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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TA AN, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2517/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica N.8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210006843216000 QUOTA CONSORTIL 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da atti depositati in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.611,78 a titolo di contributi consortili per l'anno 2016, in relazione a un immobile di sua comproprietà sito in Ragusa, Indirizzo.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo, ossia il beneficio specifico, concreto e diretto derivante dalle opere di bonifica. A sostegno della propria tesi, ha prodotto una perizia giurata attestante la totale assenza e inefficienza della rete irrigua nei terreni di sua proprietà, nonché due sentenze di questa stessa Corte (n. 699/2023 e n. 866/2023), passate in giudicato, che avrebbero già accertato, tra le medesime parti, l'assenza di qualsiasi beneficio per i medesimi fondi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER), la quale, con le proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa, dichiarando di essere mera esecutrice dei ruoli formati dall'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e l'infondatezza di ogni eccezione di prescrizione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che fissa in dieci anni il termine per la riscossione dei contributi consortili e le sospensioni dei termini intervenute per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'AdER.
Se è vero che le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria (l'an debeatur) devono essere rivolte all'ente impositore, titolare del credito, è altrettanto vero che l'agente della riscossione è parte necessaria del giudizio quando l'impugnazione ha ad oggetto la cartella di pagamento, atto da esso emesso e notificatogli.
Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente evocato in giudizio sia l'ente impositore (Consorzio di
Bonifica n. 8 Ragusa), per le questioni di merito, sia l'agente della riscossione (AdER), quale soggetto che ha formato e notificato l'atto impugnato, instaurando così un litisconsorzio processuale corretto. L'eventuale accoglimento del ricorso nel merito, con l'annullamento del presupposto della pretesa, determina infatti l'illegittimità derivata della cartella esattoriale, con effetti diretti anche nei confronti dell'AdER. (cfr. SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino num. 673 del 202).
Passando al merito, la doglianza del ricorrente è fondata sull'assenza del presupposto impositivo del contributo consortile. Come noto, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215/1933, l'obbligo di contribuzione sorge in capo al proprietario dell'immobile solo qualora questo tragga un beneficio specifico, concreto e diretto dalle opere di bonifica e dalla loro manutenzione. L'onere di provare l'esistenza di tale beneficio e la sua quantificazione grava sull'ente impositore (cfr. Cass. Ord. n. 3895/25, etc.).
Invero è principio consolidato in giurisprudenza che il contributo di bonifica ha natura di tributo e trova il suo presupposto indefettibile nel beneficio specifico e diretto che il singolo immobile trae dalle opere realizzate dal consorzio. Non è sufficiente, a tal fine, la mera inclusione del bene nel perimetro di contribuenza, né il vantaggio generico e complessivo che l'intera area può ricevere dall'attività consortile. Occorre, invece, che l'ente impositore dimostri l'esistenza di un vantaggio concreto, tangibile e specifico per il fondo del contribuente, che si traduce in un incremento del suo valore o della sua redditività.
L'onere di provare tale beneficio, si ribadisce, secondo le regole generali in materia tributaria (art. 2697 c.
c.), grava sull'ente che avanza la pretesa. Il Consorzio, pertanto, è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza delle opere di bonifica, ma anche la loro diretta incidenza migliorativa sul singolo fondo gravato dal contributo.
Nel caso in esame, il ricorrente non solo ha contestato l'esistenza di tale beneficio, ma ha fornito un principio di prova a sostegno della sua tesi, depositando una perizia tecnica giurata che assevera che manca del tutto la rete irrigua a causa dello stato manutentivo di canali e canalette, piene di materiale di risulta che dimostra che quest'ultime non sono utilizzate da almeno vent'anni.
Si ribadisce ulteriormente quanto segue.
Secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n. 5750 del
24\02\2023, Cass. ordinanza n. 26647 del 09/09/2022, Cass.n. 11431/2022, Cass. ordinanza n. 8405\2021
e Cass. civ., sez. 5 trib. 23.4.2020, n. 8079) seguita da questa Corte (vedi sentenze n. 683\2\2019,
1392\5\2019, 1640\5\2019, 805/05/2020, 804/05/2020, 803/05/2020, 802/05/2020, 786/04/2020,
780/02/2020, 767/01/2020, 756/02/2020, 86/03/2021, 73/04/2021, 71/04/2021, 59/01/2021, 1214/04/2022,
1213/04/2022, 1212/04/2022, 1211/04/2022 165/02/2022, 144/05/2022, 087/04/2022, 083/04/2022,
046/04/2022), i proprietari dei fondi interessati sono tenuti a pagare i contributi consortili allorché traggano un beneficio dagli interventi del consorzio di bonifica mentre, in assenza della prova di un tale beneficio, i proprietari non sono tenuti a tale versamento. Con riferimento, al riparto dell'onere probatorio, prima dell'entrata in vigore della L. n. 130/2022 (cioè fino al 15 settembre 2022), l'adozione del “piano di classifica” ingenerava una “presunzione giurisprudenziale di vantaggiosità” dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio, che poteva essere superata dal contribuente consorziato fornendo la prova contraria. Questa ripartizione dell'onere probatorio è stata, tuttavia, superata con l'entrata in vigore della L. n. 130/2022, che ha modificato la portata applicativa delle presunzioni giurisprudenziali, con la conseguenza che l'onere di fornire la prova del beneficio grava sempre e comunque sul Consorzio.
E nel caso in esame, il ricorrente, si ripete, non solo ha contestato l'esistenza di tale beneficio, ma ha fornito un principio di prova a sostegno della sua tesi, depositando una perizia tecnica giurata che conferma il suo assunto.
Ad abuntantiam, la Corte mette in rilievo che un altro elemento decisivo per l' accoglimento è rappresentato dalla produzione in giudizio delle sentenze n. 699/2023 e n. 866/2023, emesse da questa stessa Corte di
Giustizia Tributaria e corredate da attestazione di passaggio in giudicato . Tali pronunce, intervenute tra le medesime parti e aventi ad oggetto i medesimi immobili, hanno accertato con valore di giudicato l'insussistenza del presupposto impositivo, ovvero la totale assenza di beneficio per i fondi del sig. D'RA dalle opere del Consorzio. L'efficacia del giudicato esterno copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, cristallizzando l'accertamento del fatto (la mancanza di beneficio) e precludendo all'ente impositore di riproporre la medesima pretesa per annualità successive, a meno che non dimostri un mutamento della situazione di fatto, prova che nel presente giudizio non è stata fornita, anche a causa della mancata costituzione del Consorzio.
L'accertata insussistenza del presupposto impositivo per effetto del giudicato formatosi rende la pretesa del
Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa illegittima. Di conseguenza, la cartella di pagamento n.
29720210006843216000, che su tale pretesa si fonda, è affetta da illegittimità derivata e deve essere annullata. (cfr.SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino num. 673 del 202).
Le ulteriori argomentazioni dell'AdER in merito al termine di prescrizione decennale e alle sospensioni per
Covid-19, risultano irrilevanti ai fini della decisione, in quanto il ricorso viene accolto per un motivo di merito assorbente, quale la radicale carenza del presupposto del tributo. (cfr. SENTENZA del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Trieste num. 35 del 2022; SENTENZA del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Trieste num. 65 del 2022).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, Sezione 3^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29720210006843216000.
2. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 4-2-26
IL PRES. GIUD. MON.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TA AN, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2517/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica N.8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210006843216000 QUOTA CONSORTIL 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da atti depositati in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.611,78 a titolo di contributi consortili per l'anno 2016, in relazione a un immobile di sua comproprietà sito in Ragusa, Indirizzo.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo, ossia il beneficio specifico, concreto e diretto derivante dalle opere di bonifica. A sostegno della propria tesi, ha prodotto una perizia giurata attestante la totale assenza e inefficienza della rete irrigua nei terreni di sua proprietà, nonché due sentenze di questa stessa Corte (n. 699/2023 e n. 866/2023), passate in giudicato, che avrebbero già accertato, tra le medesime parti, l'assenza di qualsiasi beneficio per i medesimi fondi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER), la quale, con le proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa, dichiarando di essere mera esecutrice dei ruoli formati dall'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e l'infondatezza di ogni eccezione di prescrizione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che fissa in dieci anni il termine per la riscossione dei contributi consortili e le sospensioni dei termini intervenute per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'AdER.
Se è vero che le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria (l'an debeatur) devono essere rivolte all'ente impositore, titolare del credito, è altrettanto vero che l'agente della riscossione è parte necessaria del giudizio quando l'impugnazione ha ad oggetto la cartella di pagamento, atto da esso emesso e notificatogli.
Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente evocato in giudizio sia l'ente impositore (Consorzio di
Bonifica n. 8 Ragusa), per le questioni di merito, sia l'agente della riscossione (AdER), quale soggetto che ha formato e notificato l'atto impugnato, instaurando così un litisconsorzio processuale corretto. L'eventuale accoglimento del ricorso nel merito, con l'annullamento del presupposto della pretesa, determina infatti l'illegittimità derivata della cartella esattoriale, con effetti diretti anche nei confronti dell'AdER. (cfr. SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino num. 673 del 202).
Passando al merito, la doglianza del ricorrente è fondata sull'assenza del presupposto impositivo del contributo consortile. Come noto, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215/1933, l'obbligo di contribuzione sorge in capo al proprietario dell'immobile solo qualora questo tragga un beneficio specifico, concreto e diretto dalle opere di bonifica e dalla loro manutenzione. L'onere di provare l'esistenza di tale beneficio e la sua quantificazione grava sull'ente impositore (cfr. Cass. Ord. n. 3895/25, etc.).
