Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 1
In materia d'occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità (nel regime di cui all'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990), l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno ed il relativo diritto è esigibile dalla scadenza di ciascun anno d'occupazione e si configura come autonomo, sia ai fini della prescrizione che degli interessi. In relazione a ciò ed al parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità di occupazione (che, per le aree fabbricabili, tiene conto del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992), la medesima va determinata nella misura percentuale pari al tasso legale degli interessi dell'indennità di espropriazione, come in concreto determinata al tempo del provvedimento ablativo, allorquando, rispetto alle maturate scadenze annuali del diritto, sia rimasto costante il valore venale di riferimento. Qualora, invece, il valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nel corso dell'occupazione, ad ogni scadenza annuale dovrà procedersi al calcolo virtuale dell'indennità di espropriazione (attualizzato in caso di indennità liquidata al termine dell'occupazione pluriennale), per commisurare ad essa l'indennità di occupazione maturata ed esigibile (in base a questo principio è stata cassata la sentenza che aveva determinato l'indennità d'occupazione in misura pari ad una percentuale dell'indennità di espropriazione, senza tenere conto, però, di eventuali variazioni di valore del fondo nei vari periodi di occupazione e, dunque, di quella che sarebbe stata l'indennità di espropriazione per ciascuno di quei periodi).
Commentario • 1
- 1. Canone occupazione suolo, prescrizione decennaleGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 maggio 2023
La Corte Cassazione sezione prima civile con Ordinanza n. 9889 in data 13.04.2023 è intervenuta in merito ai termini di prescrizione della Cosap. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile nè al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c., n. 1, 1 bis e 2, in quanto assolve alla funzione di compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6102 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ORISTANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso l'avvocato ASCIANO F., rappresentato e difeso dall'avvocato LAURO GIOVANNI M., giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AS NE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso l'avvocato OZZO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARRAS OVIDIO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 136/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 16/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Izzo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vecchi, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il sig. SI SI, per sè e quale procuratore di IA IN SU, convenne in giudizio il Comune di Oristano, innanzi alla Corte d'appello di Cagliari, chiedendo che fosse rideterminata l'indennità relativa all'espropriazione di un fondo edificatorio (mq. 6.125) di proprietà sua e della SU, per il quale l'espropriante aveva determinato l'indennità in L. 12 000 al mq.. Nel corso del giudizio, deceduta la SU, il SI si costituì anche per la defunta, in qualità di suo unico crede.
All'esito dell'istruttoria la Corte cagliaritana ha determinato sia l'indennità d'espropriazione, sia quella per l'occupazione del fondo.
Il Comune di Oristano propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari, svolgendo sette motivi. Resiste il SI con controricorso.
Motivi della decisione
I - Il giudice, aderendo alle conclusioni del C.T.U., ha attribuito all'area il valore di L. 110.000 al mq. (cifra sulla quale ha concordato anche il tecnico del Comune), facendo riferimento a lottizzazioni private già realizzate. Ha pure concordato con il C.T.U. riguardo alla superficie fondiaria massima, stimandola nella misura del 63,90% e respingendo la tesi del Comune che tendeva alla stima di tale superficie nella misura del 49,11%. Ha ritenuto, in proposito, che correttamente il C.T.U. aveva compiuto la valutazione attraverso la comparazione con quanto avvenuto nelle lottizzazioni private (che tendono ad utilizzare il massimo della superficie residenziale), piuttosto che quanto avvenuto con il Piano di Zona. Con il primo motivo di ricorso il Comune - dolendosi della violazione dell'art. 42 Cost. e di vizi della motivazione - sostiene, invece, che il C.T.U. ha rapportato il valore fondiario da lui preso in considerazione alla superficie fondiaria deducibile dalle norme del P.R.G., senza porsi il problema che dal rapporto tra indice territoriale e superficie fondiaria massima potesse sortire un indice di edificabilità fondiaria inferiore a quello delle aree prese a termine di paragone. Si afferma d'avere, dunque, dato dimostrazione in comparsa conclusionale del calcolo che riconduce l'indice territoriale, ulteriormente limitato dall'indice massimo di superficie fondiaria, ad un indice fondiario effettivo di 1,96/6 mc./mq. di lotto finito, edificabile con concessione diretta. Con il secondo motivo di ricorso il Comune - dolendosi della violazione o falsa applicazione dell'art. 5 L.R. Sardegna n. 17 del 1981 e per suo tramite degli artt. 4 e 6 D.A. n. 2266/U/83 e/o art. 4
e 6 D.P.G.R.S. n. 9743.271/77 - censura il fatto che il giudice abbia avvalorato e recepito una stima fondata sulla "commerciabilità" del 100% della cubatura, invece di quella del 90%, posto che la percentuale del 10% attribuibile all'area lottizzabile deve essere ubicata sulle aree acquisite al Comune con le cd. cessioni e viene edificata dal Comune stesso per la realizzazione dei servizi pubblici della lottizzazione, ossia per urbanizzazioni secondarie. Nel terzo motivo - dolendosi dei vizi della motivazione - si afferma di aver provato in causa che i costi al 1991 delle urbanizzazioni erano di L. 43.OOO/mq e non come ritenuto dal C.T.U. di lire 30.000/mq., senza avere ricevuto sul punto alcuna risposta dal - giudice.
Nel quarto motivo - violazione o falsa applicazione dell'art. 42 Cost. e vizi della motivazione - si tratta della superficie fondiaria effettiva, laddove sarebbe stato dimostrato: che parte dell'area espropriata (mq. 700) ricade in zona H2 di rispetto cemeteriale, calcolando nel 49,11% dell'intera superficie territoriale a porzione di concretamente destinabile ad insediamenti residenziali (inferiore al 63,90% di P.R.G.); che anche in lottizzazioni private circonvicine la porzione di esse concretamente destinata ad insediamenti residenziali era inferiore al massimo di P.R.G. (52,5% in un caso, 55% in un altro). Il giudice, invece, adeguandosi alle conclusioni del C.T.U. (che ha applicato l'indice massimo di superficie residenziale di P.R.G.), avrebbe offerto una motivazione del tutto irrilevante sul punto (cf. supra).
Nel quinto motivo - violazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, 1223, 1224, 2056 c.c. - ci si duole del fatto che il giudice abbia determinato l'indennità d'occupazione in modo omogeneo rispetto a quella d'esproprio (in misura corrispondente ad una percentuale, corrispondente al tasso legale, dell'indennità dovuta per l'espropriazione), senza, però, tener conto che l'indennità d'occupazione matura periodo per periodo di occupazione e deve essere corrisposta periodicamente dall'espropriante all'espropriato. Sicché, tale indennità avrebbe dovuto essere determinata, ai sensi dell'art. 5 bis menzionato, sulla base del valore venale che il bene aveva periodo per periodo di occupazione e non sulla base dell'indennità finale d'espropriazione.
Nel sesto motivo - violazione degli artt. 1224, secondo comma, e 2697 c.c. - si censura la sentenza impugnata per avere liquidato il maggior danno senza che l'espropriato ne abbia fornito prova. Nel settimo motivo - violazione art. 1284 c.c., in connessione con l'art. 1224 c.c. - ci si duole del fatto che la sentenza abbia condannato il Comune a depositare l'indennità maggiorata del 5% annuo dal 1^ gennaio 1997 alla data di deposito effettivo (con la precisazione che tale percentuale corrisponde al saggio legale d'interesse), senza tener conto che a decorrere dal 1^ gennaio 1999 il saggio legale d'interesse è stato ridotto al 2,50%. II - I primi quattro motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno accolti.
È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la parte che censuri il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni sulle quali il giudice stesso non si sia dato carico di motivare, non bastando all'uopo, nel rispetto del criterio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (tra le tante, cfr. Cass. 24 febbraio 1995, n. 2114). Nella specie, le prime quattro censure attengono all'indice di edificabilità attribuibile al fondo, alla quantità di cubatura sfruttabile, al costo delle urbanizzazioni ed alla superficie fondiaria effettiva, ossia ad una serie di dati che concorrono al calcolo del valore dell'area. Elemento base, quest'ultimo, per determinare l'indennità d'espropriazione (e, poi, d'occupazione) secondo i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. A tal riguardo il ricorrente ha puntualmente indicato nel ricorso gli argomenti (contrari a quelli accolti dal C.T.U.) che il proprio consulente aveva formulato nel corso del giudizio e rispetto ad essi non può farsi a meno di rilevare che il giudice non ha offerto alcuna motivazione giustificatrice del loro rigetto, ne' ha fatto riferimento alla C.T.U., nella parte in cui, eventualmente, vengono confutate le obiezioni di parte.
Solo in relazione alla superficie fondiaria massima, come s'è visto, il giudice ha affermato che il C.T.U. aveva compiuto la valutazione attraverso la comparazione con quanto avvenuto nelle lottizzazioni private (che tendono ad utilizzare il massimo della superficie residenziale), piuttosto che quanto avvenuto con il Piano di Zona. Motivazione, questa, del tutto insufficiente (se non, addirittura, ininfluente) rispetto alle puntuali osservazioni dell'espropriante a riguardo.
In relazione a questi quattro motivi la sentenza va, dunque, cassata ed il giudice del rinvio dovrà provvedere alla motivazione relativa ai rilievi ivi formulati dalla parte ricorrente.
III - Anche il quinto motivo è fondato e va accolto.
Il giudice, affermando di adeguarsi al più recente indirizzo di questa Corte regolatrice (Cass. sez. un. 20 gennaio 1998, n. 493), ha determinato l'indennità d'occupazione in misura pari ad una percentuale dell'indennità d'espropriazione, risultante dall'applicazione dei criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Non ha, però, tenuto conto che tale determinazione non va effettuata con riferimento all'importo finale dell'indennità espropriativa dovuta (rapportata, cioè, al valore del fondo nel momento dell'ablazione), ma con riferimento a quella che sarebbe stata l'indennità d'espropriazione per ogni periodo della protratta occupazione. Va sempre considerato, infatti, che l'indennità per l'occupazione è dovuta periodicamente (per ogni anno o mese della sua protrazione) e che, quindi, bisogna tener conto, nel calcolarla, dell'eventuale variazione di valore subita dall'area in quell'arco temporale;
valore che, sulla scorta dei criteri dell'art. 5 bis citato, costituisce la base di calcolo dell'indennità d'espropriazione, la quale, a sua volta, costituisce oggetto di percentualizzazione dell'indennità d'occupazione. Va, dunque, ribadito il principio già affermato da questa Corte regolatrice, in virtù del quale, in materia di occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità (nel regime di cui all'articolo 20, 4^ comma, della legge n. 865 del 1971, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990), l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno, il relativo diritto è esigibile dalla scadenza di ciascun anno di occupazione e si configura come autonomo, sia ai fini della prescrizione che degli interessi. In relazione a ciò e al parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità di occupazione (che per le aree fabbricabili tiene conto del valore venale del bene ai sensi dell'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992), la medesima sarà determinata nella misura percentuale pari al tasso legale degli interessi dell'indennità di espropriazione, come in concreto determinata al tempo del provvedimento ablativo, allorquando, rispetto alle maturate scadenze annuali del diritto, sia rimasto costante il valore venale di riferimento;
qualora, invece, il valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nel corso dell'occupazione, ad ogni scadenza annuale dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione (attualizzato in caso di indennità liquidata al termine dell'occupazione pluriennale), per commisurare ad essa l'indennità di occupazione maturata ed esigibile (Cass. 13) dicembre 1999, n. 13942).
Anche con riferimento a tale punto la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio ad altro giudice, che si adeguerà all'enunciato principio di diritto.
IV - In conclusione, la sentenza va cassata in relazione ai primi cinque motivi, mentre i motivi sesto e settimo restano assorbiti da tale pronunzia, riguardando pretese accessorie ai crediti in contestazione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001