Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2739/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2739 R. G. dell'anno 2024 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], Loc. Antrogna n. 76
[...]
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
SA RD VE (VB), via Venti Settembre n. 2,
rappresentati ed assistiti dall'avv. Thomas Altana (C.F. – PEC CodiceFiscale_3
– fax 0324/242080) del Foro di Verbania, con studio in Domodossola, C.so Email_1
Moneta n. 40 ed ivi elettivamente domiciliati
- ricorrenti -
e
CP_1
- intervenuto - avente ad oggetto: lo scioglimento del matrimonio
Conclusioni
(C.F. , residente in [...], Loc. Antrogna n. 76 e la CodiceFiscale_1
signora , nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in [...], con rinuncia espressa alla comparizione e che la trattazione avvenga mediante il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473 bis. 51 e 127 ter c.p.c, alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ai genitori, con prevalenza di vita Persona_1
e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé nei weekend, vacanze natalizie, pasquali ad anni alterni. La figlia maggiorenne vive Persona_2
nella casa di proprietà del padre in LA – ST, loc. Antrogna n. 76 ed è economicamente autonoma. Il figlio maggiorenne convive con il padre, presta attività lavorativa ed è Persona_3
economicamente autosufficiente. Si allega piano genitoriale compilato da entrambi i genitori;
3) il padre corrisponderà quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minorenne Per_1
la somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili Istat, oltre al 50 delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio SAitario Nazionale;
4) I coniugi danno atto di essere patrimonialmente indipendenti l'uno dall'altro e di essere economicamente autosufficienti, si che nessun contributo reciprocamente essi si debbano.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 04/12/2024, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria scioglimento del matrimonio tra loro contratto in LA ST (VB) il 14.02.2004.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Veniva, all'esito, fissata udienza per la comparizione personale delle parti avanti al giudice relatore, in ragione della mancata previsione del contributo al mantenimento ordinario della figlia minore da parte del padre. Per_1
All'odierna udienza le parti concordavano le conclusioni in epigrafe indicate, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno, infatti, contratto matrimonio civile nel comune di LA ST (VB) il
14.02.2004 e si sono separati consensualmente con sentenza n. 53/2024 dell'intestato tribunale, passata in giudicato e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole minore, a ogni altro aspetto.
Si dà atto che la figlia maggiorenne vive nella casa di proprietà del padre in Persona_2
LA – ST, loc. Antrogna n. 77 ed è economicamente autonoma e che il figlio maggiorenne convive con il padre, presta attività lavorativa ed è economicamente Persona_3
autosufficiente
I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, si che nessun contributo reciprocamente essi si debbano.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi Per_1
istanze.
Si dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_3
(VB) il 14.02.2004 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1,
[...]
parte I, serie =, anno 2004; affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalenza di vita e Per_1
residenza anagrafica presso la madre;
dà facoltà al padre di vederla e tenerla con sé nei weekend, vacanze natalizie, pasquali ad anni alterni;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile Istat oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio SAitario Nazionale
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Verbania il 26/05/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco