CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 457 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 28.5.2025
T R A
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Campi Salentina alla via Rosati n. 33, presso lo studio dell'avv. Giulio
Insalata, dal quale, unitamente all'avv. Salvatore De Felice, è rappresentata e difesa in virtù di mandati in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Lezzi,
giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale
dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: riliquidazione pensione di reversibilità in godimento
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1607/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con compensazione di spese di lite, la domanda proposta da nei confronti dell' - volta ad ottenere la riliquidazione della Parte_1 CP_1
pensione di reversibilità cat. SO n. 20058690, in godimento da dicembre 2012, quale moglie superstite di , deceduto nel novembre 2012, titolare di Persona_1
pensione di vecchiaia VO 10072754 a decorrere da aprile 2002, previo computo degli emolumenti extramensili nei periodi di inattività di quest'ultimo, dal 2000 al 2002, coperti da mobilità, calcolati in maniera errata dall . CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
Disposta la convocazione del Ctu nominato in primo grado per i chiarimenti in ordine ai conteggi e risultati, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, rilevato che il trattamento pensionistico in questione risale al dicembre
2012, mentre la domanda giudiziale risulta depositata in data 17.10.2019, ha ritenuto fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di decadenza triennale
CP_ ex art. 47 d.p.r.n. 639/70, sollevata dall condividendo la decisione assunta dalla
Corte di Cassazione n. 28416/2020 - secondo cui “stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”- e optando per la tesi della c.d. decadenza tombale comportante la riliquidazione dell'intero trattamento pensionistico, e non per la c.d. decadenza mobile,
involgente soltanto i singoli ratei maturati oltre il triennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Si duole l'appellante dell'erronea interpretazione della decadenza, da parte del Tribunale,
richiamando recenti pronunce della Corte di Cassazione e i loro effetti sulla liquidazione
2 CP_ del trattamento pensionistico, insistendo per la condanna dell' al pagamento dei differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso.
CP_ Dal suo canto l' ha insistito sull'eccezione di inammissibilità della domanda evidenziando che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12720/2009, la decadenza mobile ex art. 47 del DPR n. 639 del 1970 come interpretato dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103, convertito nella L.
1.6.1991 n. 106, trova applicazione solo relativamente alle domande giudiziarie e non anche a quelle domande,
come nella specie, volte ad ottenere l'adeguamento della prestazione previdenziale già
riconosciuta in un importo inferiore nei quali casi la pretesa soggiace comunque al limite dell'ordinaria prescrizione decennale.
CP_ L' inoltre, ha reiterato la contestazione alla ctu espletata in primo grado per le ragioni già ivi espresse, ribadendo l'errore del CTU nel calcolo della quota A ed esponendo i suoi giusti conteggi da cui deriva il rateo ab origine del dante causa di €. 1.635,33 (e non €.
1.653,59 calcolato dal CTU), il rateo originario di reversibilità di €. 1.150,56 (e non €.
1.179,19) e le differenze maturate al 31.3.2021 dall'ottobre 2016 di €. 1.361,45 (e non €.
2.356,42 calcolate dal CTU).
Tali censure hanno indotto la Corte a ritenere ipotizzabile il diritto alla riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento della , con corresponsione delle Parte_1
differenze sui ratei maturati dal 17.10.2016, ossia nel triennio precedente alla domanda giudiziale, richiamando il CTU nominato in primo grado, dott. per Persona_2
CP_ rispondere alle osservazioni sollevate dall' in ordine al calcolo della “quota A” della pensione del dante causa . Persona_1
Ed invero, come già rilevato con l'ordinanza di questa Corte del 9.10.2024, la decadenza ex art.47 DPR 639/1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n.
103/1991 (conv. con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a
3 decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992
e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione
(così Cass. 17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass.
nn. 28146 -citato nella sentenza impugnata- e 28147 del 2020 e 11909 del 2021; nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. nn. 36067, 36068 e 38015 del 2022 nonché Cass.
n. 4844 del 2023, Cass. nn. 15450 e 31086 del 2024, Cass. n.. 5389 del 2025)
Ciò posto, il nominato CTU, dott. nella relazione integrativa ha Persona_2
riconosciuto il suo errore commesso nella relazione espletata in primo grado,
relativamente al calcolo della retribuzione utile dell'anno 1997, laddove nel prospetto della quota A ha parametrato l'importo della retribuzione utile a n.43 settimane, invece delle effettive n. 39 settimane, addivenendo al giusto accredito della retribuzione figurativa per mobilità e determinando un rateo mensile ab origine del dante causa, e cioè
all'1.4.2002, di €. 1.635,27, anziché €. 1.653,69, determinato nella precedente relazione peritale, comunque superiore al rateo percepito di €. 1.604,78 dal de cuius.
Il CTU ha, quindi, ricalcolato in €. 1.166,17 l'importo della pensione di reversibilità alla data dell'1.12.2012 spettante all'appellante (invece di €. 1.144,61, con una differenza mensile alla decorrenza di €. 21,56), determinando le differenze maturate dal 17.10.2016,
ossia dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale al 31.3.2021 in €. 1.305,20,
dovendosi dichiarare, per quanto innanzi, la decadenza dal diritto a percepire le differenze sui ratei maturati fino al 16.10.2016.
La domanda della va, dunque, accolta e commisurata alle condivisibili Parte_1
conclusioni chiare ed esaustive rassegnate dal CTU, dott. nella sua relazione Per_2
peritale integrativa, con conseguente riforma della decisione impugnata.
4 Il contrasto giurisprudenziale sulla questione dedotta in lite giustifica la parziale compensazione, ad eccezione di quelle di ctu, delle spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per le cause di previdenza.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, determina in €.
1.166,17 l'importo mensile della pensione di reversibilità spettante a Parte_1
e, dichiarata la decadenza dal diritto alla percezione delle differenze sui ratei di
[...]
CP_ pensione maturati fino al 16 10.2016, condanna l' a corrispondere in favore della predetta appellante €.1.305,20 a titolo di differenze sui ratei di pensione maturati dal
17.10.2016 al 31.3.2021, oltre accessori di legge a decorrere da tale ultima data sino al soddisfo;
CP_ 2) Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in €. 656,00 per ciascun grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, anticipanti.
3) Pone definitivamente il costo della Ctu espletata nel presente grado di giudizio a carico
CP_ dell' liquidato con separato decreto.
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 457 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 28.5.2025
T R A
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Campi Salentina alla via Rosati n. 33, presso lo studio dell'avv. Giulio
Insalata, dal quale, unitamente all'avv. Salvatore De Felice, è rappresentata e difesa in virtù di mandati in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Lezzi,
giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale
dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: riliquidazione pensione di reversibilità in godimento
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1607/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con compensazione di spese di lite, la domanda proposta da nei confronti dell' - volta ad ottenere la riliquidazione della Parte_1 CP_1
pensione di reversibilità cat. SO n. 20058690, in godimento da dicembre 2012, quale moglie superstite di , deceduto nel novembre 2012, titolare di Persona_1
pensione di vecchiaia VO 10072754 a decorrere da aprile 2002, previo computo degli emolumenti extramensili nei periodi di inattività di quest'ultimo, dal 2000 al 2002, coperti da mobilità, calcolati in maniera errata dall . CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello la lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
Disposta la convocazione del Ctu nominato in primo grado per i chiarimenti in ordine ai conteggi e risultati, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, rilevato che il trattamento pensionistico in questione risale al dicembre
2012, mentre la domanda giudiziale risulta depositata in data 17.10.2019, ha ritenuto fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di decadenza triennale
CP_ ex art. 47 d.p.r.n. 639/70, sollevata dall condividendo la decisione assunta dalla
Corte di Cassazione n. 28416/2020 - secondo cui “stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”- e optando per la tesi della c.d. decadenza tombale comportante la riliquidazione dell'intero trattamento pensionistico, e non per la c.d. decadenza mobile,
involgente soltanto i singoli ratei maturati oltre il triennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Si duole l'appellante dell'erronea interpretazione della decadenza, da parte del Tribunale,
richiamando recenti pronunce della Corte di Cassazione e i loro effetti sulla liquidazione
2 CP_ del trattamento pensionistico, insistendo per la condanna dell' al pagamento dei differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso.
CP_ Dal suo canto l' ha insistito sull'eccezione di inammissibilità della domanda evidenziando che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12720/2009, la decadenza mobile ex art. 47 del DPR n. 639 del 1970 come interpretato dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103, convertito nella L.
1.6.1991 n. 106, trova applicazione solo relativamente alle domande giudiziarie e non anche a quelle domande,
come nella specie, volte ad ottenere l'adeguamento della prestazione previdenziale già
riconosciuta in un importo inferiore nei quali casi la pretesa soggiace comunque al limite dell'ordinaria prescrizione decennale.
CP_ L' inoltre, ha reiterato la contestazione alla ctu espletata in primo grado per le ragioni già ivi espresse, ribadendo l'errore del CTU nel calcolo della quota A ed esponendo i suoi giusti conteggi da cui deriva il rateo ab origine del dante causa di €. 1.635,33 (e non €.
1.653,59 calcolato dal CTU), il rateo originario di reversibilità di €. 1.150,56 (e non €.
1.179,19) e le differenze maturate al 31.3.2021 dall'ottobre 2016 di €. 1.361,45 (e non €.
2.356,42 calcolate dal CTU).
Tali censure hanno indotto la Corte a ritenere ipotizzabile il diritto alla riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento della , con corresponsione delle Parte_1
differenze sui ratei maturati dal 17.10.2016, ossia nel triennio precedente alla domanda giudiziale, richiamando il CTU nominato in primo grado, dott. per Persona_2
CP_ rispondere alle osservazioni sollevate dall' in ordine al calcolo della “quota A” della pensione del dante causa . Persona_1
Ed invero, come già rilevato con l'ordinanza di questa Corte del 9.10.2024, la decadenza ex art.47 DPR 639/1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n.
103/1991 (conv. con L. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a
3 decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992
e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione
(così Cass. 17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass.
nn. 28146 -citato nella sentenza impugnata- e 28147 del 2020 e 11909 del 2021; nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. nn. 36067, 36068 e 38015 del 2022 nonché Cass.
n. 4844 del 2023, Cass. nn. 15450 e 31086 del 2024, Cass. n.. 5389 del 2025)
Ciò posto, il nominato CTU, dott. nella relazione integrativa ha Persona_2
riconosciuto il suo errore commesso nella relazione espletata in primo grado,
relativamente al calcolo della retribuzione utile dell'anno 1997, laddove nel prospetto della quota A ha parametrato l'importo della retribuzione utile a n.43 settimane, invece delle effettive n. 39 settimane, addivenendo al giusto accredito della retribuzione figurativa per mobilità e determinando un rateo mensile ab origine del dante causa, e cioè
all'1.4.2002, di €. 1.635,27, anziché €. 1.653,69, determinato nella precedente relazione peritale, comunque superiore al rateo percepito di €. 1.604,78 dal de cuius.
Il CTU ha, quindi, ricalcolato in €. 1.166,17 l'importo della pensione di reversibilità alla data dell'1.12.2012 spettante all'appellante (invece di €. 1.144,61, con una differenza mensile alla decorrenza di €. 21,56), determinando le differenze maturate dal 17.10.2016,
ossia dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale al 31.3.2021 in €. 1.305,20,
dovendosi dichiarare, per quanto innanzi, la decadenza dal diritto a percepire le differenze sui ratei maturati fino al 16.10.2016.
La domanda della va, dunque, accolta e commisurata alle condivisibili Parte_1
conclusioni chiare ed esaustive rassegnate dal CTU, dott. nella sua relazione Per_2
peritale integrativa, con conseguente riforma della decisione impugnata.
4 Il contrasto giurisprudenziale sulla questione dedotta in lite giustifica la parziale compensazione, ad eccezione di quelle di ctu, delle spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per le cause di previdenza.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, determina in €.
1.166,17 l'importo mensile della pensione di reversibilità spettante a Parte_1
e, dichiarata la decadenza dal diritto alla percezione delle differenze sui ratei di
[...]
CP_ pensione maturati fino al 16 10.2016, condanna l' a corrispondere in favore della predetta appellante €.1.305,20 a titolo di differenze sui ratei di pensione maturati dal
17.10.2016 al 31.3.2021, oltre accessori di legge a decorrere da tale ultima data sino al soddisfo;
CP_ 2) Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della restante metà che liquida in €. 656,00 per ciascun grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, anticipanti.
3) Pone definitivamente il costo della Ctu espletata nel presente grado di giudizio a carico
CP_ dell' liquidato con separato decreto.
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
5