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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/06/2024, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, all'udienza del
4/6/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con motivazione contestuale )
nella causa iscritta al n. 376/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione avverso provvedimento Prefettizio di revoca della patente di guida ex art. 120 C.d.S.
e promossa
D A
, residente in [...]Parte_1
CodiceFiscale_1 avv. MUNAFO' PAOLO - PARTE OPPONENTE -
C O N T R O
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA - PARTE OPPOSTA - sulle
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti come nei rispettivi atti introduttivi
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al provvedimento Prefettizio di revoca della Parte_1 patente di guida per asserita pericolosità sociale ex art. 120 C.d.S. notificatogli in data
02.02.2024 per le ragioni di cui al ricorso.
Si è costituita la eccependo preliminarmente la carenza di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario, essendo materia devoluta al giudice amministrativo, nonché l'incompetenza territoriale funzionale del giudice adito, dovendosi applicare il foro c.d. erariale, e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
La causa giunge in decisione sulle questioni preliminari, sulle quali deve pronunciarsi con sentenza, essendo controversa anche la giurisdizione del giudice adito (sulla quale appunto il giudice deve pronunciarsi con sentenza e non con ordinanza, come nel caso della sola eccezione di incompetenza per territorio).
Tanto premesso, l'eccezione di carenza di giurisdizione è infondata, condividendosi al riguardo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con l'ordinanza n. 26391 del 19/11/2020, la cui motivazione in relazione alla sussistenza della giurisdizione del GO nel caso di opposizione al provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida deve intendersi qui richiamata e fatta propria da questo giudicante.
Più in particolare, deve ribadirsi che non sussiste discrezionalità della pubblica amministrazione nella scelta operata al fine del perseguimento del fine pubblico, dovendo il Prefetto unicamente verificare la sussistenza dei presupposti ai fini dell'emissione del provvedimento.
Va viceversa accolta l'eccezione di incompetenza funzionale per territorio.
Oggetto del presente giudizio è, come detto, la richiesta di revoca del provvedimento con cui il Prefetto della Spezia, quale rappresentante del , ha revocato Organizzazione_1 la patente di guida a , ex art. 120 CdS, a seguito della sua accertata Parte_1 pericolosità sociale.
Tale provvedimento – pertanto - non afferisce ad alcuna violazione del codice della strada e deve ritenersi giudizio di cognizione autonomo con conseguente applicazione
2 dell'art. 25 c.p.c. ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio.
Nel caso di specie il Tribunale competente per territorio ex art. 25 c.p.c. è il Tribunale di
Genova, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.
Poiché il giudice che dichiara la propria incompetenza chiude il processo davanti a sé, è tenuto anche a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n.22541 del
20/10/2006).
Nel caso di specie le spese giudiziali possono essere integralmente compensate data la particolarità della materia ed in considerazione del fatto che parte opponente nulla ha eccepito in relazione alla questione relativa all'incompetenza per territorio.
P.Q.M.
Rigetta l'eccezione di carenza di giurisdizione proposta da parte opposta;
Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale della Spezia, a favore del Tribunale di
Genova, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge;
Dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in La Spezia all'udienza del 4 giugno 2024
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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