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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2024, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
SENT.N. _____ REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
8185/2022 Tribunale di Milano CRON. N. ___ SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 8185/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAUSO DANIELA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BAUSO DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CAPOTORTI VALERIA CP_1 P.IVA_1 ( ) VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv.
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 20/9/22, ha proposto opposizione all'ordinanza di ingiunzione Parte_1
n.0I-00044758 notificata il 21/7/22 con cui le ha chiesto il pagamento della somma di € CP_1
28.006,60, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 comma 1 – bis del decreto legge 12 settembre 1983 n° 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n° 638
e successive modifiche.
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000447758 emessa dall' sede di Milano Nord in persona CP_1
del l.r.p.t., in data 24 giugno 2022 e delle sanzioni accessorie per i motivi di cui sopra;
con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore antistatario”.
2. si è costituito contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
3. Il processo, sospeso per pendenza della questione di legittimità costituzionale, è stato riassunto a seguito dell'ordinanza n. 199/2023 con cui la Corte, preso atto della sopravvenuta modifica legislativa attuata dal D.L. 48/2023, ha restituito gli atti al Tribunale di Verbania per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
4. All'udienza dell'11 aprile 2024 le parti hanno confermato la rideterminazione della sanzione nel minor importo di euro 1542,19 (v. provvedimento depositato in data 8/4/24). CP_1
5. La difesa della parte ricorrente ha riferito altro precedente amministratore della società ERRE
RISTORAZIONE SRL, , in giudizio avente n. RG 7707-22, ha già provveduto al Parte_2 pagamento dell'importo rideterminato e ha chiesto che annulli la sanzione emessa nei CP_1
confronti di . In particolare, la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi Parte_1
cessata la materia del contendere, a spese compensate tra le parti, essendo stata, la sanzione emessa per il periodo in contestazione, appunto, saldata.
6. ha contestato la richiesta avversaria sostenendo l'estensione, in via solidale, dell'obbligo di CP_1
pagamento in capo alla ricorrente.
7. La causa, avente natura documentale, è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e riserva del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
***
8. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio
2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
9. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
10. In particolare, l'art. 3 comma 6 prevede: “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.»”.
11. Come anticipato sopra, nelle more del giudizio, l'Ordinanza opposta è stata rideterminata nella misura più favorevole di cui al novellato art. 23 del D.L.n.48/2023, ai sensi del quale “All'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»” (v. doc. depositato l'8/4/24 da
). CP_1
12. Per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente, si osserva. Dalla visura storica della società
ERRE RISTORAZIONE SRL risulta che la ricorrente è stata amministratrice unica dal 15/4/2013 e rivestiva, pertanto, tale carica all'epoca cui le violazioni si riferiscono (2014/2015).
13. , dall'altro lato, risulta cessato dalla carica di amministratore, ricoperta dal 2009, Parte_2 in data 15/4/2013, data a partire dalla quale l'attuale ricorrente risulta amministratrice unica (v. visura storica, doc. 5 ric.).
14. Come è noto, l'Art. 6 comma 3 della legge n. 689/1981 prevede: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
15. Il pagamento effettuato da , il quale non ricopriva la carica di amministratore Parte_2 all'epoca dei fatti, è stato evidentemente effettuato per conto della società, responsabile solidale. E', quindi, atto solutorio idoneo a liberare la ricorrente e a far cessare la materia del contendere.
16. Spese compensate.
P.Q.M.
definendo il giudizio, dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate tra le parti.
Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Milano, 12/06/2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli
8185/2022 Tribunale di Milano CRON. N. ___ SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 8185/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAUSO DANIELA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BAUSO DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CAPOTORTI VALERIA CP_1 P.IVA_1 ( ) VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv.
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 20/9/22, ha proposto opposizione all'ordinanza di ingiunzione Parte_1
n.0I-00044758 notificata il 21/7/22 con cui le ha chiesto il pagamento della somma di € CP_1
28.006,60, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 comma 1 – bis del decreto legge 12 settembre 1983 n° 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n° 638
e successive modifiche.
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000447758 emessa dall' sede di Milano Nord in persona CP_1
del l.r.p.t., in data 24 giugno 2022 e delle sanzioni accessorie per i motivi di cui sopra;
con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore antistatario”.
2. si è costituito contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
3. Il processo, sospeso per pendenza della questione di legittimità costituzionale, è stato riassunto a seguito dell'ordinanza n. 199/2023 con cui la Corte, preso atto della sopravvenuta modifica legislativa attuata dal D.L. 48/2023, ha restituito gli atti al Tribunale di Verbania per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
4. All'udienza dell'11 aprile 2024 le parti hanno confermato la rideterminazione della sanzione nel minor importo di euro 1542,19 (v. provvedimento depositato in data 8/4/24). CP_1
5. La difesa della parte ricorrente ha riferito altro precedente amministratore della società ERRE
RISTORAZIONE SRL, , in giudizio avente n. RG 7707-22, ha già provveduto al Parte_2 pagamento dell'importo rideterminato e ha chiesto che annulli la sanzione emessa nei CP_1
confronti di . In particolare, la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi Parte_1
cessata la materia del contendere, a spese compensate tra le parti, essendo stata, la sanzione emessa per il periodo in contestazione, appunto, saldata.
6. ha contestato la richiesta avversaria sostenendo l'estensione, in via solidale, dell'obbligo di CP_1
pagamento in capo alla ricorrente.
7. La causa, avente natura documentale, è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e riserva del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
***
8. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio
2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
9. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
10. In particolare, l'art. 3 comma 6 prevede: “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.»”.
11. Come anticipato sopra, nelle more del giudizio, l'Ordinanza opposta è stata rideterminata nella misura più favorevole di cui al novellato art. 23 del D.L.n.48/2023, ai sensi del quale “All'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»” (v. doc. depositato l'8/4/24 da
). CP_1
12. Per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente, si osserva. Dalla visura storica della società
ERRE RISTORAZIONE SRL risulta che la ricorrente è stata amministratrice unica dal 15/4/2013 e rivestiva, pertanto, tale carica all'epoca cui le violazioni si riferiscono (2014/2015).
13. , dall'altro lato, risulta cessato dalla carica di amministratore, ricoperta dal 2009, Parte_2 in data 15/4/2013, data a partire dalla quale l'attuale ricorrente risulta amministratrice unica (v. visura storica, doc. 5 ric.).
14. Come è noto, l'Art. 6 comma 3 della legge n. 689/1981 prevede: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
15. Il pagamento effettuato da , il quale non ricopriva la carica di amministratore Parte_2 all'epoca dei fatti, è stato evidentemente effettuato per conto della società, responsabile solidale. E', quindi, atto solutorio idoneo a liberare la ricorrente e a far cessare la materia del contendere.
16. Spese compensate.
P.Q.M.
definendo il giudizio, dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate tra le parti.
Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Milano, 12/06/2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli