Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' MB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati David Zaganelli e Alessio Tomassucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio David Zaganelli in Perugia, via F.lli Pellas, 44;
contro
- Comune di Marsciano, non costituito in giudizio;
- Arpa MB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre, 69;
nei confronti
- NZ EL e RO EL, rappresentati e difesi dall’avvocato Valeria Passeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Fabio Marinucci, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’Ordinanza Sindacale registro generale n. 98 del 23/09/2022, notificata in data 26.09.2022 con la quale il Sindaco del Comune di Marsciano ha ordinato al Sig. AN NI in qualità di legale rappresentante p.t. della NI S.p.a. di provvedere “...entro 3 mesi dalla notifica della presente Ordinanza Sindacale ad adottare tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore prodotto dal proprio Mangimificio, in particolare nel periodo notturno. Tali misure dovranno garantire il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico”;
- della nota ARPA MB, inviata a mezzo pec al Comune di Marsciano (prot. in entrata n. 26730/2022 del 06.09.2022) con la quale, all’esito delle rilevazioni fonometriche, l’Agenzia ha chiesto al Comune di Marsciano di emettere specifico provvedimento ai sensi dell'art. 9, L. n. 447 del 1995 che imponga di adottare tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore prodotto dal proprio “impianto”, nonché dell'allegata “Scheda di Rilevamento Rumore Sorgenti Fisse” del 23.06.2022 redatta dai tecnici di ARPA MB;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8/3/2023:
- dell’Ordinanza Sindacale registro generale n. 136 del 20.12.2022, notificata a alla NI S.p.A. in data 21.12.2022 (doc. 11), con la quale il Sindaco del Comune di Marsciano, in accoglimento della proroga richiesta con istanza del 19.11.2022, ha comunque ordinato al Sig. AN NI, legale rappresentante p.t. della NI S.p.a., “di provvedere entro e non oltre il 31/03/2023 nei termini disposti con l’Ordinanza Sindacale nr. 98 del 23/09/2022 alla realizzazione di tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore
prodotto dal proprio Mangimificio, in particolare nel periodo notturno”, altresì disponendo di trasmettere ad Arpa MB ed al Comune di Marsciano, sempre entro e non oltre il 31.03.2023 la documentazione attestante la realizzazione di tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore prodotto dal proprio Mangimificio;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpa MB e di NZ EL e RO EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con memoria in data 17 febbraio 2025, la società ricorrente, sottolineando di aver eseguito quanto disposto dai provvedimenti impugnati nei termini ivi previsti, ha ribadito la cessazione della materia del contendere e/o il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito ed ha chiesto che venga disposta la compensazione delle spese di giudizio.
2. Le parti resistenti non hanno ulteriormente replicato a detta memoria.
3. Ciò stante, non sussistendo evidentemente i presupposti della cessazione della materia del contendere, non resta al Collegio che dare atto del venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, con conseguente pronuncia di improcedibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’MB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO