Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 2
L'indennità di occupazione temporanea e di urgenza deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che è (o sarebbe) dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, finalizzata all'opera pubblica; ciò non implica che quell'indennità debba essere necessariamente commisurata al saggio corrente degli interessi e alle sue fluttuazioni nel periodo considerato ma che debba essere calcolata in una misura percentuale, la cui scelta deve essere congruamente motivata (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva affermato il principio per cui l'indennità in questione deve essere calcolata in misura in ogni caso corrispondente al saggio degli interessi legali annui di cui all'art. 1284 cod. civ., raddoppiando la percentuale - dal 5 al 10 per cento a decorrere dal 15 dicembre 1990, senza esplicitare le ragioni che inducevano a presumere un corrispondente maggior reddito ricavabile dai terreni a partire da tale data).
L'indennità di occupazione, che assolve alla funzione di compensare il pregiudizio dato dal mancato godimento dell'immobile, costituisce un'obbligazione di tipo indennitario collegata ad un'ipotesi tipica di responsabilità della pubblica amministrazione per atto legittimo, ed in quanto tale è sottoposta al termine ordinario di prescrizione, dovendosene escludere l'assimilabilità alle ipotesi per le quali l'art. 2948 prevede il termine breve, in particolare ai canoni di locazione, agli interessi ed alle altre prestazioni che debbono pagarsi periodicamente, posto che a differenza di tali ipotesi, che presuppongono la liquidità ed esigibilità del credito, per l'indennità di occupazione è sufficiente la mera idoneità del credito stesso ad essere determinato nel suo ammontare.
Commentario • 1
- 1. Canone occupazione suolo, prescrizione decennaleGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 maggio 2023
La Corte Cassazione sezione prima civile con Ordinanza n. 9889 in data 13.04.2023 è intervenuta in merito ai termini di prescrizione della Cosap. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile nè al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c., n. 1, 1 bis e 2, in quanto assolve alla funzione di compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE di SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'Avvocato GREZ G.M., rappresentato e difeso dall'avvocato PECCHIOLI PAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZO NI, ZO FI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato D'AMELIO PIERO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZO FLAVIA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 687/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 14/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Pecchioli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti, l'Avvocato Pozzolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo e terzo;
rigetto dei restanti motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 maggio 1998,la Corte di appello di Firenze ha determinato nella misura di £ 2.889.709.630,oltre agli interessi legali, l'indennità dovuta dal comune di Sesto Fiorentino a VA e MM Pozzolini per l'occupazione temporanea di alcuni terreni di loro proprietà che l'amministrazione comunale aveva appreso con numerosi decreti emessi tra il 1977 ed il 1987 e che non aveva più restituito a costoro (tranne che per un'estensione di circa 12.000 mq.) pur dopo l'inutile scadenza del termine massimo per cui l'occupazione è consentita dall'art.20 della legge 865 del 1971. Ha osservato al riguardo: a)che l'eccezione di prescrizione breve proposta dal comune per la prima volta nella comparsa conclusionale (mentre tempestivamente era stata formulata soltanto quella decennale) era inammissibile e non applicabile di ufficio dal giudice che restava perciò vincolato a quella decennale;
b)che malgrado i decreti non contenessero alcun termine di durata dell'occupazione, detto termine doveva ritenersi pari quello massimo di 5 anni previsto dalla menzionata norma, che nel caso era stato, dunque prorogato dal d.l. 901 del 1984 e da quelli successivi;
c)che le aree dovevano essere qualificate edificabili in quanto rientranti nel PEEP riadottato con provv. del 27 luglio 1977 (appr. l'1 marzo 1978) che secondo la recente giurisprudenza della Cassazione costituiva variante del P.R.G. adottato dal comune nel 1971; d)che l'indennità di occupazione doveva perciò essere calcolata con il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione dei terreni determinata considerandone i valori alla data di scadenza di ciascuna occupazione temporanea.
Per la cassazione della sentenza l'amministrazione comunale ha proposto ricorso per sei motivi;
cui resistono i Pozzolini con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, il comune di Sesto Fiorentino, deducendo violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione breve formulata nella comparsa conclusionale, e per non aver esaminato quella decennale che pure la stessa Corte aveva dato atto essere stata tempestivamente proposta;
e che era peraltro fondata con riguardo sia alle aree non comprese nella lettera interruttiva della prescrizione inviata dalla dante causa dei Pozzolini il 28 giugno 1991,sia ai periodi di occupazione anteriori al decennio antecedente a questa data.
Con il secondo motivo lamenta che sia stata dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione breve tardivamente formulata senza considerare che l'art. 180 cod.proc.civ ha la sola funzione di precludere al giudice di pronunciarsi di ufficio sulle eccezioni processuali e di merito che debbano essere sollevate dal convenuto nei termini prescritti, ma non anche di pronunciarsi su di esse allorché pur essendo tardivamente proposte, la controparte abbia accettato il contraddittorio.
Il collegio ritiene fondato il primo motivo, mentre il secondo deve essere respinto e la sentenza impugnata su tale capo confermata, sia pure corregendone la motivazione ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ. La stessa Corte di appello infatti, ha dato atto (ed i Pozzolini confermato) che il comune di Sesto Fiorentino, alla richiesta delle controparti di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea, aveva "tempestivamente" opposto "l'eccezione di prescrizione ordinaria"(pag.6), per cui, a norma dell'art.112 cod.proc.civ. la sentenza impugnata era tenuta a pronunciare non solo sulla domanda degli oppenenti, ma anche sul fondamento di detta eccezione: e ciò tanto più che detti giudici, pur dichiarando che la prescrizione era stata interrotta soltanto da una lettera inviata il 28 giugno 1991 dalla dante causa dei Pozzolini, hanno poi liquidato per alcuni terreni l'indennità richiesta anche per i periodi anteriori al decennio precedente l'atto interruttivo (pag. 19);e che per altro verso il comune aveva contestato che la lettera in questione si riferisse a tutti indistintamente gli immobili compresi nei decreti di occupazione, assumendo che la stessa non includeva sicuramente aree complessivamente estese mq. 1360, riportate nel fg.44 del locale catasto (pag.
4-5 del controric.).
Nè può ipotizzarsi, come hanno fatto i Pozzolini, che la Corte ha omesso di pronunciarsi su questa eccezione per aver ritenuto che il comune di Sesto vi aveva rinunciato, anzitutto perché di una tale statuizione non vi è menzione in alcuna parte della motivazione della sentenza;
la quale si è peraltro limitata a dedurre che l'ente pubblico nella memoria conclusiva aveva per la prima volta proposto un'eccezione nuova e diversa - quella di prescrizione quinquennale dell'indennizzo- perciò dichiarata inammissibile, senza perciò dedurne che quella originaria era stata rinunciata o semplicemente non riproposta (ad esempio, in sede di precisazione delle conclusioni), ed anzi riportando un ampio stralcio di detta memoria in cui l'amministrazione comunale vi insisteva comunque, assumendo che "resta dunque ferma ed indiscutibile la prescrizione del diritto alla percezione dell'indennità di occupazione per tutti i terreni per i quali il relativo decreto risale al 1981 o a data anteriore" (pag. 6). Per cui a tale omissione rimedierà il giudice di rinvio, a nulla rilevando che il periodo da esaminare è anteriore al 31 ottobre 1990, data della pubblicazione della nota sentenza 470 del 1990 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 865 del 1971 laddove precludeva agli espropriandi l'esercizio dell'azione per ottenere la liquidazione giudiziale dell'indennità, in mancanza di determinazione da parte della Commissione di cui all'art.16:in quanto la pregressa vigenza di una disposizione preclusiva o ostativa viziata di incostituzionalità poi accertata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, configura, rispetto all'esercizio del diritto sottostante, non già un impedimento giuridico, sibbene un mero ostacolo di fatto ovviabile mediante la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, appunto a rimuoverlo, sicché la stessa non può costituire la fonte normativa di un effetto impeditivo del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 Cod. civ. (cfr., per tutte, Cass. sez. un. 27/1999; 7878/1998).
Per quel che riguarda, invece,la prescrizione quinquennale, è indubbio che per il disposto dell'art. 2938 c.c. il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta dal debitore (ipotesi, cui va equiparata quella della prescrizione eccepita per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale, avente la sola funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già formulate);e che da questa norma è stato ricavato il principio, ormai comunemente ricevuto, della disponibilità della eccezione di prescrizione, il quale comporta per un verso che la parte che la propone ha l'onere di tipizzarla in base a una delle varie ipotesi previste dalla legge, con le allegazioni di fatto necessarie - anche se indipendentemente dall'adozione di formule rituali e da precisi riferimenti normativi - per rendere comprensibile e individuabile l'eccezione stessa secondo l'uno o l'altro dei tipi legali;
e per altro verso che non può il giudice applicare una prescrizione diversa da quella eccepita senza violare non soltanto il detto principio ma anche quello della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass., 3 aprile 1989, n. 1607 (Sez. Un.) e, da ult., 24 ottobre 1995, n. 11047; in senso analogo Cass., 15 luglio 1988, n. 4674, 6 luglio 1991, n. 7510, 6 aprile 1993, n. 4130, 26 agosto 1993, n. 9019). Tale regola, formulata in termini generali, ha trovato prevalente applicazione però, in casi in cui la parte aveva eccepito specificamente una prescrizione breve, ed il giudice, rilevando dagli atti il decorso del decennio, non ricorrendo l'ipotesi dedotta di prescrizione breve, aveva applicato la prescrizione ordinaria;
e con riferimento ad essi è perciò da condividere, comportando la diversa soluzione, la violazione del principio dispositivo, in quanto al fatto allegato dalla parte (decorso di un quinquennio o di altro più breve termine) il giudice d'ufficio aveva sostituito un fatto diverso (decorso del decennio).
Sennonché diversa è la situazione in cui la parte abbia eccepito la prescrizione decennale ed il giudice abbia ritenuto verificarsi un'ipotesi di prescrizione breve: poiché in questo caso, per il principio che postula che sia compito del giudice la qualificazione giuridica dei fatti, e per l'ovvio rilievo che, allegando il decorso di un decennio, si è anche senza alcun dubbio allegato il decorso di un termine più breve, non può dirsi che l'applicazione della prescrizione più breve di quella eccepita abbia comportato violazione del principio dispositivo (ad eccezione dei casi in cui la legge, stabilendo la prescrizione breve, abbia anche dettato una particolare disciplina riguardo ai fatti interruttivi o sospensivi del decorso della stessa prescrizione). Ragion per cui questa Corte, con recenti pronunce (sent. 9825/2000; 12146/1998; 11923/1998),ha precisato che l'applicazione all'eccezione di prescrizione - la cui essenza è rappresentata dalla richiesta di accertamento dell'estinzione del diritto vantato dalla controparte per il decorso del tempo - del principio secondo cui la parte ha l'onere nel giudizio di allegare i fatti su cui si basano le sue domande o le sue eccezioni ma non anche quello di specificare le norme applicabili (che possono essere individuate dal giudice anche in maniera diversa rispetto alle eventuali deduzioni delle parti) comporta che, nel caso in cui sia eccepita la prescrizione ordinaria decennale (al quale va equiparata l'ipotesi di mancata specificazione del tipo di prescrizione), il giudice può fare applicazione di quella prescrizione più breve che sia effettivamente configurabile (salva l'ipotesi della previsione di una disciplina particolare riguardo ai fatti interruttivi o sospensivi), poiché pone a base della decisione un fatto ricompreso in quello dedotto (decorso di un periodo di tempo più breve di quello fatto valere dalla parte); mentre, in caso di deduzione di una prescrizione breve (già in primo grado, oppure in appello, con ammissibile ridimensionamento della originaria deduzione della prescrizione ordinaria), il giudice, se la stessa non sia effettivamente applicabile, non può applicare una prescrizione di maggiore durata, poiché altrimenti valorizzerebbe un fatto diverso da quello dedotto, con violazione del principio dispositivo.
Alla stregua di queste considerazioni che il collegio condivide, anche perché nessuna argomentazione contraria è stata prospettata dai Pozzolini, il comune nella comparsa conclusionale non ha formulato alcuna eccezione nuova e diversa da quella di prescrizione decennale già ritualmente proposta, ma si è limitato ad illustrare le ragioni che inducevano a privilegiare quella più breve quinquennale, già compresa nel fatto originario allegato;
per cui la sentenza impugnata non doveva dichiararla inammissibile, ma esaminarla nel merito seppure per respingerla egualmente: la giurisprudenza di questa Corte è infatti fermissima nel ritenere che l'indennizzo per il periodo di occupazione legittima non è assimilabile al canone di locazione (nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1,1 bis e 2 cod.civ.),in quanto assolve alla funzione di compensare "medio tempore" per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento;
per cui ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione;
e che perciò decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità ovvero l'occupazione stessa ove antecedente la scadenza dell'anno (Cass.sez.un. 27/1999 cit.; nonché 4179/2001; 1114/1985; 1440/1984).
Nè è possibile includerla nell'ultima previsione dell'art. 2948, per cui si prescrive in 5 anni "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (n. 4):in quanto la norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno e non anche a quella ricorrente nel caso concreto, in cui da un unico provvedimento, derivino, per quanto si è detto, tanti rapporti autonomi, aventi durata annuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi in un'unica soluzione e da commisurarsi all'indennità di espropriazione - effettiva o virtuale- dovuta se l'immobile fosse stato espropriato in quell'anno (Cass. 6102/2001; 320/2001; 13942/1999) E, quindi, perché l'art. 2948 n. 4,
richiede, quale indefettibile presupposto perché la prevista prescrizione quinquennale possa operare a danno del creditore, la liquidità e l'esigibilità del credito, che dev'essere - è questo il significato che l'espressione assume in questo caso - "pagabile", messo a disposizione cioè - alla scadenza - del creditore;
il quale deve poterlo riscuotere, non bastando, ai fini della norma, la mera idoneità del credito stesso ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare: il che del resto la inserisce armonicamente nel sistema del codice, che abbrevia con la previsione dell'art. 2948 n. 4 il termine ordinario di prescrizione in danno di quel creditore che trascuri di esigere, e lasci così accumulare, prestazioni periodiche già determinate nell'ammontare - come gli interessi compensativi ex art. 1282,primo comma, oppure di facile e rapida liquidazione, come gli interessi moratori ex art. 1224, primo comma o come qualsiasi altra prestazione annuale o infrannuale - dimostrando in tal modo scarso interesse all'adempimento e provocando, d'altra parte, intralci nella contabilità del debitore, specie quando questo sia un ente pubblico (Cass. 6651/1981;
3180/1996; 7882/1997).
Di modo che, deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte che il termine breve non trova applicazione per l'indennità di occupazione temporanea di urgenza alla quale si applica invece l'ordinaria prescrizione decennale, da determinarsi per ciascun anno di occupazione e da corrispondersi alla scadenza dello stesso dal quale inizia dunque a decorrere la prescrizione decennale limitatamente all'importo dovuto per quel periodo. Con il terzo motivo, l'amministrazione comunale, deducendo violazione del d.l. 901 del 1984 e dei provvedimenti di proroga successivi, si duole che la Corte di appello abbia ritenuto prorogate le occupazioni in forza di queste disposizioni legislative senza considerare che i decreti non contenevano alcun termine di durata dell'occupazione che poteva essere automaticamente prorogato;
sicché alla scadenza del termine massimo di 5 anni per cui la occupazione doveva ritenersi consentita, la stessa veniva a cessare ed il valore delle aree doveva comunque riferirsi al periodo anteriore a quello risultante dalla proroga legale. Il motivo è fondato nei limiti appresso precisati.
Lo stesso comune di Sesto fiorentino ricorda di aver adottato per l'espropriazione nei confronti degli immobili Pozzolini, il modulo procedimentale di cui alla legge 865 del 1971 e che i decreti di occupazione sono regolati non già dall'art.73 della legge 2359 del 1865 che ne autorizzava comunque una durata biennale, ma dall'art.20
di detta legge del 1971 alla stregua del quale l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni.
Nella previsione di quest'ultima norma, dunque, la concreta durata dell'occupazione temporanea d'urgenza non è, in linea di principio, astrattamente determinabile, dipendendo dalle esigenze che, nei casi singoli, essa è destinata a soddisfare per come apprezzata dall'organo che la autorizza, sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente e della previsione dei tempi necessari per il conseguimento del decreto ablativo: previsione necessariamente influenzata dalle variabili circostanze dei casi concreti e, dunque, non affidata (nè ragionevolmente affidabile) a rappresentazioni astratte del legislatore, che, proprio per questo, si limita, nella materia, a precostituire un termine massimo entro il quale il diritto del privato può rimanere legittimamente compresso, demandando, con ciò, all'organo amministrativo competente di stabilirne, volta per volta e al suo interno, l'effettiva durata con proprie determinazioni discrezionali (in senso largo); le quali, quindi, ove contengano la indicazione di un termine inferiore a quello massimo legislativamente predeterminato, non si porgono, al contrario di quanto il ricorrente prospetta, come derogatrici della relativa norma, esaurendosi nella specificazione del termine più adatto al caso. Ed in conseguenza, ove la P.A., nell'esercizio del proprio potere discrezionale di apprezzamento del concreto interesse pubblico da realizzare, indichi espressamente o implicitamente un termine di occupazione temporanea, preordinata alla espropriazione, minore di quello massimo previsto dalla legge regolatrice dell'espropriazione, è a detto minore termine, e non a quello legale più ampio, che occorre far riferimento per stabilire l'eventuale illegittimità o meno della protrazione dell'occupazione stessa e dell'applicabilità delle proroghe -legali o disposte dalla stessa amministrazione (Cass. 3629/1986; 182/1991; 4987/1991). E, tuttavia, ove nel provvedimento nessun termine venga prefissato, la giurisprudenza di questa Corte, ricordata dallo stesso comune di Sesto Fiorentino, ha escluso l'invalidità o l'inefficacia del provvedimento ed ha ritenuto che tale silenzio al riguardo debba essere inteso come un mero rinvio al termine di durata massima previsto dalla legge;
con la duplice conseguenza che l'occupazione deve considerasi autorizzata per un periodo di 5 anni -in tal modo leggendosi automaticamente il decreto mancante del termine finale- decorrenti dall'immissione in possesso del bene e che la stessa diviene illegittima ed il decreto perde efficacia soltanto allo spirare di detto termine massimo (Cass. 9484/1999; 1021/1991). Proprio a questi principi si è attenuta la sentenza impugnata la quale, dopo aver dato atto che i decreti di occupazione non contenevano alcun termine di durata, ha ritenuto che ciascuno di essi perciò rinviava al termine massimo di 5 anni previsto dal menzionato art. 20; e che, siccome prima delle relative scadenze erano intervenute le proroghe legali di cui al d.l. 901 del 1984 e successivi che a differenza di quelle introdotte nel biennio 1980-1982, operano automaticamente e senza necessità di uno specifico provvedimento al riguardo, l'occupazione temporanea dei terreni Pozzolini si era protratta per tutta la durata stabilita da dette proroghe;
e costoro avevano, dunque, diritto a pecepire la relativa indennità anche per tali ulteriori periodi. Sennonché, la Corte territoriale per la stima di detta indennità, pur avendo correttamente recepito il recente orientamento giurisprudenziale che ha avuto inizio con la sentenza 493/1998 delle Sezioni Unite, l'ha in ogni caso calcolata determinando il valore di ciascun immobile all'epoca di scadenza del periodo di occupazione legittima (comprendendovi per quanto detto anche quello introdotto dalle leggi di proroga):e, quindi, senza tener conto delle considerazioni avanti formulate in merito all'autonomia di ciascuna annualità di occupazione temporanea e d'urgenza.
Se, infatti, il diritto alla indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità, a ciascuno di questi momenti deve essere calcolato il parametro di riferimento che (per le aree fabbricabili) tiene conto, come termine da mediare, del valore venale attuale del bene (secondo il criterio di cui al menzionato art. 5 bis), passibile nel tempo di variazioni dipendenti dalla vicenda dello specifico mercato immobiliare di riferimento (nonché dell'aumento del costo della vita); con la conseguenza che, se la determinazione monetaria del valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nello sviluppo della occupazione legittima e registrabili alle singole consecutive scadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione (Cass. 6102/2001; 320/2001; 13942/1999 cit.;10561/1993) - fondata ripetesi anche sul valore venale del bene, come tale soggetto a variazioni nel tempo - per commisurare ad essa la indennità di occupazione in quel momento maturata ed esigibile, indipendentemente dall'ulteriore sviluppo della occupazione e dal tempo in cui sarà pronunciata l'espropriazione e determinata la relativa indennità (o in cui l'effetto traslativo sarà diversamente conseguito).
In altri termini, una volta accettato il criterio che l'indennità di occupazione legittima, in mancanza di altri elementi, possa determinarsi per le aree edificabili alla stregua del tasso di interesse legale sull'indennità di espropriazione calcolata tenendo conto tra gli altri parametri, del valore capitale del bene occupato, appare ovvia la conseguenza che, se il bene è soggetto ad aumento di valore nelle singole annualità durante cui si protrae l'occupazione, di detta maggiore entità capitale, cui ragguagliare il tasso di interesse legale, deve pur tenersi conto, ancorché con determinazioni periodiche;
e che identico principio va applicato per le aree agricole in cui l'indennità di esproprio su cui applicare la frazione indicata dall'art. 20 della legge 865/1971 per determinare l'indennizzo dovuto per ciascuna annualità di occupazione, va calcolata in base al valore agricolo medio relativo all'annualità di riferimento.
Sicché nel caso di specie, che la stessa sentenza impugnata ha segnalato per lo sviluppo protratto nel tempo di ciascuna occupazione legittima e per la crescita dei valori immobiliari nel corso di questo periodo (pag. 19), la indennità annua maturata alle singole scadenze annuali non poteva essere vincolata (nella assunta misura degli interessi legali) al rapporto proporzionale con la indennità di espropriazione determinata con riferimento al valore venale del bene al tempo della scadenza di ciascun periodo di occupazione, ma la Corte territoriale avrebbe dovuto, alle singole scadenze annuali, che segnano il momento in cui matura il diritto alla indennità di occupazione e mantengono, ciascuna, una propria autonomia, procedere al calcolo virtuale attualizzato della indennità di espropriazione (da determinarsi con il criterio dell'art.5 bis in caso di area edificabile e con quello dell'art. 16 della legge 865 del 1971 in caso di area agricola) come parametro di riferimento cui commisurare la indennità di occupazione: ferma restando la destinazione dell'immobile accertata alla data del decreto di occupazione,come si dirà più avanti in occasione dell'esame del 5° motivo.
Con il quarto motivo, l'amministrazione comunale denuncia altra violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. (e 2697 cod.civ.) per avere la Corte calcolato l'indennità in relazione a tutte le superfici occupate, quali indicate nei relativi decreti senza considerare che costituiva circostanza del tutto pacifica tra le parti, perché dedotta dagli stessi Pozzolini nell'atto di opposizione che un'area di circa 12.200 mq. (fg.44,part.2262) era stata formalmente restituita ai proprietari;
sicché essendo detto terreno sempre rimasto nella piena disponibilità dei proprietari e non rilevando la formale immissione in possesso da parte del comune, nessuna indennità era ad essi dovuta, che non avevano assolto all'onere di dimostrare che l'ente ne aveva conseguito la disponibilità effettiva.
Questo motivo è infondato.
È infatti esatto che l'indennità dovuta per l'occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili assolve la funzione di compensare la perdita reddituale del bene connessa al suo mancato godimento;
e che nessun danno sussiste, quindi, e nessun ristoro economico è configurabile quando il bene sia rimasto nella disponibilità del proprietario.
Sennonché da questi principi consegue, in applicazione delle regole poste dall'art.2697 cod.civ. sull'onere della prova che siccome l'adozione del provvedimento di occupazione di urgenza comporta soltanto l'indisponibilità giuridica dell'immobile per il periodo ad esso successivo e fino alla data di immissione in possesso (da attuarsi necessariamente a mente dell'art.20 della legge 865/1971 entro tre mesi dal provvedimento ablatorio) al proprietario non è impedito durante questo periodo lo sfruttamento del fondo se non per una sua scelta volontaria;
sicché il decreto può costituire presupposto per il riconoscimento, in favore di lui, di un indennizzo, soltanto ove sia fornita dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio, in conseguenza di detta situazione giuridica, come si verifica esemplificativamente in caso di impossibilità di alienazione del bene pur in presenza di concrete possibilità. Per converso, avvenuta (nel termine anzidetto) l'immissione in possesso dell'immobile, già da tale momento deve presumersi che il proprietario dell'immobile formalmente occupato subisce, e fino al termine dell'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento dell'immobile stesso e di vedersi limitata la facoltà di disporne;
ed allo stesso è dovuta dall'amministrazione l'indennità di occupazione. Con la conseguenza ulteriore che non è su di lui che incombe la prova di aver sofferto la perdita del possesso dell'immobile, ma è proprio il beneficiario del provvedimento di occupazione che deve dimostrare la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo ablatorio(Cass. 7775/2001; sez.un. 510/1999).
Per cui, siccome nella specie è del tutto pacifico che il comune di Sesto Fiorentino si è immesso nel possesso anche dell'area estesa mq. 12.200 che infatti ha dovuto essere formalmente restituita nel corso dell'anno 1995, non spettava ai proprietari dimostrare che pur dopo tale evento il fondo era effettivamente passato nella disponibilità dell'amministrazione comunale;
e correttamente la Corte di appello ha liquidato l'indennità a partire da tale data di effettiva presa di possesso dell'immobile da parte dell'ente, per il fatto che lo stesso, che vi era tenuto per il disposto dell'art. 2697 cod.civ., non aveva neppure offerto la prova che la disponibilità del bene era sempre rimasta ai Pozzolini. Con il quinto motivo, il comune di Sesto Fiorentino, denunciando altra violazione dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i terreni occupati avevano natura edificabile per l'avvenuta approvazione del PEEP con provvedimento 1 marzo 1978 della Giunta regionale, senza considerare: a)che secondo la giurisprudenza di questa Corte condizione del carattere edificatorio di un fondo è non solo che lo stesso sia compreso in un peep, ma anche che in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare;
laddove soltanto il 43,38% dell'area occupata possedeva la destinazione sudetta;
b)che gli immobili in questione erano inedificabili ancor prima del P.R.G. del 1971 (e del PEEP del 1978) perché in forza della legge 765 del 1967 in assenza di un piano particolareggiato di esecuzione, mancava la possibilità di procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione del comune, che d'altra parte aveva il potere di adottare le misure di salvaguardia fin dalla data di adozione del precedente peep, avvenuta nel 1964; c)che nel caso era comunque da applicare la giurisprudenza antecedente alla sentenza 11433 delle Sezioni Unite, la quale aveva costantemente affermato che nella valutazione delle aree non deve tenersi conto dei vincoli apposti da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, quali sono i peep;
sicché nel caso le stesse dovevano tutte essere indennizzate quali terreni agricoli secondo la loro precedente destinazione.
Il motivo va accolto nei soli limiti appresso precisati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 5 bis, 3°comma della legge 359 del 1992, la cui applicazione nel caso non è in discussione, per la valutazione del regime delle aree interessate dal procedimento ablativo, fa riferimento non già all'epoca di vigenza di pregressi strumenti urbanistici, ma dispone, al contrario che "si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio".
Ora, una interpretazione meramente letterale della disposizione avrebbe comportato la retrodatazione della qualificazione dell'area oggetto dell'ablazione, al più tardi al momento della dichiarazione di p.u. dell'opera che è il provvedimento con cui in ogni caso è imposto il vincolo preordinato all'espropriazione, perciò impedendo la possibilità di valutare le modificazioni della disciplina urbanistica intervenute tra tale momento e quello della vicenda ablatoria vera e propria: ed esponendo la norma secondo la Corte Costituzionale (sent. 442/1993), ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.
È perciò prevalsa nella giurisprudenza della Consulta e di questa Corte Suprema, proprio al fine di non paralizzare oltre misura i proprietari e privarli dei vantaggi derivanti da una disciplina urbanistica più attuale e contestuale al procedimento ablativo, una interpretazione logico-sistematica in base alla quale con tale espressione la norma ha inteso, non già spostare il dato temporale da tener presente per la determinazione del valore del bene espropriato, ma solo riaffermare il principio della irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini dell'accertamento del valore del bene;
e recepire il principio giurisprudenziale del tutto consolidato che richiede la ricognizione delle possibilità legali ed effettive di edificazione sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablatoria piuttosto che a quello antecedente di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; del quale, peraltro non deve tenersi conto nella valutazione dell'immobile.
Siffatto momento è stato, quindi identificato in quello di adozione del decreto ablativo, ove si tratta di determinare l'indennità di espropriazione (Cass. 3873/2000; 425/2000; 5733/1999; 2279/1999;
818/1999 sez. un.); mentre per l'indennità di occupazione che è quella che interessa il caso concreto, la ricognizione dell'area deve coincidere con la data del decreto di occupazione che d'altra parte attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporre dell'immobile allo scopo di eseguire l'opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) di tutte le facoltà di godimento o soltanto di alcune di esse: e perciò stesso attuando automaticamente la compressione del diritto dominicale nel momento in cui viene pronunciato (Cass. 320/2001 cit.; 1764/1999).
Ove, poi, in tale momento l'area risulta inclusa in un piano di zona, un pregresso orientamento di questa Corte (peraltro formatosi con riferimento a fattispecie di vincoli imposti dal p.e.e.p. su immobili cui il P.R.G. o il Pr. di fabbr. avevano attribuito destinazione edificatoria),ora invocato dal comune ricorrente, ha enunciato il principio che nella determinazione del valore di mercato di un terreno, al fine della liquidazione dell'indennità di espropriazione (o di occupazione temporanea), non doveva tenersi conto della destinazione dell'area ad edilizia residenziale pubblica, atteso che questa non si risolve in un vincolo conformativo della proprietà, fissato dagli strumenti urbanistici nell'ambito della cosiddetta zonizzazione del territorio, sebbene in un vincolo squisitamente espropriativo, perché strumentale alla successiva ablazione;
sicché anche in tal caso la vocazione dell'immobile doveva essere desunta dalla destinazione impressa dallo strumento urbanistico generale (P.R.G. o Piano di fabbricazione).
E tuttavia le Sezioni Unite, approfondita e rimeditata la questione, con sentenza n. 11433 del 18 novembre 1997, ricordata dalla stessa amministrazione comunale, sono pervenute a diversa conclusione osservando che il P.E.E.P. rientra in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.E.E.P., che del P.R.G. ha effetto di variante.
Pertanto, il fatto stesso che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare, che del P.R.G. costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente. E d'altra parte, ove la zona oggetto del piano non fosse già prevista come zona di espansione destinata ad edilizia residenziale, come nel caso che essa avesse destinazione agricola nel Piano regolatore generale, l'approvazione del P.e.e.p. costituisce un provvedimento a duplice effetto, in quanto è ad un tempo approvazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale o di secondo livello (Piano regolatore generale o Piano di fabbricazione) ed approvazione di piano di zona attuativo di terzo livello (v. art. 8 l. n. 167/62; 33 l. n. 865/1971, 2 e 13 l. n. 10 del 1977). Questi principi, successivamente ribaditi dalla giurisprudenza della Corte (sent. 8360/2000; 1997/2000) e di recente nuovamente dalle stesse Sezioni unite (sent. 125/2001), non sono scalfiti dalle considerazioni del comune ricorrente che si è limitato a riproporre alcune delle argomentazioni del pregresso indirizzo giurisprudenziale;
sicché il collegio deve nuovamente confermare che nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, a fini espropriativi, non è sufficiente fare riferimento al P.r.g. nella sua originaria formulazione nel quale il terreno in questione sia collocato in zona agricola o interessata da vincoli di inedificabilità (come nel caso di specie), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.e.e.p. che del P.r.g. o del P.d.f. costituisce variante, ed in base ad esso verificarne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche. Al lume di detti principi, poiché tanto la sentenza impugnata, quanto le parti hanno evidenziato che il peep concernente il comune è stato (ri)approvato con d.grt. 1854 dell'1 marzo 1978, di questo strumento urbanistico nella valutazione delle aree poteva tenersi conto soltanto per quelle occupazioni il cui decreto autorizzativo era successivo a tale data;
laddove la Corte territoriale vi ha incluso erroneamente anche quegli immobili, la cui occupazione era iniziata nel 1977 in forza di un provvedimento ablatorio necessariamente anteriore all'approvazione del peep, ed in relazione ai quali dunque, la ricognizione della destinazione (edificatoria o meno) doveva essere compiuta in base allo strumento urbanistico a quell'epoca vigente, che la stessa sentenza impugnata ha individuato nel P.R.G. del comune approvato dalla Regione toscana nel 1972. Per le aree apprese in forza di decreto successivo all'1 marzo 1978, invece, correttamente la Corte di appello ha compiuto la valutazione tenendo conto della loro inclusione nel peep già vigente e senza attribuire rilevanza alla distinzione prospettata dal comune tra terreni direttamente destinati da detto strumento alla costruzione di alloggi popolari e comunque all'edificazione ed immobili destinati da detto piano ad infrastrutture o ad opere pubbliche ovvero a verde e viabilità: in quanto il fatto stesso che il terreno espropriando sia incluso nel peep che dello strumento urbanistico di livello superiore costituisce attuazione o variante per realizzare l'esproprio generalizzato di tutte le aree in esso comprese, è di per sè solo elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del suolo (sia pure nei limiti da esso consentiti),avendo rispetto ad esse lo stesso rilievo che ha rispetto a quelle aree che dal P.R.G. sono comprese nelle zone destinate all'edilizia residenziale (Cass. 3060/2001; 8360/2000;
1997/2000).
In definitiva, in tal caso, prevale il carattere edificatorio derivante dal necessario collegamento con lo strumento superiore, non già per giustificare la tradizionale incidenza negativa di vincoli e limitazioni generali, ma per elidere il contrasto con la destinazione precedentemente assegnata alle aree e recuperare attraverso siffatta relazione immediata con lo strumento generale modificato, la condizione delle possibilità legali, imprescindibilmente fissata dall'art.5 bis, attribuendo ad esse la connotazione propria del piano;
le cui localizzazione interne, peraltro, ritornano ad essere considerate a carattere espropriativo sì da non influire sulla valutazione indennitaria (Cass. 3307/2000;
4328/1999).
Ma se, l'inclusione dell'area nel peep le attribuisce le possibilità legali di edificazione richieste dalla menzionata norma, essa ne costituisce nel contempo la condizione indispensabile ed il limite nel senso che solo gli immobili che vi sono compresi acquistano siffatte possibilità, mentre ne sono comunque esclusi quelli che non vi rientrano, pur se in qualche modo interessati dalle vicende del piano o comunque alle stesse collegati: per i quali torna ad applicarsi la regola che la destinazione deve essere accertata in base alle previsioni dello strumento generale vigente al momento di adozione del decreto di occupazione temporanea.
Ed allora la sentenza impugnata ha errato anche laddove, posta l'esatta distinzione tra terreni compresi nel peep (la maggior parte) e terreni che ne erano esclusi, fra i quali ha individuato un'area di 1170 mq (pag. 15), ha poi accomunato gli uni e gli altri nella classificazione edificatoria spettante solo ai primi in forza della loro inclusione nel piano sudetto;
per cui il giudice di rinvio dovrà procedere anche ad una nuova valutazione delle aree che al momento del decreto di occupazione non rientravano in detto strumento urbanistico.
Con il sesto motivo, il comune deducendo infine, violazione dell'art. 72 della legge 2359 del 1865 e 5 bis della legge 359 del 1992, censura la sentenza impugnata per avere determinato la misura dell'indennità di occupazione in ragione degli interessi legali annui sull'indennità di esproprio che al momento dei decreti di occupazione era del 5% annuo sull'importo di detta indennità, sì da raddoppiare detto ammontare a decorrere dal 15 dicembre 1990 allorché il saggio legale di detti interessi è divenuto del 10%, senza considerare l'effettiva redditività del bene, che la liquidazione della stessa presuppone comunque l'accertamento della perdita indennizzabile, e che non era comunque consentito raddoppiarla da un giorno all'altro in base ad un criterio meramente presuntivo ed estraneo alla considerazione dei frutti effettivi che l'immobile avrebbe prodotto.
Anche questa censura è fondata.
La Corte territoriale ha inteso recepire al riguardo (senza contestazioni delle parti) il recente ed ormai consolidato orientamento di questa Corte, iniziato con la nota sentenza n. 493/98 delle Sezioni Unite,le quali risolvendo il contrasto insorto circa l'incidenza della normativa posta dall'art.
5 - bis d. l. n. 333/92 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 359/92) sulla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, hanno affermato che detta indennità deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che è (o sarebbe) dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, finalizzata all'opera pubblica, calcolata secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per tale indennità. Le sezioni unite hanno ricordato, tra l'altro, che questo meccanismo di calcolo è già stabilito da alcune disposizioni legislative vigenti, quali l'art. 20, 3° comma della legge 865 del 1971 per le aree aventi destinazione non edificatoria, gli art. 80, 6°comma della legge 219 del 1981 e l'art. 3 d.l. 776 del 1980, recante provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, nonché l'art. 2 della legge 385 del 1980;ed hanno enunciato la regola che ove l'occupazione di un'area sia preordinata ad un'espropriazione la cui indennità è calcolata secondo il criterio fissato dal citato art.
5 - bis, l'indennità di occupazione deve essere fissata in misura pari ad una percentuale, per ciascun anno di occupazione, della somma risultante dall'applicazione del criterio indennitario espropriativo. A titolo meramente esemplificativo hanno rilevato che tale misura percentuale ben può corrispondere al saggio degli interessi legali.
Va aggiunto che questo meccanismo è stato recepito dal nuovo T.U. sulle espropriazioni per p.u. appr. con d.p.r. 327 del 2001 (ed in vigore dall'1 gennaio 2002), il cui art. 50 per l'indennità di occupazione temporanea di cui all'art. 49 ha stabilito la percentuale fissa di "1/12 di quanto sarebbe dovuto per l'espropriazione dell'area", già introdotta dagli art. 20 della l. 865/71 e 2 della l. 385/80, considerata "più coerente perché segue un criterio di proporzionalità rispetto a quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio".
Consegue che l'indirizzo giurisprudenziale inteso applicare dalla sentenza impugnata non impone affatto al giudice di merito di commisurare l'indennità di occupazione al saggio corrente degli interessi, quali che ne siano le fluttuazioni nel periodo considerato, bensì di calcolarla comunque in misura percentuale all'importo dell'indennità di espropriazione eventualmente dovuto in quell'anno e di esplicitare le ragioni del parametro prescelto, che dunque ben potrebbero essere quelle della sua corrispondenza al tasso degli interessi legali in vigore per quel periodo;
e che compiuta una scelta e stabilito un indice percentuale il giudice di merito deve attenersi ad esso a meno che non specifichi i motivi che lo inducono a modificarlo a partire da una data annualità, ovvero per periodi di tempo individuati.
Pertanto, poiché nel caso la stessa Corte territoriale lo ha determinato per tutte le occupazioni ed a cominciare da quella che è iniziata il 28 maggio 1977, in 1/20 dell'indennità di espropriazione giustificandone la congruità con la sua corrispondenza al tasso degli interessi legali, e questo parametro ha mantenuto anche per le annualità successive e fino al 1990, lo stesso non poteva venir aumentato, peraltro nel corso e non alla fine dell'annata agraria 1990, se non specificando le ragioni che inducevano a presumere un corrispondente maggior reddito ricavabile dai terreni in oggetto a partire da questa data;
e tali motivi dovevano nel caso essere palesati con rigore, posto che per un verso l'indice percentuale è stato addirittura raddoppiato (passando ad 1/10) e che siffatto raddoppio è stato applicato proprio in un periodo caratterizzato, invece, da una notevole diminuzione dei valori e dei redditi delle aree edificabili, tanto da richiedere ripetutamente l'intervento di provvedimenti legislativi a sostegno del settore. Laddove la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione al riguardo, applicando, invece, la regola estranea alla giurisprudenza che ha avuto inizio con la menzionata sentenza delle Sezioni Unite, che l'indennità di occupazione temporanea debba essere calcolata in misura in ogni caso corrispondente al saggio degli interessi legali annui di cui all'art.1 284 cod.civ. Conclusivamente, il collegio deve:
-accogliere il primo ed il sesto motivo del ricorso -accogliere nei limiti precisati in motivazione il terzo ed il quinto motivo - rigettare gli altri (secondo e quarto) - cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che si atterrà ai principi avanti esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il sesto motivo del ricorso, nonché per quanto di ragione il terzo ed il quinto;
rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002.