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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Martina R. Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4.10.24 , da
1) Parte_1
nato/a a Seregno il 16.05.1987
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Viviana Maggioni
e
2) Controparte_1
Nato a Mariano CO il 25.09.1989
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
con l'Avv. Viviana Maggioni
i quali hanno contratto matrimonio concordatario,
in Mariano CO ( CO) in data 05.09.2018 ,
(anno 2018, atto n. 16 , reg. Atti di matrimonio Comune di Mariano CO, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 4.10.24, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi , (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Seregno (MB) in data 16.05.1987 ed il signor ( ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
25.09.1989;
• ordinare al Comune di Mariano CO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre che continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Carugo, Via Magenta n.7;
2) La casa familiare sita a Carugo, Via Magenta n. 7 viene assegnata alla signora che Parte_1
continuerà a viverci unitamente al figlio con tutti gli arredi e pertinenze ivi presenti. Per_1
3) Dare atto che il sig. ha già provveduto a lasciare la casa coniugale asportando Controparte_1
unicamente i suoi effetti personali ed, ad oggi, ha stabilito la sua dimora presso un'abitazione in locazione in
Albate (CO), Via alla Zocca n. 7/D; 4) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di euro 600,00 mensile dal mese di ottobre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che verrà versato entro il giorno
5 del mese di competenza, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie scolastiche nonché della mensa scolastica secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Como mentre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Como,
relativamente alle sole spese mediche e ludico-sportive del figlio;
5) Il padre potrà vedere il figlio dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20,00 a settimane alterne e, compatibilmente con i suoi turni lavorativi, il lunedì dall'uscita da scuola sino alle 20.30
ed il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 18.30. Nella settimana in cui svolgerà il turno pomeridiano al lavoro, il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo riterrà previo accordo con l'altro coniuge,
compatibilmente con gli impegni di questi ultimi nonché quelli scolastici e sportivi del figlio.
6) Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi, tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi, da comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo almeno di 48 ore, tenuto conto anche degli impegni scolastici/extrascolastici del figlio minore;
7) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre, due settimane, anche non consecutive,
compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e concordando preventivamente tale periodo tra gli stessi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
8) Durante le feste natalizie il minore trascorrerà con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno della Vigilia e ad anni alterni quello di Capodanno;
9) Le vacanze di Pasqua e tutte le altre festività̀ previste dal calendario scolastico, saranno trascorse dal minore con i genitori ad anni alterni, così come i ponti;
l'alternanza sarà calcolata a partire dalle Per_1
vacanze di Pasqua 2025, che il minore trascorrerà con la madre;
10) Il tutto (punto nr 5-7-8-9) – relativamente al calendario settimanale, natalizio, pasquale, ponti e festività nonché estivo), salvo diversi accordi tra i coniugi da comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo, tenuto conto sia delle esigenze lavorative degli stessi sia degli impegni scolastici/extrascolastici dei figli minori. 11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
12) I coniugi si concedono reciproco permesso per l'espatrio, anche accompagnati dal figlio minore, il quale, in ottemperanza alle normative vigenti sarà munito di autonomo passaporto, nonché assenso al rinnovo e rilascio di ogni documento necessario a tal fine.
13) Le Parti danno atto che, in considerazione del preminente interesse del minore, eventuali nuovi partners verranno inseriti nella vita di in modo assolutamente graduale e con modalità rispettose dei Per_1
tempi di comprensione e metabolizzazione del minore, improntate a buon senso e responsabilità di entrambi i genitori;
14) Si prende atto che i coniugi hanno concordemente deciso di intestare alla signora la Parte_1
vettura Dacia Sandero targata FJ929HT a lei in uso mentre la vettura Jeep Renegade targata FM936YT al signor allo stesso in uso;
Controparte_1
15) L'assegno unico e/o equivalente verrà percepito dalla signora quale genitore con Parte_1
collocazione prevalente del minore.
*******
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 05.09.2018 in Mariano CO
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mariano CO
(anno 2018, atto n. 16 , reg. Atti di matrimonio Comune di Mariano CO, parte II serie
A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mariano CO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 24.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao