Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata rispetto al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) in caso di reiterazione della condotta, in quanto si configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio.
Commentari • 4
- 1. Il disturbo della quiete pubblica e la particolare tenuità del fattoAntonio Esposito · https://www.iusinitinere.it/
Di notevole rilevanza per quanto attiene il rapporto tra la fattispecie prevista dall'art. 659 c.p. e l'art. 131 bis c.p. è la recente sentenza del 22 agosto 2019 n. 36317 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. Preliminarmente all'approfondimento della sentenza è necessario chiarire la fattispecie degli articoli in questione, enucleandoli adeguatamente ed approfondendone il collegamento mediante il prevalente riferimento a quanto stabilito dagli ermellini in numerose sentenze in materia. L'art. 131-bis c.p. [1] disciplina l' “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” prevedendo come «Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel …
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Con riguardo al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ai fini del'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. il giudice deve valutare la durata e il grado di intensità del disturbo, ciò che rileva con riferimento non già al requisito della non abitualità della condotta, che è unica, quanto alla qualificazione del fatto come di "lieve entità", rispetto alla quale assumono rilevanza la protrazione nel tempo della condotta illecita e l'intensità degli effetti dalla stessa provocati. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 settembre – 15 novembre 2018, n. 51584 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. …
Leggi di più… - 4. Condotte ‘inurbane’, le abitudini mattutine possono costare caroRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 24 novembre 2016
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una donna querelata dai vicini per il reato di disturbo del riposo delle persone Dedicarsi alle faccende domestiche al mattino troppo presto può costare caro, addirittura una condanna penale. Lo ha riconosciuto recentemente la Corte di Cassazione confermando la condanna di una donna napoletana querelata dai vicini per le sue abitudini casalinghe. La signora, in particolare, oltre a sbrigare le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, era solita assumere condotte ‘inurbane' in una zona molto popolata, accendendo la radio a volume alto o litigando vivacemente con la figlia. Il tutto integrando il reato previsto dall'articolo 659 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2016, n. 48315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48315 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
483 1 5 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n.3048 Vito Di Nicola Luca Ramacci UP 11/10/2016- Aldo Aceto R.G.N. 28542/2016 Emanuela Gai - Relatore - Giuseppe Riccardi DEPOSITA ha pronunciato la seguente 16 MPV 2013 SENTENZA sul ricorso proposto da L ani NT NN RI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2016 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO rq 1. Con sentenza del 17 maggio 2016, il Tribunale di Napoli ha condannato NN RI NT alla pena di € 100,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, per il reato di cui all'art. 659 cod.pen. commesso in Monte di Procida sino al 22/08/2011. 2. Avverso la sentenza NN RI NT ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con primo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione sulla affermazione della responsabilità penale della ricorrente. Argomenta la difesa che il giudice avrebbe ritenuto provata la responsabilità della NT, in relazione al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod.pen.), ponendo a fondamento della decisione di condanna esclusivamente la denuncia presentata dalle persone offese, ritenendo integrata la condotta medesima senza valutare il contributo offerto dai testimoni della difesa, ritenuti inconferenti. La motivazione dal giudice sarebbe, poi, incompleta e priva di struttura logica limitandosi il giudice a fare proprio il racconto delle persone offese, senza argomentare l'attendibilità di costoro. All'assenza di impianto argomentativo si accompagna, infine, l'assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'articolo 659 cod.pen., sul rilievo che, nella sentenza impugnata, il giudice avrebbe omesso di valutare se i rumori emessi dalla NT fossero tali da disturbare la quiete pubblica, limitandosi a ritenere che le urla della signora avessero arrecato disturbo unicamente ai vicini denuncianti. Motivazione in contrasto con gli arresti della giurisprudenza che richiedono che, per configurare il reato di disturbo al riposo e alla quiete delle persone, è necessario che le emissioni sonore moleste siano idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, in presenza di un luogo abitato.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'applicazione la causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Nella motivazione del provvedimento non si ravviserebbero elementi per escludere la particolare tenuità del fatto ritenuta anche la non abitualità del comportamento e lo stato di incensuratezza dell'imputata, per tali ragioni chiede l'annullamento con rinvio.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. श्रव CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
5. Manifestamente infondata è la censura svolta nel primo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 659 cod.pen. La sentenza impugnata poggia su una motivazione tutt'altro che illogica e/o 2 carente, avendo il giudice del merito fondato il proprio convincimento sul contenuto delle querele delle parti civili, oltre che dall'annotazione di servizio della P.G., acquisite su accordo delle parti ex art. 493 cod. proc.pen. e, dunque, utilizzabili quali prove, di cui ha dato ampio rilievo. Quanto al contenuto, da questi emergeva che la NT era solita iniziare le faccende domestiche in prima mattina, mettendo la radio a volume altissimo e urlava con la figlia, e, così, con i suoi inurbani comportamenti impediva il riposo delle persone in zona altamente popolata, impedendo così ai vicini di svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana. Il giudice ha poi rilevato che la pacifica ed ammessa circostanza che non vi erano rapporti di buon vicinato tra la NT e i denuncianti, con i quali vi erano liti, scambi di insulti (vicini che, a dire della ricorrente, tentavano in tutti i modi "di farle cambiare casa"), non influiva sulla veridicità del racconto, racconto che non era scalfito dalle deposizioni dei testi della difesa che l'avevano descritta come una persona "calma". A pag. 2 della sentenza il Giudice metteva in evidenza, a fini di confutare l'affermazione dei testi della difesa, secondo cui la NT era persona calma e "che non dà fastidio a nessuno", i precedenti per fatti analoghi. Motivazione congrua e sorretta da un appartato argomentativo che non presenta profili di illogicità, a fronte della quale la ricorrente, al di là della mera affermazione dell'assenza di un iter argomentativo, non prospetta critiche specifiche. Infine, alcuna carenza motivazione può predicarsi, contrariamente all'assunto difensivo, con riguardo alla valutazione dei testi della difesa.
6. Parimenti manifestamente infondato è, anche, il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza in ordine alla prova del reato di cui all'art. 659 cod.pen. Al riguardo, è noto che l'art. 659 cod.pen. prevede due distinte ipotesi di reato, quella prevista dal comma 1 del citato articolo, che è contestata alla श्री ricorrente, nella quale occorre l'accertamento in concreto del disturbo del riposto della quiete delle persone, e quella prevista nel comma successivo, che ha riguardo alla condotta di disturbo nell'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso in contrasto con le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità. Ciò premesso, il Giudice ha ampiamente motivato il concreto disturbo alla quiete e al riposo di un numero indeterminato di persone fondato sul fatto che la NT, iniziando le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, accompagnate da condotte inurbane (accensione della radio ad alto volume e litigi con la figlia) in zona altamente popolata di Napoli, ne impediva il riposto e lo svolgimento delle normali occupazioni. Motivazione congrua e adeguata 3 rispetto alla quale alcun profilo di carenza e/o illogicità della motivazione è prospettabile.
7. Infine, alla stessa sorte non si sottrae anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza per non aver applicato la speciale causa della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen., a fronte di una pena esigua di € 100 di ammenda a cui è stata condannata la ricorrente. Nel caso di specie, NN RI NT aveva chiesto l'applicazione dell'istituto nell conclusioni formulate in udienza.
8. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Infatti solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare rq tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Con riguardo alla non abitualità, l'art 131 bis comma 3 cod.pen. definisce il comportamento abituale nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
9. Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, trattandosi del reato di cui all'art. 659 cod.pen., non risultano superati i limiti di pena. Quanto alla verifica degli ulteriori requisiti, sulla scorta di quanto emerge dal giudizio di merito, rileva, il Collegio, che la sentenza impugnata ha evidenziato elementi ostativi ad un giudizio di astratta applicabilità dell'art. 131- عملية bis cod.pen. individuati nella reiterazione condotta e, in definitiva, nella sua abitualità ("continui, reiterati e inurbani comportamenti ..."), difettando, dunque, il requisito della non abitualità del comportamento. A proposito di quest'ultima condizione, che rileva nel caso concreto, questa Corte (Sez. 3, n. 29897, Gau, Rv 264034) ha evidenziato che il concetto di non abitualità del comportamento, che consente l'applicazione della causa di non punibilità, trova specifico aggancio nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 28 del 2015. cheNel ricordare ricorso all'espressione "non abitualità del comportamento" è il risultato della scrupolosa osservanza della legge delega da parte del legislatore delegato e si pone su un piano diverso rispetto alla "occasiona lità" utilizzata dal D.P.R. n. 448 del 1988 e dal D.Lgs. n. 274 del 2000, ha poi evidenziato che, sempre secondo la relazione, tale comma, aggiunto su sollecitazione espressa nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati, descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di "abitualità", entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità. 10. Ciò posto, con riguardo al caso in scrutinio, la non abitualità del comportamento è stata implicitamente esclusa, dal giudice del merito proprio in ragione della accertata condotta "continuata e reiterata" (pag. 2). 11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ( ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Gai Vito Di Nicola птосиста