Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 22.01.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Brunetti Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 in giudizio ex art. 417 bis co. 1 c.p.c. dall'avv. Marcellino Barletta
Convenuto
Oggetto: mobilità docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.11.2023 la ricorrente -premesso di essere inserita nelle graduatorie GPS per le categorie di insegnamento indicate in ricorso e di aver presentato istanza per l'attribuzione di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2022/2023 con le preferenze indicate in domanda, nonché di essere stata assegnataria di una supplenza su spezzone orario presso la scuola “A.R. Chiarelli di Martina Franca” dal 02.09.2022 al 30.09.2023 – si doleva del mancato completamento orario della cattedra in violazione dell'art. 12 co. 12
OM 112/22.
Tanto a differenza di altri colleghi che, pur se assegnatari di spezzoni orari, ottenevano il completamento della cattedra sebbene collocati in graduatorie subordinate, nelle nomine, rispetto a quella in cui era inserita la ricorrente.
Pertanto, la ricorrente agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione dell'incarico di insegnamento che avrebbe dovuto esserle conferito per l'a.s. 2022/2023, anche a titolo di completamento cattedra, in ragione della sua posizione e del suo punteggio nelle GPS per la provincia di Taranto, con
12.01.2023 e dal 20.01.2023 al 30.06.2023, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio il il quale, con propria memoria, contestava CP_1 quanto dedotto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al diritto, del docente assegnatario di cattedra ad orario non intero (c.d. spezzone orario) ad ottenere il completamento orario, la disciplina di riferimento è rappresentata, nel caso di specie, dall'art.12 co. 12 e 13 OM 112/2022.
L'art. 12 co. 12 cit. prevede che “l'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento dell'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo due ha orario non intero assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze e spesse nell'istanza dall'aspirante.”
Il successivo comma 13 aggiunge che “l'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pure in presenza di disponibilità di posti interi non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario”.
La ratio della normativa richiamata si comprende alla luce dell'intera formulazione dell'art.12 dell'Ordinanza Ministeriale citata, il quale ai commi 3 e 4 consente ai partecipanti di indicare attraverso procedura informatizzata, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesta precisando che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto. “Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e, al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”. In tale prospettiva di favor per il partecipante che indichi tra le proprie preferenze tutte le sedi/tipologie di posto disponibili e non solo alcune delle stesse deve essere interpretato l'art. 12 nei successivi commi 12 e 13, rilevanti nel presente giudizio.
Alla luce di una interpretazione sistematica della disciplina richiamata, solo il partecipante che non ha limitato le proprie preferenze per sede o tipologia di posto avrà diritto al completamento orario nell'ipotesi in cui sia risultato assegnatario di un posto su spezzone orario per mancanza di posti interi disponibili. In tale ipotesi, infatti, l'assegnazione del posto ad orario non intero è necessitata dall'esaurimento di posti a orario intero (art. 12 co. 12 OM cit.).
Diversamente, qualora il partecipante abbia limitato le proprie preferenze ad alcune sedi soltanto (come la ricorrente cfr. domanda di partecipazione), lo stesso non potrà conseguire il completamento orario nell'ipotesi in cui sia assegnatario di uno spezzone orario in ragione della mancanza/indisponibilità di posti interi nelle sedi indicate in domanda, pur residuando altri posti interi. In questo caso,
l'assegnazione dello spezzone orario non è necessitata dalla totale mancanza di posti interi disponibili ma dipende dalla circostanza che il docente, in sede di domanda, ha limitato la propria disponibilità a coprire solo le sedi indicate.
Pertanto, qualora residuino comunque altri posti ad orario intero per cui il partecipante avrebbe potuto manifestare la propria preferenza e non lo ha fatto, lo stesso non potrà rivendicare il completamento orario (art. 12 co. 13 OM cit.).
Il caso di specie rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 12 co. 13 Om 112/22 e, pertanto, deve ritenersi che l'Amministrazione convenuta abbia legittimamente operato.
La ricorrente, difatti, ha limitato in sede di domanda le proprie preferenze per tipologia di posto/sede/ classe di concorso solo ad alcuni istituti (cfr. istanza all. ricorr.).
Dalla documentazione prodotta in atti dal si evince che allorquando la CP_1 ricorrente (collocata in graduatoria alla posizione n. 267 delle GPS II fascia per la classe di concorso ADEE) veniva individuata come assegnataria di posto su spezzone orario, vi erano ancora posti interi disponibili in altri istituti scolastici, tanto che questi ultimi erano assegnati a docenti collocati in graduatoria dopo la ricorrente (cfr. posizione n. 269; n. 274). Parte_2 Persona_1
La ricorrente, pertanto, in ragione della limitazione delle preferenze espresse in sede di domanda non avrebbe potuto conseguire un posto intero nelle sedi da lei indicate in quanto non disponibili al momento della nomina (dalla graduatoria in atti, infatti, si evince che ai concorrenti collocati in posizione inferiore rispetto alla ricorrente non è stato attribuito un posto ad orario intero negli istituti indicati dalla ricorrente in domanda).
Allo stesso modo, non poteva rendersi assegnataria di altro posto ad orario intero non avendo espresso in domanda la preferenza per le sedi in cui tali posti erano ancora disponibili.
Non era nemmeno titolare di diritto al completamento orario poiché, ai sensi dell'art. 12 co. 13 OM n. 112/22, si era resa assegnataria di un posto su spezzone orario pur in presenza di posti interi disponibili a cui avrebbe potuto aspirare se non avesse limitato le proprie preferenze.
Inconferente è il riferimento fatto da parte ricorrente alla posizione della candidata
. Controparte_3
Quest'ultima, come dimostrato dal , era in situazione non paragonabile a CP_1 quella della considerato che al momento dell'assegnazione del posto su Pt_1 spezzone orario residuavano unicamente posti interi coperti da riserva, assegnati, proprio in ragione della sussistenza di un diritto alla riserva, a candidati collocati successivamente in graduatoria rispetto alla (cfr. punto 4.3 circolare all. 6 CP_3
Mim e graduatoria all. 3). Pertanto, al momento della assegnazione dello spezzone orario a non residuavano posti interi, non coperti da riserva, con Controparte_3 la conseguenza che, ai sensi dell'art. 12 co. 12 OM 112/22, la stessa conservava il diritto al completamento orario.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, e con la riduzione del 20% prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., essendo la Amministrazione convenuta assistita in giudizio da propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c..
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. cpc., in €1.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso come per legge e
IVA e CPA se dovute.
Taranto, 22.01.2025 Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli