Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, la valutazione del carattere edificatorio del fondo deve essere effettuata, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442/93, con riferimento non al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione (art. 5 bis, terzo comma del D.L. n. 333/92), ma al momento dell'esproprio, prescindendo dalla portata negativa o positiva del vincolo. Pertanto, in caso di destinazione ad insediamento universitario del fondo espropriato, è necessario valutare se l'efficacia di variante attribuita al progetto si risolve, in relazione alle circostanze, in una zonizzazione a portata conformativa, tale quindi da configurare una vocazione edificatoria legale del terreno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 5733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5733 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
Dott. Walter CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EC EN, EC TT, EC ID, EC NA, EC ER, LE PI NA elettivamente domiciliati in Roma, via XX Settembre 4, presso l'avv. Alfredo Mirabelli Centurione, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Carratelli del foro di Cosenza, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UNIVERSITÀ degli STUDI della CALABRIA, in persona del legale rappresentante, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.436/97 del 15.4/18.7.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Relatore Cons. dott. G.Cappuccio;
Udito l'avv. Carratelli Laura per i ricorrenti e l'avv. Laporta per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Bonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con decreto 1652 del 21.05.82 del presidente della GR Calabria veniva disposto l'esproprio in danno di EN, TT, ID, NA e ER EC nonché di Le AN NA, quali eredi di CE EC, di mq. 5540 di terreno sito nel Comune di Rende, per la costruzione di un dipartimento dell'Università di Calabria. Per la determinazione della indennità, ali espropriati, dopo aver promosso una causa dinanzi al tribunale, poi estinta, convenivano in opposizione alla stima definitiva la Università della Calabria dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro che, con sentenza 15.4/13.9.97, rigettava la domanda. Rilevava la Corte territoriale che secondo il P.R.G. approvato con dm 13.6.71 n. 3185, il terreno ricadeva in zona agricola con limitata possibilità di edificazione fondiaria ed era quindi privo di edificabilità legale, mentre, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge 359/92, non era più possibile apprezzare eventuali situazioni di edificabilità fattuale. Quanto alla destinazione ad insediamento universitario, a seguito di delibera 30.12.71 del Comune di Rende, si trattava di quel vincolo preordinato all'esproprio dalla cui incidenza, nella valutazione del bene, occorreva prescindere. Spese processuali a carico degli opponenti. Contro la sentenza, notificata il 25.9.97, hanno proposto ricorso, con atto notificato il 4.11.97, tutti gli attori in primo grado, proponendo un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria. Si è costituita , resistendo, la Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza ex lege della Università della Calabria. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di censura viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5bis terzo comma della legge 359/92, in relazione all'art. 43 della Costituzione, nonché difetto di motivazione sul punto.
Sostengono i ricorrenti che la decisione 442/93 della Corte Costituzionale, nell'affermare che l'indennizzo deve essere ancorato alle effettive caratteristiche del bene, comporta la rilevanza dell'attitudine edificatoria acquisita, de facto o de jure, successivamente all'apposizione del vincolo. Nell'ampio lasso di tempo intercorso tra l'apposizione del vincolo (153.72) e l'esproprio (21.5.82) l'area aveva acquistato una edificabilità di fatto che la Corte territoriale, violando l'art. 5 bis richiamato, non aveva preso in considerazione;
conseguentemente, era incorsa nel difetto di motivazione in ordine alle caratteristiche geomorfologiche, all'accessibilità, allo sviluppo residenziale, all'esistenza di opere di urbanizzazione che, secondo la consulenza d'ufficio, rendevano il terreno di fatto edificabile.
Il panorama giurisprudenziale recente non è del tutto univoco perché a pronunce che sostengono l'alternatività dei due criteri, sostanzialmente negando la portata innovativa dell'art. 5 bis (Cass. 9242/97, 774/98) si affiancano pronunce che ne richiedono la compresenza ( 110 7/96; 5111/97; 7152/97; 259/98) mentre, più di recente, la qualificazione viene fatta dipendere dalla sola edificabilità legale ( 12880/98; 8702/98; 8570/98; 8434/98; 6949/98;
5821/98), operando il requisito fattuale solo sulla quantificazione del valore venale ed in caso di riconosciuta edificabilità. In effetti, nella situazione urbanistica vigente al momento dell'esproprio -poiché a tal momento, secondo il più recente indirizzo (Cass. 12880/98; 9460/97) va rapportata non solo la stima ma anche la qualificazione del terreno- è difficile ipotizzare una edificabilità di fatto che non si configuri come abusiva, ad esclusione dei casi, peraltro marginali e qui non dedotti, in cui si rendessero applicabili gli standards dettati dall'art. 17 della legge ponte. La possibilità che il legislatore abbia inteso riconoscere l'abusivismo potenziale è remota, così come -sull'opposto versante- è difficile ipotizzare l'esistenza di un terreno materialmente ed assolutamente (a parte il dispendio) inedificabile. Ne consegue che non è possibile sfuggire al parametro dell'edificabilità legale, in conformità con le previsioni urbanistiche vigenti, se non privando il requisito di ogni significato.
Tanto premesso, il denunciato difetto di motivazione sussiste. Occorre tener conto che la localizzazione dei progetti di edilizia universitaria può avvenire -come sembra sia avvenuto nel caso- in difformità della destinazione di zona prevista degli strumenti urbanistici (artt. 38 legge 641/67; 3 legge 291/71; 5 legge 442/68), che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza (art. 40.2 legge 641/67) e che, mentre prima dell'intervento della Corte Costituzionale il riferimento letterale del terzo comma dell'art. 5bis al "momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio" comportava che la qualificazione del terreno avvenisse con riferimento ad una situazione legale e fattuale spesso di vari anni anteriore a quella in cui interveniva il provvedimento ablativo, a seguito della decisione costituzionale 442/93, la qualificazione deve ora essere effettuata al momento dell'esproprio, prescindendo dalla portata, negativa o positiva, del vincolo. Diviene perciò essenziale valutare se l'efficacia di variante che il progetto assume possa, in relazione alle circostanze, risolversi in una zonizzazione a portata conformativa , tale, quindi, da configurare una vocazione edificatoria legale del terreno. Su tale punto la motivazione della sentenza impugnata è senza dubbio carente, perché la vocazione agricola viene affermata sulla base dell'originaria destinazione, senza approfondita valutazione dell'eventuale portata delle sopravvenute variazioni. L'accoglimento, nei limiti precisati, del ricorso, comporta l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999