Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2001, n. 7775
CASS
Sentenza 8 giugno 2001

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Nella ipotesi di occupazione d'urgenza preordinata alla futura espropriazione, il provvedimento di occupazione - che risponde all'esigenza di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica consentendo la utilizzazione del bene del privato prima del trasferimento della sua proprietà alla pubblica amministrazione con il decreto di esproprio - autorizza lo spossessamento del bene, che deve ritenersi realizzato in conseguenza del c.d. dimensionamento, cioè dell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area s'intende trasferito all'occupante. Pertanto, dopo l'adozione e l'esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza, la eventuale permanenza nel godimento del fondo del proprietario o di altri soggetti, che vantino diritti di natura reale o personale sullo stesso, deve ascriversi a mera tolleranza della pubblica amministrazione, dovendosi presumere, sulla base del verbale di consistenza e di immissione in possesso - salvo prova contraria - che il beneficiario del provvedimento di occupazione si sia effettivamente impossessato dell'immobile e che sia il proprietario che gli eventuali altri soggetti aventi diritto al godimento del fondo siano consapevoli dell'avvenuto loro spossessamento e dell'acquisto del possesso del bene da parte di altro soggetto.

Il soggetto che, essendo consapevole della esistenza di un provvedimento di occupazione di urgenza e della sua avvenuta attuazione con contestuale redazione del relativo verbale di consistenza e di immissione in possesso, convenuto in giudizio per la reintegra, si oppone alla stessa adducendo l'esistenza di un proprio successivo possesso, assume, pur ove non sia l'autore materiale dello spoglio, la veste di autore morale dello stesso e viola, con tale comportamento processuale, l'obbligo di non frapporre ostacoli alla realizzazione dello scopo perseguito dalla P.A. con la disposta occupazione d'urgenza, ponendo così in essere un comportamento illecito fonte di responsabilità civile per tutti i danni che ne siano derivati.

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    Giuseppe Scordari · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2001, n. 7775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7775
Data del deposito : 8 giugno 2001

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