Sentenza 24 gennaio 2002
Massime • 1
Non ricorre l'ipotesi di cause dipendenti - il cui trattamento processuale è equiparato a quello delle cause inscindibili - ma quella di trattazione congiunta di domande autonome nel caso in cui si tratta di individuare quale tra i soggetti convenuti in giudizio ovvero chiamati in causa sia tenuto ad assicurare il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, senza che la negazione della responsabilità dell'uno presupponga l'automatica e inevitabile responsabilità dell'altro. Ne consegue che, nel caso considerato, qualora la sentenza di primo grado abbia individuato l'unico soggetto ritenuto responsabile e la sentenza sia stata impugnata solo da tale soggetto deve ritenersi formato il giudicato in merito all'estraneità al giudizio degli altri soggetti che erano presenti in primo grado e che non vi sia, quindi, alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. G. BARRILI 37, presso lo studio dell'avvocato FAGGIANI DANIELA, rappresentato e difeso dall'avvocato CIANFLONE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 281/98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/12/98 R.G.N. 47/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per un nuovo ruolo per rinotifica alla GI IA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 luglio 1995 OL IN adiva il Pretore del lavoro di Locri affinché venisse dichiarato, nei confronti del Ministero dell'Interno e della GI IA, il suo stato di inabilità con necessità di assistenza continua, nonché il suo diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento;
il Pretore ordinava ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. la chiamata in giudizio del Ministero del Tesoro, indi, espletata consulenza medica, con sentenza del 16 maggio 1997, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della GI IA e del Ministero dell'Interno, condannava il Ministero del Tesoro all'erogazione della prestazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Ministero del Tesoro soccombente, indi costituitosi il OL e nella contumacia della GI IA, il Tribunale di Reggio IA, con sentenza del 19 dicembre 1998, rigettava la domanda dell'assistito, ritenendo che il Ministero del Tesoro non fosse tenuto alla erogazione della prestazione. Affermava infatti il Tribunale che il regolamento n. 698 del 1994, nello stabilire la legittimazione passiva della GI e del Ministero del Tesoro nei procedimenti giudiziari relativi allo stato di invalidità, aveva ecceduto i limiti della legge delega di cui alla legge n. 537 del 1993, giacché questa aveva demandato al regolamento solo il riordinamento del procedimento amministrativo, per cui riteneva che l'unico legittimato passivo, sia nei procedimenti per l'accertamento del requisito sanitario, sia in quelli per la concessione delle prestazioni, fosse rimasto il Ministero dell'Interno, alla stregua della legislazione precedente. Avverso detta sentenza il OL propone ricorso diretto nei confronti del Ministero del Tesoro, affidato ad un unico motivo. Resiste il suddetto Ministero con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa o mancata applicazione degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. perché il ricorso in appello proposto dal Ministero del Tesoro non era stato notificato al Ministero dell'Interno, il che avrebbe comportato la nullità dell'intero procedimento trattandosi di cause inscindibili, perché l'inscindibilità ricorre non solo in caso di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, ma anche nell'ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto processuale. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 e del DPR n. 698 del 1994, per non essersi conformata alla giurisprudenza di legittimità che ravvisa la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno rispettivamente per le cause di accertamento del requisito sanitario e per le cause attinenti alla concessione dei benefici.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'art. 331 cod. proc. civ. impone l'integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione della sentenza che abbia pronunciato tra più parti non solo nel caso di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, ma anche ove si tratti di cause tra loro "dipendenti". Nella specie può escludersi la ricorrenza del litisconsorzio sostanziale essendo incontestabile che la decisione non doveva essere necessariamente pronunziata nel contraddittorio dei due Ministeri. Resta invece da argomentare sul vincolo di dipendenza, il quale ricorre ove le cause siano legate tra loro dal vincolo dell'alternatività, ossia quando si prospetti una disputa alternativa tra tutte le varie parti del giudizio di primo grado in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a rispettare gli obblighi nascenti da un unico rapporto. Ad esempio in tema di responsabilità da circolazione stradale, ove l'attore chiami in giudizio due distinti soggetti prospettando che il sinistro sia riconducibile a responsabilità dell'uno ovvero alternativamente dell'altro, non ricorre un caso di dipendenza di causa, la evocazione in giudizio dei due soggetti ha una funzione eminentemente cautelativa, e la domanda può ben essere accolta o rigettata nei confronti dell'uno ovvero dell'altro senza necessità di assicurare nei gradi successivi la partecipazione di entrambi i chiamati. Ove però la domanda sia proposta nei confronti di due soggetti, può accadere che tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, di talché ciascuno dei due pretenda di esimersi dalla responsabilità ascritta per accollarla esclusivamente all'altro; in tal caso i rapporti processuali relativi ai medesimi convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca - la decisione di ciascuna causa comportando la decisione anche dell'altra - che dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato. In tale caso ricorre l'ipotesi della dipendenza di cause perché la decisione della controversia si estende necessariamente all'altro soggetto, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra, nel senso cioè che la decisione che riguarda uno dei due soggetti coincide con la decisione che riguarda l'altro. (cfr. tra le tante Cass. 22/1/1998 n. 567; 27/10/1995 n. 11190; 28/9/1989 n. 3939; 24/10/1983 n. 6231; 4/6/1979 n. 3149). In quei casi si è ritenuto che la sentenza pronunciata in causa inscindibile, anche se impugnata solo nei confronti di alcune parti, non passa in giudicato, perché all'uopo è predisposta l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti delle altre parti. (cfr. Cass. 24 aprile 1998 n. 4220, 12 novembre 1999 n. 12558 e 28 febbraio 2000 n. 2219). Diversa però è la fattispecie in esame in cui il rapporto processuale intercorrente tra l'attore originario ed i due Ministeri non è di dipendenza giacché la decisione di ciascuna causa non implica necessariamente la decisione anche dell'altra. Si trattava infatti, già in primo grado, di individuare, sulla scorta della normativa vigente, quale dei due soggetti fosse tenuto alla erogazione della prestazione chiesta in giudizio, e quindi si trattava di domande autonome l'una dall'altra, perché nessuno dei due Ministeri poteva esimersi dalla responsabilità eccependo che questa faceva capo all'altro, ed infatti la negazione della responsabilità di uno dei due non presupponeva certo l'automatica ed inevitabile responsabilità dell'altro. Si trattava quindi di domande che, con la chiamata disposta dal primo giudice, si trovavano cumulate, ma che non erano dipendenti l'una dall'altra, ma autonome (cfr. nello stesso senso Cass. 9 dicembre 1999 n. 13779). Si trae ulteriore conferma dall'orientamento consolidato per cui ove il convenuto eccepisca di non essere il titolare del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come soggetto passivo dell'obbligazione, tale indicazione non rende obbligatoria la integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo e il giudice, se riconosca fondata l'eccezione, ben può rigettare la domanda, lasciando che l'attore riproponga la sua pretesa contro il terzo in un altro giudizio (cfr. Cass. 6415 del 1998). Ed allora, trattandosi di cause scindibili ex art. 332 cod. proc. civ., poiché la sentenza di primo grado, che aveva individuato il
Ministero del Tesoro come unico soggetto tenuto alla erogazione della prestazione assistenziale, era stata impugnata esclusivamente dallo stesso Ministero soccombente e non anche dall'interessato, si era ormai formato il giudicato sulla estraneità sia del Ministero dell'Interno, sia della GI IA (convenuti in primo grado) rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio, e quindi non vi era necessità di integrazione del contraddittorio con quel soggetti la cui titolarità non era più passibile di reviviscenza. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo.
Hanno infatti affermato le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 483 del 2000, che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro.
Non merita quindi censura la sentenza impugnata che, conformandosi al suddetto orientamento e riformando la sentenza di primo grado che aveva affermato la titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero del Tesoro, ha ritenuto invece che il Ministero dell'Interno sia l'unico soggetto obbligato alla erogazione della prestazione assistenziale.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2002