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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/09/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 237/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Rosario Varì, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n.
39, presso il predetto difensore;
Appellante contro
(c.f. Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 409/2024, depositata in data 25/01/2024. Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL ZI
, con ricorso depositato in data 16/05/2023, impugnava dinanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.13920180008523455000, emessa dall' Controparte_2
di Vibo Valentia, per omesso pagamento di tributi, ovvero IRPEF anno
[...]
2015, e di cui era venuto a conoscenza a seguito di accesso alla propria posizione debitoria presso l' . Chiedeva venisse dichiarata la Parte_1 prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, del credito riportato nella cartella di pagamento e, quindi, di annullarla unitamente a tutti gli atti presupposti pagina 1 di 7 e consequenziali, ordinando la cancellazione dal ruolo dei relativi debiti di cui all'atto impositivo.
A sostegno della propria opposizione, il sig. deduceva l'omessa Controparte_1 notifica della cartella, e da ciò ne faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo, la competenza del Giudice ordinario, nonché l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario;
rilevava di avere provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento n. 13920190006056312000 e pertanto eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine decennale di prescrizione interrotto mediante la notifica della cartella n. 13920190006056312000 in data 20.11.2019. Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con la sentenza oggi appellata, la n. 409/2024, depositata in data 25/01/2024, il
Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente atteso che:
“Con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920180008523455000 emessa per il recupero del credito azionato a titolo di Irpef risalente il periodo 2015 per l'importo complessivo di euro 4.484,26 della stessa non vi è prova della notifica . Altresì, si rileva che l' produce la notifica e l'estratto di ruolo di altra cartella ossia la n. CP_3
13920190006056312000 per cui in assenza di atti interruttivi è trascorso il termine prescrizionale quinquennale e la suddetta cartella va annullata. La decisione adottata da questo Giudice esime lo stesso dal decidere ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione in quanto assorbente.” Annullava, per intervenuta prescrizione, la cartella di pagamento impugnata e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Proponeva appello l' formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso in appello,
pagina 2 di 7 riformare la sentenza n. 409/2024, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, in persona della Dott.ssa Palma Borrello, a definizione del procedimento N.R.G.
3119/2023, depositata in data 25.01.2024, e non notificata, e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine all'opposizione proposta dal sig. , stante la natura tributaria dei crediti esattoriali dallo stesso contestati, e, CP_1 comunque, respingere l'opposizione di primo grado di controparte, in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, l'erroneità Parte_1 della sentenza per erronea individuazione dell'atto impugnato dal contribuente: “Si impugna la sentenza n. 409/2024, innanzitutto nella parte in cui il Giudice di Pace di
Vibo Valentia ha individuato, quale atto impugnato dal sig. , l'estratto di ruolo CP_1 relativo alla cartella di pagamento n. 13920180008523455000, emessa per il recupero del credito azionato a titolo di Irpef risalente il periodo 2015 per l'importo complessivo di euro 4.484,26, mentre, dall'esame del ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in relazione al procedimento N.R.G. 3119/2023, definito con la sentenza impugnata, è del tutto evidente che l'oggetto del giudizio fosse costituito dall'impugnazione proposta avverso l'estratto di ruolo relativo alla
(differente) cartella di pagamento n. 13920190006056312000.”
Proponeva, inoltre, tra i motivi di appello, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento dell'IRPEF. L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento. Sul punto evidenziava l'erroneità della decisione del Giudice di Pace di
Vibo Valentia in quanto la domanda giudiziale dell'odierna appellata avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., stante la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa, per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla
Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare
“l'elaborato informatico” rilasciato dal Concessionario viene riconosciuta solo nel caso in cui la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata. Per
pagina 3 di 7 converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013). Nel merito deduceva l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che ha dichiarato la pretesa prescritta. Specificava che oltre ad aver dimostrato la notifica della cartella di pagamento n. 13920190006056312000, la stessa non è stata mai impugnata dall'odierna appellata, sicché trovava applicazione il principio di diritto per cui, in presenza di un atto esattivo regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito in quanto quest'ultimo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta. Per tale motivo l'appellante chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Non si costituiva nel giudizio di appello il sig. . Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, all'esito dell'udienza del
05/05/2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame dedotto dalla parte appellante non può essere accolto, considerato che dagli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio (N. 3119/2023 R.G.) del processo di prime cure, acquisito agli atti del presente procedimento, si evince che il ricorso depositato dal contribuente, in data 23/05/2023, aveva ad oggetto proprio la cartella di pagamento n. 13920180008523455000 ed il ruolo sotteso, così come indicato dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, nella sentenza n. 409/2024, oggi appellata.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore di quello Tributario.
Con riferimento invece al difetto di giurisdizione, giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione pagina 4 di 7 appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass.,
Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (IRPEF).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il pagina 5 di 7 decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.
546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, pagina 6 di 7 riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920180008523455000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi giudizio.
Vibo Valentia, 4 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 237/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Rosario Varì, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n.
39, presso il predetto difensore;
Appellante contro
(c.f. Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia
n. 409/2024, depositata in data 25/01/2024. Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL ZI
, con ricorso depositato in data 16/05/2023, impugnava dinanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di Vibo Valentia l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.13920180008523455000, emessa dall' Controparte_2
di Vibo Valentia, per omesso pagamento di tributi, ovvero IRPEF anno
[...]
2015, e di cui era venuto a conoscenza a seguito di accesso alla propria posizione debitoria presso l' . Chiedeva venisse dichiarata la Parte_1 prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, del credito riportato nella cartella di pagamento e, quindi, di annullarla unitamente a tutti gli atti presupposti pagina 1 di 7 e consequenziali, ordinando la cancellazione dal ruolo dei relativi debiti di cui all'atto impositivo.
A sostegno della propria opposizione, il sig. deduceva l'omessa Controparte_1 notifica della cartella, e da ciò ne faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo, la competenza del Giudice ordinario, nonché l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale. Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario;
rilevava di avere provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento n. 13920190006056312000 e pertanto eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine decennale di prescrizione interrotto mediante la notifica della cartella n. 13920190006056312000 in data 20.11.2019. Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con la sentenza oggi appellata, la n. 409/2024, depositata in data 25/01/2024, il
Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente atteso che:
“Con riferimento alla cartella di pagamento n. 13920180008523455000 emessa per il recupero del credito azionato a titolo di Irpef risalente il periodo 2015 per l'importo complessivo di euro 4.484,26 della stessa non vi è prova della notifica . Altresì, si rileva che l' produce la notifica e l'estratto di ruolo di altra cartella ossia la n. CP_3
13920190006056312000 per cui in assenza di atti interruttivi è trascorso il termine prescrizionale quinquennale e la suddetta cartella va annullata. La decisione adottata da questo Giudice esime lo stesso dal decidere ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione in quanto assorbente.” Annullava, per intervenuta prescrizione, la cartella di pagamento impugnata e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Proponeva appello l' formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso in appello,
pagina 2 di 7 riformare la sentenza n. 409/2024, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, in persona della Dott.ssa Palma Borrello, a definizione del procedimento N.R.G.
3119/2023, depositata in data 25.01.2024, e non notificata, e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine all'opposizione proposta dal sig. , stante la natura tributaria dei crediti esattoriali dallo stesso contestati, e, CP_1 comunque, respingere l'opposizione di primo grado di controparte, in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, l'erroneità Parte_1 della sentenza per erronea individuazione dell'atto impugnato dal contribuente: “Si impugna la sentenza n. 409/2024, innanzitutto nella parte in cui il Giudice di Pace di
Vibo Valentia ha individuato, quale atto impugnato dal sig. , l'estratto di ruolo CP_1 relativo alla cartella di pagamento n. 13920180008523455000, emessa per il recupero del credito azionato a titolo di Irpef risalente il periodo 2015 per l'importo complessivo di euro 4.484,26, mentre, dall'esame del ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in relazione al procedimento N.R.G. 3119/2023, definito con la sentenza impugnata, è del tutto evidente che l'oggetto del giudizio fosse costituito dall'impugnazione proposta avverso l'estratto di ruolo relativo alla
(differente) cartella di pagamento n. 13920190006056312000.”
Proponeva, inoltre, tra i motivi di appello, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento dell'IRPEF. L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento. Sul punto evidenziava l'erroneità della decisione del Giudice di Pace di
Vibo Valentia in quanto la domanda giudiziale dell'odierna appellata avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., stante la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa, per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla
Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare
“l'elaborato informatico” rilasciato dal Concessionario viene riconosciuta solo nel caso in cui la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata. Per
pagina 3 di 7 converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013). Nel merito deduceva l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che ha dichiarato la pretesa prescritta. Specificava che oltre ad aver dimostrato la notifica della cartella di pagamento n. 13920190006056312000, la stessa non è stata mai impugnata dall'odierna appellata, sicché trovava applicazione il principio di diritto per cui, in presenza di un atto esattivo regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito in quanto quest'ultimo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta. Per tale motivo l'appellante chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Non si costituiva nel giudizio di appello il sig. . Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, all'esito dell'udienza del
05/05/2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame dedotto dalla parte appellante non può essere accolto, considerato che dagli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio (N. 3119/2023 R.G.) del processo di prime cure, acquisito agli atti del presente procedimento, si evince che il ricorso depositato dal contribuente, in data 23/05/2023, aveva ad oggetto proprio la cartella di pagamento n. 13920180008523455000 ed il ruolo sotteso, così come indicato dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, nella sentenza n. 409/2024, oggi appellata.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore di quello Tributario.
Con riferimento invece al difetto di giurisdizione, giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione pagina 4 di 7 appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass.,
Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (IRPEF).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il pagina 5 di 7 decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.
546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, pagina 6 di 7 riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920180008523455000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi giudizio.
Vibo Valentia, 4 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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