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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA IA RP, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 16356/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Rosa Angelino
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Arturo Casolaro
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della CP_1
dal 27.07.2018 al 31.08.2022, con contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo pieno (40 ore di lavoro settimanali) e determinato, più volte rinnovato nel corso del rapporto di lavoro;
di aver svolto con continuità le mansioni di pavimentatore e di essere stato inquadrato nel I livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini con la qualifica di operaio comune, benché le mansioni concretamente espletate ne imponessero l'inquadramento nel
IV livello come operaio qualificato. Ha inoltre lamentato il mancato pagamento del TFR e delle indennità di trasferta, avendo svolto sovente la propria prestazione al di fuori della Campania. Ha pertanto chiesto all'adito Tribunale di accertare il proprio diritto ad essere inquadrato nel IV livello del C.C.N.L. di riferimento e, conseguentemente, di condannare la al pagamento della Controparte_1 somma di € 34.579,44 a titolo di differenze retributive, indennità di trasferta e T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria, Il tutto con vittoria delle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.
La regolarmente costituitasi, ha chiesto con diverse Controparte_1 argomentazioni il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Tentata invano la conciliazione ed espletata l'istruttoria, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivazione
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Nel caso in esame, parte ricorrente, inquadrata nel livello I del
CCNL di categoria, ha sostenuto di aver svolto, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, mansioni superiori riconducibili al IV livello.
In ordine alla domanda avanzata dal ricorrente occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. sent. Cass. n. 8025/03).
In particolare, ai fini dell'accertamento in esame, occorre che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo ai compiti effettivamente svolti.
Al fine, dunque, di verificare le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, è stata espletata attività istruttoria.
Ebbene il teste di parte resistente, dipendente Testimone_1 della dal 2018, ha riferito di aver lavorato con il Controparte_1 ricorrente presso i cantieri edili di Roma in via Liguria e in via LI dal 2020 al 2023 e di aver svolto mansioni consistenti nello spostamento dei blocchi di marmo. Ha precisato che medesime mansioni erano ricoperte dal ricorrente e dai sig.ri Persona_1
e e che la messa in posa del marmo era, invece,
[...] Per_2 eseguita dai sig.ri e quest'ultimo Parte_2 Parte_3 si occupava anche di impartire direttive sui lavori da svolgere. Ha ricordato, infine, che la società resistente aveva fornito ai dipendenti, per tali lavori, sia l'alloggio che un rimborso per i pasti e per il carburante.
Il teste di parte ricorrente, fratello del Persona_1 ricorrente ed anch'egli dipendente della dal 2018 al Controparte_1
2022, ha invece reso dichiarazioni del tutto diverse da quelle del teste . Ha infatti affermato di aver lavorato presso i Tes_1 cantieri edili in Roma e di essersi occupato, con il ricorrente, della messa in posa del marmo con piena autonomia operativa. Ha precisato che il sig. non aveva mai lavorato presso i Tes_1 cantieri di Roma ma solo presso la sede della società e che, infine,
l'alloggio era effettivamente fornito dalla società resistente ma le spese per il viaggio e per i pasti erano a carico dei dipendenti. L'ulteriore teste di parte ricorrente, moglie di Tes_2 [...]
e, quindi, cognata del ricorrente, ha riferito che Persona_1 entrambi avevano lavorato presso cantieri edili siti in Roma e che si erano occupati della messa in posa del marmo;
ha precisato di ricordare ciò in quanto, pur non essendosi mai recata su tali cantieri, aveva avuto modo di vederli all'opera tramite videochiamate su whatsapp. La teste ha infine riferito che il ricorrente ed il marito non avevano ricevuto alcun contributo per i pasti e che ella stessa, in qualche occasione, prima della partenza per Roma, aveva preparato loro qualcosa da mangiare.
Infine, il teste di parte resistente, attuale dipendente Per_2 della ha riferito di aver lavorato con il ricorrente Controparte_1 dal 2020 al 2023 presso il cantiere edile di via Liguria in Roma e di essersi occupato, con il ricorrente ed i sig.ri e Persona_1
sia del trasporto che della messa in posa del Testimone_1 marmo. Ha poi ricordato che le direttive sui lavori da svolgere erano impartite dal sig. e che era stata la società resistente Parte_3
a farsi carico delle spese per le cene, per i pedaggi autostradali e per il carburante. In particolare, ha riferito che il sig. Tes_3
, legale rappresentante della società resistente, era solito
[...] fornire ai fratelli e al padre, il Per_1 Parte_2 lunedì mattina, una scheda per il pagamento dei pedaggi autostradali e denaro contante da utilizzare per il pieno di carburante.
Tanto chiarito, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello superiore rivendicato.
Ed invero, parte ricorrente è stata inquadrata nel I livello del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini nel quale rientrano i lavoratori che “sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati …omissis… A titolo di esempio sono considerati operai: aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati…”.
Il ricorrente, tuttavia, ha sostenuto di aver svolto, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, mansioni superiori riconducibili al
IV livello in cui rientra “il lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.”
Ad avviso del Tribunale il fondamentale elemento caratterizzante il livello rivendicato dal ricorrente deve essere individuato nell'ampia autonomia operativa del lavoratore che, alla luce della propria esperienza pluriennale, deve essere in grado di condurre lavorazioni di elevata specializzazione.
Dalla sola mansione di pavimentatore dedotta in ricorso, dunque, non può farsi discendere automaticamente la qualifica di operaio qualificato essendo necessario allegare e dimostrare un quid pluris rappresentato, appunto, dallo svolgimento in autonomia di mansioni specialistiche anche perché, come sopra precisato, il C.C.N.L. di riferimento considera operaio comune anche l'aiuto posatore di pavimenti.
Ebbene, entrambi i testi di parte resistente, e Testimone_1 Per_2
, hanno affermato di ricevere, al pari del ricorrente, direttive
[...] sui lavori da svolgere dal sig. escludendo così di Parte_3 operare in autonomia.
Quanto alla testimonianza di fratello e collega Persona_1 del ricorrente, occorre compiere due precisazioni. In primo luogo, la difesa di parte resistente ne ha eccepito l'incapacità a testimoniare per essere a sua volta ricorrente in un medesimo giudizio contro la Controparte_1
Al riguardo, va precisato che “l'interesse che determina l'incapacità
a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni” (Cass.
12/5/2006, n. 11034; Cass. 20/3/1999, n. 2618; conforme Cass.
21/10/2015 n. 21418).
In secondo luogo, va ulteriormente evidenziato che “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della
Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse” (cfr. ord. Cass. n.
98/19). Ciò premesso, quanto al merito della deposizione del teste
[...]
, egli ha dichiarato di realizzare con il ricorrente progetti Per_1 con piena autonomia operativa.
L'attendibilità del teste, tuttavia, risulta seriamente compromessa non tanto e non solo perché avente, come detto, medesima vertenza con la ma soprattutto perché la propria deposizione Controparte_1 risulta contraddetta sotto plurimi profili dai due testi di parte resistente.
Egli ha infatti affermato che il sig. non aveva mai Tes_1 lavorato a Roma, circostanza smentita dal teste il quale Per_2 ha riferito che il aveva invece lavorato sui medesimi Tes_1 cantieri dei fratelli Ha inoltre affermato che il Per_1 ricorrente non aveva mai ricevuto contributi per le spese di viaggio e per i pasti ed anche tali circostanze sono state smentite dalle precise dichiarazioni del teste che ha chiarito finanche Per_2 le modalità con cui la società resistente si faceva carico delle spese di viaggio e per i pasti.
Va infine evidenziato che le dichiarazioni dell'ulteriore teste di parte ricorrente, non rivestono alcuna valenza Tes_2 probatoria in ordine all'inquadramento superiore rivendicato. La teste, infatti, non ha precisato se, nell'espletare le proprie mansioni di posatore di marmo, il ricorrente agisse o meno in autonomia. Né, del resto, si vede come avrebbe potuto farlo dal momento che, come dalla stessa ammesso, non si era mai recata sui cantieri ove lavorava il ricorrente.
Il quadro probatorio delineatosi, dunque, non consente di ritenere provato il profilo dell'autonomia operativa caratterizzante il superiore livello rivendicato.
Parimenti infondata è, inoltre, la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta.
Deve infatti ritenersi provato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali dei testi e che il Testimone_1 Per_2 ricorrente abbia soggiornato a spese della società presso strutture alberghiere e che abbia ricevuto dalla stessa anche rimborsi per vitto, viaggi e carburanti, con conseguente applicazione dell'art 38 del C.C.N.L. di riferimento che esclude in tal caso il diritto di trasferta sottoforma di diaria giornaliera.
Inoltre, in ricorso non sono stati forniti adeguati elementi al fine di quantificare la pretesa indennità.
Al ricorrente spetta, invece, il TFR 2019 pari ad € 257,33 ed il TFR
2022 pari ad € 288,85.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro non ha fornito la prova della corresponsione del TFR, non ottemperando così all'onere probatorio posto a suo carico in base ai generali principi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio
2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno, inoltre, essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 257,33 a titolo di TFR per l'anno 2019 e di
[...]
€ 288,85 a titolo di TFR per l'anno 2022, oltre rivalutazione ed interessi. Rigetta per il resto.
Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1 di che liquida in complessivi € 321,00, oltre 15% Parte_1 per spese forfetarie, I.V.A. e cpa da attribuirsi al difensore antistatario.
