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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/09/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano
a seguito della trattazione cartolare con il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. considerate le conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate e negli atti, pronunzia,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2780 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSIONE ALLOGGIO POPOLARE
e vertente tra
Parte_1
– -, C.F._1 nato ad [...] il [...] e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Forino – -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
– -, P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6 9 2023, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per l'accertamento del suo diritto ad ottenere la cessione gratuita in proprietà
[...] dell'alloggio popolare con annessa pertinenza da lui occupato, sito in alla via CP_1
IU IA n. 189 (già Contrada Quattrograna Est), identificato in catasto al foglio
26, particella 640, subalterni 9 e 18, e, per l'effetto, per l'accoglimento della domanda di condanna dell'ente ad eseguire il trasferimento in suo favore della consistenza immobiliare ai sensi dell'art. 2932 c.c. Chiedeva, altresì, la condanna del resistente alla restituzione dei canoni versati dal 1996 al 2011, per l'importo di euro 13.190,22, non dovuti, e al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua condotta inadempiente in relazione alla formalizzazione della cessione gratuita dell'alloggio a lui assegnato e occupato.
Premetteva che:
- con delibera n. 376 del 24 3 1983, il Comune di aveva provveduto CP_1 all'assegnazione di alcuni alloggi popolari per far fronte all'emergenza abitativa nel territorio conseguente al sisma del novembre del 1980;
- con detta delibera, l'ente locale gli aveva assegnato l'appartamento di via
IA, con annessa pertinenza;
- con contratto di locazione del 12 10 1988, aveva occupato l'immobile.
Precisava, poi, che:
- in data 4 12 1995, aveva inoltrato al Ministero delle Finanze – Dipartimento del
Territorio istanza per ottenere la cessione gratuita dell'alloggio assegnatogli, in forza dell'art. 21 bis del D.L. n. 244/1995, convertito in L. 341/95;
- in data 13 12 1995, l'istanza era stata inoltrata per l'espletamento degli adempimenti necessari dal Ministero al competente ufficio territoriale e quest'ultimo aveva, poi, trasmesso gli atti al;
Controparte_1
- con delibera n. 336 del 25 6 2008, l'ente comunale, a seguito di verifiche effettuate, aveva inserito esso ricorrente nell'elenco degli aventi i requisiti per la cessione degli alloggi popolari.
Rilevava anche che:
2 - dall'anno 1996 e sino al 2011 aveva versato i canoni di locazione in forza del contratto stipulato nell'ottobre del 1988, per il complessivo importo di euro 13.190,22;
- con la determina dirigenziale n. 3888/2023, il Comune di gli aveva CP_1 riconosciuto il diritto di proprietà dell'immobile, con la specifica che l'acquisizione dello stesso era da intendersi a titolo gratuito;
- con tale determina, il resistente aveva disposto anche la trasmissione degli atti al
Segretario Generale per la stipula del contratto di vendita, finalizzato al trasferimento della proprietà della consistenza immobiliare.
In buona sostanza, deduceva di aver diritto al riconoscimento della titolarità dell'alloggio assegnatogli con il verbale del 28 2 1987, avendo i requisiti previsti dalla legge vigente in materia, e al trasferimento della proprietà in suo favore.
Sosteneva, dunque, che il non aveva provveduto alla cessione gratuita CP_1 dell'immobile nei termini di legge, restando inadempiente. Aggiungeva pure che le somme corrisposte a titolo di canoni di locazione dal 1996 al 2011 erano state trattenute illegittimamente, in quanto non dovute, considerato che l'istanza di cessione del bene era rimasta inevasa.
Da ultimo, rilevava che in data 6 4 2023 aveva incardinato il procedimento di mediazione presso l'organismo ALAM, che si era concluso con esito negativo.
Chiedeva la condanna del ad eseguire il trasferimento del bene in forza di CP_1 sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. e alla restituzione delle somme versate e non dovute.
L'ente resistente, pur regolarmente intimato, restava contumace.
La domanda è fondata e da accogliere.
Preliminarmente, c'è da dire che l'art. 21 bis del D.L. n. 244/1995, convertito in
L. 341/95, al comma 1, prevede che gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata per far fronte all'emergenza abitativa nel territorio conseguente al sisma del novembre del 1980 sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria. Al comma 4, specifica che «esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto».
Va rilevato che, a fronte della presentazione dell'istanza e della verifica della
3 sussistenza dei requisiti di legge, il trasferimento della proprietà dell'immobile costituisce un atto dovuto dell'amministrazione.
Non vi è dubbio, infatti, che nei confronti dell'assegnatario in possesso dei requisiti previsti dalla legge si configuri un vero e proprio diritto soggettivo potestativo al trasferimento della proprietà a titolo gratuito. Ciò in quanto la finalità della normativa in materia è quella di soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni colpite dal terremoto, con la cessione in proprietà a titolo gratuito in favore di chi si trovava di fatto nel godimento dell'alloggio in base ad una formale assegnazione.
Venendo al caso di specie, va osservato che il ha dimostrato di Pt_1 possedere i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento della titolarità dell'alloggio assegnatogli e per il trasferimento della proprietà in suo favore.
Risulta agli atti che:
- l'alloggio è stato assegnato con la delibera comunale n. 376 del 1983 al ricorrente, il quale lo ha occupato con contratto di locazione del 12 10 1988;
- in data 4 12 1995, il ha inoltrato al Ministero istanza per ottenere la Pt_1 cessione gratuita dell'immobile assegnatogli;
- detta istanza è stata tempestivamente trasmessa all'ufficio territoriale competente e da questo al;
Controparte_1
- l'ente locale soltanto nell'anno 2008, con la delibera n. 336/2008, ha inserito il ricorrente nell'elenco dei soggetti aventi i requisiti per la cessione dell'alloggio popolare.
Risulta, infine, che il con la determina dirigenziale n. 3888/2023, ha CP_1 riconosciuto al il diritto di proprietà dell'immobile oggetto di causa, con la Pt_1 specifica che la relativa cessione è da intendersi a titolo gratuito, ed ha disposto la trasmissione degli atti al Segretario Generale per la stipula del contratto. Va detto, però, che, sino ad oggi, il ricorrente non è stato invitato alla sottoscrizione del contratto di vendita dal il quale è rimasto inerte. CP_1
È, pertanto, da ravvisarsi l'inadempimento del resistente, il quale non ha provveduto agli adempimenti dovuti nei termini di legge.
C'è da dire, poi, che sulla medesima questione, relativa alla cessione di altri alloggi popolari in favore di terzi, si sono già pronunciati questo Tribunale, con le sentenze n. 1660/2011 e n. 1826/2012, e la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza
4 n. 38318/2019, i quali hanno accertato l'inadempimento del nella Controparte_1 conclusione delle procedure di trasferimento della proprietà degli immobili ai rispettivi assegnatari.
Va, dunque, pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. quale esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di cessione tenuto conto del consenso prestato dal ricorrente e di quello dovuto del che comunque ha già deliberato CP_1 in termini. Tale sentenza consente il definitivo ed effettivo trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo gratuito al , stante, come detto, l'inadempimento del Pt_1
CP_1
È, poi, da accogliere la richiesta del ricorrente di restituzione dei canoni di locazione versati all'ente locale dall'anno 1996 e sino all'anno 2011. Agli atti risulta che il diritto alla cessione gratuita dell'alloggio e della relativa pertinenza è maturato nell'anno 1996, allorquando è decorso il termine entro il quale doveva essere evasa l'istanza da parte dell'ente. Da tale momento, dunque, i canoni non erano più dovuti per cui, stante la domanda, devono essere restituiti.
Il , quindi, deve essere condannato alla restituzione delle Controparte_1 somme versate dal dal 1996 al 2011, il tutto per il complessivo importo di Pt_1 euro 13.190,22.
È, invece, da disattendere la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, in quanto generica e non provata. L'art. 21 bis del D.L. n. 244/1995, convertito in L.
341/95, al comma 5, prevede che gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento. Ne consegue che il cessionario dell'alloggio, nel periodo successivo al trasferimento della proprietà, può utilizzarlo solo a scopo abitativo.
Da ciò si desume che il , anche nel caso di cessione dell'alloggio nei Pt_1 termini di legge, non avrebbe comunque potuto ottenere dall'alloggio una utilità diversa da quella costituita dal godimento diretto, come ad esempio i canoni di locazione o il corrispettivo della vendita, non potendone nei primi venti anni disporre liberamente, quand'anche divenutone proprietario. Neppure c'è prova di aver subito danni successivamente.
5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza prevalente, che è dell'ente territoriale, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto e, per l'effetto,
a. dichiara il diritto di alla cessione gratuità in piena ed esclusiva Parte_1 proprietà della consistenza immobiliare sita in , alla via IU IA (già CP_1 contrada Quattrograna Est), n. 189, identificata ai subalterni 9 e 18, della particella 649 del foglio 26;
b. trasferisce la proprietà piena ed esclusiva della consistenza immobiliare indicata al punto precedente a;
Parte_1
c. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, che esonera da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza una volta passata in cosa giudicata;
2) dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione dei canoni versati nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 13.190,22 e i relativi interessi legali dalle singole scadenze;
[...]
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4) condanna il resistente a pagare al ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in euro 545,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Maria
Forino, dichiaratasi antistatario.
Così deciso, in Avellino, lì 12/09/2025.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
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