TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. IR RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3693/2023 R.G., avente ad oggetto
“Separazione consensuale e divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio),
TRA
(cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
E
(cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. De Stradis Piero;
- ricorrenti - con l'intervento del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15/12/2023 i ricorrenti premettevano di aver contratto matrimonio in data 16/09/2003, secondo il rito concordatario – trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Oria, n. 71, parte 2, serie A, anno 2003 c che dalla loro unione sono nati (206) e Persona_1 Per_2 (2015). Sulla base di tali premesse chiedevano omologarsi la loro separazione e contestualmente
[...] chiedevano pronunziarsi il loro divorzio alle condizioni concordate nel ricorso stesso.
Con sentenza non definitiva n. 1198/2024, pubblicata il 05/07/2024, veniva omologata la separazione personale dei suddetti coniugi alle condizioni concordate e trasposte in allegato alle note scritte congiuntamente depositate il 6/10/2024.
Nel prosieguo istruttorio e in particolare nelle note congiunte depositate il 24/3/2025 i coniugi hanno confermato anche la comune volontà di divorziare alle medesime anzidette condizioni.
La causa, pertanto, veniva rimessa in decisione.
La richiesta di divorzio avanzata congiuntamente dai coniugi e dagli stessi confermata nelle suddette note di trattazione scritta depositate in data 24/03/2025 merita accoglimento in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art. 3 n. 2 lett. B della legge 898/1970 (e successive modificazioni):
a) il requisito della separazione è provato nel suo dato iniziale con la pronunzia della citata sentenza non definitiva n. 1198/2024, pubblicata il 05/07/2024 e ormai definitiva;
b) è altresì provato il protrarsi ininterrotto per oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve ritenersi definitivamente venuta meno la comunicazione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti.
Infine, le pattuizioni concordate devono ritenersi valide perché frutto del libero accordo degli interessati e non contrarie alla legge e agli interessi della prole. Di conseguenza si deve accogliere la domanda come congiuntamente proposta dalle parti e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni
1 di cui al ricorso confermate in allegato alle note scritte depositate telematicamente il 6/10/2024, che si riportano in calce alla presente sentenza.
Nulla per le spese.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 10 L. 898/1970.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
Dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti alle condizioni concordate in ricorso e riportate in allegato alle note scritte depositate congiuntamente il 6/10/2024, che si riportano in calce alla presente sentenza.
Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Nulla per le spese.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. IR RI
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Alessia Forcella, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
2 3 4 5