Aversa 19.12.2025
Il Giudice
NA IA RP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA IA RP, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 16356/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Rosa Angelino
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Arturo Casolaro
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della CP_1
dal 27.07.2018 al 31.08.2022, con contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo pieno (40 ore di lavoro settimanali) e determinato, più volte rinnovato nel corso del rapporto di lavoro;
di aver svolto con continuità le mansioni di pavimentatore e di essere stato inquadrato nel I livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini con la qualifica di operaio comune, benché le mansioni concretamente espletate ne imponessero l'inquadramento nel
IV livello come operaio qualificato. Ha inoltre lamentato il mancato pagamento del TFR e delle indennità di trasferta, avendo svolto sovente la propria prestazione al di fuori della Campania. Ha pertanto chiesto all'adito Tribunale di accertare il proprio diritto ad essere inquadrato nel IV livello del C.C.N.L. di riferimento e, conseguentemente, di condannare la al pagamento della Controparte_1 somma di € 34.579,44 a titolo di differenze retributive, indennità di trasferta e T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria, Il tutto con vittoria delle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.
La regolarmente costituitasi, ha chiesto con diverse Controparte_1 argomentazioni il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Tentata invano la conciliazione ed espletata l'istruttoria, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivazione
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Nel caso in esame, parte ricorrente, inquadrata nel livello I del
CCNL di categoria, ha sostenuto di aver svolto, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, mansioni superiori riconducibili al IV livello.
In ordine alla domanda avanzata dal ricorrente occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. sent. Cass. n. 8025/03).
In particolare, ai fini dell'accertamento in esame, occorre che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado pretesa e quella provata in giudizio, con riguardo ai compiti effettivamente svolti.
Al fine, dunque, di verificare le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, è stata espletata attività istruttoria.
Ebbene il teste di parte resistente, dipendente Testimone_1 della dal 2018, ha riferito di aver lavorato con il Controparte_1 ricorrente presso i cantieri edili di Roma in via Liguria e in via LI dal 2020 al 2023 e di aver svolto mansioni consistenti nello spostamento dei blocchi di marmo. Ha precisato che medesime mansioni erano ricoperte dal ricorrente e dai sig.ri Persona_1
e e che la messa in posa del marmo era, invece,
[...] Per_2 eseguita dai sig.ri e quest'ultimo Parte_2 Parte_3 si occupava anche di impartire direttive sui lavori da svolgere. Ha ricordato, infine, che la società resistente aveva fornito ai dipendenti, per tali lavori, sia l'alloggio che un rimborso per i pasti e per il carburante.
Il teste di parte ricorrente, fratello del Persona_1 ricorrente ed anch'egli dipendente della dal 2018 al Controparte_1
2022, ha invece reso dichiarazioni del tutto diverse da quelle del teste . Ha infatti affermato di aver lavorato presso i Tes_1 cantieri edili in Roma e di essersi occupato, con il ricorrente, della messa in posa del marmo con piena autonomia operativa. Ha precisato che il sig. non aveva mai lavorato presso i Tes_1 cantieri di Roma ma solo presso la sede della società e che, infine,
l'alloggio era effettivamente fornito dalla società resistente ma le spese per il viaggio e per i pasti erano a carico dei dipendenti. L'ulteriore teste di parte ricorrente, moglie di Tes_2 [...]
e, quindi, cognata del ricorrente, ha riferito che Persona_1 entrambi avevano lavorato presso cantieri edili siti in Roma e che si erano occupati della messa in posa del marmo;
ha precisato di ricordare ciò in quanto, pur non essendosi mai recata su tali cantieri, aveva avuto modo di vederli all'opera tramite videochiamate su whatsapp. La teste ha infine riferito che il ricorrente ed il marito non avevano ricevuto alcun contributo per i pasti e che ella stessa, in qualche occasione, prima della partenza per Roma, aveva preparato loro qualcosa da mangiare.
Infine, il teste di parte resistente, attuale dipendente Per_2 della ha riferito di aver lavorato con il ricorrente Controparte_1 dal 2020 al 2023 presso il cantiere edile di via Liguria in Roma e di essersi occupato, con il ricorrente ed i sig.ri e Persona_1
sia del trasporto che della messa in posa del Testimone_1 marmo. Ha poi ricordato che le direttive sui lavori da svolgere erano impartite dal sig. e che era stata la società resistente Parte_3
a farsi carico delle spese per le cene, per i pedaggi autostradali e per il carburante. In particolare, ha riferito che il sig. Tes_3
, legale rappresentante della società resistente, era solito
[...] fornire ai fratelli e al padre, il Per_1 Parte_2 lunedì mattina, una scheda per il pagamento dei pedaggi autostradali e denaro contante da utilizzare per il pieno di carburante.
Tanto chiarito, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello superiore rivendicato.
Ed invero, parte ricorrente è stata inquadrata nel I livello del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini nel quale rientrano i lavoratori che “sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati …omissis… A titolo di esempio sono considerati operai: aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati…”.
Il ricorrente, tuttavia, ha sostenuto di aver svolto, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, mansioni superiori riconducibili al
IV livello in cui rientra “il lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.”
Ad avviso del Tribunale il fondamentale elemento caratterizzante il livello rivendicato dal ricorrente deve essere individuato nell'ampia autonomia operativa del lavoratore che, alla luce della propria esperienza pluriennale, deve essere in grado di condurre lavorazioni di elevata specializzazione.
Dalla sola mansione di pavimentatore dedotta in ricorso, dunque, non può farsi discendere automaticamente la qualifica di operaio qualificato essendo necessario allegare e dimostrare un quid pluris rappresentato, appunto, dallo svolgimento in autonomia di mansioni specialistiche anche perché, come sopra precisato, il C.C.N.L. di riferimento considera operaio comune anche l'aiuto posatore di pavimenti.
Ebbene, entrambi i testi di parte resistente, e Testimone_1 Per_2
, hanno affermato di ricevere, al pari del ricorrente, direttive
[...] sui lavori da svolgere dal sig. escludendo così di Parte_3 operare in autonomia.
Quanto alla testimonianza di fratello e collega Persona_1 del ricorrente, occorre compiere due precisazioni. In primo luogo, la difesa di parte resistente ne ha eccepito l'incapacità a testimoniare per essere a sua volta ricorrente in un medesimo giudizio contro la Controparte_1
Al riguardo, va precisato che “l'interesse che determina l'incapacità
a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni” (Cass.
12/5/2006, n. 11034; Cass. 20/3/1999, n. 2618; conforme Cass.
21/10/2015 n. 21418).
In secondo luogo, va ulteriormente evidenziato che “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della
Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse” (cfr. ord. Cass. n.
98/19). Ciò premesso, quanto al merito della deposizione del teste
[...]
, egli ha dichiarato di realizzare con il ricorrente progetti Per_1 con piena autonomia operativa.
L'attendibilità del teste, tuttavia, risulta seriamente compromessa non tanto e non solo perché avente, come detto, medesima vertenza con la ma soprattutto perché la propria deposizione Controparte_1 risulta contraddetta sotto plurimi profili dai due testi di parte resistente.
Egli ha infatti affermato che il sig. non aveva mai Tes_1 lavorato a Roma, circostanza smentita dal teste il quale Per_2 ha riferito che il aveva invece lavorato sui medesimi Tes_1 cantieri dei fratelli Ha inoltre affermato che il Per_1 ricorrente non aveva mai ricevuto contributi per le spese di viaggio e per i pasti ed anche tali circostanze sono state smentite dalle precise dichiarazioni del teste che ha chiarito finanche Per_2 le modalità con cui la società resistente si faceva carico delle spese di viaggio e per i pasti.
Va infine evidenziato che le dichiarazioni dell'ulteriore teste di parte ricorrente, non rivestono alcuna valenza Tes_2 probatoria in ordine all'inquadramento superiore rivendicato. La teste, infatti, non ha precisato se, nell'espletare le proprie mansioni di posatore di marmo, il ricorrente agisse o meno in autonomia. Né, del resto, si vede come avrebbe potuto farlo dal momento che, come dalla stessa ammesso, non si era mai recata sui cantieri ove lavorava il ricorrente.
Il quadro probatorio delineatosi, dunque, non consente di ritenere provato il profilo dell'autonomia operativa caratterizzante il superiore livello rivendicato.
Parimenti infondata è, inoltre, la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta.
Deve infatti ritenersi provato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali dei testi e che il Testimone_1 Per_2 ricorrente abbia soggiornato a spese della società presso strutture alberghiere e che abbia ricevuto dalla stessa anche rimborsi per vitto, viaggi e carburanti, con conseguente applicazione dell'art 38 del C.C.N.L. di riferimento che esclude in tal caso il diritto di trasferta sottoforma di diaria giornaliera.
Inoltre, in ricorso non sono stati forniti adeguati elementi al fine di quantificare la pretesa indennità.
Al ricorrente spetta, invece, il TFR 2019 pari ad € 257,33 ed il TFR
2022 pari ad € 288,85.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro non ha fornito la prova della corresponsione del TFR, non ottemperando così all'onere probatorio posto a suo carico in base ai generali principi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio
2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno, inoltre, essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 257,33 a titolo di TFR per l'anno 2019 e di
[...]
€ 288,85 a titolo di TFR per l'anno 2022, oltre rivalutazione ed interessi. Rigetta per il resto.
Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1 di che liquida in complessivi € 321,00, oltre 15% Parte_1 per spese forfetarie, I.V.A. e cpa da attribuirsi al difensore antistatario.
Aversa 19.12.2025
Il Giudice
NA IA RP