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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT DI, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3691/2017 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...] e residente a [...] in Parte_1
Via Mazzini n. 44, Cod. Fisc. ( ), elettivamente domiciliata in Messina Via C.F._1
XXVII Luglio 34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Micali, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: trattamento di famiglia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/10/2017, parte ricorrente esponeva che, già titolare di pensione categoria IO n. 60029316, aveva presentato in data 28/10/2014 domanda di trattamento di famiglia per la propria familiare, che assumeva inabile al 100%. L' aveva rigettato la Persona_1 CP_1 richiesta con comunicazione del 30/07/2015, ritenendo che la parente non fosse stata riconosciuta inabile. proponeva ricorso amministrativo in data 22/09/2015, che rimaneva privo di Parte_1 riscontro.
Parte ricorrente adiva, pertanto, le vie legali stante l'interesse ad ottenere in via giudiziale il riconoscimento del diritto al trattamento di famiglia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Insisteva quindi nell'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 19/02/2018, eccependo la decadenza dell'azione CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, sostenendo che il termine annuale per la proposizione dell'azione fosse spirato. In subordine, contestava il merito della domanda, rilevando l'assenza di prova circa lo stato di inabilità del familiare e del requisito reddituale. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, ed all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda con il proposto ricorso va dichiarata inammissibile ed improcedibile.
La questione giuridica posta all'esame del Tribunale riguarda il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di famiglia in relazione alla propria parente, che si assume essere inabile al 100%.
Tuttavia, prima di affrontare il merito della domanda, è necessario esaminare la questione preliminare sollevata dall' , relativa alla decadenza dell'azione giudiziaria. CP_1
Secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 4 del
D.L. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, per le prestazioni temporanee diverse dalla pensione, il cittadino che intende contestare il rigetto della propria domanda deve proporre ricorso giudiziario entro un anno dalla conclusione del procedimento amministrativo. Tale termine decorre alternativamente dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo, dalla scadenza del termine per tale decisione, oppure dalla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso in esame, la domanda amministrativa è stata presentata il 28/10/2014. Considerando il tempo massimo di 300 giorni per la definizione del procedimento, il termine utile per proporre ricorso giudiziario è scaduto il 14/08/2016. Tuttavia, il ricorso è stato depositato solo il 19/10/2017, ben oltre il termine previsto dalla legge.
La giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che tale termine abbia natura decadenziale e sostanziale, e che sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la decadenza opera indipendentemente dalla condotta dell'ente previdenziale, e non può essere sospesa né prorogata per effetto della mancata comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo (Cfr. Cass. Ord. n 23399/2024).
Pertanto, e per le ragioni sopra esposte, la domanda va dichiarata inammissibile ed improcedibile. CP_ L'accoglimento della eccezione preliminare sollevata dall' peraltro rilevabile d'ufficio, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita e non va scrutinata.
Le spese del giudizio, visto la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara la domanda inammissibile ed improponibile, e conseguentemente rigetta il ricorso;
2)Compensa interamente le spese di lite;
Così deciso in Patti, 24/10/2025
Il Giudice on.
NT DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT DI, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3691/2017 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...] e residente a [...] in Parte_1
Via Mazzini n. 44, Cod. Fisc. ( ), elettivamente domiciliata in Messina Via C.F._1
XXVII Luglio 34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Micali, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: trattamento di famiglia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/10/2017, parte ricorrente esponeva che, già titolare di pensione categoria IO n. 60029316, aveva presentato in data 28/10/2014 domanda di trattamento di famiglia per la propria familiare, che assumeva inabile al 100%. L' aveva rigettato la Persona_1 CP_1 richiesta con comunicazione del 30/07/2015, ritenendo che la parente non fosse stata riconosciuta inabile. proponeva ricorso amministrativo in data 22/09/2015, che rimaneva privo di Parte_1 riscontro.
Parte ricorrente adiva, pertanto, le vie legali stante l'interesse ad ottenere in via giudiziale il riconoscimento del diritto al trattamento di famiglia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Insisteva quindi nell'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 19/02/2018, eccependo la decadenza dell'azione CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, sostenendo che il termine annuale per la proposizione dell'azione fosse spirato. In subordine, contestava il merito della domanda, rilevando l'assenza di prova circa lo stato di inabilità del familiare e del requisito reddituale. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, ed all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda con il proposto ricorso va dichiarata inammissibile ed improcedibile.
La questione giuridica posta all'esame del Tribunale riguarda il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di famiglia in relazione alla propria parente, che si assume essere inabile al 100%.
Tuttavia, prima di affrontare il merito della domanda, è necessario esaminare la questione preliminare sollevata dall' , relativa alla decadenza dell'azione giudiziaria. CP_1
Secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 4 del
D.L. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, per le prestazioni temporanee diverse dalla pensione, il cittadino che intende contestare il rigetto della propria domanda deve proporre ricorso giudiziario entro un anno dalla conclusione del procedimento amministrativo. Tale termine decorre alternativamente dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo, dalla scadenza del termine per tale decisione, oppure dalla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso in esame, la domanda amministrativa è stata presentata il 28/10/2014. Considerando il tempo massimo di 300 giorni per la definizione del procedimento, il termine utile per proporre ricorso giudiziario è scaduto il 14/08/2016. Tuttavia, il ricorso è stato depositato solo il 19/10/2017, ben oltre il termine previsto dalla legge.
La giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che tale termine abbia natura decadenziale e sostanziale, e che sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la decadenza opera indipendentemente dalla condotta dell'ente previdenziale, e non può essere sospesa né prorogata per effetto della mancata comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo (Cfr. Cass. Ord. n 23399/2024).
Pertanto, e per le ragioni sopra esposte, la domanda va dichiarata inammissibile ed improcedibile. CP_ L'accoglimento della eccezione preliminare sollevata dall' peraltro rilevabile d'ufficio, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita e non va scrutinata.
Le spese del giudizio, visto la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara la domanda inammissibile ed improponibile, e conseguentemente rigetta il ricorso;
2)Compensa interamente le spese di lite;
Così deciso in Patti, 24/10/2025
Il Giudice on.
NT DI