Sentenza 30 gennaio 2002
Commentario • 1
- 1. Riflessioni in tema di abuso d’ufficioFrancesco Di Ponzio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. La novità normativa sull'abuso di ufficio: il D.L. n. 76/2020 e l'obiettivo riformista dell'esecutivo – 2. La disciplina previgente: cenni sulla struttura della norma incriminatrice – 2.1. La controversa interpretazione della locuzione “violazione di norme di legge e di regolamento” ex art. 323 cod. pen. – 3. Successione di norme penali nel tempo: cui prodest? 1. La novità normativa in tema di abuso d'ufficio: il D.L. n. 76/2020 e l'obiettivo riformista dell'esecutivo Con il Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, c.d. “Decreto Semplificazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
E N A L O I L Z E A D R " T 9 7 S 1 . I 3 T G 01 229/02 R . E A EPUBBLICA ITALIANA N ' R L 7 L A 6 E D 9 1 D - E IN NOME DEL POPOL ITA NO I 5 T - S 3 N N E E E S CORT S G E " Oggetto I G A E L BEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8607/98 Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO - Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Cron.Rel. Consigliere 3038 Dott. Mario ADAMO Dott. FR Maria FIORETTI Consigliere Rep. Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere Ud. 16/10/2001 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO CO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RESTIVO SALVATORE, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI PALERMO, MONTEPASCHI SERIT SpA;
intimati avversO il provvedimento della Pretura di TERMINI IMERESE, Sezione distaccata di CEFALU', depositato il 2001 16/02/98; 2120 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 13.2.1998 FR NE propo- neva opposizione avanti al TO di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, avverso la cartella esat- toriale con la quale gli si chiedeva il pagamento della somma di £ 290.800 a titolo di sanzione amministrativa, 158 comma 10 per avere violato il disposto dell'art. lettera M del codice della strada. Infrazione commessa il 15.4.1996 per avere parcheg- giato la propria autovettura su un marciapiede. Assumeva il ricorrente che la sanzione era illegit- tima in quanto l' area, all'interno della quale aveva parcheggiato, era di sua proprietà, essendo sita fra il cancello della sua abitazione ed il marciapiede. Con ordinanza in data 16.2.1998 il TO dichia- rava inammissibile il ricorso, sul presupposto che av- verso le cartelle esattoriali non è consentito il ri- corso ex art. 22 L. 689/1981 ma solo l'ordinaria azione dichiarativa avanti al giudice competente. 2 Per la cassazione dell'ordinanza del TO propo- ne ricorso fondato su quattro motivi FR NE. Non svolgono attività difensiva il Prefetto di Pa- lermo e la s.p.a. Montepaschi Serit. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso, attinente alla giuri- sdizione, è già stato dichiarato inammissibile dalle SS.UU. di questa Corte suprema con la sentenza n 7857/2001 e non va quindi esaminato, in questa fase del giudizio. Con il secondo motivo di cassazione articolato in due censure il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 22 e 23 L. 689/1981. Rileva con la prima censura che il TO avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, senza la comparizione delle parti, solo se si fosse verificata l'ipotesi di cui all'art. 23 comma 1 della L. 689/1981, mentre, nella specie, non essendosi verificata l'ipote- y n a l l i M si indicata, avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso solo dopo la comparizione delle parti ed a se- guito di apposita istruttoria. Assume con la seconda censura che la decisione del TO è del resto contraria all'arresto contenuto nella sentenza n 7830/1996 della Corte di cassazione che ha ritenuto possibile l'utilizzo della procedura de 3 qua anche nell'ipotesi di opposizione alla cartella esattoriale. La prima censura è fondata e va pertanto accolta. Invero l'art. 23 L. 689/1981 stabilisce infatti che qualora il ricorso risulti tempestivamente proposto il pretore fissa l'udienza di comparizione delle parti, ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento di depositare in cancelleria dieci giorni prima del- l'udienza gli atti relativi all'accertamento e procede quindi alla necessaria istruttoria. Al termine dell'istruttoria invita le parti a pre- cisare le conclusioni e a discutere la causa e quindi pronunzia sentenza. Dalle disposizioni contenute nell'articolo in esame si evince, senza possibilità di equivoci, che il preto- re può emettere pronunzia di inammissibilità del ricor- SO senza sentire le parti e quindi senza procedere al- l'istruttoria solo nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato tardivamente proposto, dovendo al contrario pro- cedere alla costituzione del contraddittorio ed al- l'istruttoria della causa, come in precedenza esposto, qualora il ricorso sia stato depositato in cancelleria nei termini previsti per l'impugnazione dell'atto con- testato. Consegue che l'ordinanza de qua in quanto emessa 4 senza il rispetto della procedura prevista dal richia- mato art. 23 è illegittima e va pertanto annullata con rinvio al competente Tribunale perchè nel rispetto della procedura di cui all'art. 23 L. 589/1981 proceda all'esame del ricorso. Nelle argomentazioni che precedono deve essere ri- tenuta assorbita la seconda censura del motivo in esa- me, posto che l'eventuale pronunzia di inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente già consumato la propria facolta di impugnazione va pronunziata al ter- mine di un processo svoltosi nel rispetto della proce- dura. Parimenti assorbiti devono ritenersi il terzo ed il quarto motivo, in relazione alle censure attinenti alla pretesa illegittimità della iscrizione a ruolo della somma dovuta, disposta dal Prefetto di Palermo, alla mancanza nella cartella di pagamento dei requisiti es- senziali di forma e al difetto di motivazione dell'im- pugnata ordinanza in punto di inammissibilità del ri- corso, dovendo il tribunale procedere a nuovo esame del ricorso stesso. Pertanto il ricorso va accolto nei limiti indicati l'impugnata ordinanza va cassata con rinvio al Tribuna- le di Termini Imerese, in persona di diverso magistra- to, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia al Tri- bunale di Termini Imerese, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 16.ottobre.2001. Il Consigliere estensore Il Presidente вистишковый Giovanni Losavio Mario Adamo Махоркашо IL CANCELLIERE OSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo битоDEP 30 GEN. 2002 lave Br Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 8. Вито