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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2845/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2845/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Misticoni n.3, presso e nello studio dell'Avv. Concetta Spadaccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pianella, alla Via CP_1 C.F._2
Regina Margherita, n. 47, presso e nello studio dell'avv. Massimo Di Tonto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 01.10.2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...] indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pianella (PE) il 04.07.2010 alle medesime condizioni indicate in ricorso.
2. Il resistente si costituiva in giudizio depositando apposita comparsa di risposta.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti (sentenza n. 282/2025 pubb. il 07.03.2025) e, pertanto, fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo, come da scrittura privata versati in atti.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 07.03.2025 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
2) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo ogni decisione di comune accordo;
3) i minori saranno collocati principalmente presso la madre nella casa familiare di sua proprietà sita in Pianella (PE) alla Via Parigi n. 8 mentre il padre sposterà la residenza in Pianella (PE) alla via
M.D. Francesco Verrotti n. 28, non appena il comodatario rilascerà l'immobile;
4) il padre genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con la madre. Il padre potrà comunque pagina 2 di 4 vedere i figli ogni giorno, andandoli a riprendere a scuola, pranzando con loro e riconsegnandoli alla madre intorno alle ore 16.00 circa, nella settimana con turno di lavoro 19.30 – 01.30 del giorno successivo e trascorrerà con loro anche le domeniche nelle settimane con detto turno lavorativo serale
(la madre avrà turno 11.00 – 16.00). La madre andrà a riprendere i figli a scuola nelle settimane con turno di lavoro 08.00 – 13.00 e trascorrerà con loro le domeniche nelle settimane con detto turno lavorativo mattutino (il padre avrà turno 13.00 – 19.30);
5) i genitori trascorreranno con i minori alternativamente negli anni il giorno di Natale (25 dicembre)
o TO FA (26 Dicembre) ed il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo il padre trascorrerà una settimana intera con i minori previo accordo in base al periodo feriale del padre e dei turni di lavoro dello stesso e degli impegni materni, altrettanto farà la madre;
6) il padre verserà alla madre per il mantenimento dei figli minori la somma complessiva mensile di €
750,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara saranno sostenute nella misura del 50% cadauno;
8) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà percepito dalla madre collocataria;
Le spese legali della presente causa saranno compensate tra le parti.
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
10. Spese compensate così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
01.10.2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 4 luglio 2010 tra Parte_1
e e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pianella al n. 5, parte II, serie
[...] CP_1
A, anno 2010) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pianella di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 11 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2845/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Misticoni n.3, presso e nello studio dell'Avv. Concetta Spadaccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pianella, alla Via CP_1 C.F._2
Regina Margherita, n. 47, presso e nello studio dell'avv. Massimo Di Tonto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 01.10.2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...] indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pianella (PE) il 04.07.2010 alle medesime condizioni indicate in ricorso.
2. Il resistente si costituiva in giudizio depositando apposita comparsa di risposta.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti (sentenza n. 282/2025 pubb. il 07.03.2025) e, pertanto, fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo, come da scrittura privata versati in atti.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 07.03.2025 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
2) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo ogni decisione di comune accordo;
3) i minori saranno collocati principalmente presso la madre nella casa familiare di sua proprietà sita in Pianella (PE) alla Via Parigi n. 8 mentre il padre sposterà la residenza in Pianella (PE) alla via
M.D. Francesco Verrotti n. 28, non appena il comodatario rilascerà l'immobile;
4) il padre genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con la madre. Il padre potrà comunque pagina 2 di 4 vedere i figli ogni giorno, andandoli a riprendere a scuola, pranzando con loro e riconsegnandoli alla madre intorno alle ore 16.00 circa, nella settimana con turno di lavoro 19.30 – 01.30 del giorno successivo e trascorrerà con loro anche le domeniche nelle settimane con detto turno lavorativo serale
(la madre avrà turno 11.00 – 16.00). La madre andrà a riprendere i figli a scuola nelle settimane con turno di lavoro 08.00 – 13.00 e trascorrerà con loro le domeniche nelle settimane con detto turno lavorativo mattutino (il padre avrà turno 13.00 – 19.30);
5) i genitori trascorreranno con i minori alternativamente negli anni il giorno di Natale (25 dicembre)
o TO FA (26 Dicembre) ed il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo il padre trascorrerà una settimana intera con i minori previo accordo in base al periodo feriale del padre e dei turni di lavoro dello stesso e degli impegni materni, altrettanto farà la madre;
6) il padre verserà alla madre per il mantenimento dei figli minori la somma complessiva mensile di €
750,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara saranno sostenute nella misura del 50% cadauno;
8) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà percepito dalla madre collocataria;
Le spese legali della presente causa saranno compensate tra le parti.
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
10. Spese compensate così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
01.10.2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 4 luglio 2010 tra Parte_1
e e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pianella al n. 5, parte II, serie
[...] CP_1
A, anno 2010) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pianella di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara, il 11 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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