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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia LA Parte_1 C.F._1
BARBERA come da mandato originariamente formato su atto separato ed allegato al ricorso ricorrente
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sesto Controparte_1 C.F._2
Fiorentino (FI), presso e nello studio dell'Avv. Francesca GENSINI, che la rappresenta, difende ed assiste unitamente e disgiuntamente all'Avv. Martina BARTOLI, in virtù della procura presente in atti resistente
NONCHE'
Il P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rieti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi in data 28 aprile 1990 in ME, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di ME nell'anno
1990, Atto 189, Parte 2, Serie A, per essere trascorso il termine di protratta separazione indicato in
pagina 1 di 18 dodici mesi dall'art. 3 della l. 1 dicembre 1970, n. 898, e ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
Confermare la collocazione della figlia in Fiano Romano, via del Palombaro n. 26/L Per_1 assegnata alla madre;
Onerare il solo del pagamento della rata mensile di € 657,00 del mutuo ipotecario che _2 insiste sull'abitazione familiare, già estinto.
Regolamentare il diritto di visita del padre alla figlia, secondo la seguente modalità: i) due pomeriggi la settimana, da concordare con la madre, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; ii) dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, a fine settimana alterni;
iii) dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie;
iv) il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo, ad anni alterni;
v) quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
Onerare il dell'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile, in favore della Sig.ra _2
, la somma mensile, soggetta a rivalutazione ISTAT, di € 1.500,00. Controparte_1
Onerare il dell'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia , mediante _2 _2 Per_1 versamento in favore della madre della somma mensile, soggetta a rivalutazione ISTAT, di €
1.500,00.
Onerare il dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie relative alla figlia _2 _2
, purché preventivamente concordate e debitamente documentate, in misura non superiore al Per_1
75%.
Assegnare il diritto d'uso dell'autovettura Mini COUNTRYMAN TG. GE 884 XB, intestata al Gen.
, alla Sig.ra onerandola, al contempo, dell'obbligo di sopportare sia il costo della _2 CP_1
RCA annuale e della tassa di circolazione, sia della intera rata di finanziamento nonché del 100% della maxi-rata finale.
Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione”. parte resistente
– Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3 legge 878/1970 e pertanto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
in data 28 Aprile 1990 a ME, trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Controparte_3
ME nell'anno 1990 Atto 189, Parte 2, Serie A, ordinando per l'effetto agli Ufficiali di Stato
Civile competenti di procedere all'annotazione di rito ed a tutti gli incombenti;
- Accertare e dichiarare che la GN ha diritto a percepire a titolo di contributo Controparte_1 economico a carico del signor ai sensi dell'articolo 5 legge 898/1970 una somma Controparte_3
pagina 2 di 18 pari ad € 2.500,00 mensili o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso, comunque, non inferiore ad € 2.000,00 oltre rivalutazione Istat e pertanto condannare il signor
a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a valere per il mese stesso la somma Controparte_3 di € 2500,00 mensili o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso, comunque, non inferiore ad € 2.000,00; e, anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che detto contributo economico ha natura alimentare per la sua totalità o in subordine accertare e dichiarare la parte del predetto contributo economico avente natura alimentare per la GN
nella misura di almeno € 1.500,00 o in quella diversa, maggiore o minore misura che sarà CP_1 ritenuta di giustizia;
- Dare atto che il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare è estinto dall'Ottobre 2024 e che il signor , all'udienza del 22.05.2024 ha espressamente dichiarato di “essere disponibile a _2 pagare tutta la rata del mutuo della casa, fino ad estinzione dello stesso” e, dunque, si chiede che il
Tribunale di Rieti Voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla GN al signor CP_1
in ordine al mutuo ipotecario già gravante sulla casa familiare. _2
-Onerare il ricorrente al contributo economico in favore della figlia nella misura di Persona_2
€ 2.000,00 mensili oltre rivalutazione Istat, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie in favore della figlia . Importo da versare entro il giorno 5 di ogni mese a valere per il mese Per_1 stesso;
- Disporre che la frequentazione fra il ricorrente sig. e la figlia maggiorenne e Controparte_3 disabile abbia luogo nell'osservanza di un preciso calendario che preveda weekend Per_1 alternati da venerdì pomeriggio alle ore 16.00 al Lunedì mattina alle ore 9:00 e la frequentazione infrasettimanale nel seguente modo: nella settimana in cui starà con il padre nel week end, Per_1 il terrà la figlia nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00; nella _2 settimana in cui non starà con il padre nel week end, la figlia starà con il padre il martedì Per_1 ed il giovedì dalle ore 16;00 alla mattina del giorno successivo, quando riporterà la figlia alla casa familiare alle ore 9:00. Si chiede che il signor venga onerato di avvertire in anticipo la _2 GN sugli orari di rientro. CP_1
Anche in via riconvenzionale:
- assegnare alla GN , nell'interesse di , in ragione della non Controparte_1 Per_1 indipendenza economica, della disabilità e della convivenza della resistente con la figlia, la casa familiare sita in Fiano Romano, via alla Via del Palombaro, 26/L identificata al catasto urbano del comune di Fiano Romano al foglio di mappa n. 22 particella n. 662 sub 509 piano T-1 cat A7 classe
04, consistenza vani 7, rendita € 1120,71; pagina 3 di 18 - Accertare e dichiarare che il ricorrente ha violato l'obbligo ex art. 88 c.p.c. e, per l'effetto, indipendentemente dalla soccombenza, condannare il ricorrente al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che ha causato all'altra parte per suddetta trasgressione.
- Accertare e dichiarare che il ricorrente ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave ex art. 96
c.p.c. e, per l'effetto, condannare il signor ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno. _2
Preso atto dell'avvenuta declaratoria di inammissibilità ex articolo 101 c.p.c. delle questioni relative al pagamento delle rate di finanziamento dell'auto in uso alla GN e dell'utilizzo della CP_1 casa di Torre Faro di cui al provvedimento del 29.04.2024, le scriventi Avvocate, per dovere difensivo, si trovano comunque nell'obbligo di dover reitera ad ogni fine di Legge anche processuale
e di appello, le conclusioni formulate con riferimento a tali questioni:
- Onerare il signor a garantire l'uso alla moglie ed alla figlia della casa sita in Torre Faro _2 via Torre n. 92 per almeno due mesi all'anno a scelta della GN , da comunicare al CP_1 signor entro il 1 Maggio di ogni anno, prevedendo espressamente che nel caso in cui , _2 _2
a prescindere dalla causa impeditiva addotta, non metta a disposizione la casa, egli sia onerato di corrispondere alla GN la somma annuale di € 4000,00 a titolo di rimborso per le CP_1 spese di locazione immobiliare transitoria di un immobile di pari tipologia a quello di Torre Faro, via
Torre n. 92 e annualmente sostenute dalla GN;
o, in subordine, quanto meno € CP_1
2.000,00 corrispondente alla metà della somma totale, ossia la sola spesa per la figlia.
- Onerare il signor dell'integrale pagamento mensile alle rate del finanziamento contratto per _2
l'acquisto dell'autovettura MINI COUNTRY MAN targata GE884XB, intestata a Controparte_3 nonché le spese di assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ragione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 ha chiesto che fosse dichiarata la Controparte_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 28.4.1990 a Controparte_1
ME, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di ME nell'anno 1990, Atto 189, Parte 2,
Serie A, optando per il regime della comunione legale dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione matrimoniale è nata, il 3 luglio 1992, Per_2 la quale è affetta da epilessia mioclonica con ritardo mentale con inabilità accertata con la
[...] certificazione di cui alla L.104/92 del 15 luglio 2005; è in servizio presso l'Arma dei Controparte_3
Carabinieri con grado di Generale di Brigata, con incarico, a far data dal 24.03.2017, di Commissario
Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale;
il percepisce uno stipendio lordo annuo di _2 circa 112.000,00 Euro (ultima dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2022) e tale pagina 4 di 18 somma, equivalente ad un netto medio mensile di circa 5.000,00 €, rappresenta la base stipendiale del ricorrente, coerente con il proprio inquadramento all'interno dell'Arma dei Carabinieri;
oltre allo stipendio base, dell'importo supra menzionato, al è attribuita, con decorrenza 2021, per _2 un periodo di tre anni, una ulteriore indennità derivante dall'incarico di Commissario Unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014; il Generale ricopre tale incarico a decorrere dal 24.03.2017, tuttavia, per il primo periodo (dal 24.03.2017 al 31.03.2021) non ha ricevuto alcun compenso addizionale, a mente della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 - in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017 mentre quanto al secondo triennio (decorrente dal 31.03.2021) il decreto di nomina, in
G.U. n. 132 del 04.06.2021, dispone: “[…] al predetto commissario e' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
2. Il compenso di cui al comma 1 verra' determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”; tale decreto è stato adottato con atto dell'11 febbraio del 2022 che determina in € 50.000,00 annui lordi (corrisposti annualmente) la parte fissa del compenso per la gestione commissariale ed in ulteriori 50.000,00 annui lordi la parte variabile (subordinata alla valutazione da parte del ministero della transizione ecologica); tale somma non è attribuita al con cadenza mensile, ma è corrisposta, con _2 scarto temporale superiore all'anno, tanto che il ricorrente solo nel 2022 ha ricevuto le seguenti somme: il 10.05.2022, € 25.892,00, a titolo di arretrato per la parte fissa a copertura del periodo marzo
2021-marzo 2022; il 10.08.2022, € 25.892,00, a titolo di arretrato per la parte variabile dell'indennità,
a copertura del periodo marzo 2021-marzo 2022; quanto all'anno 2023, il 15.02.2023, il ricorrente ha ricevuto la liquidazione relativo della quota fissa dell'indennità del periodo 31 marzo 2022 - 28 febbraio 2023 (2° anno), pari a 25.892,24 €, mentre il 04.07.2023 ha ricevuto la liquidazione della parte variabile dell'indennità relativa al periodo marzo 2022-febbraio 2023, pari a 24.016,20 €.; al
Gen. è stata anche attribuita la gestione commissariale della discarica di Malagrotta in _2
Gazzetta Ufficiale del 10.05.2022 e in relazione a tale incarico non percepisce alcuna ulteriore remunerazione;
i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Fiano Romano alla Via del Palombaro n. 26/L ed identificato al NCEU del
Comune di Fiano Romano (RM) al foglio 22, particella 662, sub. 509, Cat. A/7, rendita 1120,71, gravato da contratto di mutuo ipotecario sino al 29.08.2024, con rata mensile pari ad € 657,00; la pagina 5 di 18 ha, attualmente, in uso un'automobile modello MINI COUNTRYMAN tg. GE 884 XB, CP_1 intestata al Sig. gravata di contratto di finanziamento, sino ad oggi regolarmente Controparte_3 onorato dal Sig. con rate mensili pari ad € 247,00 e con maxirata finale, pari ad € 14.195,58; il _2 oggi risiede in una abitazione condotta in locazione, dietro il pagamento del canone mensile di _2
€ 390,00 ed è gravato mensilmente del pagamento della rata della propria autovettura, pari ad €
409,00; con sentenza non definitiva del 21.02.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Rieti ha pronunciato la separazione dei coniugi ed è pendente pertanto, il procedimento giudiziale di separazione, per la regolazione delle questioni patrimoniali, avanti al Tribunale di Rieti, R.g. n.
719/2022; ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, l. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dapprima dall'art. 1 l. 6 maggio 2015, n. 55 e successivamente dall'art. 27 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 essendo decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dei coniugi a decorrere dalla loro comparizione nel procedimento di separazione personale non essendo la convivenza da allora mai ripresa. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che: vi è forte squilibrio economico fra le parti considerando che il ha uno stipendio mensile di oltre € _2
5.000,00 netti e ha una carica da Commissario Unico per le bonifiche delle discariche abusive per la quale riceve oltre € 50.000,00 euro netti all'anno, € 100.000,00 lordi;
alla data attuale, il ricorrente può fare conto di sicuro su una somma mensile di oltre € 9.000,00 netti (€ 5.000,00 di stipendio mensile oltre a € 4.000,00 al mese di media per indennità di commissario Unico di Governo) e, per l'effetto, raggiunta l'età massima per il suo pensionamento, riceverà emolumenti mensili molto elevati;
la precarietà sottolineata da in ordine al suo incarico di Commissario è del tutto _2 evanescente se si considera che anche recentemente, e precisamente in occasione della riunione del
Consiglio dei Ministri del 3.11.2023, tra i compiti attribuiti al Commissario unico Gen. B. dell'Arma dei Carabinieri venivano ulteriormente inseriti gli interventi volti alla messa in Parte_1 sicurezza di tre impianti di gestione rifiuti inerti nella Regione Toscana (all. 7 DPCM novembre
2023); detta decisione rende evidente l'intenzione del Governo di confermare il nella sua _2 carica commissariale in ragione delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate ed è dunque ragionevole ritenere che l'odierno ricorrente verrà confermato nella sua carica fino alla pensione;
tra gli incarichi affidati al figura altresì _2 quello per l'intervento per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta, affidamento ufficialmente conferito al Commissario in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri datato pagina 6 di 18 18.02.2022; detto incarico è disciplinato in maniera specifica e peculiare rispetto agli altri e non corrisponde al vero che per il detto incarico il ricorrente non percepirà alcun compenso;
detto compenso (incarico Malagrotta) verrà determinato con successivo decreto come si ricava dall'esito del controllo sul predetto provvedimento operato dalla Corte dei Conti a firma del Magistrato
Istruttore dott. Donato Centrone e nel quale si legge: “Si registra il DPCM 18 febbraio 2022 di estensione dell'oggetto dell'incarico di per la discarica di Malagrotta, Parte_2 osservando come, in sede di determinazione del compenso (rimesso a successivo decreto) vadano rispettati i limiti specifici prescritti dalla legge per gli incarichi commissariali, nonché quelli generali in materia di emolumenti a carico delle finanze pubbliche.”; tale compenso anche immaginando che venga determinato in osservanza dei limiti previsti dal decreto legge 66/2014, ossia quello di €
240.000 annui lordi, non sarà certamente inferiore ad € 40.000,00 lordi annui, visto che ha _2 compensi per € 109.000 annui lordi derivanti dalla qualifica di Gen. di Brigata ed € 100.000 lordi per compensi del Commissario di Governo;
dunque l'importo di almeno 40.000 lordi annui verrà pagato al se davvero ancora mai stato pagato, a decorrere dal febbraio 2022 con la conseguenza per _2 cui, nell'immediato futuro, egli potrà beneficiare del pagamento dei compensi a lui dovuti per le passate annualità e di quelli per l'anno corrente, oltre che per i futuri;
la non possiede CP_1 alcunché e con quello che il Tribunale ha stabilito in suo favore, ed a carico del e, nel futuro, _2 neanche potrà avere una pensione contributiva;
gli estratti conto relativi a 3 conti corrente del ricorrente evidenziano che il cc n. 32262 intestato a per il periodo dal I gennaio Controparte_3
2020 al 30 Settembre 2023 alla data del 30.09.2023 ha un saldo di € 1.150,35; il cc.n. 16670 intestato a dall'apertura, il I Luglio 2022, al 30 settembre 2023 ha un saldo pari ad € Controparte_3
44.001,48 e il c.c. n. 31041 cointestato ad e alla data del Controparte_1 Controparte_3
30.09.2023 ha un saldo pari ad € 71,14 ed è alimentato dal mediante giroconti di qualche _2 centinaio di euro provenienti, alle volte dal conto 16670 e alle volte dal conto 32262 e servono per pagamenti delle spese di conto corrente e per alcune spese minime a riprova della capacità di risparmio economico nonostante il tenore di vita estremamente elevato da lui mantenuto;
il ha _2 incrementato il saldo attivo presente sui suoi conti corrente, nonostante il contributo economico per moglie e figlia e nonostante l'aumento per tale contribuzione disposto in data I Gennaio 2023 a decorrere dall'Ottobre 2022 tanto che alla data del 30 Giugno 2022 il saldo attivo su cc n. 32260 intestato a era pari ad € 32.474,61; il ricorrente anche assieme alla fidanzata, Controparte_3 [...]
, oppure da solo, o con la figlia, fà spesso viaggi di piacere, si reca alla spa e spesso pranza o Per_3 cena al ristorante o in pizzeria;
il è anche in grado di pagare i soggiorni di villeggiatura per la _2 sua fidanzata come si evidenzia dai bonifici risultanti dai conti correnti;
per contro la ha un CP_1
pagina 7 di 18 unico conto, il n. 4038, aperto dalla resistente nel Giugno 2022 presso Intesa San Paolo, filiale di
Fiano Romano, il cui saldo, al 30 settembre 2023 ammonta ad euro 2.840,74 ed al 31.12.2023 ad euro
1.858,85; la , poi, non ha mai più utilizzato il conto corrente cointestato n. 31041 la cui CP_1 gestione è rimasta esclusivamente al signor dall'analisi della documentazione bancaria _2 riguardante il conto corrente cointestato, 31041, e riferita al periodo 2016-2020, la ha CP_1 scoperto che, negli anni, il marito ha effettuato giroconti sul conto corrente a lui esclusivamente intestato, n. 32262, per una somma pari ad almeno 70 mila euro e di cui egli non ha mai dato conto alla moglie, neanche riguardo a dove siano stati trasferiti o spesi e ciò, nonostante la comunione legali dei beni in essere fino al 10 Luglio 2022.
Tutto ciò premesso e deducendo che lo squilibrio economico sopra descritto deriva da scelte comuni di conduzione della vita familiare, dalle scelte comuni inerenti alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due e in particolare della , CP_1 la resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Alla udienza del 21.3.2024 il ricorrente ha dichiarato: di vivere in una abitazione per cui corrisponde un canone di locazione di euro 390 al mese, di percepire una retribuzione netta di euro 5000 nonché una indennità composta da una parte fissa (pari ad euro 50.000 lordi l'anno) e da una parte variabile versata a seconda dei risultati conseguiti (pari sempre ad euro 50.000 lordi all'anno) e di godere di tali ultime indennità dal 31.3.2021 con scadenza prevista al il 31.3.2024 e poi saranno rinnovate fino al
2027, di avere un conto cointestato con la moglie attualmente fermo e altri due conti con saldo attivo, di avere una autovettura per cui corrisponde un finanziamento di euro 412 fino al 2028 e di non avere una donna delle pulizie e di essere stato in vacanza a Torre Faro a ME e Pantelleria. La resistente, alla stessa udienza, ha dichiarato: di vivere nella casa familiare di cui è comproprietaria insieme al marito, di non avere mai lavorato e di vivere unicamente con l'assegno di mantenimento del marito, di avere un conto corrente cointestato con il marito e un conto corrente con saldo attivo, di avere una macchina intestata al marito per cui quest'ultimo paga la rata mensile, di avere una GN a ore per le pulizie.
Alla stessa udienza la resistente ha dichiarato: “Sarei disponibile a raggiungere un accordo nei seguenti termini: euro 3500 mensili (1500 per me e 2000 per ), comprese tutte le vacanze. Per_1
Con questo accordo sarei disposta anche a rinunciare alla domanda di addebito della separazione”, mentre il ricorrente ha precisato che, ai fini di un eventuale accordo, sarebbe stato disposto a corrispondere euro 3000 (euro 1500 per la moglie ed euro 1500 per la figlia) fino all'estinzione del mutuo (quindi fino ad ottobre 2024), e di aumentare successivamente ad euro 3500 (ossia 1500 per la pagina 8 di 18 moglie e 2000 per la figlia) purché si ricomprenda nella cifra anche il pagamento della rata della macchina.
Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato all'esito della udienza ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
-dispone che avrà collocazione prevalente presso la madre con facoltà del padre di Persona_2 vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore anche in senso più ampliativo per il padre e, in mancanza di accordo, la figlia trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato fino alle 22 della domenica;
trascorrerà inoltre con il padre due pomeriggi alla settimana (in caso di disaccordo il martedì e il venerdì) dalle ore 16,00 e fino alle ore
22,00; i periodi festivi, sempre salvo diverso accordo, saranno così regolati: durante le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta;
durante il periodo estivo con il padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-assegna alla GN la casa coniugale sita Fiano Romano, via del Palombaro n. Controparte_1
26/L con quanto l'arreda;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla GN Controparte_3 Controparte_1
l'assegno perequativo mensile per il mantenimento della figlia di Euro 1500 da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla GN a titolo Controparte_3 Controparte_1 di contributo nel mantenimento della stessa, la somma di Euro 1.500 mensili somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire, in ragione dell'80%, al pagamento _2 delle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per la figlia in base al
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
Visti gli artt. 101 c.p.c
Solleva d'ufficio la questione di inammissibilità di tutte le domande proposte da entrambe le parti estranee all'oggetto del presente giudizio (tra cui: la domanda di assegnazione del diritto di uso dell'autovettura Mini COUNTRYMAN TG. GE 884 XB, intestata al , con richiesta di _2 _2 condanna della stessa a pagare il costo della RCA annuale, la tassa di circolazione, l'intera rata di
pagina 9 di 18 finanziamento e il 100% della maxi-rata finale di cui al ricorso introduttivo nonché la domanda di parte resistente riguardante l'uso alla moglie e alla figlia della casa sita in Torre Faro).
Alla udienza del 20.2.2025 svolta mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione definito con separazione consensuale.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898 del
1.12.1970, come modificata dalla legge n. 74/1987, dalla legge n. 162/2014 e dalla legge n. 55/2015, atteso che la separazione di coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione, si è protratta oltre i termini previsti dalla norma citata e che non appare possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi da ritenersi definitivamente venuta meno in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tempo trascorso dalla separazione.
Domanda di assegnazione della casa familiare
Deve confermarsi sul punto quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e in particolare l'assegnazione della casa familiare sita Fiano Romano, via del Palombaro n. 26/L con quanto l'arreda alla resistente, peraltro sul punto le parti concordano.
Collocamento e diritto di visita della prole
Preliminarmente, occorre sottolineare che, secondo quanto disposto dall'art. 337 septies c.c., ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Tuttavia, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, al di là della lettera della norma, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n.
104/1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e assegnazione della coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento. In caso contrario, si dovrebbe concludere, “che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (Cass. sez. I. 2670/2023 e Cass. Sez. I. n. 21819/2021). pagina 10 di 18 In ogni caso, nessun contrasto vi è tra le parti in merito all'affidamento condiviso della figlia e al collocamento di in via prevalente con la madre presso la casa familiare. Per_1
Quanto alle modalità di visita di con il padre, il Collegio ritiene di confermare quanto Per_1 stabilito dal Giudice con i provvedimenti provvisori salvo una modifica sull'orario di rientro (alle ore
21) su cui la stessa resistente si era dichiarata d'accordo alla udienza del 22.5.2024 e salvo diverso accordo tra le parti anche in senso più ampliativo, per cui si provvede sul punto come da dispositivo.
Domanda di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, ma non indipendente economicamente
Orbene dall'esame degli atti, risulta che il ricorrente è ancora in servizio presso l'Arma dei
Carabinieri con grado di Generale di Brigata, con incarico, a far data dal 24.03.2017, di Commissario
Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale e percepisce uno stipendio medio mensile di €
5.000,00.
Lo stesso ha dichiarato i seguenti redditi annui lordi: 730/2021, relativo all'anno 2020, reddito lordo
€ 103.066,00; 730/ 2022, relativo all'anno 2021, reddito lordo € 109.762,00; 730/ 2023, relativo all'anno 2022, reddito lordo € 111.928,89; 730/2024 relativo all'anno 2023 euro 208.264,00; l'estratto conto intrattenuto presso Banca Intesa San Paolo n. 32262 evidenzia al 30.09.2023 un saldo attivo di euro 1150,35 e quello recante n. 16670 evidenzia al 30.09.2023 un saldo attivo di 44.001,48 euro mentre il conto corrente cointestato con la moglie n. 31041 evidenzia un saldo attivo al 30.09.2023 di
71,14 euro. Il ricorrente è gravato del pagamento del canone di locazione pari ad euro 390 per la abitazione in cui vive (doc. 8) nonché del pagamento della rata della macchina utilizzata dalla moglie di euro 247 (doc. 7) e della rata della propria autovettura di euro 409 (doc. 9) e inoltre ha sempre provveduto integralmente al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare intestata per metà anche moglie che ammonta ad euro 657 (doc. 6, scaduto ad ottobre 2024).
La non ha mai svolto attività lavorativa e si è dedicata esclusivamente al marito ed alla CP_1 figlia disabile e tali circostanze non sono contestate tra le parti;
la stessa è comproprietaria della casa familiare su cui grava un mutuo che viene pagato integralmente dal marito ed è proprietaria di un appezzamento di terreno ricevuto in successione;
l'ultima dichiarazione dei redditi 730/2024 per l'anno 2023 evidenzia un reddito annuo lordo di euro 18602; è intestataria di un conto corrente personale presso Intesa San Paolo n. 4038 con un saldo attivo al 31.12.2023 di euro 1.858,85 e si evidenziano anche periodici versamenti di somme in contanti (es. 29.3.2023 versati 500 euro, il
4.5.2023 versati 500 euro, il 16.5.2023 versati 500 euro, il 12.6.2023 versati 500 euro, il 14.6.2023 versati 350 euro, il 23.6.2023 versati 2500 euro, ecc); la stessa è intestataria insieme al marito del pagina 11 di 18 conto corrente n. 1000/31041 con saldo attivo di euro 71,14 al 30.09.2023 e di un libretto postale insieme al marito in cui viene versata la indennità di accompagnamento erogata dall'Inps in favore della figlia di euro 520 mensili il cui saldo al 12.2.2024 è di euro 9243,35 e ha una postepay Per_1 con saldo negativo al 31.12.2023;
Ciò posto, considerati gli attuali redditi delle parti come risultanti dagli atti e oneri economici gravanti sul ricorrente, considerate le presumibili esigenze della figlia, maggiorenne ma non indipendente economicamente, in relazione alla sua età e al tenore di vita della famiglia, considerati i tempi di permanenza della figlia delle parti presso ciascun genitore, il Collegio ritiene equo confermare a carico del ricorrente l'assegno pari ad € 1500 quale contributo al mantenimento della stessa da corrispondersi a entro il giorno cinque di ogni mese al suo domicilio o a mezzo di Controparte_1 bonifico bancario o postale e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di impiegati ed operai.
Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie;
per quanto detto sopra le spese straordinarie sono poste all'80% a carico del ricorrente e sulla individuazione delle stesse si richiama il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti.
Domanda di assegno divorzile
Passando all'esame delle ulteriori questioni economiche pendenti tra le parti, in particolare alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente, oggetto di maggiore contesa tra le parti è la quantificazione dello stesso atteso che sul diritto al detto assegno da parte della non vi è CP_1 contestazione.
Al riguardo, giova ricordare che tale misura economica trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi.
Quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in pagina 12 di 18 considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso, l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
In tal senso la recente giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà
e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri” (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022, n. 1201).
La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno in parola dovesse essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. (Cass. 11504/17).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18), nel pieno rispetto degli artt. pagina 13 di 18 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
In particolare, la componente assistenziale dell'assegno svolge la funzione di permettere al coniuge economicamente più debole di poter far fronte alle necessarie incombenze della vita post-coniugale in una condizione economica, se non necessariamente paragonabile a quella goduta durante il matrimonio anche grazie all'apporto dell'altro coniuge, di normale vivibilità e di autosufficienza.
La componente compensativo-perequativa, invece, è volta a ridurre, se non eliminare, il significativo squilibrio reddituale tra i coniugi determinato dalle rinunce della parte economicamente debole a possibilità di carriera e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del patrimonio familiare.
Alla luce di quanto esposto in precedenza in ordine alla situazione reddituale delle parti, è lecito affermare che persiste una asimmetria tra le condizioni economiche dei coniugi, ed una oggettiva situazione di bisogno della resistente non imputabile a sua colpa.
L'età non più giovane della resistente rende infatti difficile ipotizzare un agevole inserimento della donna nel mercato del lavoro, e, in assenza di specifiche qualificazioni professionali, prospettive di occupazioni ben remunerate.
Sotto altro profilo, non può dubitarsi dell'apporto dato dalla moglie alla conduzione della famiglia ed alla cura della figlia durante il rapporto di coniugio. Per_1
In conclusione, in base ai parametri valutativi prima richiamati e tenuto conto che la ricorrente gode in via esclusiva della casa familiare di cui è comproprietario anche il marito (che ha corrisposto, peraltro,
l'intera rata del mutuo fino ad estinzione dello stesso avvenuta dopo la separazione), tenuto conto degli esborsi posti a carico del ricorrente per il mantenimento ordinario e straordinario per la figlia
(pari all'80%), ricorrono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile invocato dalla resistente che appare congruo confermare nella misura di 1500 euro mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, da corrispondere alla beneficiaria entro il giorno 5 di ogni mese.
Ulteriori domande
La resistente ma anche il ricorrente, anche in sede di precisazione delle conclusioni, hanno riproposto domande che, come già evidenziato nel corso del processo, sono inammissibili in quanto non connesse alla domanda di divorzio (tra cui: la domanda di assegnazione del diritto di uso dell'autovettura Mini COUNTRYMAN TG. GE 884 XB, intestata al con richiesta di _2 _2 condanna della stessa a pagare il costo della RCA annuale, la tassa di circolazione, l'intera rata di pagina 14 di 18 finanziamento e il 100% della maxi-rata finale di cui al ricorso introduttivo nonché la domanda di parte resistente riguardante l'uso alla moglie e alla figlia della casa sita in Torre Faro).
Rileva il Collegio che tali domande devono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 40, terzo comma, c.p.c.
Si tratta, infatti, di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio: invero le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio (domanda di contributo al mantenimento dei figli e domanda di contributo al mantenimento formulata da un coniuge nei confronti dell'altro), in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
L'art. 40 c.p.c. stabilisce, infatti, la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e
36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. E' dunque esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
di conseguenza si ritiene che debba escludersi la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno -soggette al rito ordinario - trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (in tal senso, si veda, Trib. Milano, Sez. IX civ., 10.2.2009, n. 1767; Trib.
Monza, sentenza 1.12.2008, n. 3270; Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 4.1.2012).
Sulla domanda vertente in tema di lite temeraria proposta dalla parte resistente ai sensi dell'art. 96 comma 1 del cpc, si precisa che per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata è necessaria l'adduzione e la prova del danno conseguenza.
E', difatti, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Cass. civ. Sez. III, 21/07/2016, n. 15017). Anche in tale frangente nulla è stato provato o dedotto, pertanto la domanda de qua non può essere accolta anche a fronte della soccombenza della parte resistente con riguardo alle domande proposte.
Del pari non può invocarsi da parte della resistente la violazione da parte del 88 c.p.c. da parte della ricorrente in quanto tutte le produzioni reddituali sono state effettuate nel rispetto del contradditorio e pagina 15 di 18 nei limiti delle preclusioni istruttorie e avendo le parti, anche ove il Giudice ha disposto una integrazione al riguardo, prodotto quanto richiesto.
L'istanza ex art. 89 c.p.c., formulata dalla difesa della parte resistente nella memoria di replica depositata in data 4.3.2025, deve essere respinta.
La Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (Cass., 21031/2016).
Ad avviso del Collegio non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole
(come, nella specie, la frase a pagina 5 rigo 21-25: “La sfrontatezza di certe affermazioni false riportate in atti lascia talmente annichilita la scrivente difesa da pensare fondatamente che le
Colleghe, evidentemente, non abbiano alcuna argomentazione giuridica a supporto delle proprie richieste, se non una serie di affermazioni non suffragate da alcun elemento e dei supposti ragionamenti neppure comprensibili” e la frase pag. 2 rigo da 11 a 15 comparsa di replica “a fronte della totale carenza di argomenti giuridici, controparte insiste, nella continua, incessante, scontata, fastidiosa, ed irrispettosa strumentalizzazione della disabilità della figlia , quale unico Per_1 argomento per richiedere una ulteriore maggiorazione del contributo al mantenimento di € 1500,00”) che si iscrivono nella normale dialettica difensiva e, riferite ad una tesi della controparte, servono semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi, per cui le stesse, rientrando seppure in modo graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelano comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
Non sussistono pertanto i presupposti per disporre le cancellazioni richieste trattandosi di espressioni che, sebbene certo non lusinghiere, si inseriscono in un contesto processuale in cui in tutti gli scritti difensivi entrambi i difensori hanno contestato aspramente il contenuto delle richieste avversarie al fine di contrastare le domande reciprocamente proposte.
Spese di lite
Le spese del giudizio sono compensate fra le parti tenuto conto della natura necessaria della decisione sullo status e tenuto conto che nessuna delle parti ha visto accolte integralmente le rispettive domande configurandosi in tal modo una ipotesi di reciproca soccombenza.
PQM
pagina 16 di 18 definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe descritta, ogni diversa istanza, conclusione, deduzione, respinta, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_3 CP_1 in data 28.4.1990 a ME, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di ME (anno
[...]
1990, Atto 189, Parte 2, Serie A);
-ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ME, per le annotazioni e le ulteriori incombenze legge;
-dispone che avrà collocazione prevalente presso la madre con facoltà del padre di Persona_2 vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore anche in senso più ampliativo per il padre e, in mancanza di accordo, la figlia trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato fino alle 21 della domenica nonché due pomeriggi alla settimana (in caso di disaccordo il martedì e il venerdì) dalle ore 16,00 e fino alle ore 21,00; i periodi festivi, sempre salvo diverso accordo, saranno così regolati: durante le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta;
durante il periodo estivo con il padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
- assegna a la casa coniugale sita Fiano Romano, via del Palombaro n. 26/L con Controparte_1 quanto l'arreda;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla GN l'assegno Controparte_3 Controparte_1 perequativo mensile per il mantenimento della figlia di Euro 1500 (millecinquecentoeuro) Per_1 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla GN a titolo di Controparte_3 Controparte_1 contributo nel mantenimento della stessa, la somma di Euro 1.500 mensili (millecinquecentoeuro) somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire, in ragione dell'80%, al pagamento delle _2 spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per la figlia facendo Per_1 riferimento per la individuazione delle stesse al Protocollo in uso presso il Tribunale di Rieti;
- rigetta le domande risarcitorie di parte resistente ex art. 88 e 96 c.p.c.
- rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. di parte resistente;
pagina 17 di 18 - dichiara inammissibili le domande proposte da entrambe le parti estranee all'oggetto del presente giudizio (la domanda di assegnazione del diritto di uso dell'autovettura Mini COUNTRYMAN TG.
GE 884 XB, intestata al con richiesta di condanna della stessa a pagare il costo della _2 _2
RCA annuale, la tassa di circolazione, l'intera rata di finanziamento e il 100% della maxi-rata finale di cui al ricorso introduttivo nonché la domanda di parte resistente riguardante l'uso alla moglie e alla figlia della casa sita in Torre Faro);
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia LA Parte_1 C.F._1
BARBERA come da mandato originariamente formato su atto separato ed allegato al ricorso ricorrente
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sesto Controparte_1 C.F._2
Fiorentino (FI), presso e nello studio dell'Avv. Francesca GENSINI, che la rappresenta, difende ed assiste unitamente e disgiuntamente all'Avv. Martina BARTOLI, in virtù della procura presente in atti resistente
NONCHE'
Il P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rieti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi in data 28 aprile 1990 in ME, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di ME nell'anno
1990, Atto 189, Parte 2, Serie A, per essere trascorso il termine di protratta separazione indicato in
pagina 1 di 18 dodici mesi dall'art. 3 della l. 1 dicembre 1970, n. 898, e ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
Confermare la collocazione della figlia in Fiano Romano, via del Palombaro n. 26/L Per_1 assegnata alla madre;
Onerare il solo del pagamento della rata mensile di € 657,00 del mutuo ipotecario che _2 insiste sull'abitazione familiare, già estinto.
Regolamentare il diritto di visita del padre alla figlia, secondo la seguente modalità: i) due pomeriggi la settimana, da concordare con la madre, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; ii) dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, a fine settimana alterni;
iii) dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie;
iv) il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo, ad anni alterni;
v) quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
Onerare il dell'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile, in favore della Sig.ra _2
, la somma mensile, soggetta a rivalutazione ISTAT, di € 1.500,00. Controparte_1
Onerare il dell'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia , mediante _2 _2 Per_1 versamento in favore della madre della somma mensile, soggetta a rivalutazione ISTAT, di €
1.500,00.
Onerare il dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie relative alla figlia _2 _2
, purché preventivamente concordate e debitamente documentate, in misura non superiore al Per_1
75%.
Assegnare il diritto d'uso dell'autovettura Mini COUNTRYMAN TG. GE 884 XB, intestata al Gen.
, alla Sig.ra onerandola, al contempo, dell'obbligo di sopportare sia il costo della _2 CP_1
RCA annuale e della tassa di circolazione, sia della intera rata di finanziamento nonché del 100% della maxi-rata finale.
Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione”. parte resistente
– Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3 legge 878/1970 e pertanto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
in data 28 Aprile 1990 a ME, trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Controparte_3
ME nell'anno 1990 Atto 189, Parte 2, Serie A, ordinando per l'effetto agli Ufficiali di Stato
Civile competenti di procedere all'annotazione di rito ed a tutti gli incombenti;
- Accertare e dichiarare che la GN ha diritto a percepire a titolo di contributo Controparte_1 economico a carico del signor ai sensi dell'articolo 5 legge 898/1970 una somma Controparte_3
pagina 2 di 18 pari ad € 2.500,00 mensili o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso, comunque, non inferiore ad € 2.000,00 oltre rivalutazione Istat e pertanto condannare il signor
a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a valere per il mese stesso la somma Controparte_3 di € 2500,00 mensili o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso, comunque, non inferiore ad € 2.000,00; e, anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che detto contributo economico ha natura alimentare per la sua totalità o in subordine accertare e dichiarare la parte del predetto contributo economico avente natura alimentare per la GN
nella misura di almeno € 1.500,00 o in quella diversa, maggiore o minore misura che sarà CP_1 ritenuta di giustizia;
- Dare atto che il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare è estinto dall'Ottobre 2024 e che il signor , all'udienza del 22.05.2024 ha espressamente dichiarato di “essere disponibile a _2 pagare tutta la rata del mutuo della casa, fino ad estinzione dello stesso” e, dunque, si chiede che il
Tribunale di Rieti Voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla GN al signor CP_1
in ordine al mutuo ipotecario già gravante sulla casa familiare. _2
-Onerare il ricorrente al contributo economico in favore della figlia nella misura di Persona_2
€ 2.000,00 mensili oltre rivalutazione Istat, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie in favore della figlia . Importo da versare entro il giorno 5 di ogni mese a valere per il mese Per_1 stesso;
- Disporre che la frequentazione fra il ricorrente sig. e la figlia maggiorenne e Controparte_3 disabile abbia luogo nell'osservanza di un preciso calendario che preveda weekend Per_1 alternati da venerdì pomeriggio alle ore 16.00 al Lunedì mattina alle ore 9:00 e la frequentazione infrasettimanale nel seguente modo: nella settimana in cui starà con il padre nel week end, Per_1 il terrà la figlia nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00; nella _2 settimana in cui non starà con il padre nel week end, la figlia starà con il padre il martedì Per_1 ed il giovedì dalle ore 16;00 alla mattina del giorno successivo, quando riporterà la figlia alla casa familiare alle ore 9:00. Si chiede che il signor venga onerato di avvertire in anticipo la _2 GN sugli orari di rientro. CP_1
Anche in via riconvenzionale:
- assegnare alla GN , nell'interesse di , in ragione della non Controparte_1 Per_1 indipendenza economica, della disabilità e della convivenza della resistente con la figlia, la casa familiare sita in Fiano Romano, via alla Via del Palombaro, 26/L identificata al catasto urbano del comune di Fiano Romano al foglio di mappa n. 22 particella n. 662 sub 509 piano T-1 cat A7 classe
04, consistenza vani 7, rendita € 1120,71; pagina 3 di 18 - Accertare e dichiarare che il ricorrente ha violato l'obbligo ex art. 88 c.p.c. e, per l'effetto, indipendentemente dalla soccombenza, condannare il ricorrente al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che ha causato all'altra parte per suddetta trasgressione.
- Accertare e dichiarare che il ricorrente ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave ex art. 96
c.p.c. e, per l'effetto, condannare il signor ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno. _2
Preso atto dell'avvenuta declaratoria di inammissibilità ex articolo 101 c.p.c. delle questioni relative al pagamento delle rate di finanziamento dell'auto in uso alla GN e dell'utilizzo della CP_1 casa di Torre Faro di cui al provvedimento del 29.04.2024, le scriventi Avvocate, per dovere difensivo, si trovano comunque nell'obbligo di dover reitera ad ogni fine di Legge anche processuale
e di appello, le conclusioni formulate con riferimento a tali questioni:
- Onerare il signor a garantire l'uso alla moglie ed alla figlia della casa sita in Torre Faro _2 via Torre n. 92 per almeno due mesi all'anno a scelta della GN , da comunicare al CP_1 signor entro il 1 Maggio di ogni anno, prevedendo espressamente che nel caso in cui , _2 _2
a prescindere dalla causa impeditiva addotta, non metta a disposizione la casa, egli sia onerato di corrispondere alla GN la somma annuale di € 4000,00 a titolo di rimborso per le CP_1 spese di locazione immobiliare transitoria di un immobile di pari tipologia a quello di Torre Faro, via
Torre n. 92 e annualmente sostenute dalla GN;
o, in subordine, quanto meno € CP_1
2.000,00 corrispondente alla metà della somma totale, ossia la sola spesa per la figlia.
