Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1225
CASS
Sentenza 30 gennaio 2002

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Massime2

L'indennità di occupazione temporanea e di urgenza deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che è (o sarebbe) dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, finalizzata all'opera pubblica; ciò non implica che quell'indennità debba essere necessariamente commisurata al saggio corrente degli interessi e alle sue fluttuazioni nel periodo considerato ma che debba essere calcolata in una misura percentuale, la cui scelta deve essere congruamente motivata (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva affermato il principio per cui l'indennità in questione deve essere calcolata in misura in ogni caso corrispondente al saggio degli interessi legali annui di cui all'art. 1284 cod. civ., raddoppiando la percentuale - dal 5 al 10 per cento a decorrere dal 15 dicembre 1990, senza esplicitare le ragioni che inducevano a presumere un corrispondente maggior reddito ricavabile dai terreni a partire da tale data).

L'indennità di occupazione, che assolve alla funzione di compensare il pregiudizio dato dal mancato godimento dell'immobile, costituisce un'obbligazione di tipo indennitario collegata ad un'ipotesi tipica di responsabilità della pubblica amministrazione per atto legittimo, ed in quanto tale è sottoposta al termine ordinario di prescrizione, dovendosene escludere l'assimilabilità alle ipotesi per le quali l'art. 2948 prevede il termine breve, in particolare ai canoni di locazione, agli interessi ed alle altre prestazioni che debbono pagarsi periodicamente, posto che a differenza di tali ipotesi, che presuppongono la liquidità ed esigibilità del credito, per l'indennità di occupazione è sufficiente la mera idoneità del credito stesso ad essere determinato nel suo ammontare.

Commentario1

  • 1Canone occupazione suolo, prescrizione decennale
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 maggio 2023

    La Corte Cassazione sezione prima civile con Ordinanza n. 9889 in data 13.04.2023 è intervenuta in merito ai termini di prescrizione della Cosap. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile nè al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c., n. 1, 1 bis e 2, in quanto assolve alla funzione di compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1225
Data del deposito : 30 gennaio 2002

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