Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9484
CASS
Sentenza 7 settembre 1999

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Non è applicabile nel giudizio di appello lo ius superveniens, costituito dall'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8 agosto 1992 n. 359, come introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996 n. 662, per la liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, qualora, non avendo l'ente espropriante proposto gravame sulla quantificazione del danno, il relativo punto della sentenza di primo grado sia da considerare passato in giudicato.

Qualora sia stato adottato il modulo procedimentale di cui all'art. 20 legge 22 ottobre 1971, alla stregua del quale l'occupazione può essere protratta, se il provvedimento autorizzativo non specifichi il termine di durata, fino a cinque anni, non operando la scadenza biennale di cui all'art. 73 legge 25 giugno 1865 n. 2359, la protrazione dell'occupazione fino al termine massimo di legge riguarda anche le ipotesi in cui la detenzione del fondo è stata consentita dal proprietario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9484
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9484
    Data del deposito : 7 settembre 1999

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