Articolo 10 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 dicembre 1995
Art. 10. 1. Il consiglio d'amministrazione:
a) approva il programma annuale d'azione, sulla base degli indirizzi culturali e scientifici stabiliti dal consiglio scientifico;
b) propone all'assemblea i progetti di statuto e
delle sue modifiche e predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
c) adotta i regolamenti del personale e di organizzazione dei servizi;
d) ammette i soci sostenitori, formula proposte all'assemblea per il conferimento della qualita' di socio onorario e per l'ammissione dei soci ordinari;
e) stabilisce le quote annue di iscrizione dei soci ordinari e dei soci sostenitori;
f) delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili, titoli azionari e obbligazionari, l'accettazione di eredita', legati e donazioni;
g) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie attivi e passivi, nonche' sulle transazioni;
h) verifica la rispondenza dei risultati della gestione al programma d'azione;
i) compie ogni altro atto ad esso demandato dalla presente legge o dai regolamenti.
2. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1, lettera c), sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995