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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2425/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13103/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-3T-000796-000-001-2023-08 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 968/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione imposta di registro n. 2019/3T/000796/000/001/2023/008 per un totale pari ad € 455,63, di cui per imposta anno 2023 € 336,00 e sanzioni, interessi ed oneri accessori per € 119,63, avviso notificatole in data 15/04/2025.
La ricorrente ha dedotto che l'avviso si riferisce al contratto di locazione anno 2019 con codice identificativo n. TER19T000796000BB e presuppone il mancato versamento dell'imposta di registro riferita all'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1 riportato al NCEU di Napoli sez POR foglio 2 , part. 106 , Sub 118 , cat cat A/2 , R.C. 475,14.
Ha aggiunto che il rapporto locatizio con il conduttore nominativo (partita iva e codice fiscale
P.IVA_1) veniva interrotto al 30/6/2019 per grave morosità del conduttore giusta intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida.
Il medesimo immobile era stato, in data 1/2/2021, successivamente locato al conduttore Associazione_1 con sede in Napoli alla Indirizzo_2 codice fiscale P.IVA_2 giusta contratto di locazione, regolarmente registrato in data 14/1/2021 con decorrenza 1/2/2021 al n°
TER21T000593000CC (allegato 4) .
Anche questo contratto era stato poi risolto anticipatamente in data 31/10/2022; quindi, in data 13/10/2022, con decorrenza dal 01/11/2022, sempre il medesimo immobile veniva concesso in locazione ad altro conduttore società Società_1 Srl con sede in Casalnuovo di Napoli (Na) alla Indirizzo_3 codice fiscale e partita iva P.IVA_3, al numero TER22T015835000LC attualmente in regolare corso di validità.
Ha fatto valere i seguenti motivi.
L'avviso di liquidazione è illegittimo e infondato per le seguenti ragioni:
1. Inesistenza del presupposto impositivo per l'annualità 2023.
L'avviso di liquidazione impugnato si riferisce al contratto registrato al n. TER19T000796000BB, risolto anticipatamente per morosità in data 30.06.2019, come da intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. Risulta dunque evidente l'inesistenza del presupposto impositivo per l'anno 2023, mancando la permanenza in vita del contratto originario.
2. Registrazione di nuovi contratti successivi.
L'imposta di registro per l'annualità 2022 e 2023 è stata regolarmente assolta con riferimento a quest'ultimo contratto.
3. Violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.
L'imposizione dell'imposta su un contratto ormai cessato lede il principio costituzionale di capacità contributiva.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, dando atto che a seguito del riscontro della documentazione della ricorrente l'ufficio territoriale ha proceduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere.
Non ricorrono apprezzabili ragioni per non disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Napoli, 22 gennaio 2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13103/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-3T-000796-000-001-2023-08 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 968/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione imposta di registro n. 2019/3T/000796/000/001/2023/008 per un totale pari ad € 455,63, di cui per imposta anno 2023 € 336,00 e sanzioni, interessi ed oneri accessori per € 119,63, avviso notificatole in data 15/04/2025.
La ricorrente ha dedotto che l'avviso si riferisce al contratto di locazione anno 2019 con codice identificativo n. TER19T000796000BB e presuppone il mancato versamento dell'imposta di registro riferita all'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1 riportato al NCEU di Napoli sez POR foglio 2 , part. 106 , Sub 118 , cat cat A/2 , R.C. 475,14.
Ha aggiunto che il rapporto locatizio con il conduttore nominativo (partita iva e codice fiscale
P.IVA_1) veniva interrotto al 30/6/2019 per grave morosità del conduttore giusta intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida.
Il medesimo immobile era stato, in data 1/2/2021, successivamente locato al conduttore Associazione_1 con sede in Napoli alla Indirizzo_2 codice fiscale P.IVA_2 giusta contratto di locazione, regolarmente registrato in data 14/1/2021 con decorrenza 1/2/2021 al n°
TER21T000593000CC (allegato 4) .
Anche questo contratto era stato poi risolto anticipatamente in data 31/10/2022; quindi, in data 13/10/2022, con decorrenza dal 01/11/2022, sempre il medesimo immobile veniva concesso in locazione ad altro conduttore società Società_1 Srl con sede in Casalnuovo di Napoli (Na) alla Indirizzo_3 codice fiscale e partita iva P.IVA_3, al numero TER22T015835000LC attualmente in regolare corso di validità.
Ha fatto valere i seguenti motivi.
L'avviso di liquidazione è illegittimo e infondato per le seguenti ragioni:
1. Inesistenza del presupposto impositivo per l'annualità 2023.
L'avviso di liquidazione impugnato si riferisce al contratto registrato al n. TER19T000796000BB, risolto anticipatamente per morosità in data 30.06.2019, come da intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. Risulta dunque evidente l'inesistenza del presupposto impositivo per l'anno 2023, mancando la permanenza in vita del contratto originario.
2. Registrazione di nuovi contratti successivi.
L'imposta di registro per l'annualità 2022 e 2023 è stata regolarmente assolta con riferimento a quest'ultimo contratto.
3. Violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.
L'imposizione dell'imposta su un contratto ormai cessato lede il principio costituzionale di capacità contributiva.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, dando atto che a seguito del riscontro della documentazione della ricorrente l'ufficio territoriale ha proceduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere.
Non ricorrono apprezzabili ragioni per non disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Napoli, 22 gennaio 2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello