Versione
22 aprile 1979
22 aprile 1979
Art. 2. Equiparazione degli operai agli impiegati
Gli operai delle aziende postelegrafoniche sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati inquadrati nelle stesse categorie professionali e sono assoggettati alle stesse norme dello stato giuridico.
Gli operai delle aziende postelegrafoniche sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati inquadrati nelle stesse categorie professionali e sono assoggettati alle stesse norme dello stato giuridico.