Invero è principio consolidato in giurisprudenza che il contributo di bonifica ha natura di tributo e trova il suo presupposto indefettibile nel beneficio specifico e diretto che il singolo immobile trae dalle opere realizzate dal consorzio. Non è sufficiente, a tal fine, la mera inclusione del bene nel perimetro di contribuenza, né il vantaggio generico e complessivo che l'intera area può ricevere dall'attività consortile. Occorre, invece, che l'ente impositore dimostri l'esistenza di un vantaggio concreto, tangibile e specifico per il fondo del contribuente, che si traduce in un incremento del suo valore o della sua redditività.
L'onere di provare tale beneficio, si ribadisce, secondo le regole generali in materia tributaria (art. 2697 c.
c.), grava sull'ente che avanza la pretesa. Il Consorzio, pertanto, è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza delle opere di bonifica, ma anche la loro diretta incidenza migliorativa sul singolo fondo gravato dal contributo.
Nel caso in esame, il ricorrente non solo ha contestato l'esistenza di tale beneficio, ma ha fornito un principio di prova a sostegno della sua tesi, depositando una perizia tecnica giurata che assevera che manca del tutto la rete irrigua a causa dello stato manutentivo di canali e canalette, piene di materiale di risulta che dimostra che quest'ultime non sono utilizzate da almeno vent'anni.
Si ribadisce ulteriormente quanto segue.
Secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n. 5750 del
24\02\2023, Cass. ordinanza n. 26647 del 09/09/2022, Cass.n. 11431/2022, Cass. ordinanza n. 8405\2021
e Cass. civ., sez. 5 trib. 23.4.2020, n. 8079) seguita da questa Corte (vedi sentenze n. 683\2\2019,
1392\5\2019, 1640\5\2019, 805/05/2020, 804/05/2020, 803/05/2020, 802/05/2020, 786/04/2020,
780/02/2020, 767/01/2020, 756/02/2020, 86/03/2021, 73/04/2021, 71/04/2021, 59/01/2021, 1214/04/2022,
1213/04/2022, 1212/04/2022, 1211/04/2022 165/02/2022, 144/05/2022, 087/04/2022, 083/04/2022,
046/04/2022), i proprietari dei fondi interessati sono tenuti a pagare i contributi consortili allorché traggano un beneficio dagli interventi del consorzio di bonifica mentre, in assenza della prova di un tale beneficio, i proprietari non sono tenuti a tale versamento. Con riferimento, al riparto dell'onere probatorio, prima dell'entrata in vigore della L. n. 130/2022 (cioè fino al 15 settembre 2022), l'adozione del “piano di classifica” ingenerava una “presunzione giurisprudenziale di vantaggiosità” dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio, che poteva essere superata dal contribuente consorziato fornendo la prova contraria. Questa ripartizione dell'onere probatorio è stata, tuttavia, superata con l'entrata in vigore della L. n. 130/2022, che ha modificato la portata applicativa delle presunzioni giurisprudenziali, con la conseguenza che l'onere di fornire la prova del beneficio grava sempre e comunque sul Consorzio.
E nel caso in esame, il ricorrente, si ripete, non solo ha contestato l'esistenza di tale beneficio, ma ha fornito un principio di prova a sostegno della sua tesi, depositando una perizia tecnica giurata che conferma il suo assunto.
Ad abuntantiam, la Corte mette in rilievo che un altro elemento decisivo per l' accoglimento è rappresentato dalla produzione in giudizio delle sentenze n. 699/2023 e n. 866/2023, emesse da questa stessa Corte di
Giustizia Tributaria e corredate da attestazione di passaggio in giudicato . Tali pronunce, intervenute tra le medesime parti e aventi ad oggetto i medesimi immobili, hanno accertato con valore di giudicato l'insussistenza del presupposto impositivo, ovvero la totale assenza di beneficio per i fondi del sig. D'RA dalle opere del Consorzio. L'efficacia del giudicato esterno copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, cristallizzando l'accertamento del fatto (la mancanza di beneficio) e precludendo all'ente impositore di riproporre la medesima pretesa per annualità successive, a meno che non dimostri un mutamento della situazione di fatto, prova che nel presente giudizio non è stata fornita, anche a causa della mancata costituzione del Consorzio.
L'accertata insussistenza del presupposto impositivo per effetto del giudicato formatosi rende la pretesa del
Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa illegittima. Di conseguenza, la cartella di pagamento n.
29720210006843216000, che su tale pretesa si fonda, è affetta da illegittimità derivata e deve essere annullata. (cfr.SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino num. 673 del 202).
Le ulteriori argomentazioni dell'AdER in merito al termine di prescrizione decennale e alle sospensioni per
Covid-19, risultano irrilevanti ai fini della decisione, in quanto il ricorso viene accolto per un motivo di merito assorbente, quale la radicale carenza del presupposto del tributo. (cfr. SENTENZA del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Trieste num. 35 del 2022; SENTENZA del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Trieste num. 65 del 2022).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, Sezione 3^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29720210006843216000.
2. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 4-2-26
IL PRES. GIUD. MON.