- Onerare il signor dell'integrale pagamento mensile alle rate del finanziamento contratto per _2
l'acquisto dell'autovettura MINI COUNTRY MAN targata GE884XB, intestata a Controparte_3 nonché le spese di assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ragione di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 ha chiesto che fosse dichiarata la Controparte_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 28.4.1990 a Controparte_1
ME, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di ME nell'anno 1990, Atto 189, Parte 2,
Serie A, optando per il regime della comunione legale dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione matrimoniale è nata, il 3 luglio 1992, Per_2 la quale è affetta da epilessia mioclonica con ritardo mentale con inabilità accertata con la
[...] certificazione di cui alla L.104/92 del 15 luglio 2005; è in servizio presso l'Arma dei Controparte_3
Carabinieri con grado di Generale di Brigata, con incarico, a far data dal 24.03.2017, di Commissario
Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale;
il percepisce uno stipendio lordo annuo di _2 circa 112.000,00 Euro (ultima dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2022) e tale pagina 4 di 18 somma, equivalente ad un netto medio mensile di circa 5.000,00 €, rappresenta la base stipendiale del ricorrente, coerente con il proprio inquadramento all'interno dell'Arma dei Carabinieri;
oltre allo stipendio base, dell'importo supra menzionato, al è attribuita, con decorrenza 2021, per _2 un periodo di tre anni, una ulteriore indennità derivante dall'incarico di Commissario Unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014; il Generale ricopre tale incarico a decorrere dal 24.03.2017, tuttavia, per il primo periodo (dal 24.03.2017 al 31.03.2021) non ha ricevuto alcun compenso addizionale, a mente della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 - in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017 mentre quanto al secondo triennio (decorrente dal 31.03.2021) il decreto di nomina, in
G.U. n. 132 del 04.06.2021, dispone: “[…] al predetto commissario e' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
2. Il compenso di cui al comma 1 verra' determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”; tale decreto è stato adottato con atto dell'11 febbraio del 2022 che determina in € 50.000,00 annui lordi (corrisposti annualmente) la parte fissa del compenso per la gestione commissariale ed in ulteriori 50.000,00 annui lordi la parte variabile (subordinata alla valutazione da parte del ministero della transizione ecologica); tale somma non è attribuita al con cadenza mensile, ma è corrisposta, con _2 scarto temporale superiore all'anno, tanto che il ricorrente solo nel 2022 ha ricevuto le seguenti somme: il 10.05.2022, € 25.892,00, a titolo di arretrato per la parte fissa a copertura del periodo marzo
2021-marzo 2022; il 10.08.2022, € 25.892,00, a titolo di arretrato per la parte variabile dell'indennità,
a copertura del periodo marzo 2021-marzo 2022; quanto all'anno 2023, il 15.02.2023, il ricorrente ha ricevuto la liquidazione relativo della quota fissa dell'indennità del periodo 31 marzo 2022 - 28 febbraio 2023 (2° anno), pari a 25.892,24 €, mentre il 04.07.2023 ha ricevuto la liquidazione della parte variabile dell'indennità relativa al periodo marzo 2022-febbraio 2023, pari a 24.016,20 €.; al
Gen. è stata anche attribuita la gestione commissariale della discarica di Malagrotta in _2
Gazzetta Ufficiale del 10.05.2022 e in relazione a tale incarico non percepisce alcuna ulteriore remunerazione;
i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Fiano Romano alla Via del Palombaro n. 26/L ed identificato al NCEU del
Comune di Fiano Romano (RM) al foglio 22, particella 662, sub. 509, Cat. A/7, rendita 1120,71, gravato da contratto di mutuo ipotecario sino al 29.08.2024, con rata mensile pari ad € 657,00; la pagina 5 di 18 ha, attualmente, in uso un'automobile modello MINI COUNTRYMAN tg. GE 884 XB, CP_1 intestata al Sig. gravata di contratto di finanziamento, sino ad oggi regolarmente Controparte_3 onorato dal Sig. con rate mensili pari ad € 247,00 e con maxirata finale, pari ad € 14.195,58; il _2 oggi risiede in una abitazione condotta in locazione, dietro il pagamento del canone mensile di _2
€ 390,00 ed è gravato mensilmente del pagamento della rata della propria autovettura, pari ad €
409,00; con sentenza non definitiva del 21.02.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Rieti ha pronunciato la separazione dei coniugi ed è pendente pertanto, il procedimento giudiziale di separazione, per la regolazione delle questioni patrimoniali, avanti al Tribunale di Rieti, R.g. n.
719/2022; ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, l. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dapprima dall'art. 1 l. 6 maggio 2015, n. 55 e successivamente dall'art. 27 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 essendo decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dei coniugi a decorrere dalla loro comparizione nel procedimento di separazione personale non essendo la convivenza da allora mai ripresa. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che: vi è forte squilibrio economico fra le parti considerando che il ha uno stipendio mensile di oltre € _2
5.000,00 netti e ha una carica da Commissario Unico per le bonifiche delle discariche abusive per la quale riceve oltre € 50.000,00 euro netti all'anno, € 100.000,00 lordi;
alla data attuale, il ricorrente può fare conto di sicuro su una somma mensile di oltre € 9.000,00 netti (€ 5.000,00 di stipendio mensile oltre a € 4.000,00 al mese di media per indennità di commissario Unico di Governo) e, per l'effetto, raggiunta l'età massima per il suo pensionamento, riceverà emolumenti mensili molto elevati;
la precarietà sottolineata da in ordine al suo incarico di Commissario è del tutto _2 evanescente se si considera che anche recentemente, e precisamente in occasione della riunione del
Consiglio dei Ministri del 3.11.2023, tra i compiti attribuiti al Commissario unico Gen. B. dell'Arma dei Carabinieri venivano ulteriormente inseriti gli interventi volti alla messa in Parte_1 sicurezza di tre impianti di gestione rifiuti inerti nella Regione Toscana (all. 7 DPCM novembre
2023); detta decisione rende evidente l'intenzione del Governo di confermare il nella sua _2 carica commissariale in ragione delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate ed è dunque ragionevole ritenere che l'odierno ricorrente verrà confermato nella sua carica fino alla pensione;
tra gli incarichi affidati al figura altresì _2 quello per l'intervento per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta, affidamento ufficialmente conferito al Commissario in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri datato pagina 6 di 18 18.02.2022; detto incarico è disciplinato in maniera specifica e peculiare rispetto agli altri e non corrisponde al vero che per il detto incarico il ricorrente non percepirà alcun compenso;
detto compenso (incarico Malagrotta) verrà determinato con successivo decreto come si ricava dall'esito del controllo sul predetto provvedimento operato dalla Corte dei Conti a firma del Magistrato
Istruttore dott. Donato Centrone e nel quale si legge: “Si registra il DPCM 18 febbraio 2022 di estensione dell'oggetto dell'incarico di per la discarica di Malagrotta, Parte_2 osservando come, in sede di determinazione del compenso (rimesso a successivo decreto) vadano rispettati i limiti specifici prescritti dalla legge per gli incarichi commissariali, nonché quelli generali in materia di emolumenti a carico delle finanze pubbliche.”; tale compenso anche immaginando che venga determinato in osservanza dei limiti previsti dal decreto legge 66/2014, ossia quello di €
240.000 annui lordi, non sarà certamente inferiore ad € 40.000,00 lordi annui, visto che ha _2 compensi per € 109.000 annui lordi derivanti dalla qualifica di Gen. di Brigata ed € 100.000 lordi per compensi del Commissario di Governo;
dunque l'importo di almeno 40.000 lordi annui verrà pagato al se davvero ancora mai stato pagato, a decorrere dal febbraio 2022 con la conseguenza per _2 cui, nell'immediato futuro, egli potrà beneficiare del pagamento dei compensi a lui dovuti per le passate annualità e di quelli per l'anno corrente, oltre che per i futuri;
la non possiede CP_1 alcunché e con quello che il Tribunale ha stabilito in suo favore, ed a carico del e, nel futuro, _2 neanche potrà avere una pensione contributiva;
gli estratti conto relativi a 3 conti corrente del ricorrente evidenziano che il cc n. 32262 intestato a per il periodo dal I gennaio Controparte_3
2020 al 30 Settembre 2023 alla data del 30.09.2023 ha un saldo di € 1.150,35; il cc.n. 16670 intestato a dall'apertura, il I Luglio 2022, al 30 settembre 2023 ha un saldo pari ad € Controparte_3
44.001,48 e il c.c. n. 31041 cointestato ad e alla data del Controparte_1 Controparte_3
30.09.2023 ha un saldo pari ad € 71,14 ed è alimentato dal mediante giroconti di qualche _2 centinaio di euro provenienti, alle volte dal conto 16670 e alle volte dal conto 32262 e servono per pagamenti delle spese di conto corrente e per alcune spese minime a riprova della capacità di risparmio economico nonostante il tenore di vita estremamente elevato da lui mantenuto;
il ha _2 incrementato il saldo attivo presente sui suoi conti corrente, nonostante il contributo economico per moglie e figlia e nonostante l'aumento per tale contribuzione disposto in data I Gennaio 2023 a decorrere dall'Ottobre 2022 tanto che alla data del 30 Giugno 2022 il saldo attivo su cc n. 32260 intestato a era pari ad € 32.474,61; il ricorrente anche assieme alla fidanzata, Controparte_3 [...]
, oppure da solo, o con la figlia, fà spesso viaggi di piacere, si reca alla spa e spesso pranza o Per_3 cena al ristorante o in pizzeria;
il è anche in grado di pagare i soggiorni di villeggiatura per la _2 sua fidanzata come si evidenzia dai bonifici risultanti dai conti correnti;
per contro la ha un CP_1
pagina 7 di 18 unico conto, il n. 4038, aperto dalla resistente nel Giugno 2022 presso Intesa San Paolo, filiale di
Fiano Romano, il cui saldo, al 30 settembre 2023 ammonta ad euro 2.840,74 ed al 31.12.2023 ad euro
1.858,85; la , poi, non ha mai più utilizzato il conto corrente cointestato n. 31041 la cui CP_1 gestione è rimasta esclusivamente al signor dall'analisi della documentazione bancaria _2 riguardante il conto corrente cointestato, 31041, e riferita al periodo 2016-2020, la ha CP_1 scoperto che, negli anni, il marito ha effettuato giroconti sul conto corrente a lui esclusivamente intestato, n. 32262, per una somma pari ad almeno 70 mila euro e di cui egli non ha mai dato conto alla moglie, neanche riguardo a dove siano stati trasferiti o spesi e ciò, nonostante la comunione legali dei beni in essere fino al 10 Luglio 2022.
Tutto ciò premesso e deducendo che lo squilibrio economico sopra descritto deriva da scelte comuni di conduzione della vita familiare, dalle scelte comuni inerenti alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due e in particolare della , CP_1 la resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Alla udienza del 21.3.2024 il ricorrente ha dichiarato: di vivere in una abitazione per cui corrisponde un canone di locazione di euro 390 al mese, di percepire una retribuzione netta di euro 5000 nonché una indennità composta da una parte fissa (pari ad euro 50.000 lordi l'anno) e da una parte variabile versata a seconda dei risultati conseguiti (pari sempre ad euro 50.000 lordi all'anno) e di godere di tali ultime indennità dal 31.3.2021 con scadenza prevista al il 31.3.2024 e poi saranno rinnovate fino al
2027, di avere un conto cointestato con la moglie attualmente fermo e altri due conti con saldo attivo, di avere una autovettura per cui corrisponde un finanziamento di euro 412 fino al 2028 e di non avere una donna delle pulizie e di essere stato in vacanza a Torre Faro a ME e Pantelleria. La resistente, alla stessa udienza, ha dichiarato: di vivere nella casa familiare di cui è comproprietaria insieme al marito, di non avere mai lavorato e di vivere unicamente con l'assegno di mantenimento del marito, di avere un conto corrente cointestato con il marito e un conto corrente con saldo attivo, di avere una macchina intestata al marito per cui quest'ultimo paga la rata mensile, di avere una GN a ore per le pulizie.
Alla stessa udienza la resistente ha dichiarato: “Sarei disponibile a raggiungere un accordo nei seguenti termini: euro 3500 mensili (1500 per me e 2000 per ), comprese tutte le vacanze. Per_1
Con questo accordo sarei disposta anche a rinunciare alla domanda di addebito della separazione”, mentre il ricorrente ha precisato che, ai fini di un eventuale accordo, sarebbe stato disposto a corrispondere euro 3000 (euro 1500 per la moglie ed euro 1500 per la figlia) fino all'estinzione del mutuo (quindi fino ad ottobre 2024), e di aumentare successivamente ad euro 3500 (ossia 1500 per la pagina 8 di 18 moglie e 2000 per la figlia) purché si ricomprenda nella cifra anche il pagamento della rata della macchina.
Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato all'esito della udienza ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
-dispone che avrà collocazione prevalente presso la madre con facoltà del padre di Persona_2 vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore anche in senso più ampliativo per il padre e, in mancanza di accordo, la figlia trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato fino alle 22 della domenica;
trascorrerà inoltre con il padre due pomeriggi alla settimana (in caso di disaccordo il martedì e il venerdì) dalle ore 16,00 e fino alle ore
22,00; i periodi festivi, sempre salvo diverso accordo, saranno così regolati: durante le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta;
durante il periodo estivo con il padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-assegna alla GN la casa coniugale sita Fiano Romano, via del Palombaro n. Controparte_1
26/L con quanto l'arreda;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla GN Controparte_3 Controparte_1
l'assegno perequativo mensile per il mantenimento della figlia di Euro 1500 da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla GN a titolo Controparte_3 Controparte_1 di contributo nel mantenimento della stessa, la somma di Euro 1.500 mensili somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire, in ragione dell'80%, al pagamento _2 delle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per la figlia in base al
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
Visti gli artt. 101 c.p.c
Solleva d'ufficio la questione di inammissibilità di tutte le domande proposte da entrambe le parti estranee all'oggetto del presente giudizio (tra cui: la domanda di assegnazione del diritto di uso dell'autovettura Mini COUNTRYMAN TG. GE 884 XB, intestata al , con richiesta di _2 _2 condanna della stessa a pagare il costo della RCA annuale, la tassa di circolazione, l'intera rata di
pagina 9 di 18 finanziamento e il 100% della maxi-rata finale di cui al ricorso introduttivo nonché la domanda di parte resistente riguardante l'uso alla moglie e alla figlia della casa sita in Torre Faro).
Alla udienza del 20.2.2025 svolta mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione definito con separazione consensuale.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898 del
1.12.1970, come modificata dalla legge n. 74/1987, dalla legge n. 162/2014 e dalla legge n. 55/2015, atteso che la separazione di coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione, si è protratta oltre i termini previsti dalla norma citata e che non appare possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi da ritenersi definitivamente venuta meno in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tempo trascorso dalla separazione.
Domanda di assegnazione della casa familiare
Deve confermarsi sul punto quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e in particolare l'assegnazione della casa familiare sita Fiano Romano, via del Palombaro n. 26/L con quanto l'arreda alla resistente, peraltro sul punto le parti concordano.
Collocamento e diritto di visita della prole
Preliminarmente, occorre sottolineare che, secondo quanto disposto dall'art. 337 septies c.c., ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Tuttavia, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, al di là della lettera della norma, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n.
104/1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e assegnazione della coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento. In caso contrario, si dovrebbe concludere, “che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (Cass. sez. I. 2670/2023 e Cass. Sez. I. n. 21819/2021). pagina 10 di 18 In ogni caso, nessun contrasto vi è tra le parti in merito all'affidamento condiviso della figlia e al collocamento di in via prevalente con la madre presso la casa familiare. Per_1
Quanto alle modalità di visita di con il padre, il Collegio ritiene di confermare quanto Per_1 stabilito dal Giudice con i provvedimenti provvisori salvo una modifica sull'orario di rientro (alle ore
21) su cui la stessa resistente si era dichiarata d'accordo alla udienza del 22.5.2024 e salvo diverso accordo tra le parti anche in senso più ampliativo, per cui si provvede sul punto come da dispositivo.
Domanda di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, ma non indipendente economicamente
Orbene dall'esame degli atti, risulta che il ricorrente è ancora in servizio presso l'Arma dei
Carabinieri con grado di Generale di Brigata, con incarico, a far data dal 24.03.2017, di Commissario
Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale e percepisce uno stipendio medio mensile di €
5.000,00.
Lo stesso ha dichiarato i seguenti redditi annui lordi: 730/2021, relativo all'anno 2020, reddito lordo
€ 103.066,00; 730/ 2022, relativo all'anno 2021, reddito lordo € 109.762,00; 730/ 2023, relativo all'anno 2022, reddito lordo € 111.928,89; 730/2024 relativo all'anno 2023 euro 208.264,00; l'estratto conto intrattenuto presso Banca Intesa San Paolo n. 32262 evidenzia al 30.09.2023 un saldo attivo di euro 1150,35 e quello recante n. 16670 evidenzia al 30.09.2023 un saldo attivo di 44.001,48 euro mentre il conto corrente cointestato con la moglie n. 31041 evidenzia un saldo attivo al 30.09.2023 di
71,14 euro. Il ricorrente è gravato del pagamento del canone di locazione pari ad euro 390 per la abitazione in cui vive (doc. 8) nonché del pagamento della rata della macchina utilizzata dalla moglie di euro 247 (doc. 7) e della rata della propria autovettura di euro 409 (doc. 9) e inoltre ha sempre provveduto integralmente al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare intestata per metà anche moglie che ammonta ad euro 657 (doc. 6, scaduto ad ottobre 2024).
La non ha mai svolto attività lavorativa e si è dedicata esclusivamente al marito ed alla CP_1 figlia disabile e tali circostanze non sono contestate tra le parti;
la stessa è comproprietaria della casa familiare su cui grava un mutuo che viene pagato integralmente dal marito ed è proprietaria di un appezzamento di terreno ricevuto in successione;
l'ultima dichiarazione dei redditi 730/2024 per l'anno 2023 evidenzia un reddito annuo lordo di euro 18602; è intestataria di un conto corrente personale presso Intesa San Paolo n. 4038 con un saldo attivo al 31.12.2023 di euro 1.858,85 e si evidenziano anche periodici versamenti di somme in contanti (es. 29.3.2023 versati 500 euro, il
4.5.2023 versati 500 euro, il 16.5.2023 versati 500 euro, il 12.6.2023 versati 500 euro, il 14.6.2023 versati 350 euro, il 23.6.2023 versati 2500 euro, ecc); la stessa è intestataria insieme al marito del pagina 11 di 18 conto corrente n. 1000/31041 con saldo attivo di euro 71,14 al 30.09.2023 e di un libretto postale insieme al marito in cui viene versata la indennità di accompagnamento erogata dall'Inps in favore della figlia di euro 520 mensili il cui saldo al 12.2.2024 è di euro 9243,35 e ha una postepay Per_1 con saldo negativo al 31.12.2023;
Ciò posto, considerati gli attuali redditi delle parti come risultanti dagli atti e oneri economici gravanti sul ricorrente, considerate le presumibili esigenze della figlia, maggiorenne ma non indipendente economicamente, in relazione alla sua età e al tenore di vita della famiglia, considerati i tempi di permanenza della figlia delle parti presso ciascun genitore, il Collegio ritiene equo confermare a carico del ricorrente l'assegno pari ad € 1500 quale contributo al mantenimento della stessa da corrispondersi a entro il giorno cinque di ogni mese al suo domicilio o a mezzo di Controparte_1 bonifico bancario o postale e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di impiegati ed operai.
Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie;
per quanto detto sopra le spese straordinarie sono poste all'80% a carico del ricorrente e sulla individuazione delle stesse si richiama il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti.
Domanda di assegno divorzile
Passando all'esame delle ulteriori questioni economiche pendenti tra le parti, in particolare alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente, oggetto di maggiore contesa tra le parti è la quantificazione dello stesso atteso che sul diritto al detto assegno da parte della non vi è CP_1 contestazione.
Al riguardo, giova ricordare che tale misura economica trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi.
Quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in pagina 12 di 18 considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso, l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
In tal senso la recente giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà
e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri” (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022, n. 1201).
La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno in parola dovesse essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. (Cass. 11504/17).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18), nel pieno rispetto degli artt. pagina 13 di 18 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
In particolare, la componente assistenziale dell'assegno svolge la funzione di permettere al coniuge economicamente più debole di poter far fronte alle necessarie incombenze della vita post-coniugale in una condizione economica, se non necessariamente paragonabile a quella goduta durante il matrimonio anche grazie all'apporto dell'altro coniuge, di normale vivibilità e di autosufficienza.
La componente compensativo-perequativa, invece, è volta a ridurre, se non eliminare, il significativo squilibrio reddituale tra i coniugi determinato dalle rinunce della parte economicamente debole a possibilità di carriera e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del patrimonio familiare.
Alla luce di quanto esposto in precedenza in ordine alla situazione reddituale delle parti, è lecito affermare che persiste una asimmetria tra le condizioni economiche dei coniugi, ed una oggettiva situazione di bisogno della resistente non imputabile a sua colpa.
L'età non più giovane della resistente rende infatti difficile ipotizzare un agevole inserimento della donna nel mercato del lavoro, e, in assenza di specifiche qualificazioni professionali, prospettive di occupazioni ben remunerate.
Sotto altro profilo, non può dubitarsi dell'apporto dato dalla moglie alla conduzione della famiglia ed alla cura della figlia durante il rapporto di coniugio. Per_1
In conclusione, in base ai parametri valutativi prima richiamati e tenuto conto che la ricorrente gode in via esclusiva della casa familiare di cui è comproprietario anche il marito (che ha corrisposto, peraltro,
l'intera rata del mutuo fino ad estinzione dello stesso avvenuta dopo la separazione), tenuto conto degli esborsi posti a carico del ricorrente per il mantenimento ordinario e straordinario per la figlia
(pari all'80%), ricorrono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile invocato dalla resistente che appare congruo confermare nella misura di 1500 euro mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, da corrispondere alla beneficiaria entro il giorno 5 di ogni mese.
Ulteriori domande
La resistente ma anche il ricorrente, anche in sede di precisazione delle conclusioni, hanno riproposto domande che, come già evidenziato nel corso del processo, sono inammissibili in quanto non connesse alla domanda di divorzio (tra cui: la domanda di assegnazione del diritto di uso dell'autovettura Mini COUNTRYMAN TG. GE 884 XB, intestata al con richiesta di _2 _2 condanna della stessa a pagare il costo della RCA annuale, la tassa di circolazione, l'intera rata di pagina 14 di 18 finanziamento e il 100% della maxi-rata finale di cui al ricorso introduttivo nonché la domanda di parte resistente riguardante l'uso alla moglie e alla figlia della casa sita in Torre Faro).
Rileva il Collegio che tali domande devono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 40, terzo comma, c.p.c.
Si tratta, infatti, di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio: invero le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio (domanda di contributo al mantenimento dei figli e domanda di contributo al mantenimento formulata da un coniuge nei confronti dell'altro), in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
L'art. 40 c.p.c. stabilisce, infatti, la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e
36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. E' dunque esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
di conseguenza si ritiene che debba escludersi la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno -soggette al rito ordinario - trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (in tal senso, si veda, Trib. Milano, Sez. IX civ., 10.2.2009, n. 1767; Trib.
Monza, sentenza 1.12.2008, n. 3270; Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 4.1.2012).
Sulla domanda vertente in tema di lite temeraria proposta dalla parte resistente ai sensi dell'art. 96 comma 1 del cpc, si precisa che per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata è necessaria l'adduzione e la prova del danno conseguenza.
E', difatti, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Cass. civ. Sez. III, 21/07/2016, n. 15017). Anche in tale frangente nulla è stato provato o dedotto, pertanto la domanda de qua non può essere accolta anche a fronte della soccombenza della parte resistente con riguardo alle domande proposte.
Del pari non può invocarsi da parte della resistente la violazione da parte del 88 c.p.c. da parte della ricorrente in quanto tutte le produzioni reddituali sono state effettuate nel rispetto del contradditorio e pagina 15 di 18 nei limiti delle preclusioni istruttorie e avendo le parti, anche ove il Giudice ha disposto una integrazione al riguardo, prodotto quanto richiesto.
L'istanza ex art. 89 c.p.c., formulata dalla difesa della parte resistente nella memoria di replica depositata in data 4.3.2025, deve essere respinta.
La Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (Cass., 21031/2016).
Ad avviso del Collegio non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole
(come, nella specie, la frase a pagina 5 rigo 21-25: “La sfrontatezza di certe affermazioni false riportate in atti lascia talmente annichilita la scrivente difesa da pensare fondatamente che le
Colleghe, evidentemente, non abbiano alcuna argomentazione giuridica a supporto delle proprie richieste, se non una serie di affermazioni non suffragate da alcun elemento e dei supposti ragionamenti neppure comprensibili” e la frase pag. 2 rigo da 11 a 15 comparsa di replica “a fronte della totale carenza di argomenti giuridici, controparte insiste, nella continua, incessante, scontata, fastidiosa, ed irrispettosa strumentalizzazione della disabilità della figlia , quale unico Per_1 argomento per richiedere una ulteriore maggiorazione del contributo al mantenimento di € 1500,00”) che si iscrivono nella normale dialettica difensiva e, riferite ad una tesi della controparte, servono semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi, per cui le stesse, rientrando seppure in modo graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelano comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
Non sussistono pertanto i presupposti per disporre le cancellazioni richieste trattandosi di espressioni che, sebbene certo non lusinghiere, si inseriscono in un contesto processuale in cui in tutti gli scritti difensivi entrambi i difensori hanno contestato aspramente il contenuto delle richieste avversarie al fine di contrastare le domande reciprocamente proposte.
Spese di lite
Le spese del giudizio sono compensate fra le parti tenuto conto della natura necessaria della decisione sullo status e tenuto conto che nessuna delle parti ha visto accolte integralmente le rispettive domande configurandosi in tal modo una ipotesi di reciproca soccombenza.
PQM
pagina 16 di 18 definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe descritta, ogni diversa istanza, conclusione, deduzione, respinta, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_3 CP_1 in data 28.4.1990 a ME, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di ME (anno
[...]
1990, Atto 189, Parte 2, Serie A);
-ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ME, per le annotazioni e le ulteriori incombenze legge;
-dispone che avrà collocazione prevalente presso la madre con facoltà del padre di Persona_2 vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore anche in senso più ampliativo per il padre e, in mancanza di accordo, la figlia trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato fino alle 21 della domenica nonché due pomeriggi alla settimana (in caso di disaccordo il martedì e il venerdì) dalle ore 16,00 e fino alle ore 21,00; i periodi festivi, sempre salvo diverso accordo, saranno così regolati: durante le festività natalizie ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta;
durante il periodo estivo con il padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
- assegna a la casa coniugale sita Fiano Romano, via del Palombaro n. 26/L con Controparte_1 quanto l'arreda;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla GN l'assegno Controparte_3 Controparte_1 perequativo mensile per il mantenimento della figlia di Euro 1500 (millecinquecentoeuro) Per_1 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla GN a titolo di Controparte_3 Controparte_1 contributo nel mantenimento della stessa, la somma di Euro 1.500 mensili (millecinquecentoeuro) somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire, in ragione dell'80%, al pagamento delle _2 spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per la figlia facendo Per_1 riferimento per la individuazione delle stesse al Protocollo in uso presso il Tribunale di Rieti;
- rigetta le domande risarcitorie di parte resistente ex art. 88 e 96 c.p.c.
- rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. di parte resistente;
pagina 17 di 18 - dichiara inammissibili le domande proposte da entrambe le parti estranee all'oggetto del presente giudizio (la domanda di assegnazione del diritto di uso dell'autovettura Mini COUNTRYMAN TG.
GE 884 XB, intestata al con richiesta di condanna della stessa a pagare il costo della _2 _2
RCA annuale, la tassa di circolazione, l'intera rata di finanziamento e il 100% della maxi-rata finale di cui al ricorso introduttivo nonché la domanda di parte resistente riguardante l'uso alla moglie e alla figlia della casa sita in Torre Faro);
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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