Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non può essere richiesta la dimostrazione dello stato di incollocabilità al lavoro mediante la prova della mancata occupazione nonostante l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, se l'interessato, pur avendo regolarmente chiesto l'accertamento dello stato di invalidità, non sia stato convocato per la visita medica e quindi non abbia potuto richiedere l'iscrizione in tali liste, per la quale è richiesta la accertata riduzione di oltre il quarantacinque per cento della capacità lavorativa (art. 5 l. 2 aprile 1968 n. 482, come modificato dall'art. 7 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509). In una situazione di tale genere l'invalido può dimostrare lo stato di incollocamento provando con qualsiasi mezzo di prova la mancanza di effettiva occupazione, senza che possa essergli richiesta l'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario, perché il soggetto che a ragione si reputi invalido ai sensi di legge legittimamente aspira al collocamento obbligatorio al fine di conseguire un'attività compatibile con le sue condizioni fisiche e di evitare di essere destinato ad attività che possano essere di pregiudizio per lui stesso, per i compagni di lavoro ed i beni aziendali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IU TO, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE, LAMURAGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.2012/96 del Tribunale di BARI, depositata il 31/05/96 R.G.N. 1356/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/98 dal Consigliere relatore Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato Daniela GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Bari, con sentenza del 15 maggio 1995, accogliendo la domanda proposta dalla Sig. NT FI nei confronti del Ministero dell'Interno, dichiarava la ricorrente invalida civile con riduzione della capacità lavorativa dell'80% a decorrere dal I gennaio 1992 e condannava il Ministero al pagamento in favore della sig.De Stefano dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla stessa data, oltre rivalutazione ed interessi.
Avverso la decisione di primo grado il Ministero dell'Interno proponeva appello al Tribunale di Bari, che lo accoglieva osservando:
che, per poter pretendere il diritto al trattamento economico assistenziale, i requisiti reddituale e sanitario non erano elementi sufficienti, in quanto era necessario che ricorresse anche il requisito della incollocabilità al lavoro dell'invalido; che doveva considerarsi incollocabile chi, essendo iscritto o avendo chiesto di iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio o, quanto meno in quelle del collocamento ordinario (iscrizione che la ricorrente non aveva provato di aver effettuato), non aveva egualmente conseguito un'occupazione in mansioni compatibili. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Sig. FI propone ricorso fondandolo su sei motivi.
Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso illustrato da successiva memoria
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso, denunciando errore sul fatto e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 della legge 2 aprile 1968 n.482, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che nel corso del giudizio di secondo grado aveva provato l'avvenuta iscrizione nell'elenco degli aspiranti al collocamento obbligatorio ottenuta a seguito della sentenza del Pretore con la quale, per la prima volta, le era stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46%, necessaria per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.
Col secondo motivo viene denuciata falsa applicazione degli artt. 2, 8^ comma, 5 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e degli artt. 1, 5 e 19 della legge n.482/1968. La ricorrente osserva: che, all'epoca della decorrenza dell'assegno di invalidità civile stabilita dal Pretore, non era in possesso dello status di invalida civile almeno al 46%, per mancata convocazione a visita medica a seguito della domanda amministrativa del 7 dicembre 1991; che l'art.5 della legge n.482/1968 e successive modifiche considera invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore al 46% e l'art.19 statuisce che la richiesta di iscrizione deve essere accompagnata della documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio, tra cui lo status di invalido civile almeno al 46%; che, quindi, in mancanza di riconoscimento di tale status da parte della commissione medica, era impossibilitata ad iscriversi nelle speciali liste del collocamento obbligatorio e nessun inadempimento poteva, di conseguenza esserle imputato. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto richiamate e contraddittorietà della decisione, rilevando che il Tribunale, dopo aver dichiarato di condividere la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 203/92, che ha stabilito che, ai fini della incollocazione, rileva solo l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, aveva preteso la prova dell'iscrizione della ricorrente nelle liste del collocamento ordinario, ponendo gli invalidi sullo stesso piano dei soggetti validi nell'accesso al lavoro.
I tre motivi , che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente correlati, sono fondati.
