Articolo 2 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 1Articolo 3
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22 aprile 1979
Art. 2. Equiparazione degli operai agli impiegati

Gli operai delle aziende postelegrafoniche sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati inquadrati nelle stesse categorie professionali e sono assoggettati alle stesse norme dello stato giuridico.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979