TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2604
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che la controversia, riguardando la definizione di un rapporto di credito tra l'ASL e la struttura accreditata, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non si contesta l'azione autoritativa della P.A. ma l'effettiva debenza dei corrispettivi.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990 e art 8 quinquies del d.lgs. 502/1992

    La Corte ha ritenuto che la contestazione della regressione tariffaria, in quanto volta a definire un rapporto di credito, rientri nella giurisdizione ordinaria, rendendo inammissibile il ricorso amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione del giudicato

    La Corte ha ritenuto che la contestazione della regressione tariffaria, in quanto volta a definire un rapporto di credito, rientri nella giurisdizione ordinaria, rendendo inammissibile il ricorso amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2604
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2604
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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