È vero che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 10 gennaio 1992 n. 203, emessa a composizione del contrasto giurisprudenziale relativo alle modalità di accertamento del requisito predetto, hanno affermato che, ai fini del diritto all'assegno d'invalidità previsto dall'art.13 della legge 30 marzo 1971 n.118, l'invalido è da ritenere "incollocato al lavoro, non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione nel quale versi ma, solo quando - essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione ) nelle speciali liste del collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili". La rigorosità di tale principio è stata attenuata in più recenti pronunce di questa Corte con riguardo agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) non aventi diritto, ai sensi dell'art.1 della legge 2 aprile 1968 n.482, all'iscrizione nelle liste predette (v.Cass. I ottobre 1997 n. 9604, 4 maggio 1998 n. 4467) e con riguardo ai soggetti cui in sede amministrativa sia stato riconosciuto un grado d'inabilità inferiore a quello minimo previsto dall'art.5 della stessa legge n.482 del 1968 (Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Nelle menzionate sentenze viene osservato che il pricipio affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 203/92, presupponendo la possibilità d'iscrizione negli elenchi previsti dall'art.19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo a soggetti cui tale iscrizione sia preclusa.
Posti questi principi, che questo collegio condivide, va rilevato che nella fattispecie è incontroverso che al momento della decorrenza dell'assegno di invalidità civile stabilita dal Pretore, la ricorrente non poteva iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio, in quanto non era stato ancora accertato il suo status di invalida civile al 46% per mancata convocazione a visita medica a seguito della domanda amministrativa proposta sin dal 7 dicembre 1991: non poteva quindi pretendersi che la ricorrente dimostrasse lo "stato di incollocabilità", non avendo la stessa la possibilità di richiedere l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, richiesta che, ai sensi del terzo comma dell'art.19 della legge n.482/68, deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio. Per richiedere tale iscrizione,la ricorrente avrebbe dovuto cioè dimostrare che, in sede amministrativa, era stata riconosciuta la riduzione della sua capacità lavorativa nella misura prescritta dall'art.5 della stessa legge, come modificato dall'art.7 della legge n.509 del 1988, che considera invalidi coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 45%, dimostrazione che non poteva essere data in quanto l'amministrazione, sebbene fosse stata proposta domanda di riconoscimento dell'invalidità, non aveva convocato la ricorrente per la necessaria visita medica.
Nè può d'altra parte ritenersi che in tale situazione la ricorrente - come ha affermato il Tribunale - avrebbe dovuto quanto meno iscriversi nelle liste del collocamento ordinario: il lavoratore, che si reputi invalido ai sensi di legge, legittimamente aspira ad essere avviato "obbligatoriamente" al lavoro e ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue condizioni fisiche, poiché altrimenti, ove cioè venga assunto in via "ordinaria", la menomazione dalla quale egli è affetto potrebbe essere fonte di pregiudizio non solo per sè ma, eventualmente, anche per gli altri compagni di lavoro e per i beni aziendali.
In questa situazione di non iscrivibilità alle speciali liste di collocamento obbligatorio riservate agli invalidi civili, lo stato di "incollocamento" non può che essere inteso che come stato di effettiva mancata occupazione che può essere provata dall'invalida con gli ordinari mezzi di prova.
Sicché l'impugnata sentenza, che ha ritenuto che nel caso di esame mancasse il requisito della "incollocabilità" per non essere la ricorrente iscritta alle liste del collocamento obbligatorio previste dall'art.19 della legge 482 del 1968, ne' a quelle del collocamento ordinario, va cassata.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, proposti solo in via subordinata al mancato accoglimento dei primi tre, devono ritenersi assorbiti, così come il sesto motivo relativo al requisito sanitario, sulla quale il Tribunale non si è pronunciato, ritenendo evidentemente la questione assorbita da quella relativa al requisito dell'incollocamento.
La causa va quindi rinviata ad altro giudice, che viene designato nel Tribunale di Lecce, il quale riesaminerà la controversia alla stregua dei criteri enunciati, provvedendo anche in merito al regolamento delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999