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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 643/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 28.06.2023, promossa da:
(C.F.: ), in Controparte_1 CodiceFiscale_1
proprio e nella qualità di erede di e di , Persona_1 Persona_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Musci e Francesco
Silvestre ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Sivestre in Brindisi, Via Giovanni Tarantini n. 29;
ATTRICE IN REVOCAZIONE
E
(C.F.: ), rappresentato e CP_2 CodiceFiscale_2
difeso dagli avv.ti Francesco Musci e Francesco Silvestre ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvestre in
Brindisi, Via Giovanni Tarantini n. 29;
ATTORE IN REVOCAZIONE
CONTRO (C.F.: ), Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Molfetto, presso il cui studio in Mesagne, Via Sandonaci n. 29, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1
procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Maggi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
(C.F.: , in persona del Controparte_5 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De
Paolis, presso il cui studio in Soleto, Via Ospedale n. 42, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
(C.F.: Controparte_6
), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Andrea F. Pezzuto, presso il cui studio in Trepuzzi,
Via P.tta Municipio n. 6, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
(C.F.: ), in persona del Direttore Generale p.t. CP_7 P.IVA_4
per la , rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosalba Caracuta e CP_8
Alessandra Vinci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Inail in Lecce, Via Don Bosco n. 49;
CONVENUTO/ATTORE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo Il fatto è stato così ricostruito dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza oggetto di revocazione n. 446/2022:
“Con sentenza non definitiva n. 1155/2016 emessa il 19.7.2016 questa
Corte ha deciso sugli appelli proposti nei procedimenti riuniti nn.
1079/2013 e 919/2015, rispettivamente, (con appello principale proposto dall' e con quelli Parte_1
incidentali proposti da (già , Controparte_5 Controparte_9
da e da , resistiti da , Controparte_10 CP_7 Persona_1
, e , nella contumacia Controparte_1 Persona_2 CP_2
di ) avverso la sentenza non definitiva n. 1000/2013 Controparte_3
emessa il 15 luglio 2013 dal Tribunale di Brindisi, nonché (con appello principale proposto dall' Parte_1
e con quelli incidentali proposti da , Controparte_1 Persona_2
e , da (già , da CP_2 Controparte_5 Controparte_9
e da anche nei confronti di Controparte_11 CP_7
, costituitosi all'udienza di precisazione delle Controparte_3
conclusioni del 9.3.2016), avverso la sentenza definitiva n. 784 emessa il 17 aprile 2015 dal Tribunale di Brindisi.
Con la sentenza non definitiva n. 1155/2016 del 19.7.2016 – contenente una puntuale ricognizione delle pregresse vicende processuali alla quale ci si riporta – la Corte, rigettati per il resto, i proposti appelli principali ed incidentali, ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere nei confronti dei due istituti assicuratori costituiti in giudizio per avere, gli stessi, già provveduto
a corrispondere agli attori i rispettivi massimali;
ha accolto l'appello incidentale dell' avverso la dichiarazione – contenuta nella CP_7
sentenza definitiva emessa in primo grado – di inammissibilità per tardività dell'intervento spiegato dall' , dichiarando CP_12
l'ammissibilità dello stesso e la fondatezza della pretesa avanzata dall' ex art. 1916 c.c. e disponendo, con separata ordinanza CP_7
emessa in pari data, un supplemento di CTU.
Il disposto supplemento di CTU aveva ad oggetto la rideterminazione del danno patrimoniale subito dagli attori sulla base dei rilievi
Part formulati dall' appellante nel quarto motivo di gravame avverso la sentenza definitiva, con la specificazione di quanto spettante all' ex art. 1916 c.c. in relazione alla rendita erogata e, per CP_7 differenza, agli attori. Dopo l'acquisizione dell'elaborato e la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 23.10.2012 per un ulteriore supplemento di CTU con formulazione di quesito integrativo, per poi essere nuovamente trattenuta in decisione e rimessa, ancora una volta, sul ruolo istruttorio per rinnovo della CTU ed infine, dopo l'acquisizione anche di questo elaborato, di nuovo trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2020 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con la predetta sentenza n. 446/2022, la Corte d'Appello di Lecce, per quel che riguarda il presente giudizio, riformava il capo b) della sentenza definitiva n. 784/2015 resa dal Tribunale di Brindisi il
17.04.2015, disponendo che la statuizione di condanna del
“…pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di €
276. 788,97 e di € 27.886,35, oltre interessi di legge, fino al soddisfo, da ripartirsi, fra gli attori, secondo la quota di partecipazione all'eredità…” venisse posta a carico solo della ASL BR e del Dott.
e fosse eseguita in favore di , a seguito del CP_3 CP_7
riconoscimento della surrogazione ex art. 1916 c.c. del medesimo nei diritti degli attori/eredi avverso i terzi responsabili CP_12 Per_2
del decesso del dott. , in conseguenza del richiamo alla sentenza Per_2
non definitiva n. 757/2016 emessa in data 19.07.2016, con la quale la medesima Corte dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere nei confronti degli Istituti assicurativi civilmente obbligati per avere, gli stessi, già provveduto a corrispondere agli attori i rispettivi massimali e accoglieva l'appello incidentale di . CP_7
Avverso la predetta sentenza con atto di citazione del 12/7/2022,
e proponevano azione ex art. 395, Controparte_1 CP_2
n. 4, c.p.c., con contestuale istanza ex art. 398, comma 4, c.p.c. di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per
Cassazione, cui resistevano , Controparte_13 Controparte_4
e il quale Controparte_5 Parte_1 CP_7 proponeva, a sua volta, istanza di revocazione in via incidentale della stessa sentenza.
All'udienza del 24/8/2022, questa Corte, non sussistendone i presupposti, rigettava la richiesta di sospensione dei termini per l'impugnativa della sentenza.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Gli odierni attori chiedono la revocazione della sentenza adducendo la sussistenza di “un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” nella parte in cui codesta Corte ha statuito che “poiché, avuto riguardo alle verifiche operate dal CTU, gli importi liquidati dall' in favore degli eredi del dott. – riferiti alla data del CP_7 Per_2
supplemento di CTU del 26.4.2013 posto a fondamento delle statuizioni del primo giudice – eccedono ampiamente gli importi liquidati dal Tribunale di Brindisi con la sentenza definitiva che qui è stata confermata quanto alla determinazione del danno patrimoniale da risarcirsi agli eredi del dott. , non rimane che riformare la Per_2
sentenza appellata con la previsione che la statuizione di condanna al pagamento di somme di cui al capo b) della sentenza definitiva n.
784/2015 debba essere posta a carico dell'
[...]
– per aver IC AS.ni e E_ [...]
provveduto a corrispondere agli attori le somme di cui ai CP_5
rispettivi massimali- e debba essere eseguita non in favore degli attori….bensì in favore dell' , surrogatosi ex art 1919 c.c. nei CP_7 loro diritti nei confronti dei terzi responsabili in relazione all'evento di danno del cui risarcimento si tratta.”
A supporto dell'errore, gli attori sostengono che la Corte avrebbe omesso di valutare e riconoscere il concetto giuridico di “danno differenziale” in favore degli eredi , tra quanto liquidato Per_2 dall' e la somma liquidata in primo grado dal Tribunale di CP_7
Brindisi.
La domanda è fondata. Invero nella CTU del 26.4.2013, posta a fondamento della sentenza impugnata, gli importi riconosciuti in favore degli eredi del Dott.
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di € 276.788,97 Per_2
e di € 27.886,35, sono stati già decurtati delle rendite erogate dall' CP_7
sicché costituiscono evidentemente il danno differenziale spettante agli attori, da porre a carico della Parte_3
così come già disposto dal Tribunale.
[...]
Pertanto la diversa statuizione contenuta nella sentenza impugnata costituisce chiaramente l'effetto di un errore di fatto, risultante dalla predetta CTU, in ordine ad una circostanza non controversa fra le parti.
