Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nè la confisca nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.263, comma sesto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art.667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2017, n. 10542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10542 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
10542-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 124 Giorgio Fidelbo - Presidente - Maurizio Gianesini -CC 18/01/2017 Massimo Ricciarelli R.G.N. 40793/2016 Motivazione semplificata Gaetano De Amicis Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ZZ DR, nato a [...] il [...]. avverso la sentenza del 16/09/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a DR ZZ la pena di quattro anni di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il delitto di detenzione a fine di spaccio di 56,6 grammi di cocaina commesso in data 11 settembre 2016. 2. Il difensore dell'imputato ricorre avverso tale sentenza e, con unico motivo, deduce la violazione di legge, in quanto non era stata disposta la restituzione all'imputato del telefono cellulare sottoposto a sequestro probatorio. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e di adottare ogni provvedimento consequenziale.
2. Il motivo è, tuttavia, manifestamente infondato e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Nella sentenza impugnata è invero stato omessa ogni statuizione relativa al telefono cellulare sottoposto a sequestro probatorio all'atto dell'arresto, non avendo il Tribunale provveduto né a restituirlo, né a confiscarlo, ma la doglianza formulata dal ricorrente non può essere proposta in sede di legittimità.
3. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, infatti, in tema di patteggiamento, la sentenza del giudice che ha non ha disposto nè la confisca nè la restituzione non può essere impugnata con ricorso per cassazione, essendo, invece, onere dell'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ex art. 263, comma 6, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 6, n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv 258234, in una fattispecie in cui il Gip non aveva disposto nè la confisca nè la restituzione del denaro trovato in possesso di un soggetto nei cui confronti era stata applicata la pena su richiesta per il delitto di spaccio di stupefacenti).
4. L'art. 263 cod. proc. pen., del resto, esclude che la omissione del giudice che non abbia provveduto in sentenza in ordine alla restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio si converta in motivo di impugnazione. L'art. 263, comma 1, cod. proc. pen., infatti, prevede, con riferimento al sequestro probatorio, che la restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice che procede, con ordinanza, se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. L'ultimo comma della medesima disposizione, parimenti, aggiunge che dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione. Una volta formatosi il giudicato, infatti, l'art. 676 cod. proc. pen. prevede che il giudice dell'esecuzione, senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. provvede alla restituzione della cose sequestrate. Il ricorso per cassazione è, pertanto, ammissibile esclusivamente avverso il provvedimento che abbia disatteso la richiesta restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio e, segnatamente, avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 2 667, comma quarto, abbia rigettato la opposizione avverso il diniego di restituzione.
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente deve, inoltre, essere condannato a versare la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Fabrizio D'Arcangelo Willy Ном DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 3 MAR 2017 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R J Piera Esposito, O N E 3