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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/10/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 40 – 1/2025
R.G. 40 – 2/2025
R.G. 40 – 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 40/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE della società (C.F. CP_1 P.IVA_1
Visto il ricorso proposto in data 29 maggio 2025 da , da Parte_1 Parte_2 [...] rappresentati e difesi dall'avv. MARCO BOLDRINI;
Pt_3
Visto il ricorso proposto in data 12 giugno 2025 dal Pubblico Ministero, dott. ANTONIO
NC OL;
nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIO BUONAGUIDI CP_1 P.IVA_1
- esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
- dato atto che, con ricorso in data 13 marzo 2025, ha depositato domanda ex art. CP_1
44, comma 1, CCII, contenente istanza di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, indicando già l'intenzione di depositare piano e proposta di concordato in continuità indiretta;
- dato atto che, con decreto emesso in pari data, il Tribunale ha, inter alia, concesso termine fino al 12 maggio 2025 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, ed ha nominato quale Commissario Giudiziale l'avv. Michele Sarti;
- dato atto che, in data 10 maggio 2025, ha chiesto concedersi la proroga di ulteriori CP_1 giorni sessanta per il deposito di quanto indicato al punto che precede, senza tuttavia depositare la necessaria documentazione (depositata solo, dietro rilievo del Giudice Istruttore, nelle date del 12 e
20 maggio);
- dato atto che, con decreto in data 22 maggio 2025, il Tribunale - pur evidenziando un andamento gestionale negativo (a fronte delle risultanze delle relazioni periodiche), il grave ritardo con cui la Società si è attivata per la scelta di un idoneo strumento di regolazione della crisi ed altre criticità collegate a documentazione ed allegazioni della debitrice - ha concesso la proroga di ulteriori giorni sessanta, soprattutto a fronte della ricezione di una proposta irrevocabile di acquisto del compendio da parte di atteso che l'allocazione dell'azienda avrebbe Controparte_2 permesso la prosecuzione dell'attività aziendale e, conseguentemente, la conservazione del livello occupazionale, che conta circa cento unità (cfr. provvedimento del 22 maggio 2025 in cui si legge
“… In conclusione l'istanza di va accolta, ponendo tuttavia in capo al debitore CP_1
l'obbligo di risolvere, anche mediante il coinvolgimento di e dei terzi Controparte_2 interessati dall'operazione di risanamento, le criticità esposte nei punti da 1) a 4) alle pagine 4 e seguenti del presente provvedimento”);
- dato atto che in data 11 luglio 2025 (dunque nel termine concesso, in scadenza in pari data) ha depositato piano e proposta di concordato in continuità indiretta;
CP_1
- dato atto che in data 27 settembre 2025 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere ex art. 47, comma 1, CCII;
- ritenuto di sottolineare che, nel periodo intercorrente tra l'11 luglio 2025 ed il 27 settembre
2025, a fronte della presenza dell'offerta irrevocabile di è stata attivata la Controparte_2 procedura ex art. 91 CCII e, dunque, giusto provvedimento in data 17 luglio 2025 il Tribunale ha delegato il Commissario Giudiziale affinché pubblicizzasse l'offerta irrevocabile di acquisto avanzata, al fine di sondare il mercato e verificare la sussistenza di terzi interessati.
Il Commissario Giudiziale ha provveduto in conformità e in data 9 settembre 2025 ha riferito al
Tribunale circa gli adempimenti posti in essere e ha dato atto della presenza di tre soggetti interessati all'acquisto.
Per il che in data 12 settembre 2025 è stata disposta l'apertura della procedura competitiva e sono state indicate le modalità di svolgimento;
- dato atto che in data 25 settembre 2025 il Commissario Giudiziale, in adempimento a quanto disposto nel già citato decreto di proroga del termine per il deposito della “domanda piena”, ha riferito che le procedure di vendita del complesso aziendale coinvolgono il tema della c.d.
“autorizzazione Golden Power” anche nell'ambito del trasferimento dell'azienda in seno alla procedura concorsuale, essendo fornitore continuativo del Ministero della Difesa (e CP_1 che, pertanto, le tempistiche per procedere all'allocazione dell'azienda sono destinate a subire una significativa dilatazione dei tempi) e che dalle verifiche periodiche eseguite sono emersi vistosi scostamenti di cassa peggiorativi rispetto alle previsioni di piano;
- dato atto che, in conseguenza di quanto relazionato dal Commissario Giudiziale - e precisato che il tema dell'autorizzazione “Golden Power” non è mai stato segnalato dalla debitrice (né in corso di procedura né in seno a piano e proposta), ma è stato sottoposto all'attenzione del
Commissario dai soggetti che hanno manifestato l'interesse all'acquisto di - il CP_1
Tribunale ha disposto la convocazione urgente del debitore, del Commissario Giudiziale, del
Pubblico Ministero e dei creditori istanti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- dato atto che le parti sono state sentite in sede di udienza del 1° ottobre 2025;
- dato atto che il Pubblico Ministero e i creditori istanti la liquidazione giudiziale hanno insistito per l'accoglimento dei relativi ricorsi;
- ritenuto dunque che si debba procedere all'esame del piano e della proposta presentati da e, conseguentemente, alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'apertura CP_1 della procedura di liquidazione giudiziale;
osserva quanto segue.
Sulla proposta e sul piano elaborati da CP_1
Al fine di chiarire l'ambito in cui muove la presente pronuncia è indefettibile un quadro, seppur riassuntivo, circa il contenuto di proposta e piano depositati dalla debitrice in data 11 luglio 2025.
A tal fine si evidenzia che si tratta di piano in continuità aziendale indiretta che:
- Prevede la cessione dell'azienda entro il 31 ottobre 2025 (con continuità diretta fino a quella data) e la concessione in godimento dell'immobile strategico all'aggiudicatario, che dunque corrisponderà a i canoni fino alla cessione definitiva (che dovrebbe avvenire entro tre CP_1 anni), nonché la cessione, entro il 31 dicembre 2025 (come si evince dalla tabella di pag. 81 del piano, laddove a dicembre 2025 riporta entrate per Euro 4.230.000,00 per “Cessione immobili no core”), dell'immobile non strategico sito in Cesena, via Cattaneo (c.d. “Area Ex Sacim”);
- Pone a base di piano e proposta i valori della situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 13 marzo 2025 (data di pubblicazione della domanda con riserva), assumendo quale criterio di valutazione degli elementi attivi “il valore di presumibile realizzo” (pagg. 34 segg. del piano);
- Vede, tra gli elementi dell'attivo concordatario (come accennato sopra) anche le somme che dovrà corrispondere a per i tre anni di godimento fino, dunque, all'acquisto CP_2 CP_1 dell'immobile “strategico”, per un totale di Euro 450.000,00, nonché i contributi nel frattempo maturati per l'impianto fotovoltaico collocato presso la sede operativa per un totale, sempre, di Euro
450.000,00;
- Assicura la soddisfazione dei creditori mediante pagamenti in denaro, in base alla seguente previsione “… il pagamento regolare (quindi, non solo integrale, ma da effettuarsi nel momento in cui ciascuna obbligazione verrà a scadenza) delle obbligazioni prededucibili, incluse le spese di procedura, quelle sorte in occasione o in funzione della stessa (tra cui i compensi dei professionisti che, a vario titolo, hanno assistito o supportato la Società nell'ambito del concordato) ed i costi di gestione in pendenza della procedura;
il pagamento integrale entro gg 30 dall'omologazione dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1
c.c.;
il pagamento integrale ed entro gg 180 giorni dall'omologazione di tutti i creditori muniti di privilegio (generale e speciale) ex art. 2751 bis n.2 c.c., 2751 bis n.5 c.c., ex artt. 2752, 2753 e
2754 c.c., nonché del privilegio relativo ai crediti garantiti da MCC e SACE.
E' previsto, inoltre, la soddisfazione integrale del Fondo Rischi creditori privilegiati legato ai crediti di cui al presente punto;
il pagamento integrale dei crediti assistiti da garanzia ipotecaria, nei limiti della capienza dei beni sui quali insite il privilegio, entro 30 giorni dalla data di vendita dei beni stessi;
soddisfacimento dei “Creditori Chirografari” ab origine e degradatati, ripartiti in quattro Classi,
a partire dal 30/06/2026, nelle percentuali qui previste del 28% per le Classi 1, del 25% per la
Classe 2, del 22% per la Classe 3 e del 20% per la Classe, il tutto con le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui al precedente paragrafo”.
I creditori chirografari sono di poi divisi nelle seguenti quattro classi:
Classe 1: comprende i crediti vantati dalle imprese minori ex art. 85, comma 3, CCII, che ammontano ad euro 4.268.110,38; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 28,00%, con un esborso di euro 1.195.070,91;
Classe 2: include i crediti chirografari ab origine, che ammontano ad euro 5.210.857,13; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 25,00%, con un esborso di euro 1.302.714,28;
Classe 3: include i crediti ipotecari degradati al chirografo per incapienza, che ammontano ad euro 5.585.717,11; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 22,00%, con un esborso di euro 1.228.857,76; Classe 4: include i crediti vantati dagli Istituti bancari che godono della garanzia MCC e/o SACE, che ammontano ad euro 1.874.453,19; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del
20,00%, con un esborso di euro 374.890,64;
- Conclude allegando che la prospettiva concordataria, tenuto conto dei valori al 13.3.2025 e di quanto ipoteticamente realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, è maggiormente satisfattiva delle ragioni dei creditori;
- Allega l'attestazione della dott.ssa quale professionista indipendente. Persona_1
Sull'analisi di piano e proposta.
Tanto premesso, con riferimento al presupposto soggettivo dettato dal combinato disposto di cui agli artt. 84 e 121 CCII, la debitrice può ritenersi soggetta alle norme sul concordato preventivo in quanto:
a) Risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di Forlì, trattandosi di impresa commerciale che ha come oggetto sociale “La fabbricazione, il commercio, la rappresentanza e il noleggio di veicoli, cisterne e apparecchiature meccaniche, con servizio di assistenza e ricambi”;
b) Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito del ricorso ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad Euro 300.000,00; ha realizzato ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore ad Euro 200.000,00; ha un ammontare di debiti (anche non scaduti) superiore ad Euro 500.000,00.
Quanto al presupposto oggettivo, richiamato dall'art. 87 CCII, deve ritenersi che la società versi senz'altro in stato di insolvenza, che risulta:
a) Da allegazioni e documenti depositati unitamente ai ricorsi per liquidazione giudiziale
(depositati, rispettivamente, da tre creditori e dal Pubblico Ministero);
b) Dalle informative rese dalla società e dal Commissario Giudiziale, dalle quali è emersa la sussistenza di una debitoria (al 13 marzo 2025) di circa Euro 30.000.000,00 e la contemporanea assenza di un'attività aziendale idonea a produrre margini positivi (come si dirà infra);
c) Dall'esito negativo della procedura di CNC intrapresa da nel luglio 2024, peraltro CP_1 preceduta da ben due piani di risanamento del pari “naufragati”.
Pertanto è possibile desumere lo stato di insolvenza di tanto dai riscontri effettuati dal CP_1
Commissario giudiziale, quanto dall'evidente incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dovendosi, di conseguenza, ritenere assolutamente verificato anche il presupposto oggettivo della procedura concordataria.
Si segnala inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40, comma 2, CCII, ha CP_1 allegato delibera del CdA in data 8 luglio 2025, a ministero del Notaio con la quale Persona_2
è stata adottata la determina ex art. 120 bis CCII. Procedendo, si rileva che l'art. 87 CCII – rubricato “Contenuto del Piano di concordato” – enuncia nel proprio comma 1 gli elementi minimi obbligatori che caratterizzano il piano, ferma la possibilità per il debitore di aggiungerne altri e, al contempo, fermo il divieto di omettere quanto richiesto dalla legge.
La prescrizione è alquanto dettagliata e impone all'imprenditore ricorrente di indicare una serie piuttosto variegata e composita di informazioni.
Nel rinviare, quanto alla documentazione contabile in senso stretto, alla previsione di cui all'art. 39
CCII e agli obblighi informativi da quest'ultima norma imposti, il piano assume dunque la forma e la struttura di un documento particolarmente complesso di natura alfanumerica.
In particolare il primo comma del citato art. 39 CCII dispone, preliminarmente, che il debitore depositi presso il Tribunale competente una serie di documenti di natura contabile e fiscale e, in particolare, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
A ciò si aggiunge l'obbligo di depositare altresì una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con la precisazione che tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
Da ultimo, il secondo comma dell'art. 39 CCII riporta l'obbligo per il debitore di allegare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2,
CCII, compiuti nel quinquennio anteriore.
Quanto agli obblighi di informazione periodica, la società ha ottemperato a quanto disposto in seno al decreto del 13 marzo 2025, provvedendo al deposito delle relazioni nelle date del 14 aprile 2025, del 12 maggio 2025, del 13 giugno 2025, del 14 luglio 2025, del 7 agosto 2025, e dell'11 settembre
2025.
Deve tuttavia rilevarsi che la debitrice ha omesso di depositare la certificazione sui debiti fiscali e contributivi e per premi assicurativi (come rilevato dal Commissario Giudiziale al paragrafo 2.5 della relazione), con ciò violando il chiaro dettato del combinato disposto degli artt. 39 e 87 CCII.
Ma non solo. Agli obblighi di cui all'art. 39 CCII si affiancano, con assoluta pregnanza, quelli declinati nei punti successivi dell'art. 87 CCII, da cui si rileva che il piano deve necessariamente contenere e disporre di un robusto corredo informativo e, come infra si vedrà, deve essere corredato da una attestazione tecnicamente idonea ed argomentata.
Il debitore deve, difatti, offrire una presentazione di sé e delle eventuali parti correlate, delle attività
e passività esistenti al momento della presentazione del piano, unitamente alla descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori, nonché delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui il medesimo si trova, unitamente all'indicazione delle strategie d'intervento da attuare in termini di manovra finanziaria ed economica.
In aggiunta, tra le principali novità che si riscontrano rispetto alla disciplina della legge fallimentare, il documento in esame deve contenere l'esplicitazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale.
Si segnala, sul punto, che l'art. 87, comma 1, lett. c, CCII è stato significativamente modificato dal
Correttivo ter, che al fine di chiarire cosa debba intendersi per “valore di liquidazione”, ha previsto che: esso debba essere valutato alla data della domanda e debba prendere a base il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale con inclusione del maggior valore economico
“realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.
Proseguendo nell'esame dei presupposti di cui all'art. 87 CCII si evidenzia che, nondimeno, il piano deve contemplare le modalità previste dal debitore per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
particolare attenzione deve anche essere dedicata all'analitica prospettazione dei tempi di adempimento della proposta concordataria e, pertanto, all'individuazione dei possibili scenari in fase di esecuzione della procedura.
Nel piano devono trovare spazio anche gli eventuali apporti di nuova finanza, se previsti, che il debitore ritiene necessari per attuare il percorso di risanamento e le motivazioni sottese a tale ipotizzata necessità.
Qualora venga presentata una proposta di concordato in continuità, diretta o indiretta,
l'imprenditore deve anche provvedere alla predisposizione di un piano industriale contenente l'illustrazione degli effetti sui tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, oltre al mercato di riferimento in cui opera il debitore, alle politiche di vendita, al personale dipendente e agli investimenti, all'analisi della concorrenza, nonché in aggiunta deve individuare analiticamente i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le modalità di copertura, rappresentando altresì le spese necessarie per garantire l'adempimento della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Ciò, con ogni evidenza, è a vantaggio degli organi della procedura e, soprattutto, del ceto creditorio al fine di diagnosticare la sostenibilità economico – finanziaria dell'impresa e conseguentemente la prospettiva di fattibilità del piano e della proposta.
Del pari, come in precedenza individuato con riferimento al valore di liquidazione, l'imprenditore deve specificare se siano esperibili azioni risarcitorie e recuperatorie nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, unitamente alle prospettive di realizzo.
Tra i vari elementi che occorre fornire in sede di redazione del piano, il debitore è anche onerato di illustrare quali iniziative siano da adottarsi nel caso in cui si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati, identificando quindi possibili strategie alternative.
Il piano deve in aggiunta allargarsi a identificare i soggetti interessati, indicati individualmente oppure descritti per categorie di debiti, precisando l'ammontare dei relativi crediti e interessi e dell'importo eventualmente contestato, nonché a suddividere in classi le parti interessate ai fini del voto, con la specificazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe.
Non possono inoltre essere omesse:
i) le parti non interessate dal piano, anch'esse da enunciare individualmente oppure per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali il debitore reputa che esse non siano interessate;
ii) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.
In forza del dettato di cui al secondo comma dell'art. 87 CCII, nella domanda il debitore deve altresì indicare le ragioni per le quali la proposta concordataria sia “preferibile” rispetto alla liquidazione giudiziale.
L'art. 87, comma 3, CCII, poi, dispone espressamente che la domanda concordataria presentata dal debitore debba essere accompagnata da una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano.
In caso di continuità aziendale – situazione nel cui perimetro rientra la proposta formulata da CP_1
– il professionista è altresì chiamato ad attestare che il Piano sia atto a impedire e/o superare
[...]
l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Se così è, come è, il piano e la proposta depositati da non essendo rispettosi di gran CP_1 parte degli elementi sopra riportati, non possono superare il vaglio di ammissibilità a cui è deputata la presente sede.
Posto che si ritiene comunque opportuno esaminare appresso tutte le criticità emerse, va tuttavia rilevato fin da ora e con chiarezza che l'erronea individuazione del valore di liquidazione,
l'erroneità nella formazione delle classi e i gravi deficit di analisi ed argomentazione in cui incorre l'attestazione (tutti aspetti su cui si argomenterà infra) sono già elementi che non possono che condurre ad un arresto della procedura concordataria, atteso che si tratta di presupposti strutturali ed indefettibili del piano.
Peraltro, come si analizzerà in seguito, sia il piano sia l'attestazione hanno assunto a riferimento valori e parametri che oggi, in base alle evidenze documentali a disposizione del Tribunale, si mostrano di fatto inesistenti e non veritieri.
Deve dunque ritenersi che la struttura del piano e della proposta di alla luce dell'art. CP_1
47, comma 1, lett. b) CCII, non possa condurre all'apertura della procedura, dovendosi concludere con una pronuncia di inammissibilità.
Questi i motivi.
Sull'art. 87, lett. c), CCII:
La norma, come novellata, prevede che il piano debba illustrare e descrivere, con adeguati supporti documentali, il valore di liquidazione.
Posto che, come correttamente argomentato dal Commissario Giudiziale, si tratta del “fulcro” del piano del concordato, atteso che esso rappresenta il parametro per verificare che il soddisfacimento dei creditori non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (ex art. 84, comma 1, CCII) e delimita, nel concordato in continuità diretta o indiretta, il perimetro della regola dell'absolute priority rule (APR) nella distribuzione dell'attivo ex art. 84, comma 6, CCII, CP_1 ha indicato il valore di liquidazione in maniera errata.
[...]
Ad esso sono dedicate le pagine da 68 a 71 del piano e al loro contenuto si fa rinvio.
Ribadito che il valore di liquidazione endoconcordatario ha quale parametro di riferimento il valore realizzabile in caso di liquidazione giudiziale con l'azienda in esercizio provvisorio (salvo non si giustifichi e si attesti l'impossibilità per la curatela di prosecuzione e, quindi, di necessaria cessione atomistica), il debitore non ha dato spiegazione del percorso di costruzione e quantificazione di tale valore.
Invero l'affermazione di in base alla quale “… il valore di riferimento dell'azienda nel caso CP_1 di liquidazione giudiziale è rappresentato dal valore offerto da comprensivo Controparte_2 del magazzino materie prime, merci, commesse in corso, avviamento e dell'immobile core” non è in linea con la rappresentazione fornita nella tabella di pag. 71, laddove viene riportato un valore liquidatorio che ingloba Euro 2.832,959,00 di cassa disponibile al 31.10.2025. E di certo questo attivo non può e non fa parte del valore di liquidazione aziendale desumibile dalla offerta di . CP_2
Nella tabella si rappresenta una sorta di “profittevolezza” della gestione da parte della curatela, che porterebbe a riconoscere un plus di liquidità all'esercizio provvisorio (rispetto alla gestione endoconcordataria) di circa Euro 1,3 milioni.
Il che non è minimamente giustificato dalla debitrice.
Il discorso è sovrapponibile per quanto concerne l'importo di Euro 1.245.401,00 a titolo di
“Riconciliazione con ricavi piano” presente nell'ipotesi concordataria: posto che non CP_1 allega alcuna ragione giustificatrice su natura e provenienza di detta voce, né indica a cosa si riferisca e in quali flussi essa si sostanzierebbe, non è dato sapere in che modo vada a corroborare l'attivo concordatario e il motivo per cui sia assente in quello dello scenario liquidatorio.
Le tabelle di raffronto che seguono chiariscono quanto sopra esposto: Alla luce di quanto sopra, il piano e la proposta di sul punto si palesano contraddittori e CP_1 totalmente immotivati.
Ne consegue che il valore di liquidazione non può ritenersi adeguatamente e correttamente individuato, con i conseguenti riflessi sulla predisposizione del piano e sulla successiva soddisfazione dei creditori e distribuzione dell'attivo.
Sull'art. 87 lett. d) ed e) CCII:
Premesso che le lettere d) ed e) si pongono su un piano di complementarietà l'una rispetto all'altra
- atteso che attengono entrambe al contenuto propositivo del piano e, in particolare, la lettera d) riguarda l'indicazione della modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti, mentre la lettera e) richiede l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta - anche sotto questo aspetto il piano elaborato da è assolutamente carente, CP_1 lacunoso e non supportato da riscontri documentali.
Anzi, a ben vedere, le risultanze documentali a disposizione del Collegio, ancora una volta, portano a ritenere che gli obiettivi perseguiti siano in realtà inattuabili.
Facendo rinvio alle pagine da 76 ad 81 del piano, emerge che “gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria”, come richiesti dalla norma, sono tutt'altro che analiticamente descritti.
Viceversa, si rinviene nel piano unicamente la tabella riportata a pagina 81, a proposito della quale si segnala che:
- Indica pagamenti a partire da luglio 2025 per Advisors e Commissario Giudiziale: mentre quelli per gli Advisors, oggetto di istanza di autorizzazione al Tribunale, sono già stati oggetto di pronuncia di rigetto a fronte dell'assenza, ad oggi, di una pronuncia di apertura della procedura concorsuale (presupposto per riconoscere la prededuzione ai professionisti che, dunque, allo stato, non è sorta), per il Commissario Giudiziale non è stato né chiesto né autorizzato alcun acconto;
- Indica la cessione dell'immobile “Area Ex Sacim” entro la fine dell'anno 2025: relativamente a questo asset e alla possibilità della sua cessione il Tribunale ha già rilevato importanti criticità in seno al decreto di proroga del termine per il deposito del piano (cfr. decreto del 22 maggio 2025 in cui si rileva che “Si tratta di un compendio immobiliare (non strategico) che, in base alle prospettazioni del debitore e alla stima in atti, pare rivestire un importante valore economico (da perizia, esso oscilla tra Euro 4.230.000,00 ed Euro 3.170.000,00). fin dalla CP_1 composizione negoziata ha allegato la presenza di soggetti potenzialmente interessati all'acquisto; tuttavia le manifestazioni di interesse non si sono trasposte in alcuna offerta ed il Commissario
Giudiziale ha sul punto riferito che “Dalla riunione svoltasi tra il sottoscritto e un soggetto facente parte della grande distribuzione è emerso che il processo decisionale richiederà tempistiche non brevi, in considerazione del fatto che esistono condizioni di fattibilità del piano di sviluppo urbanistico dell'area da verificare con l'amministrazione comunale e che l'interesse sull'area è oggettivamente subordinato alla possibilità di poter acquisire anche un adiacente terreno di proprietà di un terzo in quanto integra la possibilità dello sbocco “fronte strada”. E' ciò che emerge anche dall'allegato 7) all' Istanza, documento nel quale altro player della GDO ha confermato l'interesse sul comparto condizionato alla possibilità di entrare in possesso anche dell'area di proprietà della Lippi Immobiliare”. È dunque opportuno che il debitore chiarisca sia gli aspetti urbanistici / di potenzialità edificatoria collegati all'immobile, sia gli aspetti collegati alla posizione del terzo proprietario del terreno “fronte strada”, atteso che entrambi gli aspetti paiono essenziali rispetto ad una eventuale futura cessione”).
Ciò nonostante, il debitore non ha affatto chiarito, né nelle relazioni periodiche né in seno a piano e proposta, gli aspetti sovra indicati né ha allegato la presenza di soggetti attualmente interessati all'acquisto.
La cessione dell'immobile nel termine previsto in arco piano è pertanto da ritenersi
“manifestamente irrealizzabile”, soprattutto tenendo conto che dagli atti della procedura (ai quali sono inclusi gli atti della fase di composizione negoziata) risulta che l'immobile è stato posto sul mercato circa dieci anni fa e che risulta a tutt'oggi invenduto.
Pertanto non solo non è rispettata la previsione di cui alla lettera e), mancando la descrizione di modalità e tempi di adempimento, ma i tempi di adempimento non sono né giustificati dal debitore né giustificabili alla luce delle evidenze.
Sull'art. 87, lett. f, CCII:
La norma richiede la previsione e l'individuazione di un budget completo e relativo al futuro andamento dell'attività di impresa in tutti i casi di continuità diretta e, alla luce del correttivo, anche indiretta.
Il piano dedica alla previsione normativa le già citate pagine da 76 a 81 (accorpando le lettere e ed f).
Sul punto è necessario e sufficiente sottolineare che il piano nulla riferisce circa la provenienza della provvista con cui corrisponderà il prezzo di vendita (tanto più Controparte_2 necessario se si considera, come detto, che il contratto definitivo di vendita dell'immobile “core” sarà sottoscritto entro tre anni dalla cessione dell'azienda e, medio tempore, sarà tenuta a CP_2 corrispondere il canone di godimento per Euro 450.000,00 annuali).
La lacuna assume connotati di ancora maggiore gravità atteso che la garanzia prestata da
[...] non copre l'intero importo della vendita. Controparte_2
Sull'art. 87, lett. h, CCII:
La norma prevede che il piano debba indicare “le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo”.
tratta dell'argomento alle pagine da 71 a 76, concludendo con il seguente prospetto: CP_1
Azione Scenario Concordato Preventivo Scenario Liquidazione Giudiziale
Valutazione: Teoricamente esperibile Valutazione: Rinuncia. Motivazione: Costi certi, Azione di dal Curatore. Criticità: Medesime benefici aleatori, necessità di stabilità per Responsabilità incertezze probatorie e di esito. Tempi l'esecuzione del piano. lunghi.
Valutazione: Esperibile dal Curatore Azione Valutazione: Rinuncia. Motivazione: Assenza di (con vantaggi Revocatoria presupposti evidenti;
priorità alla stabilità del piano. probatori). Criticità: Recuperi incerti e quantificabili solo ex post.
Valutazione: Potenziale teorico elevato. Criticità: Azione ad altissima Azione vs Non esperibile. complessità, costi enormi, durata Banche pluriennale, esito estremamente incerto.
In sostanza, il debitore esclude la possibilità di esperimento di azioni, tanto nella prospettiva concordataria quanto in quella liquidatoria, rilevando, per tutte le ipotetiche azioni, difficoltà tecnica elevata e lunghe tempistiche per l'espletamento.
Come correttamente rilevato dal Commissario Giudiziale, l'analisi è parziale ed incompleta, atteso che:
1) Non tiene in minima considerazione le presunzioni di cui la Curatela potrebbe giovarsi nell'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci ed altri soggetti eventualmente coinvolti, sia a fronte della dinamica relativa alla consistenza del patrimonio netto
(ben tratteggiata nel parere del Commissario Giudiziale), sia a fronte del giudizio di inidoneità ex ante dello strumento;
2) Non tiene in minima considerazione gli elementi “fortemente indizianti” circa la sussistenza di aspetti di responsabilità già emersi dagli atti della composizione negoziata, anche in considerazione della perdurante situazione di crisi (dal 2018) mai risolta con nessuno degli strumenti utilizzati da
, che paradossalmente vengono invece richiamati a sostegno del “corretto agire”. CP_1
In sostanza, le conclusioni cui perviene la debitrice risultano apodittiche e financo infondate alla luce della normativa e della lettura giurisprudenziale ormai cristallizzata.
Sull'art. 87, lett. i), CCII:
La norma onera il debitore di indicare “le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati”, al fine di tutelare i creditori dall'alea insita nella fattibilità del piano.
ne tratta alle pagine 82 ed 83 limitando l'ipotesi di scostamento alla sola eventualità di CP_1 incremento dei consumi (“materie prime e lavorazioni di terzi”), giungendo peraltro a ritenere che l'impatto negativo sarebbe circoscritto, al più, ad Euro 200.000,00, somma che, nell'economia e nel valore del piano assume un valore sostanzialmente inconsistente.
L'impostazione di è, ancora una volta, errata, sol che si consideri, come già sopra CP_1 esposto che:
1) È sostanzialmente impossibile che si addivenga alla cessione dell'immobile non strategico entro la fine del 2025 (si veda, sul punto, quanto osservato al paragrafo relativo all'art. 87, lett. d) ed e), CCII);
2) Va tenuta in debita considerazione – e conseguentemente ne vanno tratteggiati i rimedi –
l'ipotesi che non proceda all'acquisto dell'immobile strategico nei tre Controparte_2 anni previsti dall'offerta irrevocabile.
3) Non può essere dimenticato – come peraltro rilevato dal Commissario giudiziale- che durante la continuità endoconcordataria si sono verificate diminuzioni della liquidità disponibile rispetto alle assumptions di piano che non sono state considerate nell'ottica dello scostamento e pertanto nessun rimedio – neanche in termini di proposta ai creditori – è stato attivato da parte della società.
Queste circostanze avrebbero dovuto essere considerate da che avrebbe anche dovuto CP_1 indicare le iniziative da assumere al ricorrere delle stesse;
viceversa, nulla si ritrova in piano e proposta.
Sull'art. 87, lett. l), m) e n), CCII:
Le disposizioni suindicate richiedono che il debitore individui e descriva le parti interessate dal piano (ovvero i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro imprese della domanda di accesso aventi diritto di voto, con l'indicazione delle somme per capitale, interessi e con specificazione circa eventuali contestazioni ed indicazione delle cause di prelazione) nonché le parti non interessate, con indicazione circostanziata dei motivi per i quali il piano non incide sulle loro posizioni giuridiche soggettive. non individua né quali siano i creditori interessati né quali siano i non interessati ed CP_1 anche sotto questo profilo, dunque, il piano è carente.
Sull'art. 87, lett. p bis, CCII:
La disposizione, introdotta dal Correttivo ter, prevede l'obbligo del debitore di indicare a piano i fondi rischi, in particolare in tutti i casi in cui vi siano finanziamenti con garanzia pubblica, sì da permettere ai creditori di comprendere come la società intenda fronteggiare l'emersione di debiti - non sorti o comunque non esigibili né certi al momento di deposito della domanda - durante l'esecuzione del piano.
Il Commissario Giudiziale ha evidenziato le seguenti criticità, che il Collegio integralmente condivide:
1) apposta un fondo rischi di Euro 600.000,00 per i creditori con privilegio artigiano. CP_1
Al contempo prevede il pagamento della medesima somma per il medesimo titolo entro il secondo trimestre 2026 (come se fosse dunque certa la verificazione “del rischio”) e il riconoscimento della somma anche ai creditori chirografari collocati in classe 2 (… include i crediti chirografari ab origine, che ammontano ad euro 5.210.857,13; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del
25,00%, con un esborso di euro 1.302.714,28).
Dunque, delle due l'una: o vi è una duplicazione ingiustificata di elementi del passivo, o è errata l'indicazione della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari in classe 2;
2) apposta un fondo rischi “spese legali” per Euro 150.000,00, che considera CP_1
“pagato” nel triennio 2026 – 2028, senza nulla specificare circa le sorti delle predette somme nel caso in cui non si concretizzasse il rischio e dunque le spese legali non dovessero essere sostenute;
3) apposta la somma di Euro 130.038,00 quale “Fondo copertura perdita al CP_1
31.10.2025”. Posto che nulla indica su quali possano essere le perdite, si segnala, come si è già accennato e come si dirà ulteriormente infra, che dall'esame della documentazione in atti è altamente verosimile che al 31.10.2025 le perdite possano essere di gran lunga superiori al fondo rischi appostato a tale titolo.
Sulla formazione delle classi dei creditori:
Si tratta, come detto, di una delle carenze più gravi di piano e proposta depositati da CP_1
Le norme di riferimento, tra le altre, sono individuate dagli artt. 47, comma 1, 84, 85, 87, lett. m, e
109 CCII (oltre a quanto previsto specificamente in tema di attestazione, che sarà oggetto di apposito paragrafo).
Va rammentato che tra le novità più significative previste dal CCII vi è senza dubbio l'introduzione della regola che prevede – limitatamente ai concordati preventivi in continuità aziendale – la virtuale suddivisione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c. tra il valore di liquidazione che si determina con riferimento al patrimonio del debitore esistente al momento della presentazione della domanda di accesso alla procedura e quel maggior valore generato dalla prosecuzione, anche indiretta, dell'attività di impresa (c.d. plusvalore da continuità).
Soffermandosi sul valore di liquidazione, la riforma ha previsto che esso venga ripartito, in ipotesi di attivo insufficiente a soddisfare l'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio di adempimento delle obbligazioni per graduazione c.d. criterio dell'absolute priority rule, anche noto come A.P.R., il quale nel nostro ordinamento trova piena espressione nel dettato di cui all'art. 221 CCII che vieta di destinare soddisfacimento a un creditore di un certo grado se quello di rango precedente non è stato compiutamente soddisfatto.
Del pari non è nemmeno possibile riservare anche solo un pagamento in percentuale a un determinato creditore se residuano somme per quello che si colloca in posizione successiva.
Limitatamente al plusvalore da continuità il CCII prevede, invece, la possibilità di distribuire tali somme nel rispetto del c.d. principio del miglior pagamento (c.d. relative priority rule), di cui all'acronimo R.P.R., che ammette un utilizzo sostanzialmente “libero” di dette risorse aggiuntive rispetto al patrimonio che il debitore avrebbe potuto realizzare in ipotesi di liquidazione essendo, quindi, possibile il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di integrale soddisfacimento di quelli precedenti a condizione però che detto soddisfacimento sia effettuato in misura inferiore rispetto a questi ultimi.
Si ammette, pertanto, che i creditori di un pari siano pagati in misura uguale tra loro e in misura maggiore di coloro che si trovano posizionati in un rango inferiore.
Tanto chiarito, quanto al piano di condividendo integralmente le ampie considerazioni CP_1 del Commissario Giudiziale, si rileva che:
1) Posto che per “classe” si deve intendere l'insieme dei creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei ex art. 2 lett. r), CCII, il piano non offre alcuna motivazione relativamente alle modalità con cui è operata la suddivisione in classi e al motivo per cui, per esempio, i creditori indicati in classe 2 come “crediti chirografari ab origine” possano ritenersi portatori di interessi economici omogenei. Ciò è ancor più vero se si tiene conto del fatto che ivi si collocano sia i piccoli fornitori sia gli istituti di credito non assistiti da garanzie pubbliche;
2) È errata la collocazione del creditore ipotecario con privilegio sull'immobile di Piazzale
FR NO (immobile c.d. “strategico”) nella classe 3 (… include i crediti ipotecari degradati al chirografo per incapienza, che ammontano ad euro 5.585.717,11; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 22,00%, con un esborso di euro 1.228.857,76), anzitutto poiché difetta l'attestazione ex art. 84, comma 5, CCII per la parte incapiente (tema, questo, che sarà oggetto di analisi anche nel paragrafo che segue).
Inoltre, quanto alla parte “capiente”, il piano ne prevede il pagamento nel 2028, dunque ben oltre il termine di 180 giorni.
Ciò, a fronte del combinato disposto degli artt. 85, comma 3 e 109, comma 5, CCII, avrebbe imposto al debitore di prevedere una ulteriore classe in cui il creditore doveva essere collocato anche per la parte del credito coperta dal (realizzo del) valore del bene immobile concesso a garanzia.
Di conseguenza questa tipologia di creditore avrebbe dovuto potere esprimere il proprio voto in due “sedi”: per la parte capiente in quanto il pagamento è previsto oltre i 180 giorni (e dunque, pur essendo per detta parte soddisfatto, diventa parte interessata che ha diritto di voto) e per la parte incapiente in chirografo, a condizione che vi fosse specifica e idonea attestazione.
erra dunque il classamento di detto creditore. CP_1
3) Vi è violazione delle regole di distribuzione nella parte in cui il piano individua le seguenti classi: “Classe 1: comprende i crediti vantati dalle imprese minori ex art. 85, comma 3, CCII, che ammontano ad euro 4.268.110,38; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 28,00%, con un esborso di euro 1.195.070,91;
Classe 2: include i crediti chirografari ab origine, che ammontano ad euro 5.210.857,13; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 25,00%, con un esborso di euro 1.302.714,28”, senza tenere in debito conto quanto previsto dall'art. 2758, comma 2, c.c., posto che la parte di IVA in tutti i casi di cessione di beni è privilegiata ex lege, a meno che non vi sia attestazione ex art. 84, comma 5, CCII (che, anche in tal caso, è totalmente mancante).
Conseguentemente il piano avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del privilegio e prevederne il soddisfacimento in base alla regola dell'APR.
4) È errata la collocazione degli istituti di credito con garanzia pubblica nella classe 4 (… include
i crediti vantati dagli Istituti bancari che godono della garanzia MCC e/o SACE, che ammontano ad euro 1.874.453,19; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 20,00%, con un esborso di euro 374.890,64).
Posto che, come evidenziato dal Commissario Giudiziale, il tema del trattamento dei crediti bancari assistiti da garanzia pubblica è complesso e non univocamente risolto dalla giurisprudenza va sottolineato con assoluta chiarezza che, a prescindere dall'orientamento cui si intenda aderire,
l'impostazione di è errata. CP_1
Senza pretesa di completezza si rileva che “a monte” c'è la necessità che al momento della suddivisione dei creditori in classi, sia appunto chiarito chi è creditore della società e chi non lo è.
Il garante pubblico, ovviamente, diviene creditore della società solo ed esclusivamente nel momento in cui la garanzia è stata escussa e questo ha corrisposto il pagamento a fronte dell'operatività della surroga del garante nella posizione del creditore.
Il piano in esame, anzitutto, non chiarisce se al momento del deposito vi sia stata o meno l'escussione delle garanzie;
dovendo presumere dunque che ciò non sia avvenuto, va da sé che avrebbe dovuto correttamente classare i creditori bancari ovviamente facendo CP_1 riferimento al 100% di tali crediti, anche eventualmente ricorrendo alla tecnica del doppio classamento (parte coperta e parte non dalla garanzia pubblica).
Viceversa il piano prevede la soddisfazione del 20% dei creditori bancari in classe 2, ovvero per la parte non coperta dalle garanzie, ma non prevede alcun classamento per il restante 80%, che conseguentemente è illegittimamente escluso dal voto.
Vero è che il piano prevede l'appostazione di un fondo rischi (su cui si è detto al paragrafo sull'art. 87, lett. p bis, CCII), ma è errato ritenere che la mancata previsione del classamento come sopra declinato possa essere “sostituita” dalla previsione di un fondo rischi, attesa l'ontologica differenza che sussiste tra classi di creditori (che votano) e soddisfazione di taluni creditori mediante l'apposizione di un fondo rischi.
Sull'attestazione ex art. 87, comma 3, CCII
Come sopra detto, le carenze in cui incorre l'attestazione redatta dalla dott.ssa Persona_1
(unitamente alle considerazioni svolte relativamente al valore di liquidazione e alla formazione delle classi) elidono totalmente la possibilità di prosecuzione della procedura.
Va premesso che le finalità dell'attestazione, in generale, sono quelle di porre a disposizione dei soggetti estranei all'impresa (Tribunale, terzi e, soprattutto, creditori) un adeguato e completo corredo informativo, al fine di assicurare che i creditori siano adeguatamente e correttamente informati in relazione ai contenuti delle proposte ed alle conseguenze che ne derivano.
Il Tribunale, infatti, non può controllare direttamente la regolarità e la attendibilità delle scritture contabili e, più in generale, degli assunti contenuti nel piano. Deve però svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (tra molte, Cass. Civ. n. 5653/2019).
Al Tribunale spetta, dunque, il controllo della rispondenza della relazione alla finalità cui è preordinata, consistente nel fornire una corretta informazione ai creditori, ai fini – nelle procedure concordatarie - dell'espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. Cass. Civ. nn. 5825/2018; 7959/2017; 2130/2014) o, comunque, di verificare i presupposti per eventuali opposizioni.
L'autorità giudiziaria deve verificare la completezza della relazione del professionista attestatore, nonché la coerenza delle conclusioni con le informazioni e i dati presi in considerazione, che devono trovare puntuale descrizione e commento.
È quindi fondamentale che la relazione dell'attestatore descriva specificamente e minuziosamente le attività di verifica compiute e motivi le ragioni alla base delle sue conclusioni.
L'attestatore non può limitarsi a recepire acriticamente quanto dichiarato dal debitore, ovvero dai professionisti incaricati da quest'ultimo, dovendo invece compiere effettive verifiche in ordine alla correttezza sostanziale di tali dati e agli assunti del piano.
Se ciò è vero, come è, già sotto questo profilo l'attestazione redatta dalla dott.ssa si mostra Per_1 assolutamente carente, in quanto l'attestatore dichiara di avere svolto le procedure di verifica in ordine alla veridicità dei dati - rispetto alla quale dà atto di avere rilevato “alcune criticità specifiche nella gestione contabile” derivanti da un assetto organizzativo e contabile non adeguato per struttura per gestire i notevoli carichi di lavoro conseguenti all'attività straordinaria in pendenza della procedura - ciò nonostante, si esprime circa la correttezza reale e sostanziale dei dati posti a base del piano prescindendo dalle criticità evidenziate.
Come già detto, il Codice della Crisi ha indicato un contenuto minimo del piano di risanamento
(cause della crisi, strategie di intervento, tempi di realizzazione delle azioni anche ai fini del monitoraggio della fase esecutiva).
Tutti questi profili devono inevitabilmente essere presi in considerazione dall'attestatore che, in considerazione dell'ampiezza delle informazioni e dei dati da esaminare, dovrà anche dare conto del percorso di selezione degli elementi informativi e delle ragioni per le quali conclude per la coerenza o criticità degli stessi.
Di fondamentale rilevanza, dunque, la motivazione dell'attestazione, dalla lettura della quale il
Tribunale e creditori possono apprezzare il livello di verifiche eseguite dal professionista.
Si tratta di un aspetto già indagato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Codice della Crisi non ha smentito (SS.UU del 23 gennaio 2013, che testualmente recita “Affinché i creditori possono esprimere il giudizio loro riservato sulla convenienza economica della proposta di concordato, concorrendo così a garantire il giusto esito della procedura, è necessario che essi ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, incombenti, questi, che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura ed ai quali debbono provvedere dapprima il professionista attestatore… in funzione dell'ammissibilità al concordato, e successivamente il commissario giudiziale prima dell'adunanza dei creditori ai fini del voto”).
Ebbene, la motivazione dell'attestazione in commento si mostra assolutamente carente in quanto tautologica ed apodittica (“è così perché è così”), come si evince chiaramente dal fatto che, in alcuni passaggi, l'attestazione riporta parti del piano senza tuttavia fare riferimento al piano, ma facendoli propri.
Deve ritenersi, pertanto, mancante l'attività di indagine e verifica propria dell'attestazione, che è altro rispetto al contenuto di piano e proposta a fronte della sua funzione “fidefaciente” per il
Tribunale, il Commissario, i creditori ed i terzi.
Infatti, tutto il corpo dell'attestazione assume a riferimento le informazioni contenute in piano, senza:
- accertare compiutamente la veridicità dei dati posti a piano (sul punto, si segnala, Cass. Civ.
n. 7878/25 che ha affermato “l'attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato”), posto che il giudizio di veridicità dei dati non può limitarsi ad una mera dichiarazione del professionista in ordine alla corrispondenza tra i dati utilizzati per la costruzione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale e aziendale, così come l'attività di controllo non può semplicemente consistere in un'analisi formale della documentazione disponibile.
- operare il giudizio di fattibilità conformemente a quanto previsto dalla legge (ex multis,
SS.UU n. 1521/2013 che ha fissato i punti fondamentali dell'analisi di fattibilità: completezza delle informazioni;
congruità logica;
coerenza delle conclusioni con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto macroeconomico e di settore in cui essa opera).
È infatti carente la verifica dei dati aziendali e difetta totalmente l'attestazione relativa al degrado ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII, da effettuare all'esito di un adeguato vaglio critico delle risultanze della stima, ove svolta da altro professionista indipendente.
È errata la verifica relativa agli elementi patrimoniali attivi e passivi all'esito della prevista attività liquidatoria;
sul punto si segnala, infatti, che l'attestazione del professionista non può limitarsi a dare conto e recepire le stime compiute dai periti di parte eventualmente incaricati dall'impresa, ma deve indicare i criteri di valutazione seguiti nel condividere i valori immobiliari riportati in una perizia di parte (conforme, Cass. Civ. n. 3635/2025, che ha recentemente confermato una pronuncia con la quale era stato dichiarato inammissibile un concordato preventivo proprio perché ha ritenuto che l'attestazione si fosse basata su assunti contenuti nelle perizie di stima, senza valutare – neppure sinteticamente – la metodologia di valutazione impiegata e spiegare i motivi per cui l'aveva ritenuta condivisibile).
Non si rinviene l'illustrazione puntuale delle capacità dei soggetti coinvolti di assolvere agli impegni assunti (in particolare di , e difetta la verifica circa la solidità Controparte_2 patrimoniale e la capacità di rimanere sul mercato, ciò collegandosi - sempre in difetto - a quanto si sarebbe dovuto esprimere in relazione alla prescrizione dell'art 87, lett. f), CCII
Difetta altresì, relativamente ai crediti commerciali, la verifica circa l'esistenza degli stessi
(dovendo l'attestatore appurare se essi sono contestati, se sono già oggetto di iniziative giudiziali, ecc) e difetta la valutazione circa le effettive e concrete possibilità di recupero (dovendo l'attestatore dare conto degli accertamenti compiuti con riferimento alle condizioni economico- patrimoniali del debitore, dovendo verificare le azioni promovibili, oltre a quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale).
Il riferimento lampante ed immediatamente concreto è alle posizioni riguardanti CA UD e ER.
Quest'ultima ha proseguito l'azione esecutiva in spregio alle misure protettive facendosi assegnare le somme dal Giudice dell'esecuzione ed incassandole nell'inerzia di sicché quella CP_1 posta attiva (costituente un credito verso il terzo) avrebbe dovuto essere rilevata come al momento non sussistente, difettando di ogni “logica processuale” l'affermazione della società in ordine al
“dovere degli organi della procedura di concordato” ai fini del suo recupero, senza peraltro dare minimo conto di quale azione sarebbe – a prescindere dal soggetto effettivamente legittimato – esperibile.
Per quanto concerne la posizione ICA UD l'attestatore non ha minimante riferito della situazione di credito in contestazione proveniente dalla debitrice, adeguandosi alle (non) considerazioni della società in ordine alla sua effettiva recuperabilità, sia nel quantum che nel quando.
Manca inoltre il vaglio sul fatto che il fabbisogno finanziario determinato dall'impresa per la durata del piano sia correttamente appostato, tenendo conto che questo controllo deve anche riguardare la formazione delle classi obbligatorie, verificando che siano effettivamente predisposte secondo le prescrizioni normative, difettando ogni scrutinio anche in relazione ai criteri di formazione delle classi (omogeneità di posizione giuridica e interessi economici).
Il giudizio di fattibilità è dunque svolto in termini gravemente lacunosi;
considerando che il grave e totale deficit riguardante l'attestazione sul degrado dei creditori privilegiati (ipotecario e per rivalsa iva) mina alla base la costruzione del piano e della proposta e il mancato rilievo del professionista esprime a sua volta una palese inattendibilità del suo elaborato.
In altre parole, non sarebbe stato possibile attestare la fattibilità di un piano che alla base prevede il degrado di una parte importante dei crediti privilegiati senza produrre la relativa attestazione: il cortocircuito che si è creato è quindi molto grave e non emendabile
E la mancanza è – se possibile - ulteriormente aggravata dalla circostanza che l'epigrafe dell'elaborato della Dott.ssa è “Relazione del Professionista Indipendente ai sensi degli artt. Per_1
87, III c. e 84, V c. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza”, quindi l'attestatore ritiene di averla eseguita.
La Dott.ssa non ha nemmeno preso in considerazione gli scostamenti della cassa prevista a Per_1 piano (che al 31.10.2025 costituiva, in thesi, un attivo da distribuire ai creditori) da quella effettivamente risultante dalla gestione, sicché è ulteriormente incomprensibile come possa aver concluso affermando la fattibilità del piano e della proposta di senza fare alcun riferimento CP_1 alla mancanza dei dovuti controlli in relazione alle azioni da porre in essere in caso di non raggiungibilità degli obiettivi prefissati.
Anche sotto questo profilo vi è stata una totale “linearizzazione” acritica del professionista indipendente con la carente impostazione della società;
- Effettuare validamente la comparazione tra lo scenario concordatario e la prospettiva liquidatoria (sul punto, per chiarezza, Trib. Milano, 31.12.2024).
Sul punto deve darsi atto che sia ai fini della verifica degli attivi, sia con riguardo alla comparazione con l'alternativa liquidatoria, già nel vigore della legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito, con riguardo all'attestazione nel concordato preventivo, che la stessa
“deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che
l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura” (Cass. Civ. n. 17106/2023).
L'attestazione allegata al piano, ancora una volta, rinvia a quanto posto a base del piano (che, come sopra si è argomentato, muove da una impostazione parziale e non condivisibile, facendo uso inadeguato di principi giurisprudenziali ormai consolidati), senza soffermarsi sulle azioni esperibili solo in caso di liquidazione giudiziale, rispetto alle quali occorre verificare se vi siano utilità ricavabili, valutandone la concreta esperibilità, anche sotto il profilo della convenienza o comunque della non antieconomicità, stimando le possibilità di successo e la solvibilità del destinatario dell'azione e, quindi, quantificando l'effettiva utilità, ovviamente in termini di incremento della massa attiva, che dette azioni potrebbero apportare.
In ordine alle azioni revocatorie, l'analisi dell'attestatore avrebbe dovuto essere svolta nella consapevolezza che l'apertura della liquidazione giudiziale comporta il teorico vantaggio dell'avvio delle azioni revocatorie previste dall'art. 166 CCII (Trib. Verona 10.7.2023), mentre le azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c. sono promuovibili anche al di fuori della liquidazione giudiziale e pertanto risultano neutrali al fine del confronto.
Con riferimento alle azioni di responsabilità, l'attestatore si è del tutto adeguato a quanto riferito dalla società, ripetendo lo schema “giustificativo” circa la non rilevabilità di un agire fonte di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo in quanto sono stati esperiti in precedenza (dal 2018) altri tentativi di soluzione della crisi di impresa.
La circostanza che gli strumenti attivati (da ultimo una composizione negoziata chiusa con una relazione dell'esperto fortemente negativa sul comportamento della società) siano tutti abortiti rappresenta anche per la Dott.ssa una sorta di giustificazione per ogni profilo di mala gestio e Per_1 omesso controllo.
In realtà appare al Tribunale che la situazione di crisi che si è verificata a partire dall'anno 2018 in poi dovesse rappresentare una spia di allerta particolarmente significativa, che avrebbe dovuto portare la società e il professionista a valutare con una attenzione critica l'accaduto (soprattutto l'attestatore), evitando (entrambi) di trincerarsi tautologicamente dietro l' “esimente” della presenza dei professionisti che hanno seguito il cammino di e alla presenza dei cd fattori esogeni. CP_1
La Dott.ssa avrebbe dovuto, anche nell'inerzia della società, prendere in considerazione il Per_1 possibile attivo derivante dalle azioni esperibili nei confronti degli organi sociali, evidenziando altresì le ragionevoli prospettive di recupero con specifico riferimento alla solvibilità di questi ultimi, quindi analizzando la composizione e la consistenza del patrimonio dei soggetti che si sono avvicendati alla guida della società, oltre che dei sindaci, sino alla sua messa in liquidazione,
(conforme, Tribunale Brescia, 08 Aprile 2021).
Nulla di tutto ciò è logicamente e approfonditamente argomentato nell'attestazione in esame.
Inoltre, non è effettuata alcuna adeguata comparazione con l'esercizio dell'attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale.
Questa valutazione si basa necessariamente sulla prognosi circa la possibilità di liquidare l'azienda in funzionamento. Occorre dunque tener conto delle specificità dell'azienda e del settore di riferimento, procedere all'analisi dei contratti che proseguono, verificando se la clientela o le commesse in corso possano essere mantenute (o se ne possano aggiungere anche delle nuove), se possano essere conservate le autorizzazioni pubbliche ove necessarie, tenendo conto – in ogni caso
– dei costi prededotti.
Tra i costi vanno considerati anche quelli relativi alla redazione del piano e alla presentazione dello strumento prescelto (Trib. Avellino 27.3.2024).
In ogni caso non è possibile obliterare la possibilità di un esercizio provvisorio e di una vendita in continuità, laddove appaiono esservi i presupposti dello stesso con un sufficiente grado di concretezza (che peraltro ricorre nel caso di . CP_1 Le suddette circostanze avrebbero dovuto essere valutate in maniera adeguata al fine di prospettare un raffronto credibile (cfr. Trib. Lucca, 20 gennaio 2023; Trib. Milano 6.10.2023), del tutto mancante nell'attestazione.
Le gravi carenze di cui si è detto determinano la totale inidoneità dell'attestazione redatta dalla dott.ssa ad assicurare quanto previsto dall'art. 87, comma 3, CCII, per il che si ritiene, in Per_1 linea con la giurisprudenza ormai prevalente (cfr. Trib. Milano, 15.9.2023) che debba essere esclusa in radice la possibilità di rinnovo dell'attestazione, in quanto appunto completamente carente.
Tutte le criticità sopra argomentate sono più che sufficienti per ritenere che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, e dunque debba essere dichiarata inammissibile la relativa domanda di apertura, ex art. 47, lett. b), CCII.
Le violazioni di legge, le omissioni, le contraddizioni e gli errori giuridici posti in essere nella redazione di piano, proposta ed attestazione sono così gravi e numerosi da non potere concedere alcun termine per integrare la domanda – evidenziando peraltro che si tratta di una mera facoltà attribuita al Tribunale – essendo cristallina l'impossibilità insanabile di ammettere al CP_1 concordato.
La domanda di regolazione della crisi va dunque dichiarata inammissibile.
Così preliminarmente definita la domanda proposta dal debitore, non ostandovi più le previsioni degli artt. 7 e 40, co. 10 CCII, si provvede ad esaminare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero e dai creditori , e da Parte_1 Parte_2 ed iscritta nell'ambito del procedimento portante R.G. 40 - 2/ 25; Parte_3
- Sussiste, ex art. 27, comma 2, CCII la competenza del Tribunale di Forlì, avendo la debitrice la sede legale ed il centro principale dei propri interessi in Forlì;
- Dalla documentazione prodotta dalla società in allegato all'originaria domanda con riserva e, in particolare, dai bilanci degli ultimi tre esercizi, depositati presso il Registro delle Imprese, emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
- È documentato e non contestato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad
Euro 30.000,00, come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
- È certo che versi in stato di insolvenza – intesa ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, CP_1 come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – non disponendo la stessa di beni sufficienti per onorare i debiti sociali, atteso che: 1) nei confronti della società sono stati emessi svariati decreti ingiuntivi e la debitrice non ha dimostrato di avere sanato dette esposizioni;
2) dalle informazioni pervenute dalla Direzione Provinciale di Agenzia delle Entrate risultano debiti fiscali per Euro 309.243,12;
3) dalle informazioni pervenute da INPS risultano debiti per oltre Euro 410.000,00;
4) risulta pendente un'esecuzione mobiliare presso terzi attivata dal creditore ER s.r.l.;
5) È inoltre evidente l'irreversibilità della crisi, come dimostra la impraticabilità della proposta concordataria;
- ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII, atteso che conta attualmente circa un centinaio di dipendenti, vi sono CP_1 contratti conclusi il cui inadempimento potrebbe determinare richieste risarcitorie nei confronti di vi sono quattro soggetti interessati all'acquisto dell'azienda e dalla cessione CP_1 dell'azienda in esercizio potrebbero derivare utilità per i creditori e potrebbe essere salvaguardato il livello occupazionale.
Pertanto, appare opportuna e allo stato non dannosa per i creditori l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa allo stato per mesi sei (con possibilità di disporne la chiusura anticipatamente qualora in qualsiasi momento venga meno l'opportunità di proseguire l'attività di impresa).
Rimette alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste nell'art. 211, commi 4 e segg, CCII;
- deve prendersi atto delle manifestazioni di interesse a suo tempo giunte e rispetto alle quali spetterà al Curatore e al Giudice Delegato effettuare con celerità le relative valutazioni;
- tenuto conto, nella nomina del Curatore, delle ragioni di opportunità di individuarlo nello stesso professionista che ha già svolto l'incarico di Commissario Giudiziale non ricorrendo alcuna ipotesi di incompatibilità e tenuto conto altresì criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 211 CCII
P.Q.M.
HI
L'inammissibilità della domanda ex artt. 40 e 84 e ss. CCII depositata di (C.F. CP_1 ), preceduta da domanda con riserva ex art. 44 CCII;
P.IVA_1
HI PE
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di (C.F. ) con sede legale in Piazzale FR NO CP_1 P.IVA_1
44;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cecilia Branca
Curatore l'avv. MICHELE SARTI (C.F. ), che alla luce C.F._1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AUTORIZZA
l'esercizio provvisorio dell'impresa allo stato per mesi sei, rimettendo alla curatela CP_1 ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al
Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste all'art. 211, commi IV e ss., CCII;
AVVISA
il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA
il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a - C.F. : CP_1 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 11/03/2026 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato, tenuto conto della particolare complessità della procedura;
SE
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA
alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
R.G. 40 – 2/2025
R.G. 40 – 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 40/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE della società (C.F. CP_1 P.IVA_1
Visto il ricorso proposto in data 29 maggio 2025 da , da Parte_1 Parte_2 [...] rappresentati e difesi dall'avv. MARCO BOLDRINI;
Pt_3
Visto il ricorso proposto in data 12 giugno 2025 dal Pubblico Ministero, dott. ANTONIO
NC OL;
nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIO BUONAGUIDI CP_1 P.IVA_1
- esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
- dato atto che, con ricorso in data 13 marzo 2025, ha depositato domanda ex art. CP_1
44, comma 1, CCII, contenente istanza di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, indicando già l'intenzione di depositare piano e proposta di concordato in continuità indiretta;
- dato atto che, con decreto emesso in pari data, il Tribunale ha, inter alia, concesso termine fino al 12 maggio 2025 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, ed ha nominato quale Commissario Giudiziale l'avv. Michele Sarti;
- dato atto che, in data 10 maggio 2025, ha chiesto concedersi la proroga di ulteriori CP_1 giorni sessanta per il deposito di quanto indicato al punto che precede, senza tuttavia depositare la necessaria documentazione (depositata solo, dietro rilievo del Giudice Istruttore, nelle date del 12 e
20 maggio);
- dato atto che, con decreto in data 22 maggio 2025, il Tribunale - pur evidenziando un andamento gestionale negativo (a fronte delle risultanze delle relazioni periodiche), il grave ritardo con cui la Società si è attivata per la scelta di un idoneo strumento di regolazione della crisi ed altre criticità collegate a documentazione ed allegazioni della debitrice - ha concesso la proroga di ulteriori giorni sessanta, soprattutto a fronte della ricezione di una proposta irrevocabile di acquisto del compendio da parte di atteso che l'allocazione dell'azienda avrebbe Controparte_2 permesso la prosecuzione dell'attività aziendale e, conseguentemente, la conservazione del livello occupazionale, che conta circa cento unità (cfr. provvedimento del 22 maggio 2025 in cui si legge
“… In conclusione l'istanza di va accolta, ponendo tuttavia in capo al debitore CP_1
l'obbligo di risolvere, anche mediante il coinvolgimento di e dei terzi Controparte_2 interessati dall'operazione di risanamento, le criticità esposte nei punti da 1) a 4) alle pagine 4 e seguenti del presente provvedimento”);
- dato atto che in data 11 luglio 2025 (dunque nel termine concesso, in scadenza in pari data) ha depositato piano e proposta di concordato in continuità indiretta;
CP_1
- dato atto che in data 27 settembre 2025 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere ex art. 47, comma 1, CCII;
- ritenuto di sottolineare che, nel periodo intercorrente tra l'11 luglio 2025 ed il 27 settembre
2025, a fronte della presenza dell'offerta irrevocabile di è stata attivata la Controparte_2 procedura ex art. 91 CCII e, dunque, giusto provvedimento in data 17 luglio 2025 il Tribunale ha delegato il Commissario Giudiziale affinché pubblicizzasse l'offerta irrevocabile di acquisto avanzata, al fine di sondare il mercato e verificare la sussistenza di terzi interessati.
Il Commissario Giudiziale ha provveduto in conformità e in data 9 settembre 2025 ha riferito al
Tribunale circa gli adempimenti posti in essere e ha dato atto della presenza di tre soggetti interessati all'acquisto.
Per il che in data 12 settembre 2025 è stata disposta l'apertura della procedura competitiva e sono state indicate le modalità di svolgimento;
- dato atto che in data 25 settembre 2025 il Commissario Giudiziale, in adempimento a quanto disposto nel già citato decreto di proroga del termine per il deposito della “domanda piena”, ha riferito che le procedure di vendita del complesso aziendale coinvolgono il tema della c.d.
“autorizzazione Golden Power” anche nell'ambito del trasferimento dell'azienda in seno alla procedura concorsuale, essendo fornitore continuativo del Ministero della Difesa (e CP_1 che, pertanto, le tempistiche per procedere all'allocazione dell'azienda sono destinate a subire una significativa dilatazione dei tempi) e che dalle verifiche periodiche eseguite sono emersi vistosi scostamenti di cassa peggiorativi rispetto alle previsioni di piano;
- dato atto che, in conseguenza di quanto relazionato dal Commissario Giudiziale - e precisato che il tema dell'autorizzazione “Golden Power” non è mai stato segnalato dalla debitrice (né in corso di procedura né in seno a piano e proposta), ma è stato sottoposto all'attenzione del
Commissario dai soggetti che hanno manifestato l'interesse all'acquisto di - il CP_1
Tribunale ha disposto la convocazione urgente del debitore, del Commissario Giudiziale, del
Pubblico Ministero e dei creditori istanti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- dato atto che le parti sono state sentite in sede di udienza del 1° ottobre 2025;
- dato atto che il Pubblico Ministero e i creditori istanti la liquidazione giudiziale hanno insistito per l'accoglimento dei relativi ricorsi;
- ritenuto dunque che si debba procedere all'esame del piano e della proposta presentati da e, conseguentemente, alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'apertura CP_1 della procedura di liquidazione giudiziale;
osserva quanto segue.
Sulla proposta e sul piano elaborati da CP_1
Al fine di chiarire l'ambito in cui muove la presente pronuncia è indefettibile un quadro, seppur riassuntivo, circa il contenuto di proposta e piano depositati dalla debitrice in data 11 luglio 2025.
A tal fine si evidenzia che si tratta di piano in continuità aziendale indiretta che:
- Prevede la cessione dell'azienda entro il 31 ottobre 2025 (con continuità diretta fino a quella data) e la concessione in godimento dell'immobile strategico all'aggiudicatario, che dunque corrisponderà a i canoni fino alla cessione definitiva (che dovrebbe avvenire entro tre CP_1 anni), nonché la cessione, entro il 31 dicembre 2025 (come si evince dalla tabella di pag. 81 del piano, laddove a dicembre 2025 riporta entrate per Euro 4.230.000,00 per “Cessione immobili no core”), dell'immobile non strategico sito in Cesena, via Cattaneo (c.d. “Area Ex Sacim”);
- Pone a base di piano e proposta i valori della situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 13 marzo 2025 (data di pubblicazione della domanda con riserva), assumendo quale criterio di valutazione degli elementi attivi “il valore di presumibile realizzo” (pagg. 34 segg. del piano);
- Vede, tra gli elementi dell'attivo concordatario (come accennato sopra) anche le somme che dovrà corrispondere a per i tre anni di godimento fino, dunque, all'acquisto CP_2 CP_1 dell'immobile “strategico”, per un totale di Euro 450.000,00, nonché i contributi nel frattempo maturati per l'impianto fotovoltaico collocato presso la sede operativa per un totale, sempre, di Euro
450.000,00;
- Assicura la soddisfazione dei creditori mediante pagamenti in denaro, in base alla seguente previsione “… il pagamento regolare (quindi, non solo integrale, ma da effettuarsi nel momento in cui ciascuna obbligazione verrà a scadenza) delle obbligazioni prededucibili, incluse le spese di procedura, quelle sorte in occasione o in funzione della stessa (tra cui i compensi dei professionisti che, a vario titolo, hanno assistito o supportato la Società nell'ambito del concordato) ed i costi di gestione in pendenza della procedura;
il pagamento integrale entro gg 30 dall'omologazione dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1
c.c.;
il pagamento integrale ed entro gg 180 giorni dall'omologazione di tutti i creditori muniti di privilegio (generale e speciale) ex art. 2751 bis n.2 c.c., 2751 bis n.5 c.c., ex artt. 2752, 2753 e
2754 c.c., nonché del privilegio relativo ai crediti garantiti da MCC e SACE.
E' previsto, inoltre, la soddisfazione integrale del Fondo Rischi creditori privilegiati legato ai crediti di cui al presente punto;
il pagamento integrale dei crediti assistiti da garanzia ipotecaria, nei limiti della capienza dei beni sui quali insite il privilegio, entro 30 giorni dalla data di vendita dei beni stessi;
soddisfacimento dei “Creditori Chirografari” ab origine e degradatati, ripartiti in quattro Classi,
a partire dal 30/06/2026, nelle percentuali qui previste del 28% per le Classi 1, del 25% per la
Classe 2, del 22% per la Classe 3 e del 20% per la Classe, il tutto con le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui al precedente paragrafo”.
I creditori chirografari sono di poi divisi nelle seguenti quattro classi:
Classe 1: comprende i crediti vantati dalle imprese minori ex art. 85, comma 3, CCII, che ammontano ad euro 4.268.110,38; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 28,00%, con un esborso di euro 1.195.070,91;
Classe 2: include i crediti chirografari ab origine, che ammontano ad euro 5.210.857,13; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 25,00%, con un esborso di euro 1.302.714,28;
Classe 3: include i crediti ipotecari degradati al chirografo per incapienza, che ammontano ad euro 5.585.717,11; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 22,00%, con un esborso di euro 1.228.857,76; Classe 4: include i crediti vantati dagli Istituti bancari che godono della garanzia MCC e/o SACE, che ammontano ad euro 1.874.453,19; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del
20,00%, con un esborso di euro 374.890,64;
- Conclude allegando che la prospettiva concordataria, tenuto conto dei valori al 13.3.2025 e di quanto ipoteticamente realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, è maggiormente satisfattiva delle ragioni dei creditori;
- Allega l'attestazione della dott.ssa quale professionista indipendente. Persona_1
Sull'analisi di piano e proposta.
Tanto premesso, con riferimento al presupposto soggettivo dettato dal combinato disposto di cui agli artt. 84 e 121 CCII, la debitrice può ritenersi soggetta alle norme sul concordato preventivo in quanto:
a) Risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di Forlì, trattandosi di impresa commerciale che ha come oggetto sociale “La fabbricazione, il commercio, la rappresentanza e il noleggio di veicoli, cisterne e apparecchiature meccaniche, con servizio di assistenza e ricambi”;
b) Nei tre esercizi antecedenti la data di deposito del ricorso ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad Euro 300.000,00; ha realizzato ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore ad Euro 200.000,00; ha un ammontare di debiti (anche non scaduti) superiore ad Euro 500.000,00.
Quanto al presupposto oggettivo, richiamato dall'art. 87 CCII, deve ritenersi che la società versi senz'altro in stato di insolvenza, che risulta:
a) Da allegazioni e documenti depositati unitamente ai ricorsi per liquidazione giudiziale
(depositati, rispettivamente, da tre creditori e dal Pubblico Ministero);
b) Dalle informative rese dalla società e dal Commissario Giudiziale, dalle quali è emersa la sussistenza di una debitoria (al 13 marzo 2025) di circa Euro 30.000.000,00 e la contemporanea assenza di un'attività aziendale idonea a produrre margini positivi (come si dirà infra);
c) Dall'esito negativo della procedura di CNC intrapresa da nel luglio 2024, peraltro CP_1 preceduta da ben due piani di risanamento del pari “naufragati”.
Pertanto è possibile desumere lo stato di insolvenza di tanto dai riscontri effettuati dal CP_1
Commissario giudiziale, quanto dall'evidente incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dovendosi, di conseguenza, ritenere assolutamente verificato anche il presupposto oggettivo della procedura concordataria.
Si segnala inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40, comma 2, CCII, ha CP_1 allegato delibera del CdA in data 8 luglio 2025, a ministero del Notaio con la quale Persona_2
è stata adottata la determina ex art. 120 bis CCII. Procedendo, si rileva che l'art. 87 CCII – rubricato “Contenuto del Piano di concordato” – enuncia nel proprio comma 1 gli elementi minimi obbligatori che caratterizzano il piano, ferma la possibilità per il debitore di aggiungerne altri e, al contempo, fermo il divieto di omettere quanto richiesto dalla legge.
La prescrizione è alquanto dettagliata e impone all'imprenditore ricorrente di indicare una serie piuttosto variegata e composita di informazioni.
Nel rinviare, quanto alla documentazione contabile in senso stretto, alla previsione di cui all'art. 39
CCII e agli obblighi informativi da quest'ultima norma imposti, il piano assume dunque la forma e la struttura di un documento particolarmente complesso di natura alfanumerica.
In particolare il primo comma del citato art. 39 CCII dispone, preliminarmente, che il debitore depositi presso il Tribunale competente una serie di documenti di natura contabile e fiscale e, in particolare, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
A ciò si aggiunge l'obbligo di depositare altresì una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con la precisazione che tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
Da ultimo, il secondo comma dell'art. 39 CCII riporta l'obbligo per il debitore di allegare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2,
CCII, compiuti nel quinquennio anteriore.
Quanto agli obblighi di informazione periodica, la società ha ottemperato a quanto disposto in seno al decreto del 13 marzo 2025, provvedendo al deposito delle relazioni nelle date del 14 aprile 2025, del 12 maggio 2025, del 13 giugno 2025, del 14 luglio 2025, del 7 agosto 2025, e dell'11 settembre
2025.
Deve tuttavia rilevarsi che la debitrice ha omesso di depositare la certificazione sui debiti fiscali e contributivi e per premi assicurativi (come rilevato dal Commissario Giudiziale al paragrafo 2.5 della relazione), con ciò violando il chiaro dettato del combinato disposto degli artt. 39 e 87 CCII.
Ma non solo. Agli obblighi di cui all'art. 39 CCII si affiancano, con assoluta pregnanza, quelli declinati nei punti successivi dell'art. 87 CCII, da cui si rileva che il piano deve necessariamente contenere e disporre di un robusto corredo informativo e, come infra si vedrà, deve essere corredato da una attestazione tecnicamente idonea ed argomentata.
Il debitore deve, difatti, offrire una presentazione di sé e delle eventuali parti correlate, delle attività
e passività esistenti al momento della presentazione del piano, unitamente alla descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori, nonché delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui il medesimo si trova, unitamente all'indicazione delle strategie d'intervento da attuare in termini di manovra finanziaria ed economica.
In aggiunta, tra le principali novità che si riscontrano rispetto alla disciplina della legge fallimentare, il documento in esame deve contenere l'esplicitazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale.
Si segnala, sul punto, che l'art. 87, comma 1, lett. c, CCII è stato significativamente modificato dal
Correttivo ter, che al fine di chiarire cosa debba intendersi per “valore di liquidazione”, ha previsto che: esso debba essere valutato alla data della domanda e debba prendere a base il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale con inclusione del maggior valore economico
“realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.
Proseguendo nell'esame dei presupposti di cui all'art. 87 CCII si evidenzia che, nondimeno, il piano deve contemplare le modalità previste dal debitore per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
particolare attenzione deve anche essere dedicata all'analitica prospettazione dei tempi di adempimento della proposta concordataria e, pertanto, all'individuazione dei possibili scenari in fase di esecuzione della procedura.