Parimente fondata è l'impugnazione incidentale dell' con cui si CP_7
chiede la revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 cpc nella parte in cui limita il diritto dell' ad ottenere il rimborso del costo CP_7 dell'infortunio nella misura prevista al capo b) della sentenza del
Tribunale di Brindisi n.784/2015, non riconoscendo il diverso importo accertato nella CTU del primo grado.
Infatti nella predetta CTU le rendite erogate dall' sono state CP_7
quantificate nell'importo complessivo di euro 630.298,98 ed anche in questo caso si tratta di un dato, non controverso, che emerge inequivocabilmente dagli atti di causa.
Anche questo importo dovuto all' va, dunque, posto a carico della CP_7
e di . Parte_3 Controparte_3
Le spese processuali di questo giudizio sostenute dagli attori e
Part dall' liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della CP_7
e di mentre vanno integralmente compensate quelle sostenute CP_3
da e da Controparte_4 Controparte_5
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In accoglimento dell'impugnazione principale per revocazione, Part condanna l in solido, al E_ pagamento in favore degli odierni attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 276.788,97 per il periodo che va dal settembre 1996 all'aprile 2013 e della somma di € 27.886,35 per il periodo che va dal maggio 2013 al febbraio 2019, oltre interessi di legge fino al soddisfo;
2) In accoglimento dell'impugnazione incidentale per revocazione, condanna l in solido, al Parte_3
CP_ pagamento in favore dell' della complessiva somma di €
630.298,98, oltre interessi di legge fino al soddisfo;
Part 3) Condanna l' in solido, al E_ pagamento delle spese processuali, che liquida, da un lato in favore CP_ degli attori e dall'altro in favore dell' in euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti Francesco Musci e Francesco
Silvestre;
4) Dichiara integralmente compensate le spese sostenute da
[...]
e da CP_4 Controparte_5
Lecce, 5.3.2015
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 643/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 28.06.2023, promossa da:
(C.F.: ), in Controparte_1 CodiceFiscale_1
proprio e nella qualità di erede di e di , Persona_1 Persona_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Musci e Francesco
Silvestre ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Sivestre in Brindisi, Via Giovanni Tarantini n. 29;
ATTRICE IN REVOCAZIONE
E
(C.F.: ), rappresentato e CP_2 CodiceFiscale_2
difeso dagli avv.ti Francesco Musci e Francesco Silvestre ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvestre in
Brindisi, Via Giovanni Tarantini n. 29;
ATTORE IN REVOCAZIONE
CONTRO (C.F.: ), Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Molfetto, presso il cui studio in Mesagne, Via Sandonaci n. 29, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1
procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Maggi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
(C.F.: , in persona del Controparte_5 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De
Paolis, presso il cui studio in Soleto, Via Ospedale n. 42, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
(C.F.: Controparte_6
), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Andrea F. Pezzuto, presso il cui studio in Trepuzzi,
Via P.tta Municipio n. 6, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
(C.F.: ), in persona del Direttore Generale p.t. CP_7 P.IVA_4
per la , rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosalba Caracuta e CP_8
Alessandra Vinci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Inail in Lecce, Via Don Bosco n. 49;
CONVENUTO/ATTORE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo Il fatto è stato così ricostruito dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza oggetto di revocazione n. 446/2022:
“Con sentenza non definitiva n. 1155/2016 emessa il 19.7.2016 questa
Corte ha deciso sugli appelli proposti nei procedimenti riuniti nn.
