Sentenza 20 dicembre 1968
Massime • 1
Prima dell'entrata in vigore delle leggi 20 febbraio 1960, n.35, e 6 ottobre 1962, n.1493, che hanno innovato nel tema, l'Azione della finanza per il pagamento dell'imposta di registro nella misura ordinaria, nei confronti del contribuente decaduto dalle agevolazioni tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n.408, si prescriveva in tre anni, a decorrere dal momento, successivo alla registrazione, in cui il diritto al supplemento di tassa poteva essere fatto valere dall'amministrazione. Tale momento va determinato con accertamento di fatto dal giudice di merito. ( Conf. Alla sent. N.3940-68, mass. N.337479 contra 2398-68, mass. 334768 2749-66, mass. N.325247).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/1968, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1968 |
Testo completo
Prima dell'entrata in vigore delle leggi 20 febbraio 1960, n.35, e 6 ottobre 1962, n.1493, che hanno innovato nel tema, l'Azione della finanza per il pagamento dell'imposta di registro nella misura ordinaria, nei confronti del contribuente decaduto dalle agevolazioni tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n.408, si prescriveva in tre anni, a decorrere dal momento, successivo alla registrazione, in cui il diritto al supplemento di tassa poteva essere fatto valere dall'amministrazione. Tale momento va determinato con accertamento di fatto dal giudice di merito. ( Conf. Alla sent. N.3940-68, mass. N.337479 contra 2398-68, mass. 334768 2749-66, mass. N.325247).*