Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3556
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Sentenza 10 aprile 1999

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Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non può essere richiesta la dimostrazione dello stato di incollocabilità al lavoro mediante la prova della mancata occupazione nonostante l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, se l'interessato, pur avendo regolarmente chiesto l'accertamento dello stato di invalidità, non sia stato convocato per la visita medica e quindi non abbia potuto richiedere l'iscrizione in tali liste, per la quale è richiesta la accertata riduzione di oltre il quarantacinque per cento della capacità lavorativa (art. 5 l. 2 aprile 1968 n. 482, come modificato dall'art. 7 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509). In una situazione di tale genere l'invalido può dimostrare lo stato di incollocamento provando con qualsiasi mezzo di prova la mancanza di effettiva occupazione, senza che possa essergli richiesta l'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario, perché il soggetto che a ragione si reputi invalido ai sensi di legge legittimamente aspira al collocamento obbligatorio al fine di conseguire un'attività compatibile con le sue condizioni fisiche e di evitare di essere destinato ad attività che possano essere di pregiudizio per lui stesso, per i compagni di lavoro ed i beni aziendali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3556
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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