Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/11/2025, n. 21291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21291 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso ci cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto a firma del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze trasmesso al ricorrente in allegato alla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze / Dipartimento della Giustizia Tributaria / Direzione della Giustizia Tributaria / Ufficio VIII prot. 4819 del 19/1/2024, con cui il dott. Castiglia è stato nominato Magistrato tributario, nella parte in cui sono stati riconosciuti al suddetto Magistrato un’anzianità professionale, una progressione stipendiale e, di conseguenza, un trattamento retributivo deteriori rispetto a quanto spettante per legge (secondo quanto verrà dettagliatamente in ricorso);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi comprese, ove necessario, le clausole del bando d’interpello n. 9 del 16/11/2022 e le previsioni della presupposta delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1559/2022 eventualmente ritenute ostative alle odierne istanze di parte ricorrente;
per la conseguente condanna delle amministrazioni oggi evocate in giudizio alla rideterminazione – ora per allora – dell’anzianità professionale, della progressione stipendiale e del trattamento retributivo effettivamente spettanti al ricorrente ed alla corresponsione delle relative differenze retributive maturate e maturande; oltre al risarcimento dei danni sotto i profili esaminati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. RI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con originario ricorso al T.A.R. Palermo e successivo ricorso in riassunzione presso l’intestato Tribunale, l’odierno ricorrente, magistrato ordinario transitato nei ruoli della magistratura tributaria ai sensi della legge 31 agosto 2022 n.130, ha impugnato il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 gennaio 2024 (ed atti connessi), con i quali è stata disposta la nomina del medesimo ricorrente a magistrato tributario con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 2024.
L’impugnazione verte sulla parte del decreto con cui l’Amministrazione ha determinato l’anzianità professionale, la progressione stipendiale e il trattamento retributivo in modo deteriore rispetto a quanto spettante per legge.
Specificamente, le doglianze si articolano su due motivi di diritto:
I. Illegittima determinazione dell’anzianità di carriera : l’Amministrazione ha illegittimamente “cristallizzato” l’anzianità del ricorrente alla data del 14 febbraio 2023, coincidente con la scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello, anziché alla data di effettivo transito nel nuovo ruolo, avvenuto il 1° febbraio 2024.
Ciò ha comportato la perdita di quasi un anno di servizio regolarmente prestato, in palese violazione del principio di conservazione integrale dell’anzianità sancito dall’art. 1, comma 8, della legge n. 130/2022.
II. Erronea ed illegittima attribuzione dello scatto stipendiale : l’Amministrazione ha proceduto ad un inquadramento economico che, anche a voler considerare la ridotta anzianità riconosciuta, risulta comunque deteriore, avendo attribuito uno scatto stipendiale inferiore a quello spettante in base alle norme che regolano il trattamento economico dei magistrati ordinari (legge n. 425/1984), la cui applicabilità è espressamente prevista dalla legge di riforma.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che il suo operato è imposto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 130/2022, il quale “rinvia, per quanto riguarda l’inquadramento giuridico ed economico, alla scadenza prevista dal comma 7 (ossia alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura di interpello – 14.02.2023)” .
Con memoria di replica in data 19 settembre 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Per quanto concerne il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 1° febbraio 2024, data di effettivo transito nel nuovo ruolo, l’art. 1, comma 8, della legge n. 130/2022 stabilisce che i magistrati transitati nella giurisdizione tributaria “conservano a tutti i fini giuridici ed economici l’anzianità complessivamente maturata” .
Ciò sta a significare che il passaggio alla nuova giurisdizione non deve comportare alcuna interruzione o decurtazione del servizio maturato fino alla data del transito, a prescindere dal rinvio operato dal suddetto comma 8 alla scadenza prevista dal precedente comma 7 (ossia alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura di interpello, fissata al 14 febbraio 2023).
L’interpretazione cui è pervenuta l’Amministrazione resistente – che ha determinato sostanzialmente l’obliterazione dell’anzianità di carriera maturata dal ricorrente tra la data di scadenza dell’interpello di transito e quella di effettivo passaggio, contrasta infatti con la volontà del legislatore, il cui dichiarato fine è stato quello di favorire l’ingresso nella magistratura tributaria di giudici già forniti delle necessarie competenze ed esperienze, appartenenti ad altri organi giurisdizionali, con la conseguenza che tale effetto verrebbe chiaramente vanificato ove si ammettesse che il magistrato transitante perda nel passaggio la progressione di carriera acquisita sino alla nuova nomina.
Escludere il periodo intermedio tra la scadenza dell’interpello e il transito effettivo contrasterebbe quindi con questa finalità, creando una disparità di trattamento tra magistrati che hanno svolto lo stesso servizio, ma che si vedrebbero riconosciuta un’anzianità differente solo per una questione amministrativa.
Del resto tale interpretazione è conforme a quanto già statuito dalla giurisprudenza amministrativa pronunciatas su casi analoghi, la quale ha ritenuto illegittima la cristallizzazione dell’anzianità alla data del 14 febbraio 2023, evidenziando come il periodo successivo, durante il quale il magistrato ha continuato a svolgere le proprie funzioni, debba essere computato ai fini giuridici ed economici, determinando la mancata considerazione di tale periodo un’ingiustificata penalizzazione dei magistrati transitati nella giurisdizione tributaria rispetto ai colleghi che hanno proseguito la carriera nella magistratura ordinaria (cfr., in termini T.A.R. Campania, Napoli, sez, I, n. 6980/2024 del 11 dicembre 2024; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 4484 del 28 febbraio 2025; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 17846 del 16 ottobre 2025).
Quanto al secondo profilo critico, riguardante la modalità con cui il Ministero ha rideterminato la progressione economica all’atto del passaggio al nuovo ruolo, adottando un meccanismo di ricalcolo dell’anzianità economica che non ha tenuto conto degli scatti stipendiali già maturati nella magistratura di provenienza, collocando così il ricorrente a uno scatto inferiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato, è sufficiente osservare come tale operazione è priva di base normativa e contrasta con l’impostazione generale della legge n. 130/2022, che, nel disciplinare il transito, ha inteso assicurare la piena valorizzazione della carriera pregressa.
In altri termini, il mancato riconoscimento degli scatti stipendiali già maturati risulta in contrasto con la ratio stessa della riforma, che mirava a incentivare il passaggio alla magistratura tributaria, avendo l’ordinamento previsto un regime di favore per i magistrati transitati, proprio al fine di garantire una transizione senza penalizzazione, come già evidenziato in relazione all’anzianità di servizio.
In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato anche in relazione a questo profilo, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminare il trattamento economico del ricorrente, garantendo il mantenimento degli scatti stipendiali già maturati e il corretto inquadramento stipendiale anche alla luce dell’accoglimento del precedente profilo di illegittimità dei calcoli effettuati circa l’anzianità di servizio effettivamente maturata nella magistratura di provenienza.
Conclusivamente, alla stregua delle motivazioni che precedono, il ricorso va accolto.
Tenuto conto della novità delle questioni trattate, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini chiariti in motivazione e agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA ZZ, Presidente
RI TT, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TT | IA ZZ |
IL SEGRETARIO