Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6102
CASS
Sentenza 27 aprile 2001

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In materia d'occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità (nel regime di cui all'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990), l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno ed il relativo diritto è esigibile dalla scadenza di ciascun anno d'occupazione e si configura come autonomo, sia ai fini della prescrizione che degli interessi. In relazione a ciò ed al parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità di occupazione (che, per le aree fabbricabili, tiene conto del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992), la medesima va determinata nella misura percentuale pari al tasso legale degli interessi dell'indennità di espropriazione, come in concreto determinata al tempo del provvedimento ablativo, allorquando, rispetto alle maturate scadenze annuali del diritto, sia rimasto costante il valore venale di riferimento. Qualora, invece, il valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nel corso dell'occupazione, ad ogni scadenza annuale dovrà procedersi al calcolo virtuale dell'indennità di espropriazione (attualizzato in caso di indennità liquidata al termine dell'occupazione pluriennale), per commisurare ad essa l'indennità di occupazione maturata ed esigibile (in base a questo principio è stata cassata la sentenza che aveva determinato l'indennità d'occupazione in misura pari ad una percentuale dell'indennità di espropriazione, senza tenere conto, però, di eventuali variazioni di valore del fondo nei vari periodi di occupazione e, dunque, di quella che sarebbe stata l'indennità di espropriazione per ciascuno di quei periodi).

Commentario1

  • 1Canone occupazione suolo, prescrizione decennale
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 maggio 2023

    La Corte Cassazione sezione prima civile con Ordinanza n. 9889 in data 13.04.2023 è intervenuta in merito ai termini di prescrizione della Cosap. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile nè al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c., n. 1, 1 bis e 2, in quanto assolve alla funzione di compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6102
Data del deposito : 27 aprile 2001

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