, antecedente e funzionale, nonché per la rivelazione del segreto di ufficio di cui al capo 6). Quanto alle imputazioni di corruzione contestate nei capi 12) e 13) a WA, da un lato, e CA e NT, dall'altro, è ammesso esplicitamente da WA e confermato dai due imputati che questi nel corso del tempo abbia consegnato a entrambi la tessera sconto del 40% nei suoi negozi e un orologio ciascuno marca Huawei del valore di 100-120 euro, a NT il deposito della somma di euro 300 per un'eventuale cena presso un ristorante e a CA il prosciutto spagnolo e i vini di cui al capo 5). Non poteva parlarsi di donativi di uso per la particolare natura della funzione di controllo dei protagonisti e per l'entità dei donativi eccedenti il limite indicato dal codice dei dipendenti pubblici. Né sussisteva alcun dubbio circa la stretta correlazione tra le elargizioni del corruttore privato e l'esercizio della funzione ricoperta dai due imputati nell'ambito del reparto dei Carabinieri preposto al controllo su esercizi commerciali. In ordine all'episodio di corruzione propria susseguente contestato a NT e a WA, per avere il primo compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, avvertendo CA il 1° agosto 2019 del controllo da eseguire presso il negozio di WA, che veniva a sua volta subito avvertito da CA, sono univoche le dichiarazioni di WA e del comandante del Nucleo Ispettori del Lavoro, riscontrate dalla citata messaggistica e dai tabulati telefonici. Sicché appariva certo che, secondo un innegabile nesso di sinallagmaticità, NT avesse riferito della verifica a CA perché costui potesse a sua volta informarne WA e che, eseguito il controllo, questi ringraziasse il Comandante lasciando una somma di denaro di 300 euro in un ristorante per pagare una cena dello stesso, che esprimeva gratitudine. Circa le imputazioni di corruzione propria per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ascritte a NI (in concorso con WA, BO e RO, i quali hanno concordato la pena in appello) nei capi 28)-29)-30), ferma restando la figura del privato corruttore, i funzionari pubblici identificati in ID (l'unico ad avere contatti diretti con WA), BO e RO ricoprivano, rispettivamente, il ruolo di addetto all'ufficio vigilanza edilizia del Comune di AL, di funzionario del Comune di IC e di dipendente del Comune di VA.
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Nell'interrogatorio WA ammetteva esplicitamente che aveva conosciuto ID nel 2017; che costui gli aveva fatto capire di avere molte conoscenze nella Pubblica Amministrazione, sembrando disponibile a metterle a sua disposizione;
che, con riferimento al negozio gestito da un concorrente, aveva chiesto a ID di intervenire per bloccare i lavori e ID gli aveva risposto che si poteva fare un esposto anonimo;
che aveva dato nel tempo a ID circa 10- 12.000 euro a partire da novembre 2018 fino alla prima metà del 2019; che ID aveva inviato almeno tre esposti anonimi per consentire l'avvio delle pratiche a carico dei suoi concorrenti o a favore delle sue richieste;
che, per le pratiche di IC (capo 28) e AL (capo 29) e per il risanamento dell'edificio di VA (capo 30), ID era stato remunerato con somme di denaro e gli altri funzionari con buoni benzina. Siffatte propalazioni auto- ed eteroaccusatorie trovavano pieno riscontro nel contenuto della messaggistica contenuta nello smartphone sequestrato e nell'ulteriore documentazione acquisita. Per il capo 28) fra la documentazione rinvenuta presso gli uffici comunali di IC era acquisito un fax anonimo indirizzato all'arch. BO e all'ufficio dei Vigili urbani con il quale si segnalava un abuso edilizio del negozio concorrente. ID ammetteva che per tale attività WA intendeva remunerare BO con buoni benzina per il valore di 450 euro collocati in appositi cesti regalo. Quanto al capo 29), riguardante il negozio di AL facente capo a un concorrente di WA, ID ripeteva il medesimo schema, realizzando un atto contrario ai doveri d'ufficio mediante l'invio di un fax anonimo agli uffici comunali per giustificare l'avvio di un sopralluogo e di un controllo poi effettivamente eseguito presso il negozio. WA ha confermato di sapere che ID aveva inviato almeno tre esposti anonimi (due per l'episodio del capo 28 e uno per quello del capo 29). ID si era così assicurato il prezzo del reato, consistito, oltre le citate somme di denaro, in almeno 500 euro in buoni benzina, com'era comprovato dalla circostanza che ID effettuava tre rifornimenti di carburante con una carta (n. 006700459252) acquistata da WA. Anche per l'episodio corruttivo di cui al capo 30) WA era interessato al rilascio di un'autorizzazione per il risanamento di un edificio sito nel comune di VA, il cui servizio di edilizia privata era affidato all'ing. Fabio RO che effettivamente rilasciava il permesso sono state rinvenute, fra le fatture passive della soc. 3D facente capo a WA, una emessa da Esselunga inerente i buoni benzina, mentre la teste CI ha riferito che ID aveva più volte ordinato almeno quattro cesti alimentari tra aprile e settembre 2019 per conto di RO, recanti i buoni benzina e ritirati per conto dell'ingegnere, come pure venivano rinvenute diverse fatture passive della soc. 3D.
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I cesti alimentari e i buoni benzina, connessi all'attivazione del relativo procedimento amministrativo, non potevano essere qualificati come modici donativi di uso. Anche per questo capo, quindi, si è affermata la responsabilità di ID (oltre che di WA e RO, che definivano la loro posizione mediante il concordato della pena in appello), per avere fatto da tramite tra il privato corruttore e il soggetto pubblico, adoperandosi perché le indebite utilità offerte da WA pervenissero al funzionario comunale, quale prezzo della corruzione inerente all'atto autorizzatorio emesso nell'interesse di WA.
6. Manifestamente infondati risultano i plurimi ma strettamente connessi e conseguenti motivi di ricorso articolati dalla difesa del ricorrente NT, con specifico riferimento all'asserita mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai motivi di gravame sub nn. 1-2-2bis (in punto di: - istanza di rinnovazione istruttoria per l'avvenuta modifica dell'imputazione riguardante le contestazioni di cui ai capi 12)-13)-15) concernente il concorso con la condotta corruttiva propria dei delitto di rivelazione del segreto d'ufficio ex art. 326 cod. pen., nonostante la scelta di definizione con rito abbreviato non condizionato;
- nullità della sentenza per contrasto fra dispositivo e motivazione;
- nullità della sentenza per violazione degli artt. 517 e 521, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento ai capi 12) e 13), nonché alla qualificazione della condotta di cui al capo 12) in continuazione fra i reati di cui agli artt. 319 e 326 cod. pen., a differenza di quanto statuito per CA per la sola ipotesi di corruzione funzionale. A fronte dell'assunto difensivo per il quale, con riferimento al capo 12), non sarebbe stata pronunciata da parte del Giudice per l'udienza preliminare condanna per la fattispecie di corruzione, bensì solo per il reato di rivelazione di segreto di ufficio, la Corte territoriale ha evidenziato con assoluta chiarezza come, viceversa, lo stesso aveva diffusamente argomentato (nelle pagine da 76 a 79 della sentenza) le ragioni per le quali la condotta dell'imputato costituiva corruzione propria susseguente ("id est l'utilità-credito per la rivelazione d'ufficio già compiuta"), senza affatto alludere a una pretesa riqualificazione della fattispecie contestata in mera rivelazione di segreto di ufficio. Il Giudice per l'udienza preliminare aveva infatti precisato che la condotta criminosa era sussumibile, "altres", nell'ambito dell'art. 326 cod. pen., nel senso che, oltre al reato di corruzione propria susseguente, era configurabile nella specie anche quello di cui all'art. 326 cod. pen. Sicché il comandante del Nucleo Ispettori del Lavoro era ritenuto colpevole sia della corruzione propria susseguente di cui al capo 12) che della corruzione funzionale di cui al capo 13), benché assorbita
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nella fattispecie più grave prevista dall'art. 319 cod. pen. E ciò al pari del coimputato CA, dichiarato colpevole per la corruzione propria di cui al capo 5), in questa assorbita la corruzione funzionale descritta nei capi 12) e 13) in cui rientrava anche la condotta di cui al capo 1). Circa il concorrente reato di rivelazione di segreto di ufficio, correttamente la Corte territoriale ha affermato che esso fosse stato contestato chiaramente, pur mancando il riferimento al relativo articolo del codice penale, agli imputati CA e NT, poiché nell'addebito sub 12) erano descritti tutti gli elementi costitutivi ("... compivano un atto contrario ai doveri di ufficio consistito nell'avere preavvisato WA di un controllo ispettivo programmato presso un suo esercizio commerciale"): il preavviso di una verifica ispettiva da parte di un pubblico ufficiale al soggetto destinato a subirla costituisce invero rivelazione di segreto di ufficio, peraltro invocata dalla difesa di NT fin dal primo grado di giudizio come la effettiva qualificazione della condotta dell'imputato. Quanto al reato di rivelazione di segreto di ufficio di cui al capo 12), mentre per NT il Giudice per l'udienza preliminare aveva lievemente aumentato la pena in continuazione, per CA non aveva provveduto ad alcun aggravio sanzionatorio. E però siffatta, pur differente, statuizione del Giudice di primo grado, essendo divenuta definitiva e irrevocabile nel successivo grado di giudizio per il divieto di reformatio in peius a carico di CA, non appare certo invocabile da NT quale tertium comparationis per qualificare come illegittimo l'aumento di pena correttamente fissato in continuazione nei suoi confronti.
7. Anche in linea di diritto la ratio decidendi della sentenza impugnata appare coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia: - di corruzione propria per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 cod. pen., quanto al nesso sinallagmatico fra l'atto del pubblico ufficiale e l'utilità conseguita e alla progressione criminosa con assorbimento della meno grave fattispecie di corruzione funzionale ex art. 318 (Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285886 01; Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, [...], Rv. 278192 05; Sez. 6, n. 16781 del 21/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281089 - 05); - di configurabilità o meno della "regalia d'uso", occasionale o di modico valore, correlata alla definizione di una pratica amministrativa cui è interessato il privato, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, [...], Rv. 271496 - 01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, [...], Rv. 287308 - 01; Sez. 6, n. 1620 del 11/11/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289204-01);
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-in ordine agli elementi integrativi della rivelazione di segreto d'ufficio ex art. 326, comma primo, cod. pen., per cui è necessario che la notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione (Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, [...], Rv. 285085-02).
8. Neppure si sottrae alla valutazione di inammissibilità l'ultima doglianza di ID relativa alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva per il mancato riconoscimento della speciale attenuante della particolare tenuità. Deve invero ritenersi adeguatamente argomentata e insindacabile in questa sede di legittimità la motivazione discrezionale, in fatto, riguardante il profilo punitivo resa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come fosse ostativo al preteso apprezzamento di quella speciale attenuante la significativa rilevanza delle varie utilità sopra elencate e reiteratamente percepite nel tempo da parte di WA in conseguenza della illecita attività di pubblico funzionario.
9. Ne consegue il rigetto dei ricorsi degli imputati e la loro condanna al pagamento delle spese processuali. Gli imputati CA e NT vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile - Ministero della Difesa -, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati CA EM e NT RI IO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero della Difesa, che liquida in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Così deciso il 24/03/2026
Il Consigliere estensore AR SI GI
Il presidente Ercole LE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 07 MAG 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Dott.ssa pina Cirimele
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