Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 2
Nella ipotesi di occupazione d'urgenza preordinata alla futura espropriazione, il provvedimento di occupazione - che risponde all'esigenza di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica consentendo la utilizzazione del bene del privato prima del trasferimento della sua proprietà alla pubblica amministrazione con il decreto di esproprio - autorizza lo spossessamento del bene, che deve ritenersi realizzato in conseguenza del c.d. dimensionamento, cioè dell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area s'intende trasferito all'occupante. Pertanto, dopo l'adozione e l'esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza, la eventuale permanenza nel godimento del fondo del proprietario o di altri soggetti, che vantino diritti di natura reale o personale sullo stesso, deve ascriversi a mera tolleranza della pubblica amministrazione, dovendosi presumere, sulla base del verbale di consistenza e di immissione in possesso - salvo prova contraria - che il beneficiario del provvedimento di occupazione si sia effettivamente impossessato dell'immobile e che sia il proprietario che gli eventuali altri soggetti aventi diritto al godimento del fondo siano consapevoli dell'avvenuto loro spossessamento e dell'acquisto del possesso del bene da parte di altro soggetto.
Il soggetto che, essendo consapevole della esistenza di un provvedimento di occupazione di urgenza e della sua avvenuta attuazione con contestuale redazione del relativo verbale di consistenza e di immissione in possesso, convenuto in giudizio per la reintegra, si oppone alla stessa adducendo l'esistenza di un proprio successivo possesso, assume, pur ove non sia l'autore materiale dello spoglio, la veste di autore morale dello stesso e viola, con tale comportamento processuale, l'obbligo di non frapporre ostacoli alla realizzazione dello scopo perseguito dalla P.A. con la disposta occupazione d'urgenza, ponendo così in essere un comportamento illecito fonte di responsabilità civile per tutti i danni che ne siano derivati.
Commentario • 1
- 1. Giudizio possessorio: quando si configura il litisconsorzio necessarioAccesso limitatoGiuseppe Scordari · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2001, n. 7775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7775 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
'REPUBBLICA ITAMIANA7775/01 IN NOME DEL POPOLO ITA AND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente - R.G.N. 15561/97 Cron.1880 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Rep. 2858 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Francesco Maria FIORETTI -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Ric IL SOLE 24 ORE S EN TENZA 6000 8 GIU. 2001 sul ricorso proposto da: DI IA IT, ZI ADELE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA AMITERNO 3, presso l'avvocato ZI S. rappresentate e difese dall'avvocato dal Sig. per diritti 6000 FSABATINI FRANCO, giusta mandato a margine del ricorso;
8610.2001 - ricorrenti
contro
DITTA VEICOLI INDUSTRIALI MATTONI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 49, presso ме l'avvocato DONZELLI GIULIO, che lao rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
001 controricorrente 712 -1- .34
contro
DI IA NO;
intimato avverso la sentenza n. 14149/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/10/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per le ricorrenti, l'Avvocato UZ, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati atti di citazione, entrambi notificati in data 15 maggio 1991, Di VI NO, Di VI IT e UZ EL proponevano appello al Tribunale di Roma nei confronti della società ON IC AL avverso la sentenza n. 5760/90, emessa dal Pretore di Roma in data 5/11-18/12/1990, con la quale gli appellanti erano stati condannati a reintegrare la predetta società nel possesso del fondo sito in Roma, località Tor Cervara, esponendo: che la società summenzionata aveva adito il pretore assumendo di avere il possesso di detto terreno in virtù di provvedimento di assegnazione del Comune di Roma del 18 giugno 1984 e di esserne stata spogliata da Di VI NO e FE;
che nel giudizio erano intervenute anche le comproprietarie Di VI IT e UZ EL;
che il Comune di Roma, con delibera del 27 marzo 1984, aveva disposto l'occupazione del fondo in questione per la realizzazione dei lavori previsti dal piano particolareggiato, che il 18 giugno 1984 era avvenuta l'immissione in possesso del Comune, che il 20 luglio 1984 il possesso era stato trasferito all'impresa ON per l'esecuzione dei lavori urgenti;
che il Comune aveva consentito ai coltivatori diretti la raccolta dei prodotti in atto, che l'impresa non aveva svolto alcuna attività, mentre i proprietari avevano continuato a coltivare il fondo per le annate 1985/86 e 1986/87, ritenendo abbandonato il progetto dei lavori;
구글 1 che nel febbraio 1986 il T.A.R. del Lazio aveva annullato la delibera di approvazione del piano particolareggiato;
che dopo tre anni di inattività l'impresa ON aveva preteso di rientrare nel possesso del fondo, il quale, all'atto del preteso spoglio, era stato già riacquistato dagli appellanti che non avevano mai cessato di coltivarlo;
che il Pretore aveva erroneamente valutato i presupposti di fatto e di diritto, attribuendo rilievo unicamente all'avvenuta immissione in possesso del Comune di Roma e alla successiva traditio del bene in favore della società ricorrente, senza considerare i fatti verificatisi successivamente, i quali attestavano la reimmissione in possesso degli appellanti;
che detto giudice non aveva atribuito rilievo all'annullamento del piano particolareggiato da parte del T.A.R.; che la perdita del possesso da parte del Comune era inoltre dimostrata dalla richiesta di intervento dei vigili urbani per le operazioni di immissione formale in possesso, formulata dalla XIII ripartizione dello stesso Comune con fonogramma del 18 dicembre 1987. Gli appellanti lamentavano, altresì, che erano state condannate al risarcimento del danno anche Di VI IT e UZ EL, che non potevano essere ritenute né autrici morali né materiali dello spoglio. La società appellata chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo che la dedotta illegittimità degli atti espropriativi e l'annullamento della delibera di approvazione del piano particolareggiato riguardavano profili petitori;
che la coltivazione del fondo da parte degli appellanti era stata consentita per mera tolleranza, 2 che l'intervento dei vigili urbani fu richiesto proprio per contrastare le pretese degli appellanti, che volevano estendere il potere sulla porzione di fondo assegnata all'appellata. Con sentenza del 12 giugno-3 ottobre 1996, il tribunale adito rigettava l'appello, osservando: che con verbale del 18 giugno 1984 il Comune fu immesso nel possesso del fondo e con successivo verbale del 20 luglio 1984 fu consegnato alla società IC AL ON il lotto di terreno sul quale avrebbero dovuto eseguirsi le opere;
che con tali atti si verificò il materiale impossessamento del bene da parte del Comune e dell'impresa ON, con la contestuale esclusione degli appellanti dal godimento dello stesso, ai quali, per mera tolleranza, fu consentito di raccogliere i prodotti in atto;
che la circostanza della mancata esecuzione di opere da parte della società assegnataria nel periodo successivo alla immissione in possesso non implicava la dismissione del possesso, potendo questo essere esercitato, come fu esercitato, solo animo;
che la raccolta dei frutti e la coltivazione da parte degli appellanti, compiuta con la tolleranza della società summenzionata, non poteva aver determinato una situazione di possesso, non essendovi prova che, anteriormente allo spoglio per cui è causa, fossero stati posti in essere atti idonei a modificare in possesso il godimento precario degli appellanti. Doveva, quindi, pienamente condividersi l'affermazione del Pretore che, per effetto degli atti di immissione in possesso del Comune e della società appellata, gli appellanti avevano perduto il possesso del fondo, che non poteva ritenersi 3 nuovamente acquisito solo per la permanenza di questi nel fondo, in quanto consentita o comunque iniziata per mera tolleranza. Parimenti doveva convenirsi con il primo giudice che le vicende relative agli atti espropriativi erano del tutto estranee alla fattispecie possessoria dedotta, in quanto inerenti ad un profilo squisitamente petitorio, qual è quello della legittimità o meno della procedura espropriativa. Giustamente, poi, erano state condannate al risarcimento dei danni anche Di VI IT e UZ EL, anche se erano materialmente rimaste estranee allo spoglio, dovendo queste considerarsi autrici morali dello stesso, in quanto ne avevano tratto profitto, come provato dal fatto che erano intervenute nel giudizio di primo grado per tutelare la situazione di possesso acquisita mediante lo spoglio. Avverso detta sentenza Di VI IT e UZ EL hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. La s.r.l. IC AL ON ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1140 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.) Omessa e/o insufficiente - motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il tribunale, pur riconoscendo che la mancata realizzazione delle opere da parte della società ON escludeva il corpus del possesso, avrebbe ritenuto del tutto apoditticamente la conservazione del possesso solo animo, omettendo di considerare che il possesso può ritenersi conservato solo animo quando: 1) sia stato acquistato corpore et animo;
2) permanga la possibilità di agire sulla cosa in 시절 qualsiasi momento e senza preclusione alcuna. La società summenzionata non era mai entrata in alcun rapporto materiale e diretto con il fondo in questione, atteso che né il verbale del giugno 1984 né il successivo del 20 luglio 1984 costituivano atti idonei a configurare materiale impossessamento del bene;
detta società, inoltre, non aveva tratto alcuna utilità dal fondo medesimo, non avendo realizzato sullo stesso nessuna opera, né aveva la possibilità di ripristinare il corpus ad libitum e pacificamente, tutte circostanze queste sulle quali il tribunale aveva omesso ogni indagine. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1141 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il verbale del 18 giugno 1984, con il quale il Comune di Roma, Ripartizione II, fu formalmente immesso nel possesso del lotto di terreno per cui è causa e con il quale si consentiva alle attuali ricorrenti ed agli altri comproprietari di poter eseguire la raccolta dei prodotti in atto, avrebbe il limitato valore di prova dell'esistenza di un titolo, dal quale scaturiva formalmente il potere di fatto della società, mai concretizzatosi, e dell'uso del terreno da parte dei parenti delle ricorrenti per la raccolta dei prodotti in atto. Tale verbale non consentirebbe di ritenere iniziata e proseguita con l'altrui tolleranza la attività, estrinsecatasi nella coltivazione del fondo e nell'allevamento del bestiame negli anni successivi alla immissione in possesso della società ON senza alcun divieto da parte della stessa, trattandosi di attività costituente esercizio del possesso e comunque idonea a modificare in possesso il godimento precario del fondo per la sola raccolta dei frutti già prodotti, essendo stato il fondo destinato ad un uso diverso ed incompatibile con la realizzazione delle opere 5 pubbliche primarie, cui era finalizzata l'occupazione d'urgenza e, pertanto, con la immissione in possesso della società ON. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). La sentenza del tribunale violerebbe l'art. 1168 cod. civ. laddove, nel confermare la pronuncia del giudice di primo grado, ritiene sussistere lo spoglio delle attuali ricorrenti, quali autrici morali, senza alcuna indagine volta ad accertare l'esistenza dell'animus spoliandi. Le attuali ricorrenti, rimaste nel pieno ed effettivo godimento del fondo senza soluzione di continuità e senza alcun comportamento contrario della società ON, che, nonostante l'urgenza del procedimento, non aveva provveduto alla esecuzione delle opere pubbliche, non avrebbero manifestato alcuna intenzione di attuare uno spoglio, ma avrebbero esclusivamente mantenuto e rafforzato, in considerazione del comportamento tenuto dalla società, l'animus rem sibi habendi. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. ( art. 360 n. 3 c.p.c.). Il tribunale avrebbe violato l'art. 2043 cod. civ. avendo ritenuto la sussistenza dell'illecito civile senza alcuna indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico, indagine tanto più necessaria in quanto la convinzione dei parenti delle ricorrenti di esercitare legittimamente il proprio possesso e di non incidere immediatamente su un'altrui situazione possessoria era giustificata da circostanze oggettive. zm 6 Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ. e 2043 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - estraneità sia materialmente che moralmente al preteso spoglio. Lo spoglio lamentato dalla soc. AL ON a r.l. sarebbe eventualmente imputabile ai soli NO Di VI e FE Di VI, indicati da detta società quali autori materiali dello spoglio;
non anche alle attuali ricorrenti e neppure come autrici morali per avere beneficiato dello spoglio, essendo intervenute nella procedura possessoria esclusivamente per esercitare un loro diritto nella loro qualità di comproprietarie del terreno in questione. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Le ricorrenti contestano l'avvenuta occupazione del fondo da parte della controricorrente, asserendo che né il verbale del 18 giugno 1984 né quello successivo del 20 luglio 1984 costituivano “atti idonei a configurare il materiale impossessamento" del bene e che “il titolo del possesso.....trattandosi di fondo posseduto da altri avrebbe dovuto essere l'occupazione". Tale affermazione non può essere condivisa. Nella ipotesi di occupazione di urgenza preordinata alla futura espropriazione, il provvedimento di occupazione che risponde all'esigenza di accelerare la - realizzazione dell'opera pubblica consentendo la utilizzazione del bene del privato prima del trasferimento della sua proprietà alla Pubblica Amministrazione con il decreto di esproprio - autorizza lo spossessamento del bene (cfr. in tal senso cass. n. 1274/74), che deve ritenersi realizzato in conseguenza del cosiddetto dimensionamento, cioè dell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area si intende trasferito all'occupante (cfr. in tal senso cass. n. 4380/93). Tali principi trovano il loro fondamento normativo nell'art. 3 della 1. 3 gennaio 1978 n. 1, il quale impone: 1) all'espropriante o ai suoi concessionari di procedere alla formazione, dopo che sia disposta l'occupazione, dello stato di consistenza del bene da espropriare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso, 2) di redigere il verbale (di consistenza e di immissione in possesso) in contraddittorio col proprietario, o in sua assenza con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario;
3) di ammettere al contraddittorio il fittavolo il mezzadro, il colono o il compartecipante, previo avviso notificato al proprietario, ed affisso nel Comune, almeno venti giorni prima. Tale norma, qualora venga prodotto in giudizio, come avvenuto nel caso di specie, il verbale di consistenza e di immissione in possesso, redatto a seguito della emanazione del decreto di occupazione di urgenza, impone di presumere ( trattasi di presunzione iuris tantum ): che il beneficiario di tale provvedimento si sia effettivamente impossessato dell'immobile (cfr. in tal senso cass. n. 1160/2000, resa a sezioni unite;
cass. n. 128/99 resa a sez. unite;
cass. n. 510/99 resa a sez. unite;
cass. n.2001/68); che sia il proprietario che l'eventuale fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante sono stati portati a conoscenza e sono, quindi, consapevoli dell'avvenuto loro spossessamento e dell'acquisto del possesso del bene da parte dell'occupante. 구절 8 L'acquisto del possesso da parte dell'occupante ed il conseguente spossessamento del proprietario e di qualsiasi altro soggetto che vanti diritti di natura reale ( come l'usufruttuario) o personale sul fondo ( come il fittavolo etc.), impone poi di ascrivere a mera tolleranza della Pubblica Amministrazione la eventuale permanenza del privato, dopo l'adozione e l'esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza, nel godimento del fondo, senza che tale situazione, dovuta a consenso espresso o tacito della P.A., possa essere qualificata come esercizio di possesso tutelabile, come tale, davanti al giudice ordinario (cfr. in tal senso cass. n. 3563/91, resa a sezioni unite). Rettamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto, in difetto di prova contraria, che i verbali di immissione in possesso del 18 giugno 1984 e del 20 luglio 1984, attuativi del provvedimento di occupazione di urgenza (delibera del 27 marzo 1984 del Comune di Roma) costituissero prova del materiale impossessamento del bene da parte del Comune ( il primo ) e da parte della società ON IC AL (il secondo) e che il protrarsi del godimento del fondo da parte delle ricorrenti e dei loro parenti per la raccolta dei frutti in atto, dopo l'emanazione e l'attuazione del provvedimento di occupazione di urgenza e nella presumibile consapevolezza dell'avvenuto loro spossessamento, fosse ascrivibile a mera tolleranza della P.A.. Coerentemente e rettamente il giudice a quo ha, poi, ritenuto che nel momento in cui i parenti delle ricorrenti hanno preteso di proseguire la attività di coltivazione del fondo, vietando l'ingresso nel fondo alla impresa ON - che a partire dalla avvenuta immissione in possesso doveva ritenersi continuativamente restata nel possesso del fondo, non essendo stato questo mai apertamente contestato dalle ricorrenti e dai loro parenti - tale comportamento integrasse (art. 1141, secondo zm 9 comma, cod. civ. ) gli estremi dello spoglio nei confronti dell'effettivo ed esclusivo possessore del fondo (cfr. cass. n. 3486/88), atteso che con tale comportamento i predetti manifestavano apertamente per la prima volta di voler proseguire un'attività, da ritenersi fino a quel momento svolta con l'altrui tolleranza, come esercizio di una situazione di possesso. Anche il terzo, quarto e quinto motivo, essendo logicamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente. Anch'essi sono infondati. Secondo il costante insegnamento di questa corte l'azione di reintegra può essere proposta non solo contro l'autore materiale, ma anche contro l'autore morale dello spoglio, intendendosi per tale sia il mandante, cioè colui che abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti integranti gli estremi dello spoglio o li abbia comunque autorizzati, sia colui che li abbia successivamente approvati, traendone profitto con il far propri gli effetti della lesione possessoria nella consapevolezza della illiceità del fatto (cfr. tra le molte: cass. n. 1372/64; cass. n. 2378/72; cass. n. 1281/73; cass. n. 2635/75; cass. n. 1938/78; cass. n. 1101/81; cass. n. 105/84; cass. n. 2656/87 ). In particolare colla sentenza n. 1938/78 questa corte ha affermato il principio secondo cui è autore morale dello spoglio o della turbativa -- come tale legittimato passivamente alle azioni possessorie il soggetto al quale l'atto lesivo giovi, perché amplia il suo diritto o il suo possesso, e che, convenuto in sede possessoria, non contesta la propria legittimazione sostanziale passiva, ma sostiene la legittimità degli atti compiuti, facendoli perciò propri e manifestando la volontà di trarne profitto. диз 10 Tale comportamento integra anche gli estremi dell'atto illecito, atteso che il proprietario del fondo, oggetto di occupazione di urgenza da parte della pubblica amministrazione per essere trasformato con la realizzazione dell'opera pubblica, pur se non obbligato a cooperare perché si realizzi l'occupazione, ha l'obbligo, una volta che essa sia avvenuta, di non vanificarla con comportamenti che impediscano l'utilizzazione dell'immobile in funzione dello scopo cui l'occupazione risulta preordinata (cfr. in tal senso cass. n. 11700/91). Pertanto l'autore morale dello spoglio, che convenuto in giudizio per la reintegra, nella consapevolezza dell'esistenza di un provvedimento di occupazione d'urgenza, cui è stata data attuazione, e che rende la sua eventuale permanenza nel fondo dovuta all'altrui tolleranza, si oppone alla reintegra stessa adducendo l'esistenza di un proprio possesso, pone in essere un comportamento illecito, fonte di responsabilità civile per i danni che ne siano derivati. Così operando viola, infatti, l'obbligo di non frapporre ostacoli alla realizzazione dello scopo perseguito dalla P.A. con la disposta occupazione di urgenza, violando il corrispondente diritto dell'amministrazione di disporre della cosa. Il giudice a quo, dopo avere premesso che deve considerarsi autore morale colui che, pur non avendo autorizzato lo spoglio, ne abbia tuttavia tratto comunque profitto, facendo propri gli effetti della lesione possessoria, ha affermato conseguentemente che Di VI IT e UZ EL sono "intervenute nel giudizio di primo grado proprio per tutelare la situazione di possesso acquisita mediante lo spoglio, sì che appare legittima la condanna al risarcimento pronunciata anche nei confronti delle medesime”. заз 11 Tale motivazione, pur nella sua sinteticità, non merita censure, essendosi il giudice di merito conformato, nel decidere, come chiaramente emerge dalla stessa, ai principi sopra enunciati. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto. Conseguentemente le ricorrenti debbono essere condannate, in solido tra loro, a rimborsare alla società summenzionata le spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore della lite e dell'attività spiegata dal difensore di quest'ultima, appare giusto liquidare in complessive lire 4.075.000, di cui lire 4.000.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 4.075.000, di cui lire 4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma il 13 marzo 2001. fjellilen Il Consigliere estensore Il Presidente CORTES 2001 1087 129,11 14567 41,32 800001806T 12.00 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 330'000 132,43 delle Entrate di Roma 2 il 29.7. 2011. serie 4 al n.38250 versate € 182.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 12