Sentenza 8 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 1 8 02 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFTIMA.COME IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE perdidit: 6000 8 FEB. 2001 SEZIONE LAVORO IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 20261/1998 Dott. AR SANTOJANNI Consigliere Cron. 3024 Dott. Alberto SPANO' Dott. Guido VIDRI Consigliere Ud. 8 novembre 2000 CANCELLERIA Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da IN IU, rappresentato e difeso dall'avv. Placido Petino VIA GRAMSCI 1074 ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Francesco Hernandez, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANIA, in persona del suo dirigente pro tempore, rappresentato e difeso 4573 0 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è B elettivamente domiciliato ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del RE di IA (sez. dist. di Belpasso n. 19/1998 del 1° giugno/13 luglio 1998 (nel giudizio avente il n. di r.g. 17235/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 novembre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO пп Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 depositato in data 2 marzo 1995 il sign. EP AR - in proprio e nella qualità di amministratore unico della s.r.l. “Delam” proponeva opposizione dinanzi al RE di IA (sez. distaccata di Belpasso) avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 276/1995 per £. 4.033.000, con la quale il dirigente dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di IA aveva rilevato a carico del ricorrente specifiche violazioni degli artt. 11, 13, 14 e 18 della legge n. 264/1949 (e succ. mod.) in materia di collocamento di manodopera - per avere assunto lavoratori dipendenti non per il tramite della competente sezione circoscrizionale dell'impiego. A sostegno dell'opposizione il AR sosteneva la 2 natura autonoma (di “promozione e conclusione di affari ex artt. 1742 e 1752 cod. civ.") del rapporto di collaborazione intercorso con i soggetti indicati erroneamente quali lavoratori subordinati nell'opposta ingiunzione e, in particolare, contestavano per extenso le risultanze del verbale di accertamento. Si costituiva in giudizio l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di IA chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto integralmente infondata in "fatto” ed in "diritto”. Con sentenza del 1° giugno/13 luglio 1998 l'adito RE dopo avere ammesso ed espletato prova testimoniale rigettava l'opposizione senza provvedere sulle spese di causa. ND Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il RE ha rimarcato che: a) a nulla serve il nomen iuris attribuito dalle parti per la qualificazione del rapporto di lavoro, in quanto nella ipotesi di specie è evidente la volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, attraverso la simulazione della instaurazione di un rapporto di agenzia>>; b) a tal uopo, dalla disamina delle risultanze della prova testimoniale espletata, emerge con estrema nitidezza come l'esclusività della gestione fosse interamente a carico dell'impresa, che provvedeva all'organizzazione dell'attività lavorativa, a tutte le spese da sostenersi, e si assumesse la totalità dei rischi lavorativi (compresa l'assicurazione per il furto della merce e dei 3 I valori o di eventuali infortuni che potessero accadere ai lavoratori), risultando tali lavoratori inseriti in maniera stabile e continuativa nella struttura aziendale della società, che esercitava una costante attività di controllo e vigilanza>>. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso EP AR adducendo a sostegno tre motivi di annullamento, sostenute da "memoria difensiva" ex art. 378 cod. proc. civ.. Si è costituito in giudizio con controricorso ritualmente- notificato e depositato - l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di IA MOTIVI DELLA DECISIONE نے I -. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando la violazione degli artt. 113 e 155 cod. proc. civ. in relazione all'art. 14, secondo e sesto comma, della legge n. 689/1981>> addebita al RE di - IA (sez. dist. di Belpasso) di non avere verificato d'ufficio il regolare espletamento, da parte dell'ente impositore, del procedimento che ha condotto all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione e, conseguentemente, di non avere rilevato che la ordinanza-ingiunzione era stata notificata oltre il novantunesimo giorno dalla data di ricezione della notizia della violazione, sicché la obbligazione del pagamento della sanzione doveva ritenersi prescritta. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza pretorile per violazione e falsa applicazione degli artt. 1743, 1744, 4 1746, 1748, 1750, 1751 e 1752 cod. civ., così come modificati e sostituiti dal d. lgs. n. 303/1991 e degli att. 2, 3 e 4 dell'a.e.c. 24.6.1981 e successive modificazioni;
nonché degli artt. 1363, 1366, 1368 e 1369 e dell'art. 1456 cod. civ. e per omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia>> in quanto il RE erroneamente non ha ritenuto sussistente nella fattispecie un contratto di agenzia ed ha, invece, ritenuto istituito un rapporto di lavoro subordinato. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando ancora omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché поч violazione degli artt. 115 e 116 (primo comma) cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 23 (dodicesimo comma) della legge n. 689/1981>> - rileva che il RE non ha tenuto in debito conto le inconfutabili dichiarazioni dei testi escussi, mentre non ha considerato che l'Ispettorato non ha fornito alcuna prova che dimostrasse la sussistenza nella specie di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, la responsabilità dell'opponente relativamente alla presunta violazione oggetto dell'ordinanza>>. II. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti, per quanto concerne il primo motivo di ricorso, la relativa impugnativa appare preliminarmente inammissibile, in quanto la pretesa tardività della notifica dell'ordinanza-ingiunzione de qua 5 (rispetto all'accertamento della violazione successivamente contestata) non è stata ritualmente e tempestivamente eccepita nel giudizio definito dinanzi al RE, nè il Giudice adito doveva verificare "ex officio" l'osservanza delle specifiche modalità nell'espletamento, da parte dell'ente impositore, del procedimento che aveva condotto all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. Si tratta, quindi, di “questione nuova” il cui esame è precluso in sede di legittimità dato che postula indagini ed accertamenti - ritualmente non compiuti dal giudice del merito in quanto allo stesso esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio dinon devoluti по cassazione. Questo anche poichè, in tema di sanzioni amministrative, la disposizione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alla peculiarità delle varie situazioni, spettando unicamente al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione medesima (Cass. n. 6531/2000). 6 III. Anche il secondo motivo di ricorso appare infondato. Pervero -contrariamente a quanto asserito dal ricorrente ai - fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato invece che come autonomo, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando, viceversa, il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma cod. civ.), ma anche utilizzabile ai fini dell'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista (da autonoma a subordinata), con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente, e ciò non soltanto nell'ambito di una richiesta di tutela formulata fra le parti del contratto, ma anche ai fini di una richiesta di tutela da parte del terzo interessato alla legittima definizione del rapporto avente causa dall'attuazione del contratto stesso in quanto di lavoro subordinato (Cass. n. 5960/1999). 7 In ogni caso, nella specie, il Giudice del merito al fine dell'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro in questione si è rifatto esattamente ai criteri differenziatori tra lavoro- autonomo e lavoro subordinato dando alla relativa decisione congrua ed esaustiva motivazione, per cui costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in cassazione - donde, comunque, l'inammissibilità dell'impugnativa in esame la valutazione delle " circostanze ritenute in concreto idonee a fare rientrare il rapporto controverso nell'uno e nell'altro schema contrattuale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13857/1999). пр IV. Pure il terzo motivo di ricorso deve essere respinto. Benvero il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la 8 concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia - così come non sussistono le violazioni degli artt. 115 e 146 cod. proc. civ. e, 2697 cod. civ. e 23 della legge n. 689/1981 apoditticamente denunziate dal ricorrente dato che il RE, con - completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla е prova sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro in questione. го In particolare a conferma dell'inammissibilità della doglianza proposta ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece,- come per le censure mosse 9 ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di пр apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, -nella specie, per la decisione impugnata senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994); c) conclusivamente - a convalida della correttezza della motivazione alla base della decisione impugnata e non intaccata dalle argomentazioni difensive del ricorrente non sono proponibili in sede di legittimità censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione 10 _ del relativo apprezzamento, che da questa risulti - come sicuramente emerge dalla sentenza del RE di IA (Belpasso) - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati (Cass. n. 23 dicembre 1993, n. 12749). V -. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da EP AR;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 8 novembre 2000. его л ожно Сантороний Il Consigliere estensore Il Presidente П.Плити utusm IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositate in Cancelleria 8 FEB. 2001 3 oggi, 3 5 0 1 . IL COLLABORATORE . A N T S R S I DI CANCELLERA 3 A A D 7 ' T - , L , 8 L O - A E L 1 S L D E 1 O I P N E T O B S S E I I N G D N E S G G A E I O T L A S A O D O A P T E L T , M L I I O E R I R A D T D D S I 11 O E G T E N R E S E