Sentenza 7 settembre 1999
Massime • 2
Non è applicabile nel giudizio di appello lo ius superveniens, costituito dall'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8 agosto 1992 n. 359, come introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996 n. 662, per la liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, qualora, non avendo l'ente espropriante proposto gravame sulla quantificazione del danno, il relativo punto della sentenza di primo grado sia da considerare passato in giudicato.
Qualora sia stato adottato il modulo procedimentale di cui all'art. 20 legge 22 ottobre 1971, alla stregua del quale l'occupazione può essere protratta, se il provvedimento autorizzativo non specifichi il termine di durata, fino a cinque anni, non operando la scadenza biennale di cui all'art. 73 legge 25 giugno 1865 n. 2359, la protrazione dell'occupazione fino al termine massimo di legge riguarda anche le ipotesi in cui la detenzione del fondo è stata consentita dal proprietario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9484 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO AN TO, quale titolare dell'Impresa NO C. TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso l'avvocato A. CAIAFA, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE TOSCANO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AR TO, IT RI ME, COMUNE DI RANDAZZO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 432/97 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 23/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Toscano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.11.1988 SO TO e AL AR LA convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Catania il Comune di Randazzo e NO IN TO chiedendo l'indennità per il periodo di occupazione legittima, il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un fondo di loro proprietà, ed il risarcimento del danno per il perimento delle colture esistenti sul fondo.
Si costituivano in giudizio sia l'Amministrazione convenuta che l'impresa appaltatrice, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
Avverso la sentenza di primo grado, che dichiarava il Comune di Randazzo carente di legittimazione passiva e condannava l'impresa NO al risarcimento liquidato in L. 15.757.805 e all'indennità di occupazione pari a L. 2.883.600, proponeva appello NO IN TO.
Con sentenza depositata il 23.6.1997, la Corte d'Appello di Catania rigettava l'appello, e provvedeva a rivalutare la somma oggetto della condanna al risarcimento.
Ricorre per Cassazione NO IN TO affidandosi a sei motivi. Non si sono costituiti ne' SO TO e AL AR LA, ne' il Comune di Randazzo.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, NO IN TO, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5, per falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., e insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver esaminato la questione circa la sussistenza della legittimazione passiva del Comune di Randazzo, confermando viceversa la sussistenza della legittimazione passiva di esso NO. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c. per erronea interpretazione dell'art. 73 l. 25.6.1865 n. 2359 e per falsa applicazione dell'art. 20, secondo comma, l. 22.10.1971 n.865, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'occupazione, autorizzata dai proprietari, avesse una durata di anni 5, e non di anni 2.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per falsa applicazione dell'art. 2947, primo comma, c.c., censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto la prescrizione dell'azione di risarcimento, intrapresa nel 1988, posto che l'opera pubblica era stata realizzata all'interno dell'occupazione, iniziata il 15.4.1980, e che il dies a quo era localizzabile al 15.4.1982, alla scadenza biennale. Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c. per omessa applicazione dell'art. 19 l.22.10.1971 n. 865, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che esso ricorrente, su autorizzazione del Comune, aveva provveduto al deposito dell'indennità di esproprio presso la Cassa depositi e prestiti, e che a quel punto gli espropriati potevano solo opporsi alla stima, senza di che è preclusa ogni azione alternativa, anche di risarcimento.
Con il quinto motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c. per omessa applicazione dell'art. 3, comma 65, l. 23.12.1996 n. 662, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dello ius superveniens, determinante un nuovo sistema di liquidazione del risarcimento da occupazione appropriativa. Con il sesto motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c. per erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c., censura la sentenza perché con l'accoglimento del ricorso, le spese di tutti i gradi del giudizio non debbono gravare su di esso ricorrente. Il ricorso è infondato.
Riguardo al primo motivo, premesso che è estraneo alla questione ogni riferimento alla legitimatio ad processum, che attiene alla capacità processuale, e non si ricollega al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, ed è perciò cosa ben distinta dalla legittimazione vera e propria (legitimatio ad causam) vale a dire dalla titolarità dell'azione, va premesso che oggetto dell'impugnazione è l'affermazione, da parte del giudice di merito, della legittimazione passiva dell'appellante, poiché, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto viceversa riconoscersi l'esclusiva legittimazione passiva dell'amministrazione appellata. Analogamente nel giudizio d'appello, lo NO richiedeva unicamente l'affermazione della propria carenza di legittimazione passiva, prospettando un'esclusione della propria responsabilità, e quindi una responsabilità esclusiva del Comune, e dunque non involgeva un problema di corresponsabilità: di conseguenza, correttamente la Corte d'appello ha escluso doversi pronunciare sull'eventuale concorso di responsabilità del Comune. Nel ricorso per cassazione, infine, la decisione di merito è censurata, chiedendosi, testualmente, "l'accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'Impresa NO ed il riconoscimento della esclusiva legittimazione passiva del Comune di Randazzo", e nella memoria per l'udienza "l'Impresa NO va dichiarata estranea al presente giudizio, riconoscendosi l'esclusiva legittimazione passiva a carico del Comune di Randazzo".
In tal modo qualificata la pretesa dell'odierno ricorrente, come esclusione della propria responsabilità per essere questa ascrivibile al Comune, la doglianza va disattesa avendo il giudice di merito accertato, sulla base dell'atto di concessione, che l'impresa NO si era obbligata anche al compimento delle pratiche espropriative: circostanza che appare sufficiente a riconoscerne la responsabilità, poiché ricade sul delegato l'onere di attivarsi per far sì che il decreto di esproprio intervenga tempestivamente e che la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità, indipendentemente da aspetti di corresponsabilità dell'ente delegante che, come è detto, sono estranei al contendere (Cass. 20.10.1995, n. 10922, rv. 494292;
17.1.1997, n. 457, rv. 501818; 16.7.1997, n. 6502, rv . 506036;
28.2.1998, n. 2256, rv. 513189; 6.5.1998, n. 4571, rv. 515154;
22.3.1999, n. 2651, rv. 524407).
Riguardo al secondo motivo, con affermazione classificabile alla stregua di accertamento in fatto, e dunque insindacabile in sede di legittimità, la Corte d'appello deduce l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, del modulo procedimentale di cui all'art. 20 l. 22.10.1971, alla stregua del quale l'occupazione può essere protratta, se il provvedimento autorizzativo non specifichi il termine di durata, fino a cinque anni, non operando la scadenza biennale di cui all'art. 73 l. 25.6.1865 n. 2359 (Cass. 2 febbraio 1991, n. 1021, rv. 470760): la protraibilità dell'occupazione fino al termine massimo di legge riguarda anche le ipotesi, come nella fattispecie, in cui la detenzione del fondo è stata consentita dal proprietario (Cass. 2.4.1999, n. 3161, rv. 524848, in ipotesi, peraltro, in cui il procedimento era regolato dalla l. 2359/1865, e dunque si configurava una durata biennale). Riguardo al terzo motivo, che attiene a quella parte della sentenza che aggiunge alle argomentazioni censurate con il secondo motivo (di cui si è palesata l'infondatezza), di per sè sufficienti ad escludere che il diritto al risarcimento fosse prescritto, ulteriore (subordinata) argomentazione di supporto, la doglianza è infondata, posto che si limita ad affermare, apoditticamente, la tardività della citazione a giudizio, senza nemmeno considerare che proprio nel presupposto di una durata biennale dell'occupazione, il giudice di merito aveva ritenuto che prima della scadenza (automaticamente prorogata per effetto dell'art. 5 l. 29.7.1980 n. 385) il termine di prescrizione era stato interrotto dal riconoscimento, da parte dell'impresa attuale ricorrente, del diritto del proprietario. Il quarto motivo è parimenti infondato, posto che l'alternatività tra l'azione di opposizione alla stima e l'azione di risarcimento non è risolta a favore della prima dal versamento dell'indennità stessa, da parte dell'espropriante o del soggetto delegato, dell'indennità provvisoria presso la Cassa depositi e prestiti, ma solo dalla rituale emanazione del decreto di esproprio. La mancanza di tale provvedimento, rendendo illegittima la trasformazione del fondo, consente l'esperimento della sola azione di risarcimento. Anche il quinto motivo si palesa infondato: il giudice d'appello non ha tenuto conto, a ragione, della sopravvenuta normativa di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, l.
8.8.1992 n. 359, come introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23.12.1996 n. 662, per la liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, poiché la questione di quantificazione del danno non era più oggetto di discussione. È pur vero che in appello i danneggiati avevano chiesto, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'ulteriore rivalutazione della somma liquidata: ma non avendo l'appellante proposto appello sui criteri di stima, il punto della sentenza di primo grado non poteva essere rimesso in discussione. Anche il sesto motivo, mirante a una diversa regolamentazione delle spese di tutti i gradi del giudizio a seguito dell'auspicato accoglimento del ricorso per cassazione, deve essere disatteso, essendo, viceversa, l'impugnazione rigettata in toto. Nulla per le spese, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.