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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4983/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BOCCACCINI CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera
(PV), Piazza San Bovo n. 37;
e
(C.F. ), con l'Avv. LUGANO Controparte_1 C.F._2
MARCELLO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV), Piazzetta
Plana n 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ROCCA SUSELLA, in data
25/02/2001, (atto n. 1, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001); separati consensualmente con Decreto di omologazione n. cronol. 7520/2022 del
24/10/2022, R.G. n. 2749/2022;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1.pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico tra le parti contratto in Rocca Susella il 25.02.2001 ordinando al competente Ufficio di Stato Civile
l'annotazione dell'emittenda alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 4
2.il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie mediante versamento alla Parte_1
madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o con la diversa modalità che la sig.ra vorrà di volta in volta indicare, della somma mensile di CP_1
euro 615,00, come rivalutata dal momento della separazione ad oggi, salva futura rivalutazione annuale secondo indici ISTAT come per legge;
è espressamente concordato tra le parti trattarsi di una contribuzione determinata su base annuale e convenzionalmente divisa in versamenti mensili e che pertanto non potrà in alcun modo venir meno o essere sospesa in periodi estivi, di vacanze, né per nessun'altra eventualità;
6. Il sig. si farà carico in via esclusiva del 100% delle spese extra assegno Parte_1
relative ad entrambe le figlie, come da Protocollo del Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 9 novembre 2016, prot. n. 2323/2016, e, sempre in via esclusiva, delle tasse e spese scolastiche ed universitarie della figlia Per_1
7. Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra Parte_1 Controparte_1
mediante corresponsione della somma mensile di euro 410,00, come rivalutata dal momento della separazione ad oggi, salva futura rivalutazione annuale su base ISTAT, come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate dalla beneficiaria, o con altre modalità che la stessa dovesse indicare.
8. la casa di Voghera, Via Ludovico Ariosto n. 6 costituente ex dimora coniugale, è assegnata interamente alla sig.ra che ivi continuerà a vivere con le Controparte_1
figlie. Il sig. personalmente e senza la presenza di altre persone, potrà far Parte_1
ingresso nel locale al piano terra (tavernetta), previo preavviso ed assenso della sig.ra CP_1 per effettuare visite di controllo sullo stato dell'immobile;
8. le parti si danno reciproco assenso all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio;
9. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
10. le parti rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emittenda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli pag. 2 di 4 oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (Decreto di omologazione n. cronol. 7520/2022 del 24/10/2022,
R.G. n. 2749/2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da n ROCCA SUSELLA il giorno 25/02/2001 (atto n.
[...] Controparte_1
1, Parte II, Serie A, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 3 di 4 3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4983/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BOCCACCINI CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera
(PV), Piazza San Bovo n. 37;
e
(C.F. ), con l'Avv. LUGANO Controparte_1 C.F._2
MARCELLO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV), Piazzetta
Plana n 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ROCCA SUSELLA, in data
25/02/2001, (atto n. 1, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001); separati consensualmente con Decreto di omologazione n. cronol. 7520/2022 del
24/10/2022, R.G. n. 2749/2022;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1.pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico tra le parti contratto in Rocca Susella il 25.02.2001 ordinando al competente Ufficio di Stato Civile
l'annotazione dell'emittenda alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 4
2.il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie mediante versamento alla Parte_1
madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o con la diversa modalità che la sig.ra vorrà di volta in volta indicare, della somma mensile di CP_1
euro 615,00, come rivalutata dal momento della separazione ad oggi, salva futura rivalutazione annuale secondo indici ISTAT come per legge;
è espressamente concordato tra le parti trattarsi di una contribuzione determinata su base annuale e convenzionalmente divisa in versamenti mensili e che pertanto non potrà in alcun modo venir meno o essere sospesa in periodi estivi, di vacanze, né per nessun'altra eventualità;
6. Il sig. si farà carico in via esclusiva del 100% delle spese extra assegno Parte_1
relative ad entrambe le figlie, come da Protocollo del Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 9 novembre 2016, prot. n. 2323/2016, e, sempre in via esclusiva, delle tasse e spese scolastiche ed universitarie della figlia Per_1
7. Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra Parte_1 Controparte_1
mediante corresponsione della somma mensile di euro 410,00, come rivalutata dal momento della separazione ad oggi, salva futura rivalutazione annuale su base ISTAT, come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate dalla beneficiaria, o con altre modalità che la stessa dovesse indicare.
8. la casa di Voghera, Via Ludovico Ariosto n. 6 costituente ex dimora coniugale, è assegnata interamente alla sig.ra che ivi continuerà a vivere con le Controparte_1
figlie. Il sig. personalmente e senza la presenza di altre persone, potrà far Parte_1
ingresso nel locale al piano terra (tavernetta), previo preavviso ed assenso della sig.ra CP_1 per effettuare visite di controllo sullo stato dell'immobile;
8. le parti si danno reciproco assenso all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio;
9. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
10. le parti rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emittenda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli pag. 2 di 4 oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (Decreto di omologazione n. cronol. 7520/2022 del 24/10/2022,
R.G. n. 2749/2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da n ROCCA SUSELLA il giorno 25/02/2001 (atto n.
[...] Controparte_1
1, Parte II, Serie A, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 3 di 4 3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4