Nel piano devono trovare spazio anche gli eventuali apporti di nuova finanza, se previsti, che il debitore ritiene necessari per attuare il percorso di risanamento e le motivazioni sottese a tale ipotizzata necessità.
Qualora venga presentata una proposta di concordato in continuità, diretta o indiretta,
l'imprenditore deve anche provvedere alla predisposizione di un piano industriale contenente l'illustrazione degli effetti sui tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, oltre al mercato di riferimento in cui opera il debitore, alle politiche di vendita, al personale dipendente e agli investimenti, all'analisi della concorrenza, nonché in aggiunta deve individuare analiticamente i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le modalità di copertura, rappresentando altresì le spese necessarie per garantire l'adempimento della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Ciò, con ogni evidenza, è a vantaggio degli organi della procedura e, soprattutto, del ceto creditorio al fine di diagnosticare la sostenibilità economico – finanziaria dell'impresa e conseguentemente la prospettiva di fattibilità del piano e della proposta.
Del pari, come in precedenza individuato con riferimento al valore di liquidazione, l'imprenditore deve specificare se siano esperibili azioni risarcitorie e recuperatorie nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, unitamente alle prospettive di realizzo.
Tra i vari elementi che occorre fornire in sede di redazione del piano, il debitore è anche onerato di illustrare quali iniziative siano da adottarsi nel caso in cui si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati, identificando quindi possibili strategie alternative.
Il piano deve in aggiunta allargarsi a identificare i soggetti interessati, indicati individualmente oppure descritti per categorie di debiti, precisando l'ammontare dei relativi crediti e interessi e dell'importo eventualmente contestato, nonché a suddividere in classi le parti interessate ai fini del voto, con la specificazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe.
Non possono inoltre essere omesse:
i) le parti non interessate dal piano, anch'esse da enunciare individualmente oppure per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali il debitore reputa che esse non siano interessate;
ii) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.
In forza del dettato di cui al secondo comma dell'art. 87 CCII, nella domanda il debitore deve altresì indicare le ragioni per le quali la proposta concordataria sia “preferibile” rispetto alla liquidazione giudiziale.
L'art. 87, comma 3, CCII, poi, dispone espressamente che la domanda concordataria presentata dal debitore debba essere accompagnata da una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano.
In caso di continuità aziendale – situazione nel cui perimetro rientra la proposta formulata da CP_1
– il professionista è altresì chiamato ad attestare che il Piano sia atto a impedire e/o superare
[...]
l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Se così è, come è, il piano e la proposta depositati da non essendo rispettosi di gran CP_1 parte degli elementi sopra riportati, non possono superare il vaglio di ammissibilità a cui è deputata la presente sede.
Posto che si ritiene comunque opportuno esaminare appresso tutte le criticità emerse, va tuttavia rilevato fin da ora e con chiarezza che l'erronea individuazione del valore di liquidazione,
l'erroneità nella formazione delle classi e i gravi deficit di analisi ed argomentazione in cui incorre l'attestazione (tutti aspetti su cui si argomenterà infra) sono già elementi che non possono che condurre ad un arresto della procedura concordataria, atteso che si tratta di presupposti strutturali ed indefettibili del piano.
Peraltro, come si analizzerà in seguito, sia il piano sia l'attestazione hanno assunto a riferimento valori e parametri che oggi, in base alle evidenze documentali a disposizione del Tribunale, si mostrano di fatto inesistenti e non veritieri.
Deve dunque ritenersi che la struttura del piano e della proposta di alla luce dell'art. CP_1
47, comma 1, lett. b) CCII, non possa condurre all'apertura della procedura, dovendosi concludere con una pronuncia di inammissibilità.
Questi i motivi.
Sull'art. 87, lett. c), CCII:
La norma, come novellata, prevede che il piano debba illustrare e descrivere, con adeguati supporti documentali, il valore di liquidazione.
Posto che, come correttamente argomentato dal Commissario Giudiziale, si tratta del “fulcro” del piano del concordato, atteso che esso rappresenta il parametro per verificare che il soddisfacimento dei creditori non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (ex art. 84, comma 1, CCII) e delimita, nel concordato in continuità diretta o indiretta, il perimetro della regola dell'absolute priority rule (APR) nella distribuzione dell'attivo ex art. 84, comma 6, CCII, CP_1 ha indicato il valore di liquidazione in maniera errata.
[...]
Ad esso sono dedicate le pagine da 68 a 71 del piano e al loro contenuto si fa rinvio.
Ribadito che il valore di liquidazione endoconcordatario ha quale parametro di riferimento il valore realizzabile in caso di liquidazione giudiziale con l'azienda in esercizio provvisorio (salvo non si giustifichi e si attesti l'impossibilità per la curatela di prosecuzione e, quindi, di necessaria cessione atomistica), il debitore non ha dato spiegazione del percorso di costruzione e quantificazione di tale valore.
Invero l'affermazione di in base alla quale “… il valore di riferimento dell'azienda nel caso CP_1 di liquidazione giudiziale è rappresentato dal valore offerto da comprensivo Controparte_2 del magazzino materie prime, merci, commesse in corso, avviamento e dell'immobile core” non è in linea con la rappresentazione fornita nella tabella di pag. 71, laddove viene riportato un valore liquidatorio che ingloba Euro 2.832,959,00 di cassa disponibile al 31.10.2025. E di certo questo attivo non può e non fa parte del valore di liquidazione aziendale desumibile dalla offerta di . CP_2
Nella tabella si rappresenta una sorta di “profittevolezza” della gestione da parte della curatela, che porterebbe a riconoscere un plus di liquidità all'esercizio provvisorio (rispetto alla gestione endoconcordataria) di circa Euro 1,3 milioni.
Il che non è minimamente giustificato dalla debitrice.
Il discorso è sovrapponibile per quanto concerne l'importo di Euro 1.245.401,00 a titolo di
“Riconciliazione con ricavi piano” presente nell'ipotesi concordataria: posto che non CP_1 allega alcuna ragione giustificatrice su natura e provenienza di detta voce, né indica a cosa si riferisca e in quali flussi essa si sostanzierebbe, non è dato sapere in che modo vada a corroborare l'attivo concordatario e il motivo per cui sia assente in quello dello scenario liquidatorio.
Le tabelle di raffronto che seguono chiariscono quanto sopra esposto: Alla luce di quanto sopra, il piano e la proposta di sul punto si palesano contraddittori e CP_1 totalmente immotivati.
Ne consegue che il valore di liquidazione non può ritenersi adeguatamente e correttamente individuato, con i conseguenti riflessi sulla predisposizione del piano e sulla successiva soddisfazione dei creditori e distribuzione dell'attivo.
Sull'art. 87 lett. d) ed e) CCII:
Premesso che le lettere d) ed e) si pongono su un piano di complementarietà l'una rispetto all'altra
- atteso che attengono entrambe al contenuto propositivo del piano e, in particolare, la lettera d) riguarda l'indicazione della modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti, mentre la lettera e) richiede l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta - anche sotto questo aspetto il piano elaborato da è assolutamente carente, CP_1 lacunoso e non supportato da riscontri documentali.
Anzi, a ben vedere, le risultanze documentali a disposizione del Collegio, ancora una volta, portano a ritenere che gli obiettivi perseguiti siano in realtà inattuabili.
Facendo rinvio alle pagine da 76 ad 81 del piano, emerge che “gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria”, come richiesti dalla norma, sono tutt'altro che analiticamente descritti.
Viceversa, si rinviene nel piano unicamente la tabella riportata a pagina 81, a proposito della quale si segnala che:
- Indica pagamenti a partire da luglio 2025 per Advisors e Commissario Giudiziale: mentre quelli per gli Advisors, oggetto di istanza di autorizzazione al Tribunale, sono già stati oggetto di pronuncia di rigetto a fronte dell'assenza, ad oggi, di una pronuncia di apertura della procedura concorsuale (presupposto per riconoscere la prededuzione ai professionisti che, dunque, allo stato, non è sorta), per il Commissario Giudiziale non è stato né chiesto né autorizzato alcun acconto;
- Indica la cessione dell'immobile “Area Ex Sacim” entro la fine dell'anno 2025: relativamente a questo asset e alla possibilità della sua cessione il Tribunale ha già rilevato importanti criticità in seno al decreto di proroga del termine per il deposito del piano (cfr. decreto del 22 maggio 2025 in cui si rileva che “Si tratta di un compendio immobiliare (non strategico) che, in base alle prospettazioni del debitore e alla stima in atti, pare rivestire un importante valore economico (da perizia, esso oscilla tra Euro 4.230.000,00 ed Euro 3.170.000,00). fin dalla CP_1 composizione negoziata ha allegato la presenza di soggetti potenzialmente interessati all'acquisto; tuttavia le manifestazioni di interesse non si sono trasposte in alcuna offerta ed il Commissario
Giudiziale ha sul punto riferito che “Dalla riunione svoltasi tra il sottoscritto e un soggetto facente parte della grande distribuzione è emerso che il processo decisionale richiederà tempistiche non brevi, in considerazione del fatto che esistono condizioni di fattibilità del piano di sviluppo urbanistico dell'area da verificare con l'amministrazione comunale e che l'interesse sull'area è oggettivamente subordinato alla possibilità di poter acquisire anche un adiacente terreno di proprietà di un terzo in quanto integra la possibilità dello sbocco “fronte strada”. E' ciò che emerge anche dall'allegato 7) all' Istanza, documento nel quale altro player della GDO ha confermato l'interesse sul comparto condizionato alla possibilità di entrare in possesso anche dell'area di proprietà della Lippi Immobiliare”. È dunque opportuno che il debitore chiarisca sia gli aspetti urbanistici / di potenzialità edificatoria collegati all'immobile, sia gli aspetti collegati alla posizione del terzo proprietario del terreno “fronte strada”, atteso che entrambi gli aspetti paiono essenziali rispetto ad una eventuale futura cessione”).
Ciò nonostante, il debitore non ha affatto chiarito, né nelle relazioni periodiche né in seno a piano e proposta, gli aspetti sovra indicati né ha allegato la presenza di soggetti attualmente interessati all'acquisto.
La cessione dell'immobile nel termine previsto in arco piano è pertanto da ritenersi
“manifestamente irrealizzabile”, soprattutto tenendo conto che dagli atti della procedura (ai quali sono inclusi gli atti della fase di composizione negoziata) risulta che l'immobile è stato posto sul mercato circa dieci anni fa e che risulta a tutt'oggi invenduto.
Pertanto non solo non è rispettata la previsione di cui alla lettera e), mancando la descrizione di modalità e tempi di adempimento, ma i tempi di adempimento non sono né giustificati dal debitore né giustificabili alla luce delle evidenze.
Sull'art. 87, lett. f, CCII:
La norma richiede la previsione e l'individuazione di un budget completo e relativo al futuro andamento dell'attività di impresa in tutti i casi di continuità diretta e, alla luce del correttivo, anche indiretta.
Il piano dedica alla previsione normativa le già citate pagine da 76 a 81 (accorpando le lettere e ed f).
Sul punto è necessario e sufficiente sottolineare che il piano nulla riferisce circa la provenienza della provvista con cui corrisponderà il prezzo di vendita (tanto più Controparte_2 necessario se si considera, come detto, che il contratto definitivo di vendita dell'immobile “core” sarà sottoscritto entro tre anni dalla cessione dell'azienda e, medio tempore, sarà tenuta a CP_2 corrispondere il canone di godimento per Euro 450.000,00 annuali).
La lacuna assume connotati di ancora maggiore gravità atteso che la garanzia prestata da
[...] non copre l'intero importo della vendita. Controparte_2
Sull'art. 87, lett. h, CCII:
La norma prevede che il piano debba indicare “le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo”.
tratta dell'argomento alle pagine da 71 a 76, concludendo con il seguente prospetto: CP_1
Azione Scenario Concordato Preventivo Scenario Liquidazione Giudiziale
Valutazione: Teoricamente esperibile Valutazione: Rinuncia. Motivazione: Costi certi, Azione di dal Curatore. Criticità: Medesime benefici aleatori, necessità di stabilità per Responsabilità incertezze probatorie e di esito. Tempi l'esecuzione del piano. lunghi.
Valutazione: Esperibile dal Curatore Azione Valutazione: Rinuncia. Motivazione: Assenza di (con vantaggi Revocatoria presupposti evidenti;
priorità alla stabilità del piano. probatori). Criticità: Recuperi incerti e quantificabili solo ex post.
Valutazione: Potenziale teorico elevato. Criticità: Azione ad altissima Azione vs Non esperibile. complessità, costi enormi, durata Banche pluriennale, esito estremamente incerto.
In sostanza, il debitore esclude la possibilità di esperimento di azioni, tanto nella prospettiva concordataria quanto in quella liquidatoria, rilevando, per tutte le ipotetiche azioni, difficoltà tecnica elevata e lunghe tempistiche per l'espletamento.
Come correttamente rilevato dal Commissario Giudiziale, l'analisi è parziale ed incompleta, atteso che:
1) Non tiene in minima considerazione le presunzioni di cui la Curatela potrebbe giovarsi nell'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci ed altri soggetti eventualmente coinvolti, sia a fronte della dinamica relativa alla consistenza del patrimonio netto
(ben tratteggiata nel parere del Commissario Giudiziale), sia a fronte del giudizio di inidoneità ex ante dello strumento;
2) Non tiene in minima considerazione gli elementi “fortemente indizianti” circa la sussistenza di aspetti di responsabilità già emersi dagli atti della composizione negoziata, anche in considerazione della perdurante situazione di crisi (dal 2018) mai risolta con nessuno degli strumenti utilizzati da
, che paradossalmente vengono invece richiamati a sostegno del “corretto agire”. CP_1
In sostanza, le conclusioni cui perviene la debitrice risultano apodittiche e financo infondate alla luce della normativa e della lettura giurisprudenziale ormai cristallizzata.
Sull'art. 87, lett. i), CCII:
La norma onera il debitore di indicare “le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati”, al fine di tutelare i creditori dall'alea insita nella fattibilità del piano.
ne tratta alle pagine 82 ed 83 limitando l'ipotesi di scostamento alla sola eventualità di CP_1 incremento dei consumi (“materie prime e lavorazioni di terzi”), giungendo peraltro a ritenere che l'impatto negativo sarebbe circoscritto, al più, ad Euro 200.000,00, somma che, nell'economia e nel valore del piano assume un valore sostanzialmente inconsistente.
L'impostazione di è, ancora una volta, errata, sol che si consideri, come già sopra CP_1 esposto che:
1) È sostanzialmente impossibile che si addivenga alla cessione dell'immobile non strategico entro la fine del 2025 (si veda, sul punto, quanto osservato al paragrafo relativo all'art. 87, lett. d) ed e), CCII);
2) Va tenuta in debita considerazione – e conseguentemente ne vanno tratteggiati i rimedi –
l'ipotesi che non proceda all'acquisto dell'immobile strategico nei tre Controparte_2 anni previsti dall'offerta irrevocabile.
3) Non può essere dimenticato – come peraltro rilevato dal Commissario giudiziale- che durante la continuità endoconcordataria si sono verificate diminuzioni della liquidità disponibile rispetto alle assumptions di piano che non sono state considerate nell'ottica dello scostamento e pertanto nessun rimedio – neanche in termini di proposta ai creditori – è stato attivato da parte della società.
Queste circostanze avrebbero dovuto essere considerate da che avrebbe anche dovuto CP_1 indicare le iniziative da assumere al ricorrere delle stesse;
viceversa, nulla si ritrova in piano e proposta.
Sull'art. 87, lett. l), m) e n), CCII:
Le disposizioni suindicate richiedono che il debitore individui e descriva le parti interessate dal piano (ovvero i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro imprese della domanda di accesso aventi diritto di voto, con l'indicazione delle somme per capitale, interessi e con specificazione circa eventuali contestazioni ed indicazione delle cause di prelazione) nonché le parti non interessate, con indicazione circostanziata dei motivi per i quali il piano non incide sulle loro posizioni giuridiche soggettive. non individua né quali siano i creditori interessati né quali siano i non interessati ed CP_1 anche sotto questo profilo, dunque, il piano è carente.
Sull'art. 87, lett. p bis, CCII:
La disposizione, introdotta dal Correttivo ter, prevede l'obbligo del debitore di indicare a piano i fondi rischi, in particolare in tutti i casi in cui vi siano finanziamenti con garanzia pubblica, sì da permettere ai creditori di comprendere come la società intenda fronteggiare l'emersione di debiti - non sorti o comunque non esigibili né certi al momento di deposito della domanda - durante l'esecuzione del piano.
Il Commissario Giudiziale ha evidenziato le seguenti criticità, che il Collegio integralmente condivide:
1) apposta un fondo rischi di Euro 600.000,00 per i creditori con privilegio artigiano. CP_1
Al contempo prevede il pagamento della medesima somma per il medesimo titolo entro il secondo trimestre 2026 (come se fosse dunque certa la verificazione “del rischio”) e il riconoscimento della somma anche ai creditori chirografari collocati in classe 2 (… include i crediti chirografari ab origine, che ammontano ad euro 5.210.857,13; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del
25,00%, con un esborso di euro 1.302.714,28).
Dunque, delle due l'una: o vi è una duplicazione ingiustificata di elementi del passivo, o è errata l'indicazione della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari in classe 2;
2) apposta un fondo rischi “spese legali” per Euro 150.000,00, che considera CP_1
“pagato” nel triennio 2026 – 2028, senza nulla specificare circa le sorti delle predette somme nel caso in cui non si concretizzasse il rischio e dunque le spese legali non dovessero essere sostenute;
3) apposta la somma di Euro 130.038,00 quale “Fondo copertura perdita al CP_1
31.10.2025”. Posto che nulla indica su quali possano essere le perdite, si segnala, come si è già accennato e come si dirà ulteriormente infra, che dall'esame della documentazione in atti è altamente verosimile che al 31.10.2025 le perdite possano essere di gran lunga superiori al fondo rischi appostato a tale titolo.
Sulla formazione delle classi dei creditori:
Si tratta, come detto, di una delle carenze più gravi di piano e proposta depositati da CP_1
Le norme di riferimento, tra le altre, sono individuate dagli artt. 47, comma 1, 84, 85, 87, lett. m, e
109 CCII (oltre a quanto previsto specificamente in tema di attestazione, che sarà oggetto di apposito paragrafo).
Va rammentato che tra le novità più significative previste dal CCII vi è senza dubbio l'introduzione della regola che prevede – limitatamente ai concordati preventivi in continuità aziendale – la virtuale suddivisione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c. tra il valore di liquidazione che si determina con riferimento al patrimonio del debitore esistente al momento della presentazione della domanda di accesso alla procedura e quel maggior valore generato dalla prosecuzione, anche indiretta, dell'attività di impresa (c.d. plusvalore da continuità).
Soffermandosi sul valore di liquidazione, la riforma ha previsto che esso venga ripartito, in ipotesi di attivo insufficiente a soddisfare l'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio di adempimento delle obbligazioni per graduazione c.d. criterio dell'absolute priority rule, anche noto come A.P.R., il quale nel nostro ordinamento trova piena espressione nel dettato di cui all'art. 221 CCII che vieta di destinare soddisfacimento a un creditore di un certo grado se quello di rango precedente non è stato compiutamente soddisfatto.
Del pari non è nemmeno possibile riservare anche solo un pagamento in percentuale a un determinato creditore se residuano somme per quello che si colloca in posizione successiva.
Limitatamente al plusvalore da continuità il CCII prevede, invece, la possibilità di distribuire tali somme nel rispetto del c.d. principio del miglior pagamento (c.d. relative priority rule), di cui all'acronimo R.P.R., che ammette un utilizzo sostanzialmente “libero” di dette risorse aggiuntive rispetto al patrimonio che il debitore avrebbe potuto realizzare in ipotesi di liquidazione essendo, quindi, possibile il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di integrale soddisfacimento di quelli precedenti a condizione però che detto soddisfacimento sia effettuato in misura inferiore rispetto a questi ultimi.
Si ammette, pertanto, che i creditori di un pari siano pagati in misura uguale tra loro e in misura maggiore di coloro che si trovano posizionati in un rango inferiore.
Tanto chiarito, quanto al piano di condividendo integralmente le ampie considerazioni CP_1 del Commissario Giudiziale, si rileva che:
1) Posto che per “classe” si deve intendere l'insieme dei creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei ex art. 2 lett. r), CCII, il piano non offre alcuna motivazione relativamente alle modalità con cui è operata la suddivisione in classi e al motivo per cui, per esempio, i creditori indicati in classe 2 come “crediti chirografari ab origine” possano ritenersi portatori di interessi economici omogenei. Ciò è ancor più vero se si tiene conto del fatto che ivi si collocano sia i piccoli fornitori sia gli istituti di credito non assistiti da garanzie pubbliche;
2) È errata la collocazione del creditore ipotecario con privilegio sull'immobile di Piazzale
FR NO (immobile c.d. “strategico”) nella classe 3 (… include i crediti ipotecari degradati al chirografo per incapienza, che ammontano ad euro 5.585.717,11; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 22,00%, con un esborso di euro 1.228.857,76), anzitutto poiché difetta l'attestazione ex art. 84, comma 5, CCII per la parte incapiente (tema, questo, che sarà oggetto di analisi anche nel paragrafo che segue).
Inoltre, quanto alla parte “capiente”, il piano ne prevede il pagamento nel 2028, dunque ben oltre il termine di 180 giorni.
Ciò, a fronte del combinato disposto degli artt. 85, comma 3 e 109, comma 5, CCII, avrebbe imposto al debitore di prevedere una ulteriore classe in cui il creditore doveva essere collocato anche per la parte del credito coperta dal (realizzo del) valore del bene immobile concesso a garanzia.
Di conseguenza questa tipologia di creditore avrebbe dovuto potere esprimere il proprio voto in due “sedi”: per la parte capiente in quanto il pagamento è previsto oltre i 180 giorni (e dunque, pur essendo per detta parte soddisfatto, diventa parte interessata che ha diritto di voto) e per la parte incapiente in chirografo, a condizione che vi fosse specifica e idonea attestazione.
erra dunque il classamento di detto creditore. CP_1
3) Vi è violazione delle regole di distribuzione nella parte in cui il piano individua le seguenti classi: “Classe 1: comprende i crediti vantati dalle imprese minori ex art. 85, comma 3, CCII, che ammontano ad euro 4.268.110,38; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 28,00%, con un esborso di euro 1.195.070,91;
Classe 2: include i crediti chirografari ab origine, che ammontano ad euro 5.210.857,13; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 25,00%, con un esborso di euro 1.302.714,28”, senza tenere in debito conto quanto previsto dall'art. 2758, comma 2, c.c., posto che la parte di IVA in tutti i casi di cessione di beni è privilegiata ex lege, a meno che non vi sia attestazione ex art. 84, comma 5, CCII (che, anche in tal caso, è totalmente mancante).
Conseguentemente il piano avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del privilegio e prevederne il soddisfacimento in base alla regola dell'APR.
4) È errata la collocazione degli istituti di credito con garanzia pubblica nella classe 4 (… include
i crediti vantati dagli Istituti bancari che godono della garanzia MCC e/o SACE, che ammontano ad euro 1.874.453,19; tali crediti saranno soddisfatti nella misura fissa del 20,00%, con un esborso di euro 374.890,64).
Posto che, come evidenziato dal Commissario Giudiziale, il tema del trattamento dei crediti bancari assistiti da garanzia pubblica è complesso e non univocamente risolto dalla giurisprudenza va sottolineato con assoluta chiarezza che, a prescindere dall'orientamento cui si intenda aderire,
l'impostazione di è errata. CP_1
Senza pretesa di completezza si rileva che “a monte” c'è la necessità che al momento della suddivisione dei creditori in classi, sia appunto chiarito chi è creditore della società e chi non lo è.
Il garante pubblico, ovviamente, diviene creditore della società solo ed esclusivamente nel momento in cui la garanzia è stata escussa e questo ha corrisposto il pagamento a fronte dell'operatività della surroga del garante nella posizione del creditore.
Il piano in esame, anzitutto, non chiarisce se al momento del deposito vi sia stata o meno l'escussione delle garanzie;
dovendo presumere dunque che ciò non sia avvenuto, va da sé che avrebbe dovuto correttamente classare i creditori bancari ovviamente facendo CP_1 riferimento al 100% di tali crediti, anche eventualmente ricorrendo alla tecnica del doppio classamento (parte coperta e parte non dalla garanzia pubblica).
Viceversa il piano prevede la soddisfazione del 20% dei creditori bancari in classe 2, ovvero per la parte non coperta dalle garanzie, ma non prevede alcun classamento per il restante 80%, che conseguentemente è illegittimamente escluso dal voto.
Vero è che il piano prevede l'appostazione di un fondo rischi (su cui si è detto al paragrafo sull'art. 87, lett. p bis, CCII), ma è errato ritenere che la mancata previsione del classamento come sopra declinato possa essere “sostituita” dalla previsione di un fondo rischi, attesa l'ontologica differenza che sussiste tra classi di creditori (che votano) e soddisfazione di taluni creditori mediante l'apposizione di un fondo rischi.
Sull'attestazione ex art. 87, comma 3, CCII
Come sopra detto, le carenze in cui incorre l'attestazione redatta dalla dott.ssa Persona_1
(unitamente alle considerazioni svolte relativamente al valore di liquidazione e alla formazione delle classi) elidono totalmente la possibilità di prosecuzione della procedura.
Va premesso che le finalità dell'attestazione, in generale, sono quelle di porre a disposizione dei soggetti estranei all'impresa (Tribunale, terzi e, soprattutto, creditori) un adeguato e completo corredo informativo, al fine di assicurare che i creditori siano adeguatamente e correttamente informati in relazione ai contenuti delle proposte ed alle conseguenze che ne derivano.
Il Tribunale, infatti, non può controllare direttamente la regolarità e la attendibilità delle scritture contabili e, più in generale, degli assunti contenuti nel piano. Deve però svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (tra molte, Cass. Civ. n. 5653/2019).
Al Tribunale spetta, dunque, il controllo della rispondenza della relazione alla finalità cui è preordinata, consistente nel fornire una corretta informazione ai creditori, ai fini – nelle procedure concordatarie - dell'espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. Cass. Civ. nn. 5825/2018; 7959/2017; 2130/2014) o, comunque, di verificare i presupposti per eventuali opposizioni.
L'autorità giudiziaria deve verificare la completezza della relazione del professionista attestatore, nonché la coerenza delle conclusioni con le informazioni e i dati presi in considerazione, che devono trovare puntuale descrizione e commento.
È quindi fondamentale che la relazione dell'attestatore descriva specificamente e minuziosamente le attività di verifica compiute e motivi le ragioni alla base delle sue conclusioni.
L'attestatore non può limitarsi a recepire acriticamente quanto dichiarato dal debitore, ovvero dai professionisti incaricati da quest'ultimo, dovendo invece compiere effettive verifiche in ordine alla correttezza sostanziale di tali dati e agli assunti del piano.
Se ciò è vero, come è, già sotto questo profilo l'attestazione redatta dalla dott.ssa si mostra Per_1 assolutamente carente, in quanto l'attestatore dichiara di avere svolto le procedure di verifica in ordine alla veridicità dei dati - rispetto alla quale dà atto di avere rilevato “alcune criticità specifiche nella gestione contabile” derivanti da un assetto organizzativo e contabile non adeguato per struttura per gestire i notevoli carichi di lavoro conseguenti all'attività straordinaria in pendenza della procedura - ciò nonostante, si esprime circa la correttezza reale e sostanziale dei dati posti a base del piano prescindendo dalle criticità evidenziate.
Come già detto, il Codice della Crisi ha indicato un contenuto minimo del piano di risanamento
(cause della crisi, strategie di intervento, tempi di realizzazione delle azioni anche ai fini del monitoraggio della fase esecutiva).
Tutti questi profili devono inevitabilmente essere presi in considerazione dall'attestatore che, in considerazione dell'ampiezza delle informazioni e dei dati da esaminare, dovrà anche dare conto del percorso di selezione degli elementi informativi e delle ragioni per le quali conclude per la coerenza o criticità degli stessi.
Di fondamentale rilevanza, dunque, la motivazione dell'attestazione, dalla lettura della quale il
Tribunale e creditori possono apprezzare il livello di verifiche eseguite dal professionista.
Si tratta di un aspetto già indagato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Codice della Crisi non ha smentito (SS.UU del 23 gennaio 2013, che testualmente recita “Affinché i creditori possono esprimere il giudizio loro riservato sulla convenienza economica della proposta di concordato, concorrendo così a garantire il giusto esito della procedura, è necessario che essi ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, incombenti, questi, che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura ed ai quali debbono provvedere dapprima il professionista attestatore… in funzione dell'ammissibilità al concordato, e successivamente il commissario giudiziale prima dell'adunanza dei creditori ai fini del voto”).
Ebbene, la motivazione dell'attestazione in commento si mostra assolutamente carente in quanto tautologica ed apodittica (“è così perché è così”), come si evince chiaramente dal fatto che, in alcuni passaggi, l'attestazione riporta parti del piano senza tuttavia fare riferimento al piano, ma facendoli propri.
Deve ritenersi, pertanto, mancante l'attività di indagine e verifica propria dell'attestazione, che è altro rispetto al contenuto di piano e proposta a fronte della sua funzione “fidefaciente” per il
Tribunale, il Commissario, i creditori ed i terzi.
Infatti, tutto il corpo dell'attestazione assume a riferimento le informazioni contenute in piano, senza:
- accertare compiutamente la veridicità dei dati posti a piano (sul punto, si segnala, Cass. Civ.
n. 7878/25 che ha affermato “l'attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato”), posto che il giudizio di veridicità dei dati non può limitarsi ad una mera dichiarazione del professionista in ordine alla corrispondenza tra i dati utilizzati per la costruzione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale e aziendale, così come l'attività di controllo non può semplicemente consistere in un'analisi formale della documentazione disponibile.
- operare il giudizio di fattibilità conformemente a quanto previsto dalla legge (ex multis,
SS.UU n. 1521/2013 che ha fissato i punti fondamentali dell'analisi di fattibilità: completezza delle informazioni;
congruità logica;
coerenza delle conclusioni con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto macroeconomico e di settore in cui essa opera).
È infatti carente la verifica dei dati aziendali e difetta totalmente l'attestazione relativa al degrado ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII, da effettuare all'esito di un adeguato vaglio critico delle risultanze della stima, ove svolta da altro professionista indipendente.
È errata la verifica relativa agli elementi patrimoniali attivi e passivi all'esito della prevista attività liquidatoria;
sul punto si segnala, infatti, che l'attestazione del professionista non può limitarsi a dare conto e recepire le stime compiute dai periti di parte eventualmente incaricati dall'impresa, ma deve indicare i criteri di valutazione seguiti nel condividere i valori immobiliari riportati in una perizia di parte (conforme, Cass. Civ. n. 3635/2025, che ha recentemente confermato una pronuncia con la quale era stato dichiarato inammissibile un concordato preventivo proprio perché ha ritenuto che l'attestazione si fosse basata su assunti contenuti nelle perizie di stima, senza valutare – neppure sinteticamente – la metodologia di valutazione impiegata e spiegare i motivi per cui l'aveva ritenuta condivisibile).
Non si rinviene l'illustrazione puntuale delle capacità dei soggetti coinvolti di assolvere agli impegni assunti (in particolare di , e difetta la verifica circa la solidità Controparte_2 patrimoniale e la capacità di rimanere sul mercato, ciò collegandosi - sempre in difetto - a quanto si sarebbe dovuto esprimere in relazione alla prescrizione dell'art 87, lett. f), CCII
Difetta altresì, relativamente ai crediti commerciali, la verifica circa l'esistenza degli stessi
(dovendo l'attestatore appurare se essi sono contestati, se sono già oggetto di iniziative giudiziali, ecc) e difetta la valutazione circa le effettive e concrete possibilità di recupero (dovendo l'attestatore dare conto degli accertamenti compiuti con riferimento alle condizioni economico- patrimoniali del debitore, dovendo verificare le azioni promovibili, oltre a quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale).
Il riferimento lampante ed immediatamente concreto è alle posizioni riguardanti CA UD e ER.
Quest'ultima ha proseguito l'azione esecutiva in spregio alle misure protettive facendosi assegnare le somme dal Giudice dell'esecuzione ed incassandole nell'inerzia di sicché quella CP_1 posta attiva (costituente un credito verso il terzo) avrebbe dovuto essere rilevata come al momento non sussistente, difettando di ogni “logica processuale” l'affermazione della società in ordine al
“dovere degli organi della procedura di concordato” ai fini del suo recupero, senza peraltro dare minimo conto di quale azione sarebbe – a prescindere dal soggetto effettivamente legittimato – esperibile.
Per quanto concerne la posizione ICA UD l'attestatore non ha minimante riferito della situazione di credito in contestazione proveniente dalla debitrice, adeguandosi alle (non) considerazioni della società in ordine alla sua effettiva recuperabilità, sia nel quantum che nel quando.
Manca inoltre il vaglio sul fatto che il fabbisogno finanziario determinato dall'impresa per la durata del piano sia correttamente appostato, tenendo conto che questo controllo deve anche riguardare la formazione delle classi obbligatorie, verificando che siano effettivamente predisposte secondo le prescrizioni normative, difettando ogni scrutinio anche in relazione ai criteri di formazione delle classi (omogeneità di posizione giuridica e interessi economici).
Il giudizio di fattibilità è dunque svolto in termini gravemente lacunosi;
considerando che il grave e totale deficit riguardante l'attestazione sul degrado dei creditori privilegiati (ipotecario e per rivalsa iva) mina alla base la costruzione del piano e della proposta e il mancato rilievo del professionista esprime a sua volta una palese inattendibilità del suo elaborato.
In altre parole, non sarebbe stato possibile attestare la fattibilità di un piano che alla base prevede il degrado di una parte importante dei crediti privilegiati senza produrre la relativa attestazione: il cortocircuito che si è creato è quindi molto grave e non emendabile
E la mancanza è – se possibile - ulteriormente aggravata dalla circostanza che l'epigrafe dell'elaborato della Dott.ssa è “Relazione del Professionista Indipendente ai sensi degli artt. Per_1
87, III c. e 84, V c. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza”, quindi l'attestatore ritiene di averla eseguita.
La Dott.ssa non ha nemmeno preso in considerazione gli scostamenti della cassa prevista a Per_1 piano (che al 31.10.2025 costituiva, in thesi, un attivo da distribuire ai creditori) da quella effettivamente risultante dalla gestione, sicché è ulteriormente incomprensibile come possa aver concluso affermando la fattibilità del piano e della proposta di senza fare alcun riferimento CP_1 alla mancanza dei dovuti controlli in relazione alle azioni da porre in essere in caso di non raggiungibilità degli obiettivi prefissati.
Anche sotto questo profilo vi è stata una totale “linearizzazione” acritica del professionista indipendente con la carente impostazione della società;
- Effettuare validamente la comparazione tra lo scenario concordatario e la prospettiva liquidatoria (sul punto, per chiarezza, Trib. Milano, 31.12.2024).
Sul punto deve darsi atto che sia ai fini della verifica degli attivi, sia con riguardo alla comparazione con l'alternativa liquidatoria, già nel vigore della legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito, con riguardo all'attestazione nel concordato preventivo, che la stessa
“deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che
l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura” (Cass. Civ. n. 17106/2023).
L'attestazione allegata al piano, ancora una volta, rinvia a quanto posto a base del piano (che, come sopra si è argomentato, muove da una impostazione parziale e non condivisibile, facendo uso inadeguato di principi giurisprudenziali ormai consolidati), senza soffermarsi sulle azioni esperibili solo in caso di liquidazione giudiziale, rispetto alle quali occorre verificare se vi siano utilità ricavabili, valutandone la concreta esperibilità, anche sotto il profilo della convenienza o comunque della non antieconomicità, stimando le possibilità di successo e la solvibilità del destinatario dell'azione e, quindi, quantificando l'effettiva utilità, ovviamente in termini di incremento della massa attiva, che dette azioni potrebbero apportare.
In ordine alle azioni revocatorie, l'analisi dell'attestatore avrebbe dovuto essere svolta nella consapevolezza che l'apertura della liquidazione giudiziale comporta il teorico vantaggio dell'avvio delle azioni revocatorie previste dall'art. 166 CCII (Trib. Verona 10.7.2023), mentre le azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c. sono promuovibili anche al di fuori della liquidazione giudiziale e pertanto risultano neutrali al fine del confronto.
Con riferimento alle azioni di responsabilità, l'attestatore si è del tutto adeguato a quanto riferito dalla società, ripetendo lo schema “giustificativo” circa la non rilevabilità di un agire fonte di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo in quanto sono stati esperiti in precedenza (dal 2018) altri tentativi di soluzione della crisi di impresa.
La circostanza che gli strumenti attivati (da ultimo una composizione negoziata chiusa con una relazione dell'esperto fortemente negativa sul comportamento della società) siano tutti abortiti rappresenta anche per la Dott.ssa una sorta di giustificazione per ogni profilo di mala gestio e Per_1 omesso controllo.
In realtà appare al Tribunale che la situazione di crisi che si è verificata a partire dall'anno 2018 in poi dovesse rappresentare una spia di allerta particolarmente significativa, che avrebbe dovuto portare la società e il professionista a valutare con una attenzione critica l'accaduto (soprattutto l'attestatore), evitando (entrambi) di trincerarsi tautologicamente dietro l' “esimente” della presenza dei professionisti che hanno seguito il cammino di e alla presenza dei cd fattori esogeni. CP_1
La Dott.ssa avrebbe dovuto, anche nell'inerzia della società, prendere in considerazione il Per_1 possibile attivo derivante dalle azioni esperibili nei confronti degli organi sociali, evidenziando altresì le ragionevoli prospettive di recupero con specifico riferimento alla solvibilità di questi ultimi, quindi analizzando la composizione e la consistenza del patrimonio dei soggetti che si sono avvicendati alla guida della società, oltre che dei sindaci, sino alla sua messa in liquidazione,
(conforme, Tribunale Brescia, 08 Aprile 2021).
Nulla di tutto ciò è logicamente e approfonditamente argomentato nell'attestazione in esame.
Inoltre, non è effettuata alcuna adeguata comparazione con l'esercizio dell'attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale.
Questa valutazione si basa necessariamente sulla prognosi circa la possibilità di liquidare l'azienda in funzionamento. Occorre dunque tener conto delle specificità dell'azienda e del settore di riferimento, procedere all'analisi dei contratti che proseguono, verificando se la clientela o le commesse in corso possano essere mantenute (o se ne possano aggiungere anche delle nuove), se possano essere conservate le autorizzazioni pubbliche ove necessarie, tenendo conto – in ogni caso
– dei costi prededotti.
Tra i costi vanno considerati anche quelli relativi alla redazione del piano e alla presentazione dello strumento prescelto (Trib. Avellino 27.3.2024).
In ogni caso non è possibile obliterare la possibilità di un esercizio provvisorio e di una vendita in continuità, laddove appaiono esservi i presupposti dello stesso con un sufficiente grado di concretezza (che peraltro ricorre nel caso di . CP_1 Le suddette circostanze avrebbero dovuto essere valutate in maniera adeguata al fine di prospettare un raffronto credibile (cfr. Trib. Lucca, 20 gennaio 2023; Trib. Milano 6.10.2023), del tutto mancante nell'attestazione.
Le gravi carenze di cui si è detto determinano la totale inidoneità dell'attestazione redatta dalla dott.ssa ad assicurare quanto previsto dall'art. 87, comma 3, CCII, per il che si ritiene, in Per_1 linea con la giurisprudenza ormai prevalente (cfr. Trib. Milano, 15.9.2023) che debba essere esclusa in radice la possibilità di rinnovo dell'attestazione, in quanto appunto completamente carente.
Tutte le criticità sopra argomentate sono più che sufficienti per ritenere che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, e dunque debba essere dichiarata inammissibile la relativa domanda di apertura, ex art. 47, lett. b), CCII.
Le violazioni di legge, le omissioni, le contraddizioni e gli errori giuridici posti in essere nella redazione di piano, proposta ed attestazione sono così gravi e numerosi da non potere concedere alcun termine per integrare la domanda – evidenziando peraltro che si tratta di una mera facoltà attribuita al Tribunale – essendo cristallina l'impossibilità insanabile di ammettere al CP_1 concordato.
La domanda di regolazione della crisi va dunque dichiarata inammissibile.
Così preliminarmente definita la domanda proposta dal debitore, non ostandovi più le previsioni degli artt. 7 e 40, co. 10 CCII, si provvede ad esaminare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero e dai creditori , e da Parte_1 Parte_2 ed iscritta nell'ambito del procedimento portante R.G. 40 - 2/ 25; Parte_3
- Sussiste, ex art. 27, comma 2, CCII la competenza del Tribunale di Forlì, avendo la debitrice la sede legale ed il centro principale dei propri interessi in Forlì;
- Dalla documentazione prodotta dalla società in allegato all'originaria domanda con riserva e, in particolare, dai bilanci degli ultimi tre esercizi, depositati presso il Registro delle Imprese, emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
- È documentato e non contestato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad
Euro 30.000,00, come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
- È certo che versi in stato di insolvenza – intesa ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, CP_1 come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – non disponendo la stessa di beni sufficienti per onorare i debiti sociali, atteso che: 1) nei confronti della società sono stati emessi svariati decreti ingiuntivi e la debitrice non ha dimostrato di avere sanato dette esposizioni;
2) dalle informazioni pervenute dalla Direzione Provinciale di Agenzia delle Entrate risultano debiti fiscali per Euro 309.243,12;
3) dalle informazioni pervenute da INPS risultano debiti per oltre Euro 410.000,00;
4) risulta pendente un'esecuzione mobiliare presso terzi attivata dal creditore ER s.r.l.;
5) È inoltre evidente l'irreversibilità della crisi, come dimostra la impraticabilità della proposta concordataria;
- ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII, atteso che conta attualmente circa un centinaio di dipendenti, vi sono CP_1 contratti conclusi il cui inadempimento potrebbe determinare richieste risarcitorie nei confronti di vi sono quattro soggetti interessati all'acquisto dell'azienda e dalla cessione CP_1 dell'azienda in esercizio potrebbero derivare utilità per i creditori e potrebbe essere salvaguardato il livello occupazionale.
Pertanto, appare opportuna e allo stato non dannosa per i creditori l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa allo stato per mesi sei (con possibilità di disporne la chiusura anticipatamente qualora in qualsiasi momento venga meno l'opportunità di proseguire l'attività di impresa).
Rimette alla curatela ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste nell'art. 211, commi 4 e segg, CCII;
- deve prendersi atto delle manifestazioni di interesse a suo tempo giunte e rispetto alle quali spetterà al Curatore e al Giudice Delegato effettuare con celerità le relative valutazioni;
- tenuto conto, nella nomina del Curatore, delle ragioni di opportunità di individuarlo nello stesso professionista che ha già svolto l'incarico di Commissario Giudiziale non ricorrendo alcuna ipotesi di incompatibilità e tenuto conto altresì criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 211 CCII
P.Q.M.
HI
L'inammissibilità della domanda ex artt. 40 e 84 e ss. CCII depositata di (C.F. CP_1 ), preceduta da domanda con riserva ex art. 44 CCII;
P.IVA_1
HI PE
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di (C.F. ) con sede legale in Piazzale FR NO CP_1 P.IVA_1
44;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cecilia Branca
Curatore l'avv. MICHELE SARTI (C.F. ), che alla luce C.F._1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AUTORIZZA
l'esercizio provvisorio dell'impresa allo stato per mesi sei, rimettendo alla curatela CP_1 ogni valutazione in ordine alla gestione e alla redditività economica della stessa, assegnando al
Curatore i poteri di gestione ordinaria, con il rispetto delle norme previste all'art. 211, commi IV e ss., CCII;
AVVISA
il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA
il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a - C.F. : CP_1 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 11/03/2026 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato, tenuto conto della particolare complessità della procedura;
SE
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA
alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca