Sentenza 19 settembre 2000
Massime • 1
In presenza di una istanza di riabilitazione avanzata da un soggetto residente all'estero, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia, spetta invece allo stesso istante, per il periodo di permanenza all'estero, fornire documentazione idonea a consentire la decisione sul merito, da presentare nel termine all'uopo fissato dal giudice; l'attribuzione di un onere latamente probatorio all'interessato è compatibile con la natura del procedimento in esame, essenzialmente di volontaria giurisdizione, nel quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle dette notizie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2000, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMELO SCIUTO Presidente del 19/09/2000
1. Dott. MAURO D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RENATO OLIVIERI Consigliere N. 4255
3. Dott. FABIO MAZZA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITO SAVINO Consigliere N. 51622/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ND IO nato il [...] in [...];
a v v e r s o l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 25 ottobre 1999. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. Mauro D. Losapio. Letta la requisitoria scritta del pubblico ministero che conclude per l'accoglimento del ricorso.
La Corte rileva.
1. Con l'ordinanza in epigrafe fu rigettata la richiesta di riabilitazione presentata dall'odierno ricorrente in relazione alla sentenza di condanna a lui inflitta con decisione del Tribunale di Milano del 2 dicembre 1986, parzialmente riformata in appello, in considerazione della circostanza che, risiedendo l'interessato all'estero da molti anni, il Giudice non era in grado di verificare l'estremo della buona condotta.
2. Con il ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il AN denunzia violazione e falsa applicazione di legge nonché vizi di motivazione evidenziando come sarebbe spettato al Tribunale adito assumere le informazioni del caso anche attraverso canali specifici di assistenza dei cittadini residenti all'estero.
3. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Invero, non esiste disposizione che preclude, in assoluto, al cittadino residente all'estero di chiedere e, ove provata, ottenere la riabilitazione.
Il problema si pone in ordine agli strumenti attraverso i quali il Giudice può essere posto in grado di assumere una corretta decisione di merito.
Esattamente il procuratore generale presso questa Corte osserva, nella sua requisitoria scritta, come spettava - e spetta - al Tribunale assumere le informazioni del caso per il periodo di tempo in cui, successivamente alla condanna, l'interessato continuò a risiedere in Italia. Per il periodo successivo, poiché non può farsi carico all'autorità giudiziaria procedente di attivare canali d'informazione non istituzionalmente riservatile, il Tribunale doveva sollecitare l'istante a fornire ogni prova al riguardo e, quindi, elasso il tempo concesso per la produzione di siffatta documentazione, se non già allegato alla richiesta, decidere nel merito sulla base degli elementi comunque acquisiti e presenti in atti.
Va, pertanto, affermata la regola che nel procedimento di cui agli artt. 178 seguenti c.p., qualora l'istante risieda all'estero, spetta al giudice adito acquisire ogni informazione utile attraverso i canali istituzionali in relazione al periodo di tempo di permanenza dell'interessato dopo la condanna nel territorio dello Stato, mentre spetta all'istante fornire, per il successivo periodo (di permanenza all'estero) la documentazione idonea a consentire la decisione sul merito della domanda, con la conseguenza che il giudice adito deve fissare un termine entro il quale la documentazione può essere prodotta. Ciò in quanto il giudice nazionale non ha strumenti istituzionali per accedere a siffatte notizie, mentre la natura essenzialmente di volontaria giurisdizione del procedimento di riabilitazione consente di ritenere corretto che sull'interessato gravi l'assolvimento di oneri latamente probatori.
4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame sulla base del principio di diritto sopra affermato.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 611, 623 c.p.p. A N N U L L A
la sentenza impugnata e
R I N V I A
Al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2000