1079/2013 e 919/2015, rispettivamente, (con appello principale proposto dall' e con quelli Parte_1
incidentali proposti da (già , Controparte_5 Controparte_9
da e da , resistiti da , Controparte_10 CP_7 Persona_1
, e , nella contumacia Controparte_1 Persona_2 CP_2
di ) avverso la sentenza non definitiva n. 1000/2013 Controparte_3
emessa il 15 luglio 2013 dal Tribunale di Brindisi, nonché (con appello principale proposto dall' Parte_1
e con quelli incidentali proposti da , Controparte_1 Persona_2
e , da (già , da CP_2 Controparte_5 Controparte_9
e da anche nei confronti di Controparte_11 CP_7
, costituitosi all'udienza di precisazione delle Controparte_3
conclusioni del 9.3.2016), avverso la sentenza definitiva n. 784 emessa il 17 aprile 2015 dal Tribunale di Brindisi.
Con la sentenza non definitiva n. 1155/2016 del 19.7.2016 – contenente una puntuale ricognizione delle pregresse vicende processuali alla quale ci si riporta – la Corte, rigettati per il resto, i proposti appelli principali ed incidentali, ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere nei confronti dei due istituti assicuratori costituiti in giudizio per avere, gli stessi, già provveduto
a corrispondere agli attori i rispettivi massimali;
ha accolto l'appello incidentale dell' avverso la dichiarazione – contenuta nella CP_7
sentenza definitiva emessa in primo grado – di inammissibilità per tardività dell'intervento spiegato dall' , dichiarando CP_12
l'ammissibilità dello stesso e la fondatezza della pretesa avanzata dall' ex art. 1916 c.c. e disponendo, con separata ordinanza CP_7
emessa in pari data, un supplemento di CTU.
Il disposto supplemento di CTU aveva ad oggetto la rideterminazione del danno patrimoniale subito dagli attori sulla base dei rilievi
Part formulati dall' appellante nel quarto motivo di gravame avverso la sentenza definitiva, con la specificazione di quanto spettante all' ex art. 1916 c.c. in relazione alla rendita erogata e, per CP_7 differenza, agli attori. Dopo l'acquisizione dell'elaborato e la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 23.10.2012 per un ulteriore supplemento di CTU con formulazione di quesito integrativo, per poi essere nuovamente trattenuta in decisione e rimessa, ancora una volta, sul ruolo istruttorio per rinnovo della CTU ed infine, dopo l'acquisizione anche di questo elaborato, di nuovo trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2020 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con la predetta sentenza n. 446/2022, la Corte d'Appello di Lecce, per quel che riguarda il presente giudizio, riformava il capo b) della sentenza definitiva n. 784/2015 resa dal Tribunale di Brindisi il
17.04.2015, disponendo che la statuizione di condanna del
“…pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di €
276. 788,97 e di € 27.886,35, oltre interessi di legge, fino al soddisfo, da ripartirsi, fra gli attori, secondo la quota di partecipazione all'eredità…” venisse posta a carico solo della ASL BR e del Dott.
e fosse eseguita in favore di , a seguito del CP_3 CP_7
riconoscimento della surrogazione ex art. 1916 c.c. del medesimo nei diritti degli attori/eredi avverso i terzi responsabili CP_12 Per_2
del decesso del dott. , in conseguenza del richiamo alla sentenza Per_2
non definitiva n. 757/2016 emessa in data 19.07.2016, con la quale la medesima Corte dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere nei confronti degli Istituti assicurativi civilmente obbligati per avere, gli stessi, già provveduto a corrispondere agli attori i rispettivi massimali e accoglieva l'appello incidentale di . CP_7
Avverso la predetta sentenza con atto di citazione del 12/7/2022,
e proponevano azione ex art. 395, Controparte_1 CP_2
n. 4, c.p.c., con contestuale istanza ex art. 398, comma 4, c.p.c. di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per
Cassazione, cui resistevano , Controparte_13 Controparte_4
e il quale Controparte_5 Parte_1 CP_7 proponeva, a sua volta, istanza di revocazione in via incidentale della stessa sentenza.
All'udienza del 24/8/2022, questa Corte, non sussistendone i presupposti, rigettava la richiesta di sospensione dei termini per l'impugnativa della sentenza.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Gli odierni attori chiedono la revocazione della sentenza adducendo la sussistenza di “un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” nella parte in cui codesta Corte ha statuito che “poiché, avuto riguardo alle verifiche operate dal CTU, gli importi liquidati dall' in favore degli eredi del dott. – riferiti alla data del CP_7 Per_2
supplemento di CTU del 26.4.2013 posto a fondamento delle statuizioni del primo giudice – eccedono ampiamente gli importi liquidati dal Tribunale di Brindisi con la sentenza definitiva che qui è stata confermata quanto alla determinazione del danno patrimoniale da risarcirsi agli eredi del dott. , non rimane che riformare la Per_2
sentenza appellata con la previsione che la statuizione di condanna al pagamento di somme di cui al capo b) della sentenza definitiva n.
784/2015 debba essere posta a carico dell'
[...]
– per aver IC AS.ni e E_ [...]
provveduto a corrispondere agli attori le somme di cui ai CP_5
rispettivi massimali- e debba essere eseguita non in favore degli attori….bensì in favore dell' , surrogatosi ex art 1919 c.c. nei CP_7 loro diritti nei confronti dei terzi responsabili in relazione all'evento di danno del cui risarcimento si tratta.”
A supporto dell'errore, gli attori sostengono che la Corte avrebbe omesso di valutare e riconoscere il concetto giuridico di “danno differenziale” in favore degli eredi , tra quanto liquidato Per_2 dall' e la somma liquidata in primo grado dal Tribunale di CP_7
Brindisi.
La domanda è fondata. Invero nella CTU del 26.4.2013, posta a fondamento della sentenza impugnata, gli importi riconosciuti in favore degli eredi del Dott.
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di € 276.788,97 Per_2
e di € 27.886,35, sono stati già decurtati delle rendite erogate dall' CP_7
sicché costituiscono evidentemente il danno differenziale spettante agli attori, da porre a carico della Parte_3
così come già disposto dal Tribunale.
[...]
Pertanto la diversa statuizione contenuta nella sentenza impugnata costituisce chiaramente l'effetto di un errore di fatto, risultante dalla predetta CTU, in ordine ad una circostanza non controversa fra le parti.
Parimente fondata è l'impugnazione incidentale dell' con cui si CP_7
chiede la revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 cpc nella parte in cui limita il diritto dell' ad ottenere il rimborso del costo CP_7 dell'infortunio nella misura prevista al capo b) della sentenza del
Tribunale di Brindisi n.784/2015, non riconoscendo il diverso importo accertato nella CTU del primo grado.
Infatti nella predetta CTU le rendite erogate dall' sono state CP_7
quantificate nell'importo complessivo di euro 630.298,98 ed anche in questo caso si tratta di un dato, non controverso, che emerge inequivocabilmente dagli atti di causa.
Anche questo importo dovuto all' va, dunque, posto a carico della CP_7
e di . Parte_3 Controparte_3
Le spese processuali di questo giudizio sostenute dagli attori e
Part dall' liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della CP_7
e di mentre vanno integralmente compensate quelle sostenute CP_3
da e da Controparte_4 Controparte_5
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In accoglimento dell'impugnazione principale per revocazione, Part condanna l in solido, al E_ pagamento in favore degli odierni attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 276.788,97 per il periodo che va dal settembre 1996 all'aprile 2013 e della somma di € 27.886,35 per il periodo che va dal maggio 2013 al febbraio 2019, oltre interessi di legge fino al soddisfo;
2) In accoglimento dell'impugnazione incidentale per revocazione, condanna l in solido, al Parte_3
CP_ pagamento in favore dell' della complessiva somma di €
630.298,98, oltre interessi di legge fino al soddisfo;
Part 3) Condanna l' in solido, al E_ pagamento delle spese processuali, che liquida, da un lato in favore CP_ degli attori e dall'altro in favore dell' in euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti Francesco Musci e Francesco
Silvestre;
4) Dichiara integralmente compensate le spese sostenute da
[...]
e da CP_4 Controparte_5
Lecce, 5.3.2015
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)